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LA TRACCIABILITA’ ELETTRONICA DEI RIFIUTI URBANI IN CAMPANIA: LA SOLUZIONE SBAGLIATA AD UN PROBLEMA REALE

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190314

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LA TRACCIABILITA’ ELETTRONICA DEI RIFIUTI URBANI IN CAMPANIA: LA SOLUZIONE SBAGLIATA AD UN PROBLEMA REALE Empty LA TRACCIABILITA’ ELETTRONICA DEI RIFIUTI URBANI IN CAMPANIA: LA SOLUZIONE SBAGLIATA AD UN PROBLEMA REALE




A cura dell'ing. Giovanni Maione
Link da http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_952.pdf

Nei primi quattro anni della sua travagliata esistenza, l’impianto normativo del Sistri ha subito profonde e radicali modifiche. Un’unica disposizione, tuttavia, è rimasta pressoché immutata superando, indenne, qualsiasi intervento di revisione operato dal legislatore: l’assoggettabilità al sistema dei gestori di rifiuti urbani nella regione Campania1.
Si tratta, a parere di chi scrive, di una mera previsione di facciata, inadeguata alla problematica che si prefigge di combattere, destinata a non arrecare alcun beneficio ai già sufficientemente compromessi territori campani.
E che rischia, anzi, di ingenerare ricadute di segno opposto complicando, con adempimenti burocratici eccessivamente onerosi, l’operato degli enti locali e dei piccoli gestori, solitamente non attrezzati per maneggiare tecnologie complesse.
Le origini di questa disposizione vanno fatte risalire ad un periodo storico in cui la cosiddetta “emergenza rifiuti” nella regione campana assumeva connotati drammatici e va ascritta alla volontà dello Stato di mostrare i muscoli con un pacchetto di misure straordinarie “ad hoc”2.

Tuttavia bastano poche ed elementari considerazioni per comprendere che il vero pregiudizio ambientale in quei territori non deriva dalla più o meno cattiva gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e che, laddove l’inefficienza nel governo di questi ultimi ha assunto criticità tali da meritare la ribalta mediatica mondiale, i problemi non erano di tracciabilità ma di ben altra natura.

L’EMERGENZA RIFIUTI URBANI: LE CAUSE
Per comprendere le reali cause che sottendono al fenomeno in parola e motivare la revoca di una misura anacronistica e palesemente inefficace, al legislatore nazionale sarebbe bastato dare un’occhiata alle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di cui si riportano alcuni stralci per chiarezza:

“Ciclicamente sono esplose nella provincia di Napoli e, a cascata anche nelle altre province, situazioni di gravissima emergenza determinate dal fatto che tonnellate di rifiuti si sono accumulate per le strade della città di Napoli e di altre città della provincia per giorni e giorni.
Si è trattato di situazioni che hanno dimostrato – se ce ne fosse stato ancora bisogno – l’estrema fragilità su cui poggia il sistema di smaltimento di rifiuti in Campania.
La Commissione, nel corso degli anni, si è recata ripetute volte sui luoghi dell’emergenza constatando come le situazioni di criticità, pur riconducibili nella contingenza a fattori diversi, fossero in realtà da ricondurre ad una matrice comune che è, per l’appunto, l’estrema fragilità di un sistema di smaltimento connotato dalla non autosufficienza. […]
A prescindere dai successivi provvedimenti emanati sia dagli organi di giustizia amministrativa sia dagli organi di governo, è emerso in modo lampante ancora una volta come il problema sia quello della attuazione di un piano adeguato di gestione dei rifiuti che consenta di smaltirli in un sistema che sia autosufficiente. […]
Senza entrare nel dettaglio, in sede di conclusioni, delle singole ulteriori crisi di volta in volta esplose, l’elemento comune è costituito da un’evidente mancanza di attuazione di politiche ambientali adeguate che, laddove fossero state avviate per tempo, quantomeno a partire dalla chiusura della fase emergenziale, avrebbero consentito – a distanza di due anni – almeno l’avvio di soluzioni impiantistiche
idonee. […]
Ossessivamente è stato ripetuto alla Commissione che le gravissime emergenze registrate periodicamente a Napoli e provincia e caratterizzate da un’insostenibile permanenza di tonnellate di rifiuti per le strade erano dovute alla mancanza di impianti ove conferire i rifiuti, di impianti ove trattarli, di livelli bassi di raccolta differenziata”
3.
Analoghe considerazioni costituivano il fondamento della sentenza di condanna della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 4 marzo 20104.
I giudici, infatti, condannarono l'Italia per “non aver creato una rete adeguata e integrata di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nelle vicinanze del luogo di produzione”: in questo modo, spiegava la Corte, “l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva rifiuti”. I rifiuti ammassati nelle strade della Campania dimostrano un deficit strutturale di impianti, cui non è stato possibile rimediare”. L'Italia ha peraltro ammesso, si legge ancora nella sentenza, che “alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, gli impianti esistenti e in funzione nella regione erano ben lontani dal soddisfare le sue esigenze reali”.
Il ricorso era partito dopo l'emergenza rifiuti del 2007, quando la Commissione propose alla Corte di procedere per inadempimento contro l'Italia, criticando la mancata creazione di “una rete integrata e adeguata di impianti atta a garantire l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti sulla base del criterio della prossimità geografica”.
Appare evidente che il vulnus nella gestione dei rifiuti urbani in Campania non era  certo da ricercarsi nella tracciabilità, e se all’epoca dei fatti fosse stato operativo un Sistri pienamente efficace nulla sarebbe cambiato in termini di disagio sociale e pregiudizio ambientale. Avremmo solo avuto la magra consolazione di sapere, in quanto attestato da una traccia digitale, che i rifiuti non erano stati prelevati e che giacevano sui marciapiedi sotto casa.
Per ironia della sorte, poi, i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania nel primo decennio di questo secolo sono gli unici al mondo ai quali, a dieci anni di distanza, sia ancora possibile risalire materialmente, essendo tuttora a disposizione nei tristemente famosi siti di stoccaggio (che avrebbero dovuto essere provvisori e che hanno finito per trasformarsi in discariche a cielo aperto), in attesa che qualcuno decida del loro destino.

LA “TERRA DEI FUOCHI”
Diversa e di tutt’altra natura la problematica della terra a cavallo delle province di Napoli nord e Caserta sud, in vario modo denominata (Terra dei fuochi, Terra dei veleni, Triangolo della morte), nella quale è dato assistere, da anni, a pratiche di illecito smaltimento di rifiuti speciali tramite interramento o combustione dolosa, in particolar modo di pneumatici, pellami, scarti di rifiuti industriali, amianto e materiali edili di risulta.
Anche in questo caso giova fare riferimento alle conclusioni del citato rapporto, che ha indagato il fenomeno nel dettaglio:
“In particolare, in data 14 luglio 2009, sul tema è stato audito il prefetto di Napoli, il quale ha concentrato il discorso sul sistema illecito di smaltimento dei pneumatici, rappresentando come lo stesso avvenga in modo legale solo nella misura del 20 per cento.
In sostanza, l’80 per cento dei rifiuti costituiti da pneumatici avviene secondo modalità illecite. È stato richiesto l’intervento della Guardia di finanza che ha effettuato un’accurata analisi del fenomeno in questione ed è stato verificato come non più del 20 per cento dei rifiuti sia smaltibile legalmente nella provincia di Napoli, il che, ovviamente, non disincentiva il ricorso al sistema illecito: « le strutture non sono in grado di smaltire più del 20 per cento dei copertoni, il che significa che, per forza, l’80 per cento dei copertoni deve esser smaltito illegalmente... Un’area del nostro territorio viene definita Terra dei fuochi perché la sera, ad una certa ora, si cominciano a vedere fuochi accesi dappertutto. Si bruciano essenzialmente rifiuti e, soprattutto, copertoni di autovetture e camion ».
Si tratta di un sistema illecito di smaltimento che, ovviamente, avviene con la complicità dei gommisti produttori dei rifiuti. Ha aggiunto al riguardo il prefetto: « i gommisti lasciano i copertoni la sera davanti al negozio, chiudono e se ne vanno; qualcuno successivamente passa e ritira. Al mattino il gommista, come per miracolo, non le trova più davanti al negozio (...) Il titolare al mattino dichiara che non ha potuto smaltire regolarmente perché nella notte gli hanno rubato i copertoni. Questo è un po’ il gioco che viene fatto e i gommisti lucrano sulla situazione(...) L’azione di prevenzione attraverso il mero controllo del territorio funziona poco »”
5.

Quello che accade in Italia è, dunque, da non credersi: dal 3 marzo 2014, in Campania, sono tracciati elettronicamente i rifiuti prodotti dalle massaie nell’ordinaria conduzione domestica e, per converso, non sono tracciati i rifiuti speciali non pericolosi prodotti nell’esercizio di attività economiche (industriali, artigianali, commerciali,…), ivi compresi gli pneumatici prodotti dalle imprese di autoriparazione!
Ma non basta. E’ in corso di pubblicazione un decreto di semplificazione6 che esonererà dal Sistri, sull’intero territorio nazionale, le imprese produttrici di rifiuti pericolosi che impieghino fino a dieci dipendenti. Cioè: sì alla tracciabilità elettronica per la pattumiera di casa e non, per esempio, per le acque di decapaggio di una piccola industria galvanica o per gli scarti di lavorazione di una conceria.
Per amore di chiarezza espositiva vale la pena rammentare che la circolazione dei rifiuti urbani nel resto del paese è addirittura svincolata dalla disciplina del formulario di trasporto, avendo evidentemente il legislatore ritenuto che la gestione di tale servizio, per la quale è prevista una riserva di legge a favore dell’ente pubblico, offra, già di per sé, sufficienti garanzie di corretta gestione7.
Che il problema della tracciabilità sia invece particolarmente avvertito per i rifiuti speciali prodotti dalle imprese ricadenti nel territorio regionale (ed anche al di fuori di esso) si può desumere oltre che da banali considerazioni logiche (lo smaltimento dei rifiuti speciali è un onere, anche economico, che ricade direttamente sul produttore) dalla lettura di altri passi del rapporto:
“…i rifiuti industriali prodotti in regime di evasione fiscale devono necessariamente essere smaltiti illegalmente, perché laddove vi fosse uno smaltimento legale vi sarebbe implicitamente la confessione sull’attività evasiva:
« ogni minuto in Campania vengono prodotte circa 5 tonnellate di rifiuto urbano e da 6 a 12 tonnellate di rifiuto industriale. Di questo rifiuto industriale almeno un terzo di questo quantitativo al minuto viene prodotto in regime di evasione fiscale e quindi non può essere smaltito correttamente.
A questa quantità aggiungiamo in maniera ufficiale circa mezza tonnellata o una tonnellata al minuto di rifiuto industriale importato legalmente attraverso i normali rapporti, in quanto, come sapete, il rifiuto industriale viene considerato merce. Poiché in Campania esistono ufficialmente varie industrie che riciclano per esempio pneumatici, noi ufficialmente introduciamo in Campania circa 300.000 tonnellate l’anno di rifiuto legale (…) per Terra dei fuochi facciamo invece riferimento ai flussi, riportati sia ieri da Il Mattino sia nel nostro studio all’interno del libro sia dallo studio dell’Ispra, relativo alle industrie delle conce.
La regione Campania in questo momento detiene il primato di industrie che non risultano nell’ambito della produzione mondiale di scarpe e borse griffate, sia vere che contraffatte. Stiamo parlando di un quantitativo stimato dall’articolo di ieri de Il Mattino di circa un milione di tonnellate l’anno, quindi circa 3.000 tonnellate al giorno, che costituiscono la base del materiale che non può essere smaltito legalmente come resti di pelli”
8.

Se si aggiunge, poi, che il fenomeno di traffico illecito è essenzialmente legato ad un flusso di importazione extra-regionale e, in taluni casi, internazionale (come hanno ampiamente dimostrato le indagini ed i processi degli ultimi anni) nemmeno si comprende come l’adozione di misure straordinarie nella regione di destinazione possa produrre effetti su una filiera che ha origine in luoghi dove gli strumenti innovativi di tracciabilità non hanno cogenza legislativa.

CONCLUSIONI
A fronte della piena consapevolezza del problema della gestione dei rifiuti nel territorio della regione Campania, deve osservarsi come lo strumento messo in piedi dal legislatore sia assolutamente inidoneo a fronteggiare un fenomeno che ha assunto, nel corso degli anni, una tale gravità da rappresentare una fonte di rischio anche per la salute della popolazione residente, con danni incalcolabili che graveranno sulle generazioni future.
La tracciabilità elettronica dei rifiuti speciali in Campania, particolarmente stringente nella configurazione iniziale del Sistri, ha patito le medesime vicissitudini che nel resto del Paese, con una disordinata successione di provvedimenti legislativi che l’hanno progressivamente svuotata e depotenziata per giungere, infine, ad una abrogazione di fatto (la platea dei soggetti obbligati si è ridotta del 99% rispetto allo scenario di riferimento). In esito a tale ricostruzione storica risulta fin troppo evidente l’attuale irragionevole sbilanciamento della pressione ispettiva nei confronti di quella parte della filiera (i rifiuti urbani) che si presenta meno problematica in ordine alla ricostruibilità dei flussi, all’impatto ambientale ed alla penetrazione criminale (almeno in termini di illecito smaltimento)9, a tutto scapito di un mondo (i rifiuti provenienti dal comparto produttivo) sul quale si investe davvero troppo poco per arginare l’illegalità diffusa.
L’immagine di una nazione che impegna risorse tecnologiche ed umane (il Sistri è gestito dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri) per (tentare di) inseguire gli avanzi della cena del pensionato avellinese, sottraendole ad azioni di contrasto nei confronti di ben altri traffici, ancorati a sistemi tradizionali di controllo che si sono dimostrati inefficaci se disgiunti dagli accertamenti diretti sul territorio, può indurre al sorriso o ad amare riflessioni.
Ma è quello che accade in Italia nell’anno del Signore 2014.

1 “Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 1, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della predetta Regione”.   (Art. 2, c. 1 del DM 17 dicembre 2009)

2 “Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi”. (Art. 2, c. 2-bis della Legge 30 dicembre 2008, n. 210 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale").
3 Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania, pag. 795 e segg.
4 Causa C-297/98, Commissione europea contro Repubblica italiana
5 Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania, pag. 144 e segg.
6 http://www.minambiente.it/comunicati/sistri-galletti-arrivo-decreto-esentate-le-imprese-e-gli-enti-fino-10-dipendenti
7 “Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico…” (Art. 193, c. 5)
8 Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania, pag. 150.
9 Nel settore dei rifiuti urbani l’attività delle associazioni criminali è incentrata principalmente sugli affidamenti del servizio di raccolta e trasporto e sulla gestione di discariche ed impianti di trattamento almeno formalmente in regola con le autorizzazioni. (Cfr. “Rifiuti S.p.A. – Dentro l’emergenza in Campania: i numeri e le storie di un’economia criminale” – Legambiente 2008)

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