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Gestione di semilavorati alimentari scaduti

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Messaggio  femetal Mar Dic 02, 2014 5:24 pm

Innanzitutto salve a tutti :-)

Ho letto e riletto milioni di documenti su internet e non ho ben capito come dovermi comportare.

Una ditta che commercializza (quindi non produce, ma compra e rivende) semilavorati dell'industria alimentare (prodotti a bassa deperibilità) si trova ad avere un po' di materiale scaduto.

Il valore del materiale è inferiore ai 10'000 euro.

Vorremmo fare le cose fatte bene.

Non ho capito bene quali passi dover compiere.

Dobbiamo trovare chi ritira queste merci? devo sentire il comune se questi rifiuti rientrano negli urbani?

Dopodichè essendo il valore inferiore ai 10'000 euro basta un'autocertificazione ( ho trovato questo modello: http*://img.poliziadistato.it/docs/dichiarazione_atto_notorieta.pdf )?

Servono altri documenti specifici?

Chiedo venia se le domande sono stupide, ma sono totalmente acerbo in materia ma ripeto, vorremmo fare le cose in regola e con criterio.

Grazie a chi mi potrà aiutare.
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Messaggio  Admin Mar Dic 02, 2014 5:29 pm

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Messaggio  femetal Mer Dic 03, 2014 1:52 pm

SKYWALKER ha scritto: Re: Rifiuti alimentari confezionati
Messaggio SKYWALKER il Gio Giu 14, 2012 9:07 am

Il Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in L. n. 106/2011) ha innalzato il limite da 5.164 a 10.000 euro, entro il quale è possibile provvedere alla distruzione di beni inservibili senza l’osservanza di procedure costose. Oltre la soglia di euro 10.000, per eseguire le operazioni di distruzione di beni, sarà necessario il verbale redatto da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal notaio. Fino a 10.000 euro, invece, la semplificazione prevista consentirà all’impresa di avvalersi dell’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni di distruzione.
Capita spesso che il titolare di un’attività commerciale si trovi in magazzino della merce che deve distruggere, perché obsoleta o deteriorata, oppure che debba eliminare dei cespiti obsoleti o non utilizzabili.
Le formalità nel caso della distruzione dei beni sono regolate dal DPR 10 novembre 1997 n. 441. La procedura è analizzata dalla Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998 che ne precisa le modalità operative con particolare riferimento a due tipologie di operazioni:
la distruzione dei beni;
la trasformazione di beni di altro tipo di più modesto valore economico.
Non rispettando la procedura indicata, il mancato ritrovamento di quei beni, in sede di verifica fiscale, comporta la presunzione che gli stessi siano stati ceduti evadendo le imposte.
Per vincere tale presunzione di cessione in evasione d’imposta, il contribuente può dimostrare alternativamente che tali beni sono stati:
utilizzati nella produzione;
perduti;
consegnati a terzi;
distrutti.
Con l’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, in riferimento alla distruzione dei beni e alle sue modalità di attuazione, viene elevato da 5.164 a 10.000 euro l’ammontare massimo di costo dei beni distrutti che può essere provato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anziché mediante verbale redatto dalla Guardia di Finanza o da un notaio.
Fino a 10.000 euro, infatti, la semplificazione prevista consentirà all’impresa di utilizzare l’autocertificazione per verbalizzare le operazioni di distruzione
Nel D.P.R. n. 441/1997 vengono indicate le procedure da seguire per legittimare e provare la distruzione dei beni o la loro trasformazione in beni di più modesto valore.
Il decreto precisa che la distruzione dei beni deve essere provata da:
una comunicazione agli ordini accertatori;
la redazione di un verbale;
un documento di trasporto.
La prima fase della procedura consiste nell’invio di una comunicazione:
all’Agenzia delle Entrate;
ai Comandi della Guardia di Finanza,
competenti del luogo dove avviene l’operazione di distruzione (la sede dell’impresa non ha rilevanza in questo caso).
La comunicazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima l’inizio delle operazioni di distruzione e deve contenere:
il luogo la data e l’ora delle operazioni di distruzione;
le modalità di distruzione;
la natura dei beni;
l’ammontare complessivo dei beni;
il valore ottenibile della distruzione.
La comunicazione non va inviata quando la distruzione viene disposta da un organo della Pubblica Amministrazione. La Circolare 193/1998 riporta il consiglio di inviare la comunicazione prima del limite dei 5 giorni per consentire ed assicurare l’effettiva presenza dei funzionari dell’Amministrazione Finanziaria, alle operazioni di distruzione.
La seconda fase prevede la compilazione del verbale di distruzione a cura dei pubblici ufficiali (funzionari agenzia delle entrate, ufficiali della guardia di finanza e notai) che presenziano alla distruzione o alla trasformazione dei beni.
Dal verbale devono risultare:
data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni;
natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.
Solo nel caso in cui il valore dei beni distrutti non sia complessivamente superiore a 10.000 euro, al posto del verbale prodotto dal notaio o da pubblici funzionari, potrà essere redatta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’impresa.

Il documento di trasporto
L’impresa successivamente, in una terza fase, compilerà un documento di trasporto per documentare la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione. Il documento deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.
Nessun adempimento occorre qualora la merce o i cespiti vengono ceduti a prezzi minimi o a valori di “realizzo” che divengono “il valore normale”. È evidente infatti che in alcuni casi la soluzione di vendere beni obsoleti il cui valore “normale” è enormemente diminuito può essere più semplice della complessa procedura di distruzione prima analizzata.

avevo già letto questa risposta tuttavia non riesco a capire se, in caso di importo inferiore ai 10.000 euro, basta una dichiarazione sostitutiva dove autodichiaro di aver eliminato da mio magazzino determinata merce scaduta (chiaramente con lo specifico delle quantita, articoli e relativi lotti) o se comunque oltre all'autodichiarazione devo comunque comunicarlo a agenzia delle entrate e guardia di finanza.

Quello che spererei ( :-) ) è che mi basti un'autocertificazione, con allegato una bolla con destinazione la discarica o comunque l'ente che procede allo smaltimento dei rifiuti, ma chiedo a voi esperti se potete confermarlo!

Ne approfitto anche per chiedere lumi: l'unica opzione che ho è portarli in discarica?
Esistono enti o aziende che comprano o si fanno carico si questi materiali per poterli riciclare ?
come posso fare per trovarli? io sono in zona Modena!

Scusate ancora le domande banali.

Grazie a tutti per la collaborazione
femetal
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Messaggio  -bz8- Mer Dic 03, 2014 8:45 pm

Vai Tranquillo!

Fino a 10.000 Euro di prezzo di Acquisto è sufficiente:


- Documento di Trasporto Analitico con Valore di acquisto delle merci
e
- Formulario di Identificazione Rifiuto
e
- Autocertificazione in cui indicherai gli estremi del Formulario ed il valore totale delle merci distrutte.

Non devi comunicare niente ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda la questione di aziende che "riciclano" questi prodotti nutro molte poche speranze.
Anche se tu le trovassi non saresti esentato dall'obbligo di gestirle come rifiuti e quindi consegnarle ad impianti autorizzati, mediante trasportatori autorizzati e con regolare Formulario di Identificazione Rifiuto.
Riguardo all'assimilazione agli urbani sono ancora meno speranzoso! Dovresti guardare nel tuo comune cosa prevede il regolamento e se quel rifiuto è stato assimilato. Nel caso lo fosse (!) devi controllare anche se ci rientri nelle quantità previste dal comune.

Ciao

-bz8-
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Messaggio  Admin Gio Dic 04, 2014 9:40 am

In ogni caso il gestore del servizio pubblico, che opera per conto del Comune, in regime di assimilazione non potrebbe rilasciare un formulario per la ditta "X".
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