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Formulario emesso dall'intermediario

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Messaggio  sven23 Ven Nov 07, 2014 1:11 am

Secondo me ed mi sembra che sia stato sempre cosi il formulario può essere indifferentemente emesso:
- dal produttore o detentore del rifiuto da trasportare
- dal trasportatore che esegue il trasporto.

Se per vaso venisse emesso dall'intermediario  affraid  utilizzando ovviamente trasportatori ed impianti autorizzati, quale illecito verrebbe commesso ?

Grazie a tutti voi.
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Messaggio  beltrale Ven Nov 07, 2014 9:49 am

l'illecito di non seguire la normativa..

compilazione errata secondo me



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Messaggio  cirillo Ven Nov 07, 2014 9:52 am

sven23 ha scritto:Secondo me ed mi sembra che sia stato sempre cosi il formulario può essere indifferentemente emesso:
- dal produttore o detentore del rifiuto da trasportare
- dal trasportatore che esegue il trasporto.
Se per vaso venisse emesso dall'intermediario  affraid  utilizzando ovviamente trasportatori ed impianti autorizzati, quale illecito verrebbe commesso?
Grazie a tutti voi.
D.Lgs 152/2006 - art 193. Trasporto dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
co 1. omissis...
co 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti.
omissis.....
Quindi:
1) non si fa alcuna menzione dell'intermediario;
2) non sta scritto da nesuna parte che puo essere emesso "INDIFFERENTEMENTE" dal produttore o dal trasportatore;
3) la norma prevede che il formulario DEVE essere redatto, datato e FIRMATO DAL PRODUTTORE e "controfirmato" dal trasportatore.
Bene, prima leggete almeno le 2 righe della normativa e, poi "incuriositevi" pure sul fatto che il legislatore utilizza due termini differenti:
- "firma" per il produttore
- "controfirma" per il trasportatore
una diffrenza ci dovrà pur essere, o no?

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Messaggio  isamonfroni Ven Nov 07, 2014 10:11 am

Il vero problema di questa vexata quaestio e della lettura superficiale e sbrigativa che si da a questa norma da quasi 20 anni è il seguente:

La differenza fondamentale che esiste fra il termine emettere e il termine compilare.

Secondo l'articolo correttamente citato da Cirillo il FIR deve essere emesso dal produttore e basta.  Con la FIRMA il produttore si assume in pieno la responsabilità di tutto quello che sta scritto nel FIR.

Diverso è il discorso di chi è materialmente autorizzato a compilarlo, cioè a scriverci sopra le informazioni che, comunque devono essere fornite dal produttore.

Per motivi di opportunità il FIR può essere compilato anche dal trasportatore - pensiamo a quei produttori che fanno magari un solo smaltimento l'anno, il legislatore ha concesso loro l'opportunità di evitare di andarsi a comprare e vidimare un blocchetto da 25 FIR - in questo caso il trasportatore compila il FIR con le informazioni fornite dal produttore il quale FIRMA per attestare che quel che c'è scritto è corretto.
Il trasportatore poi CONTROFIRMA per dimostrare esclusivamente che ha preso in carico i rifiuti (cioè che li ha caricati sul camion).

Nessun altro soggetto interviene in questa attività, dunque nessun altro soggetto ha legalmente motivo di maneggiare il FIR all'atto dell'emissione.

Tanto è vero che per qualunque violazione in materia di FIR viene contestata al Produttore, non al trasportatore e ancor meno all'intermediario.

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Messaggio  -bz8- Ven Nov 07, 2014 11:30 am

nonno cirillo ha scritto:
sven23 ha scritto:Secondo me ed mi sembra che sia stato sempre cosi il formulario può essere indifferentemente emesso:
- dal produttore o detentore del rifiuto da trasportare
- dal trasportatore che esegue il trasporto.
Se per vaso venisse emesso dall'intermediario  affraid  utilizzando ovviamente trasportatori ed impianti autorizzati, quale illecito verrebbe commesso?
Grazie a tutti voi.
D.Lgs 152/2006 - art 193. Trasporto dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
co 1. omissis...
co 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti.
omissis.....
Quindi:
1) non si fa alcuna menzione dell'intermediario;
2) non sta scritto da nesuna parte che puo essere emesso "INDIFFERENTEMENTE" dal produttore o dal trasportatore;
3) la norma prevede che il formulario DEVE essere redatto, datato e FIRMATO DAL PRODUTTORE e "controfirmato" dal trasportatore.
Bene, prima leggete almeno le 2 righe della normativa e, poi "incuriositevi" pure sul fatto che il legislatore utilizza due termini differenti:
- "firma" per il produttore
- "controfirma" per il trasportatore
una diffrenza ci dovrà pur essere, o no?


Veramente, se non sbaglio, c'è scritto proprio sul DM 145/98:

Art. 2
1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati "A" e "B", dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.


Firma e controfirma.... per caso sei stato al convegno dell'Albo ieri a Ecomondo???
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Messaggio  sven23 Ven Nov 07, 2014 1:12 pm

Sono d'accordo con tutti voi ma in merito ad una sanzione cosa sapreste dirmi? GRAZIE a tutti e buon WE
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Messaggio  Admin Ven Nov 07, 2014 1:58 pm

Una sanzione per cosa??

[I]Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti[i].
(Art. 193, c.2)

Il formulario e' compilato dal produttore, il quale, al piu', puo' utilizzare moduli acquistati e vidimati dal trasportatore.
Firma e controfirma.... per caso sei stato al convegno dell'Albo ieri a Ecomondo???
Si. Se ne e' parlato diffusamente.
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Messaggio  isamonfroni Ven Nov 07, 2014 2:50 pm

sven23 ha scritto:Sono d'accordo con tutti voi ma in merito ad una sanzione cosa sapreste dirmi?  GRAZIE a tutti e buon WE

Bene, al di là del fatto che sei d'accordo.
Devo capire una cosa:
1) ma questo accidenti di intermediario si è comprato e fatto vidimare a suo nome un blocco di FIR?
se è così se li dovrebbe usare solo per i rifuti da lui prodotti nell'attività di intermediazione e francamente credo che siano davvero pochi e piuttosto facilmente assimilabili agli urbani
oppure
2) è venuto dal produttore, si è seduto a una scrivania e ha compilato un FIR del produttore?
oppure
3) è andato dal trasportatore, si è seduto ad una scrivania e ha compilato un FIR del trasportatore?

Nei casi 2 e 3 è evidente che non c'è il minimo problema

Nel caso 1), diciamo che le norme non prevedono un'esplicita sanzione (probabilmente il legislatore avrà pensato che nessuno è così stupido da fare una cosa del genere).
Se qualcuno approfondisce la cosa, logicamente può risalire al soggetto che ha fatto vidimare i FIR e se non è uno di quelli titolati, potrebbe applicare le sanzioni di cui all'art. , c.4.


Però adesso arrivo con il domandone del secolo:
Non è che questo intermediario è anche il trasportatore che ha effettuato il trasporto?
Visto che questa è una cosa frequentissima;  in tal caso il problema del FIR non sussiste.

Sussiste il fatto che ad oggi, ancora in troppi non hanno capito qual è il ruolo dell'intermediario.  Evil or Very Mad


Ultima modifica di isamonfroni il Ven Nov 07, 2014 6:49 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio  luckyluke Ven Nov 07, 2014 5:34 pm

isamonfroni ha scritto:

Sussiste il fatto che ad oggi, ancora in troppi non hanno capito qual è il ruolo dell'intermediario.  Evil or Very Mad
clap clap clap
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Messaggio  isamonfroni Ven Nov 07, 2014 6:50 pm

Ciao Luke

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