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Classificazione e smaltimento estintori

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zesec
Nicola P.
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Classificazione e smaltimento estintori Empty Classificazione e smaltimento estintori

Messaggio  Nicola P. Gio Feb 27, 2014 7:52 pm

Buongiorno a tutti,
sono nuovo nel forum e da poco mi sono avvicinato e sto cercando di approfondire alcuni aspetti legati allo smaltimento rifiuti.
Volevo pertanto chiedervi un consiglio in merito alla procedura da me suggerita per lo smaltimento di estintori di un azienda che si occupa di manutenzione estintori.

Ho proceduto con la classificazione dei vari rifiuti come segue:
Estintori a polvere portatili e carrellati 160304
Estintori a biossido di carbonio portatili e carrellati 160505
Estintori a schiuma portatili e carrellati 160306
Polvere estinguente in Big Bag da 1000 Kg 160509
Schiumogeni derivanti da impianti di spegnimento 160306
Manichette antincendio UNI 25/45/70 160304
Altri tipi di manichette 160304
Estintori vuoti, parti di ferro pulite 150104
Ottone pulito   170401

L'azienda di manutenzione in questione sostituisce e si fa carico di estintori resi fuori norma durante le fasi di manutenzione (ammaccati o altro) portandoli dall'azienda cliente al proprio stabilimento. E' un operazione che penso possa fare se ha comunicato il tutto all'albo dei gestori ambientali (art. 212 comma 8 D. Lgs 152/06 - comunicazione scritta senza necessità di fornire garanzie tecniche e finanziarie ma solo pagamento di un canone di 50 euro rideterminabile l'anno, è corretto? Non penso sia sufficiente un documento di trasporto).

Gli estintori resi fuori norma una volta arrivati in sede devono essere stoccati nel deposito temporaneo e entro 10 giorni caricati sul registro di carico e scarico. Quindi nel contesto di quei 10 giorni l'azienda deve decidere se smontare l'estintore in tutte le sue parti (schiuma, polvere, manichette, valvole) attribuendogli il codice corrispondente oppure lasciarlo pieno e classificarlo con uno dei primi tre codici. La decisione deve essere presa però in quei dieci giorni; non posso depositare temporaneamente lì l'estintore e decidere di smontarlo dopo 3 mesi altrimenti non ci sarebbe corrispondenza tra i CER di carico se lo carico come estintore pieno e CER di scarico se lo smonto.

L'estintore vuoto con parti di ferro pulite per essere classificato come CER 150104 necessita di particolari trattamenti chimici-fisici e termici o basta svuotarlo e pulirlo?

Ringrazio tutti anticipatamente per il supporto.

Nicola
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Messaggio  zesec Ven Feb 28, 2014 11:08 am

Per gli estintori vuoti ne avevamo discusso qui: https://www.sistriforum.com/t6850-codice-cer-estintori
In quella discussione anch'io avevo pensato a un 15.01.04, ma ora che risollevi la questione mi sono ricordato che nel frattempo è intervenuta la Direttiva 2013/2/UE che ha modificato l'allegato I della Direttiva 94/62/CE e ha detto che gli estintori non sono imballaggi. Riporto:

art. 3 Direttiva 94/62/CE
(...)
La definizione di "imballaggio" è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;


All I nuovo (in base alle modifiche apportate con Direttiva 2013/2/UE)  
Esempi illustrativi per il criterio i)
Articoli considerati imballaggio
(...)
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Messaggio  cirillo Ven Feb 28, 2014 11:48 am

zesec ha scritto:All I nuovo (in base alle modifiche apportate con Direttiva 2013/2/UE)  
Esempi illustrativi per il criterio i)
Articoli considerati imballaggio
(...)
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori
Mi accodo alla discussione perchè, verificando il registro di una nuova "cliente" la cui attività è di "collaudo bombole" (es. da GPL quelle classiche per cucina per intenderci, bombole da SUB, ecc...) aveva attibuito alle bombole che non superano il collaudo il CER 17.04.05 (AAAAGGGH!).
Io avevo individuato (seguendo il percorso dell'All. D) il CER 16.03.04 in quanto non trovavo CER "specifici" però, a questo punto, il CER corretto sarebbe 15.01.04. Che dite?

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Messaggio  zesec Ven Feb 28, 2014 12:09 pm

Direi di sì. Anche se mi pare una pazzia non poter dare il 15.01.04 anche agli estintori vuoti.

OT on
Più in generale mi sembra una pazzia la tragedia del meccanismo di attribuzione dei codici CER.
E sono anche stufo di dover fare l'oracolo del CER, sinceramente. Ogni giorno c'è un cliente che ha qualche rifiuto che, puntualmente, non trova collocazione nell'elenco. Macchepalle questa storia della classificazione (statistica) per origine e non per tipologia. Ma sarà più interessante sapere quanti rifiuti vengono prodotti nel settore edilizio o avere la certezza che il ferro va con il ferro e la carta con la carta? E che attendibilità statistica ha il dato ricavato dalla produzione di rifiuti del capitolo 17, atteso che tutti quanti, per disperazione, usiamo quei codici anche fuori dal settore edilizio?
Anche perché gli impianti di recupero/smaltimento si costruiscono in base alla tipologia di materiali che ricevono. Salvo poi essere autorizzati in base ai codici CER. E così un estintore vuoto e ripulito magari non può entrare in un impianto che è stato progettato per trattare bombole o altri contenitori in metallo, del tutto analoghi agli estintori. Finisce in un impianto che tratta la marea di rifiuti che finiscono per vedersi attribuire uno dei cer del capitolo 16 o 17. Ma vi pare intelligente ed efficace come sistema?
OT off
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Messaggio  Nicola P. Ven Feb 28, 2014 12:23 pm

zesec ha scritto:Per gli estintori vuoti ne avevamo discusso qui: https://www.sistriforum.com/t6850-codice-cer-estintori
In quella discussione anch'io avevo pensato a un 15.01.04, ma ora che risollevi la questione mi sono ricordato che nel frattempo è intervenuta la Direttiva 2013/2/UE che ha modificato l'allegato I della Direttiva 94/62/CE e ha detto che gli estintori non sono imballaggi. Riporto:

art. 3 Direttiva 94/62/CE
(...)
La definizione di "imballaggio" è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;


All I nuovo (in base alle modifiche apportate con Direttiva 2013/2/UE)  
Esempi illustrativi per il criterio i)
Articoli considerati imballaggio
(...)
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori


Ti ringrazio per il chiarimento e la delucidazione.

Alla luce quindi di quanto indicatomi, mi conviene quindi classificarli con uno dei tre codici CER che ho individuato per le varie tipologie di estintori (160304, 160505, 160306) sia se siano vuoti (ipotizzando però la rimanenza di un residuo di polvere, schiuma o CO2, che non è ovviamente escluso) sia se siano pieni; in tal modo si potrebbe evitare il problema del se attribuire o meno ad un estintore vuoto il CER 15.01.04. E per la procedura di carico e scarico come descritta sopra mi suggerisci qualcosa?
Nicola P.
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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 28, 2014 12:26 pm

zesec ha scritto:Direi di sì. Anche se mi pare una pazzia non poter dare il 15.01.04 anche agli estintori vuoti.

OT on
Più in generale mi sembra una pazzia la tragedia del meccanismo di attribuzione dei codici CER.
E sono anche stufo di dover fare l'oracolo del CER, sinceramente. Ogni giorno c'è un cliente che ha qualche rifiuto che, puntualmente, non trova collocazione nell'elenco. Macchepalle questa storia della classificazione (statistica) per origine e non per tipologia. Ma sarà più interessante sapere quanti rifiuti vengono prodotti nel settore edilizio o avere la certezza che il ferro va con il ferro e la carta con la carta? E che attendibilità statistica ha il dato ricavato dalla produzione di rifiuti del capitolo 17, atteso che tutti quanti, per disperazione, usiamo quei codici anche fuori dal settore edilizio?
Anche perché gli impianti di recupero/smaltimento si costruiscono in base alla tipologia di materiali che ricevono. Salvo poi essere autorizzati in base ai codici CER. E così un estintore vuoto e ripulito magari non può entrare in un impianto che è stato progettato per trattare bombole o altri contenitori in metallo, del tutto analoghi agli estintori. Finisce in un impianto che tratta la marea di rifiuti che finiscono per vedersi attribuire uno dei cer del capitolo 16 o 17. Ma vi pare intelligente ed efficace come sistema?
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A proposito, noi ce l'avevamo l'attribuzione del codice per tipologia, era il CIR (chissà chi se lo ricorda oltre a a qualche amico qui dentro) e ce lo avevamo più o meno dal 1984 ben prima di tutte le malefatte dell'europa.
E funzionava benissimo, ovviamente, perchè 30 anni fa le norme, noi, le sapevamo scrivere.

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Messaggio  Supremoanziano Ven Feb 28, 2014 12:43 pm

isamonfroni ha scritto:
zesec ha scritto:Direi di sì. Anche se mi pare una pazzia non poter dare il 15.01.04 anche agli estintori vuoti.

OT on
Più in generale mi sembra una pazzia la tragedia del meccanismo di attribuzione dei codici CER.
E sono anche stufo di dover fare l'oracolo del CER, sinceramente. Ogni giorno c'è un cliente che ha qualche rifiuto che, puntualmente, non trova collocazione nell'elenco. Macchepalle questa storia della classificazione (statistica) per origine e non per tipologia. Ma sarà più interessante sapere quanti rifiuti vengono prodotti nel settore edilizio o avere la certezza che il ferro va con il ferro e la carta con la carta? E che attendibilità statistica ha il dato ricavato dalla produzione di rifiuti del capitolo 17, atteso che tutti quanti, per disperazione, usiamo quei codici anche fuori dal settore edilizio?
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E funzionava benissimo, ovviamente, perchè 30 anni fa le norme, noi, le sapevamo scrivere.

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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 28, 2014 12:48 pm

Supremoanziano ha scritto:
Quoto zesec for president, ma Isa for vicepresident

Occavoli ma i vicepresident di solito son quelli che lavorano....... Shocked 

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Messaggio  Supremoanziano Ven Feb 28, 2014 12:59 pm

A me non pare. (cfr. Joe Biden - Vicepresident of United States of America)
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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 28, 2014 1:24 pm

Supremoanziano ha scritto:A me non pare. (cfr. Joe Biden - Vicepresident of United States of America)

Ecchecivuoifare? Nessuno è perfetto [a qualcuno piace caldo - cit]

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Classificazione e smaltimento estintori Empty In fine quale sarebbe il codice migliore?

Messaggio  Primavera1997 Mar Giu 13, 2017 9:30 am

Ciao a tutti, scusatemi ma io non ho ancora ben capito quale sarebbe il codice migliore per recuperare l'estintore vuoto.. Mi sembrava fosse il più adatto il 15.01.04 , ma leggendovi mi avete messo il dubbio. Come fate voi?
Primavera1997
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