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Scarti lavorazione del legno, segatura e cortecce, sono sottoprodotti?

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Messaggio  Studio Area Mer Gen 22, 2014 12:33 pm

Ho una domanda da porre sempre riguardo ai sottoprodotti ai sensi del D.lgs. 205 del 2010,

E' il caso di un azienda che commercializza legna da ardere ed effettua opere di bioedilizia, fino ad oggi scarti quali sbucciatura dei pali e segatura derivanti dalle opere si segagione venivano trattati come rifiuti e smaltiti tramite ditte autorizzate.
Oggi è stato richiesto se questi prodotti potessero essere venduti presso aziende terze e quindi non essere gestiti più come rifiuto, c'è la possibilità di classificarli come sottoprodotti? Se si come vanno gestiti?

Chiedo gentilmente se è possibile avere una risposta.
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Gen 22, 2014 1:55 pm

beh, cominciamo con il ragionare sull'evidenza che se li chiamate "scarti" non sono sottoprodotti, ma appunto scarti: in altre parole, rifiuti.
Fermo restante la definizione univoca di sottoprodotto, la possibilità che qualcosa sia davvero tale dipende - a mio avviso, s'intende - moltissimo se non esclusivamente da cosa è specificato nell'oggetto sociale.
Cerco di spiegarmi con un esempio, proprio nella fattispecie.
L'azienda FA "opere di bioedilizia", come proprio prodotto, E commercializza legna da ardere. Allora,  se nell'oggetto sociale c'è scritto, ad esempio, "la società X ha per oggetto la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di  materiali legnosi, ivi compresi materiali lavorati e semilavorati da impiegare nell'edilizia, nell'industria ed anche come combustibli " anche la segatura e le "sbucciature" sono sottoprodotti.
Se invece c'è scritto, sempre per esempio "la società X ha per oggetto la commercializzazione di legname, la progettazione e realizzazione di  moduli abitativi in legno" allora NON ci siamo più con la qualifica di sottoprodotto.
Mi rendo conto che è una questione complessa, più notarile forse che non ambientale in senso stretto, ma la ratio è quella. Nel senso, se compravendono e posano in opera non sono sottoprodotti, se lavorano e trasformano possono essere sottoprodotti.
Credo - quindi - che si deva risalire all'ATECO assegnato, per dirimere la questione.
IMHO.

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Messaggio  Studio Area Mer Gen 22, 2014 3:15 pm

E' il caso di un azienda che commercializza legna da ardere ed effettua opere di bioedilizia, fino ad oggi scarti quali sbucciatura dei pali e segatura derivanti dalle opere di segagione venivano trattati come rifiuti e smaltiti tramite ditte autorizzate.
Oggi è stato richiesto se questi prodotti potessero essere venduti presso aziende terze e quindi non essere gestiti più come rifiuto, c'è la possibilità di classificarli come sottoprodotti?

Sembrerebbe rispettare ciò che è descritto nell'art 184-bis del D.lgs. 205 del 2010 però non si sa mai...

Chiedo gentilmente se è possibile avere una risposta.
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Gen 22, 2014 3:45 pm

Io ho capito quello che fa l'azienda, c'era scritto e so ancora leggere, sperando di non disalfabetizzarmi.
E sono anche certa di aver risposto che per valutare la questione "sottoprodotti" così come posta  occorra vedere non solo ciò che l'azienda fa in pratica ma cosa risulta documentalmente ed ufficialmente faccia e possa fare.
Essere consulenti "ambientali" è anche tenere sempre presenti almeno le principali regole normative che regolano le attività d'impresa, tra cui il codice civile, ad esempio, e non solo conoscere a menadito il 152/06 e s.m.i. (ammesso che ciò sia umanamente possibile).

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Messaggio  Studio Area Mer Gen 22, 2014 3:56 pm

Aurora Brancia ha scritto:Io ho capito quello che fa l'azienda, c'era scritto e so ancora leggere, sperando di non disalfabetizzarmi.
E sono anche certa di aver risposto che per valutare la questione "sottoprodotti" così come posta  occorra vedere non solo ciò che l'azienda fa in pratica ma cosa risulta documentalmente ed ufficialmente faccia e possa fare.
Essere consulenti "ambientali" è anche tenere sempre presenti almeno le principali regole normative che regolano le attività d'impresa, tra cui il codice civile, ad esempio, e non solo conoscere a menadito il 152/06 e s.m.i. (ammesso che ciò sia umanamente possibile).

Credo ci sia un errore nel post, che si è ripetuto due volte, ora provvedo a cancellarlo.
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Messaggio  Studio Area Mer Gen 22, 2014 4:10 pm

Aurora ti ringrazio per la pronta risposta,
purtroppo dopo aver scritto tutte le info che volevo darti in più, ho fatto un pò di confusione e ti ho inviato nuovamente lo stesso messaggio.

Mi trovo a riscrivere quello che volevo pubblicare in precedenza:

L'oggetto sociale della società in questione è veramente molto vasto, e ricopre molte attività, diciamo che quelle che sono più specifiche sono le seguenti:

- Lavori di sistemazione e di manutenzione idraulico forestale, idraulico agraria, edile
- opere di forestazione
- opere di ingegneria naturalistica
- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
- taglio piante e vegetazione,
- lavori di manutenzione e costruzione di piste forestali e strade

- acquistare, lavorare, produrre, commercializzare, anche al minuto, legna da ardere, pali in legname, tronchi, tavole ed altri derivati del legname

Segatura e cortecce derivanti dalla sbucciature dei pali li ho chiamati scarti perchè non sono l'oggetto principale della lavorazioni effettuate dall'azienda. Fino ad oggi tali prodotti venivano smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata e FIR. Adesso invece sono stati richiesti da parte di aziende terze che li vorrebbero acquistare, quindi non sarebbero più scarti ma sottoprodotti, anche perchè ci sarebbe un ritorno economico derivato dalla vendita.

in particolare le cortecce della sbucciatura dei pali ci sono stati richiesti da un azienda che produce cippato, che ne verrebbe ad effettuare il ritiro presso la sede

la segatura ci è stata richiesta da un maneggio di zona, in questo caso invece sarebbe necessaria la consegna.

Sembrerebbero rispettate le disposizioni dell'art. 184-bis, visto anche che nell'oggetto sociale figura la dicitura, vendita di altri derivati del legname.
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Gen 22, 2014 4:33 pm

Smile adesso, è più chiaro.

Beh, se posso esprimere la mia opinione, personalissima, con quell'oggetto sociale a mio avviso potevano tranquillamente essere venduti come (sotto)prodotti anche prima.
Per quanto la giurisprudenza abbia ben sancito che il solo valore economico non sia assolutamente una valutazione di discrimine tra rifiuto e sottoprodotto, ed io sono totalmente d'accordo con questa impostazione concettuale, il fatto stesso che -ormai da anni - il rifiuto non è ciò che "è destinato ad essere abbandonato" ma ciò di cui il produttore/detentore intende disfarsi", inteso nel senso "di cui non sa proprio che farsene"  qualora il produttore abbia come risultato costante della sua attività un "prodotto" che corrisponde alle caratteristiche della materia "prima" di qualche altra impresa quello non è mai stato un rifiuto.

Te la dico breve: le famose MPS di antica memoria, normate primitivamente solo in Italia e da ultimo con il DM 5 settembre 1994 che sanciva anche quali Borse fosero di riferimento per la quotazione di mercato, sono di fatto state riqualificate dal 205/2010 - e di per esso dalla Dir. CE 98/2008 - con l'espressione di "sottoprodotto". A livello UE, infatti, il concetto di MPS non era quello nostro originario bensì quello che adesso è rappresentato dall'art. 184/ter, o EoW, e che a mio avviso ha ulteriormente incasinato le idee a molti tra OdV e magistrati, oltre che a noi consulenti. Ovvero, gli EoW sono materia recuperata da rifiuti: che è diverso, e molto, da materia semilavorata e utilizzata/utilizzabile in altro processo, come è invece il sottoprodotto, che noi già credo 30 anni fa chiamavamo materia prima seconda.

Ho chiesto ad amici che campano e lavorano in UK e in olanda: la segatura e gli sfridi di legno lì nessuno li ha mai considerati rifiuto, così come non sono mai stati considerati rifiuti gli sfridini di alluminio, ferro, rame, ottone o qualsiasi altra lega metallica.  
Ritengo che il "danno" l'abbia fatto, sia pure con la maggiore buona volontà, proprio Ronchi quando ha tirato fuori il 5 febbraio 1998, che da noi ha fatto diventare tutto "rifiuto".

Adesso, mi sa che ci vorranno almeno altri 15 anni per uscire da questa situazione. Forse.

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Messaggio  Studio Area Mer Gen 22, 2014 4:51 pm

Ti ringrazio ancora per le preziose informazioni, il problema si è posto solo in questi giorni vista la richiesta delle aziende che si proponevano per acquistare questi materiali. Prima il tutto era gestito come rifiuto anche per non incorrere nelle problematiche relative alle normativa.
Infatti c'è molta confusione con il TU e tutte le successive modifiche. Non capisco perchè si dovrebbe considerare rifiuto del materiale legnoso vergine, senza alcun trattamento particolare...

Dici che posso stare tranquillo e consigliare senza problemi alla ditta di poter vendere questi materiali, magari specificando in bolla di vendita che si tratta ai sensi dell'art. 184-bis del D.lgs 205 del 2010 di un sottoprodotto?
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Gen 22, 2014 9:11 pm

Studio Area ha scritto:
Dici che posso stare tranquillo e consigliare senza problemi alla ditta di poter vendere questi materiali, magari specificando in bolla di vendita che si tratta ai sensi dell'art. 184-bis del D.lgs 205 del 2010 di un sottoprodotto?

Stare tranquillo? in un paese dove ognuno con un distintivo o un tesserino la mattina si sveglia e decide di potersi interpretare la legge come gli pare che gliene abbiano parlato un po' di tempo fa in ufficio?
No, stare tranquillo in assoluto non in Italia, men che mai di sti tempi.
Puoi però, avendo legge oltre che logica dalla tua, attivare tutto ciò che la norma ti consente per avere della documentazione "di data certa" che vi scansi la riflessione di uno zelante X che un bel dì vi guardi di lontano e dica "Ohibò, ma costoro stanno facendo traffico illecito di rifiuti!", a maggior ragione tenuto conto che sinora quello stesso materiale lo avete trattato come rifiuto.
Quindi, e poi dipende dalla dimensione societaria che non mi pare piccina, relazione dell'Amministratore alla proprietà, con tanto di parere tecnico motivato sottoscritto da professionita competente, sulla possibilità di procedere alla commercializzazione di questo e quel sottoprodotto, atteso che la produzione ammonta a Y tonnellate/anno (ma anche X tonnellate ogni tot di materia prima trattata, se ci sono i dati) e la richiesta di quei certi sottoprodotti, una valutazione del consulente ambientale sulla riduzione delle quantità di rifiuti e relativi risparmi sia economici che energetici e quant'altro, delibera del CdA o dell' stesso AD in questo senso, predisposizione dei modelli di contratto di fornitura, preparazione delle SdS (tutto ciò che si vende è bene abbia siala scheda tecnica che una scheda di sicurezza, fosse solo per dire non stoccatelo vicino a fiamme libere...), pubblicizzazione del sottoprodotto con i potenziali acquirenti etc. etc. etc. Se l'azienda è certificata 14000, con la riduzione di rifiuti fa un balzone in avanti incredibile... In realtà, ha buttato inutilmente per anni tanta roba "buona", ma comprendo che non sia stata solo colpa loro.

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