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Nuovi codici H di pericolosità

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Messaggio  benassaisergio Ven Dic 19, 2014 10:49 am

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 365 del 19 dicembre 2014 è stato pubblicato il  Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Con questo Regolamento sono modificati   i codici H (i nuovi codici saranno identificati con le lettere HP) che definiscono le caratteristiche di pericolo dei rifiuti per allineare i criteri di classificazione a quelli contenuti nel Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il Regolamento 1375/2014 entra in vigore l’8 gennaio 2015 e si applica a decorrere dal 1 giugno 2015.
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Messaggio  Admin Ven Dic 19, 2014 11:27 am

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Messaggio  tfrab Ven Dic 19, 2014 12:57 pm

il primo giugno è vicinissimo. quest'anno nuovo ADR e regolamento, sono già in iperventilazione bounce

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Messaggio  fabiodafirenze Ven Dic 19, 2014 1:07 pm

sarà divertente vedere come reagirà Selex col sistri.. Dei nuovi codici ADR per i materiali non sono ancora nel database sistri, alle richieste di spiegazione il supporto risponde che non ci sono, hanno fatto richiesta al ministero per implementazione extra, e per ora di usare le annotazioni..

La cosa divertente è che per mettere un nuovo codice adr informaticamente si deve sostanzialmente fare una INSERT su una tabella, per dei nuovi campi H non è di solito così semplice.
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Dic 19, 2014 4:50 pm

Ok, questo come gestione "sistri",
ma parliamo un momento della classificazione "ex se", cioè in se stessa, che viene assai a monte del sistri e che secondo me

Premettendo da subito che sta cosa mi torna assai comodo in almeno un paio di giudizi che sto seguendo, stavolta io NON sono d'accordo con la signora UE, se devo applicare seriamente sia l'Allegato D degli allegati alla parte IV nella recentissima manipolazione (non la considero novellazione, giuridicamente parlando) sia questo Regolamento. E siccome i Reg CE sono prevalenti come fonte giuridica alle leggi nazionali, chiunque abbia istigato e scritto quella caspitata del "principio di precauzione", adesso se la prende nel gobbone.

Infatti in relazione ai cancerogeni (il resto, lo guardo dopo...), leggo che


reg. CE 1357/2014 ha scritto:HP 7“Cancerogeno”:rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7.

Infatti, al punto 3.4 per la classificazione di rifiuto cancerogeno è vero che già mi dicevano che occorreva " una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%," ma per analogia con le voci precedenti si sommavano le concentrazioni dei fu R45 e fu R49, anche tenuto conto del 26°ATP.
Adesso, per mollare un HP7 (ex H7) ad un rifiuto, è ben specificato che 1 sostanza deve essere >0,1% anche se ce ne sono diverse, e siamo davanti ad un preparato/ miscela/ soluzione appunto quali un rifiuto di solito è.
Quindi, a parte che stroncano a monte tante menate che si fa l'arpac sui metalli pesanti che se li classifica autonomamente secondo lo spirito di precauzione del "ti ho cercato il metallo X che non è cancerogeno, ma potrebbe esserlo uno dei suoi composti e io mica l'ho cercato...", cosa che in sè mi rende felicissima, è evidente che se ho 4 sostanze cancerogene tutte allo 0,07%, ossia in tutto lo 0,28% di cancerogeni il rifiuto nonostante ciò NON è classificabile HP 7. E su questa base cambia parecchio.
Noto tuttavia che ciò non mi pare seriamente armonizzato tra il CLP-GHS, e l'allegato VI della Dir CE 67/548 (come modificato dalla Dir. CE 32/2000 che il Reg CE 1357/2014 espressamente richiama), perchè mentre per il 26° ATP i vari cancerogeni in un miscela o preparato o soluzione si dovevano sommare per l'etichettatura, donde la sommatoria anche dei rifiuti, il CLP-GHS ribadisce che occorre, è condizione necessaria e sufficiente, che 1 composto/sostanza superi lo 0,1%.

Secondo me, stanno cominciando a "inzamarsi" pure gli europei... ma meno male che ci sono.

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Messaggio  tfrab Ven Dic 19, 2014 5:00 pm

ad una prima occhiata al testo mi viene un grosso dubbio: in molte autorizzazioni di iimpianti gli H al trattamento rifiuti sono citati per autorizzare o meno certe operazioni.

nel momento in cui gli H non ci sono più, e vengono sostituiti dagli HP, ci sono due scenari, per come la vedo:

1. viene fatta una trasposizione Hn = HPn niente di più sbagliato, visto che alcuni HP sono molto diversi dagli originali. ad una prima lettura H15 e H5, ma anche i vari cancerogeni, come faceva notare Aurora

2. le varie autorità competenti revisionano le autorizzazioni. hanno 6 mesi, in teoria bastano, in pratica LOL

voi che ne pensate? esiste uno scenario in cui dette autorizzazioni vengono a, non so, decadere o non essere più applicabili per certe parti?
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Dic 19, 2014 5:10 pm

P.S.: interessante la dicitura "rifiuto che provoca il cancro o ne aumenta l'incidenza", assolutamente sconosciuta sin qua e certamente estranea al CLP-GHS.


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Messaggio  benassaisergio Ven Dic 19, 2014 5:24 pm

Dunque: sono stato, come dice Admin, "supertempestivo", ma naturalmente adesso si tratta (come si vede già dai precedenti interventi) di entrare nel merito.
E, effettivamente, ci sarà molto da discutere.
Tanto per dire: ho iniziato dall'inizio, dagli "esplosivi", e già lì ci sono diverse cose che non tornano (vi risparmio i dettagli).
Comunque è necessario che ce lo studiamo bene, per capire come interpretare eventuali punti non troppo chiari, cosa va bene e cosa non va bene.

Ricordando comunque che l'obiettivo di questo nuovo Regolamento è (credo) di arrivare ad armonizzare completamente i criteri di classificazione  delle sostanze, miscele ed articoli pericolosi, a livello di produzione, registrazione, immissione sul mercato, gestione dei rifiuti e (non dimentichiamolo) trasporto.

Ricordando anche che il riferimento "principe" è il Regolamento 1272/2008 (Regolamento CLP)  e che quindi non si può attribuire a questo Regolamento quello che eventualmente non va nel CLP.

Ricordando inoltre che si tratta di  Regolamenti ! Quindi l'unico intervento possibile è quello di una sua modifica.

Ancora una volta quindi si pone il problema, nel caso di cose che non vanno,  di cosa (e come) fare.
E vi risparmio la mia consueta filippica su operatrici/ori che si organizzano, ecc.
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Messaggio  homer Ven Dic 19, 2014 8:07 pm

Molto non va bene, a mio modesto parere; in primis la stupida pretesa di applicare rigidamente ai rifiuti i criteri di classificazione di sostanze e miscele pericolose: i rifiuti sono un'altra cosa! Ma questo l'hanno capito in pochi anche livello UE, compresi i rappresentanti delle categorie coinvolte. Comunque era chiaro che si sarebbe arrivati a questo, ad Ecomondo ISPRA aveva annunciato,.in buona sostanza, questi contenuti.
Bello come "glissano" su H14!!!
Studiamo e confrontiamoci
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Messaggio  fabiodafirenze Sab Dic 20, 2014 1:21 pm

Se ho capito bene:

- è un regolamento UE e non ha bisogno di recepimento, dunque è sicuro che dal 1/6/15

- devo stampare i formulari, i registri e i frontespizi del registro con i punti HP al posto dei punti H

- la corrispondenza tra punti H e HP non è 'quasi biunivoca' (Hx <-> HPx a parte H03A/B <-> HP3) ma in realtà dato un certo CER allo stesso set di punti H possono corrispondere punti HP diversi
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Dic 20, 2014 6:05 pm

Ho detto ed anche scritto più di una volta che sul tema "ambiente" davvero dovremmo andare avanti a forza di regolamenti Europei, a mio avviso, a maggior ragione visto che noi in Italia abbiamo anche il problema non secondario che la tematica ambientale risulta assoggettata anche alla legislazione c.d. concorrente delle singole regioni. Con effetti orrendamente nefasti per chi non campa di stipendi pubblici passando il proprio tempo ad una scrivania pensando di regolare il tutto senza conoscere direttamente nulla di ciò che pretende di "regolamentare" , e l'ho detta da signora. Molto, signora: quasi da regina.
Trovo che il CLP-GHS sia una mano santa per la gestione delle sostanze e dei prodotti utilizzati nel mondo, ma vorrei sempre ricordare che è comunque la prima volta, di questa mano santa, e che quindi è necessariamente perfettibile.

Mi viene un leggero senso di sconforto, che questa mano santa abbia previsto cartaceamente qualcosa da mandare a regime nel 2017 e che io auspicavo nella mia tesi di laurea del 1975... parlo dei vari DNEL, PNEC, NOAEL e quant'altro anche per le persone non direttamente esposte.
Bene: è mia rassegnatissima convinzione che se ci saranno voluti più di 40 anni per cominciare almeno a provarci, ce ne vorranno almeno altri 40 perchè si possa cominciare a tirarne le somme valutative. Diciamo che sono contenta che magari il nipotino del mio nipote non ancora nato potrà godersene qualche vantaggio, il che la dice lunga sul mio senso di positività dell'esistenza umana.
Naturalmente, il tutto sempre con le dovute cautele riguardo al non avere io ancora studiato seriamente questo nuovo Reg. CE.

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Messaggio  homer Sab Dic 20, 2014 7:18 pm

concordo con aurora nella teoria, nella pratica no.
Il reg 1357 parte dal presupposto (sbagliato) che le sostanze che costituiscono il rifiuto siano sempre esattamente note, poi con un certosino lavoro di "incastro", per ognuna si valutano le rispettive indicazioni di pericolo (alcune additive altre no) rispetto ai limiti di concentrazione previsti, giungendo così alle indicazioni di pericolo possedute dal rifiuto e quindi alle HP.
Faccio notare che per HP6 sono previste 12 soglie diverse!!!
Fare le analisi di classificazione rifiuti è un mestiere difficile, lo sarà ancora di più.
Aggiungo: per i (molti) rifiuti che NON sono assimilabili a sostanze o miscele (raee, il mitico toner, etc) l'applicabilità di questo regolamento è impossibile, soprattutto se letta insieme alla leggina 116/2014, quindi: tutti rifiuti pericolosi! Sì, ma con quali HP???
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Messaggio  benassaisergio Sab Dic 20, 2014 7:54 pm

Come forse alcune/i di voi sanno mi sono occupato di GHS (e di conseguenza di CLP) fin dalla sua origine (per chi volesse saperne di più: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] e, di conseguenza, vorrei “difenderlo”, anche se la sua applicazione ai rifiuti provoca indubbiamente dei problemi. E devo farlo anche perché, a torto o a ragione, durante la sua elaborazione, insistetti molto perché lo si considerasse applicabile anche ai rifiuti (cosa che non fu accettata dalla maggioranza dei paesi che partecipavano alle riunioni).
Ovviamente il valore fondamentale del GHS (e quindi, a livello europeo, del CLP, che con esso è armonizzato) è quello di essere un sistema universale e quindi tutto il contrario di una regionalizzazione (come dice giustamente Aurora Brancia): e non vedo come si possa preferire un sistema di classificazione di pericolosità che non sia universale (la salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente non dovrebbero conoscere confini).
Devo anche dire che sono “affezionato” al GHS anche perché buona parte dei suoi criteri provengono dal già esistente sistema “universale” di classificazione utilizzato nella normativa sul trasporto di merci pericolose (per la qual cosa, ovviamente, dato il mio ruolo in tale settore, mi detti molto da fare).
Cito il trasporto di merci pericolose (per semplicità, mi riferisco all’ADR) perché nella normativa di tale settore è presente, ad esempio, una frase di questo tipo: “Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo di imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze del rifiuto che ha lo speditore, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, richiesti dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all’ambiente” (paragrafo 2.1.3.5.5 dell’ADR).
Mi rendo conto che introdurre una frase del genere (per esempio nello stesso Regolamento 1357/2014) può dar adito a molti abusi. Ma credo anche che un sistema rigido come quello di adesso, con il contorno di (“assurde” ?) richieste di analisi chimiche e/o tossicologiche sui rifiuti (con i “folli” risultati che a volte si incontrano) sia di difficile applicazione.
E un altro aspetto che vale la pena di approfondire è quello dei rifiuti che non sono costituiti da materie (sostanze o miscele) ma da oggetti (articoli). Ebbene, anche in questo caso, l’approccio del trasporto, con la predisposizione di rubriche particolari per gli oggetti (articoli), può essere preso in considerazione.
Non sarebbe male se qualcuna/o avesse la voglia e la competenza di studiare queste questioni per cercare di definire una soluzione alternativa e di organizzarsi per proporla a livello internazionale (o almeno europeo). Ma sto ripiombando nel mio “Delenda Cartagho”…
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Dic 20, 2014 11:57 pm

eh beh, bimbi, diciamo che quando ho visto la data di emanazione, 18 dicembre che è il mio compleanno, l'ho ritenuto un regalo: certo non facile da usare/gestire ma, carissimo homer, gradito quanto mai.
Mi sta persino bene che per HP6 ci siano 12 concentrazioni diverse e variabili da 0,1% a 22,5 %... ma certo non posso che tremare dalla punta dei capelli sino alla punta delle unghie dei piedi pensando a quali mostruosi appiccichi potrei trovarmi a gestire contro i "raffazzonatori di cArtificati".
Perchè nella mia consolidata (forse, vetusta?) procedura di classificazione c'è e c'è sempre stata "sta cosa, da dove viene fuori?". Allora, quando è "una cosa sola e omogenea" appunto forse ci sarà per il caratterizzatore un pochetto di sfiacchimento iniziale a doversi andare a cercare nelle 1355 pagine del 1272 (+ 709/09 + 615/14) la ns. sostanze identificata e quantificata che classificazione di tossicità abbia... Ma è evidente che per un RAAE o anche un normale altro oggetto "mal riuscito" o un fuori specifica questo provedimenti non ha neppure senso cominciarlo... Quindi?
quindi, in casi come quelli che citi tu e con la questone degli ex "codici a specchio" ritengo che sarà opportuno, nel caso noi si sappia/si sia scoperto che quel "cosorifiuto" ha qualcosa, non applicare la frase di pericolo del solo "qualcosa", quando è per esempio al di sotto sì della concentrazione limite rispetto all'intero "cosorifiuto" ma supera quella del componente in cui è contenuto/incluso, e ce ne andremo alla grande con una classificazione di non pericoloso per il coso rifiuto e la segnalazione di pericolo per il solo componente "a rischio". Questo, naturalmente solo nel caso in cui sia necessaria un' analisi o una ricerca.
Esempio banalissimo: i toner importati un UE da un bel po' di tempo sono tutti classificati non pericolosi. Vero: la formulazione chimica attuale di essi è stata ampiamente rimaneggiata, escludendo sostanze chimicamente pericolose. Tuttavia, respirare polveri così sottili alla salute umana non fa certo bene, anche quando sono poveri inerti: dobbiamo dare una caratteristica di pericolo? secondo me, no perchè la sostanza contenuta nella cartuccia è NP, e la cartuccia anche, il rischio per la salute di tipo "fisico" (= polveri sottili) rientra nella gestione dei rischi professionali dell'impianto, non del produttore del rifiuto. Rientriamo nella logica dell'utilizzo tecnologico: se il signore cui sto rifiuto è destinato lo tratta in maniera impropria, (es: triturare tutto assieme lavatrice e schede elettoniche o frigorifero con serpentina ancora semipiena ma anche cartucce con tutti i residui di toner) è lui a creare il danno con la sua lavorazione, all'uomo e/o all'ambiente, non noi nè men che meno chi gli conferisce il rifiuto.

Questo farebbe (modo condizionale, che a Napoli si chiama da sempre modo sgarrupativo, sottintendendo che in mancanza del rispetto della condizione si fa un guaio) presupporre che possano accettare e trattare compiutamente determinati rifiuti identificati da determinati CER solo impianti che sappiano come trattarli e il cui ciclo tecnologico sia stato valutato da chi li ha autorizzati appunto a riceverli/trattarli.
E a propria volta questo farebbe presupporre che il codice assegnato sia corretto...
Idem dicasi per il trasporto, a maggior ragione: anche l'ADR ha una modularità quasi esasperata, ma ha un senso, e non sarà un caso che diventare consulente ADR sia tosta in qualunque parte del mondo.  

Come sempre più spesso accade, la Legge è scritta bene... è la sua applicazione che può lasciare a desiderare, particolarmente a casa nostra.
Quanti di voi si sono trovati impianti i cui titolari vogliono "quanti più codici è possibile" ? Immagino, almeno quanti incarichi ho abbandonato io perchè non potevo proprio sostenere certe assurdità tecnico-ambientali.

Quindi, caro homer e per tornare alla tua contrarietà, comprendo perfettamente da dove questa contrarietà derivi e per quali implicazioni, ma se non ci diamo di nuovo una professionalità -al posto dei professionalismi che imperversano- qualunque regolamento o legge ci sia a noi darà solo "impicci".

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Messaggio  King Louie Dom Dic 21, 2014 8:09 pm

homer ha scritto:[...]
Bello come "glissano" su H14!!!
[...]
Per quanto riguarda il criterio H14/HP14 potrebbe interessare uno stralcio del verbale della riunione del 17/11/2014 del COMMITTEE FOR THE ADAPTATION TO SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGESS AND IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVES ON WASTE ESTABLISHES UNDER ARTICLE 39 OF DIRECTIVE 2008/98/EC (TAC, protocollo n° JdC/amp env.a.2(2014) 4302333-1EP del 11/12/2014):
    “COM explained that H 14 (eco-toxicity) is a hazardous property which is particularly problematic. First of all, it is difficult to assess: the formulas that are applied in CLP are complicated and that an agreement on where to draw the border between ecotoxic and non-ecotoxic has still to be reached at EU level. In addition, ecotoxicity is unevenly applied as a criterion for classifying waste - the current definition is not very precise.

    For of these reasons, introducing a new definition of ecotoxicity may have significant impacts on the amount of waste to be classified as hazardous. In view of these concerns, COM has come to the conclusion that further analysis is needed. We have decided not to amend H14 in the review of Annex III of WFD which has been recently undertaken (voted in the List of Waste TAC of 5 June 2014). Instead, COM launched a study that will analyse the options that have been proposed by the working group members to assess H 14, as well as their potential impacts on a number of important waste streams. Based on the results of the study, if appropriate, COM will prepare an amendment of the ecotoxic property in 2015.

    The contractors chosen for this study are Bio by Deloitte and Ineris. The contract was signed on 19 September 2014 and will run for nine months. The kick off meeting took place on 17 October 2014.”
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Messaggio  homer Dom Dic 21, 2014 9:33 pm

grazie, ottimo contributo! Ci salveranno i francesi?? Speriamo!
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Messaggio  benassaisergio Dom Dic 21, 2014 11:45 pm

Lo so che sono noioso .... ma se qualche volta provassimo noi a salvare noi stessi e gli altri ?
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Messaggio  homer Lun Dic 22, 2014 10:39 am

.. i rappresentanti italiani presso gli organi della commissione europea che si sono occupati dei criteri di classificazione dei rifiuti ci sono (ISPRA), hanno nomi e cognomi noti, sui contributi da loro forniti sul tema ometto la mia opinione, poi, certamente, c'erano anche quelli degli altri stati, c'era la FEAD che riunisce le associazioni nazionali degli operatori del settore......
Evidentemente ha vinto il fronte che "vede" i rifiuti come una miscela a composizione nota o accertabile con semplicità; ma la realtà è un'altra cosa
Gli Enti francesi incaricati, spero, si pronuncino su HP14 con qualcosa di sensato e praticabile.
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Messaggio  marcosperandio Ven Feb 13, 2015 4:10 pm

Ciao,
mi allaccio a questa discussione per sottoporre una questione collegata (se mi sono perso la relativa discussione sorry e indicatemela).
La conversione in legge 11/08/2014 n. 116 del decreto 24/06/2014 n. 91 contiene (tra le altre cose) anche una parte concernente alcune modifiche alla parte di classificazione rifiuti dell'allegato D alla parte IV del 152. Modifiche che entreranno in vigore il 17 febbraio e che creano perplessità sia tra gli esimi chimici (ho visto una nota del CNC molto critica) che a noi gestori.
La parte problematica è quella solita dei codici specchio in cui ora il legislatore, per come l'ha scritta, spingerà per un maggior uso del principio di precauzione con un prevedibile fiorire di CER pericolosi e con problemi di gestione/accettazione degli stessi in impianti di destino.
Qualcuno ha qualche informazione su come questa cosa si sta evolvendo.
Personalmente abbiamo alcuni grossi produttori in allarme che stanno chiedendo ai nostri impianti lumi su eventuali nuove analisi da effettuare.
Bye

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Messaggio  tfrab Ven Feb 13, 2015 4:17 pm

l'unica notizia che ho è che il Consiglio Nazionale dei Chimici ha invitato gli iscritti ad applicare la classificazione cautelativa, aggiungendo la frase “la valutazione non è svolta in scienza e coscienza ma è svolta in via cautelativa e precauzionale in relazione alle previsioni, di incerta portata, della L. 116/2014”.

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Messaggio  marcosperandio Ven Feb 13, 2015 4:32 pm

tfrab ha scritto:l'unica notizia che ho è che il Consiglio Nazionale dei Chimici ha invitato gli iscritti ad applicare la classificazione cautelativa, aggiungendo la frase “la valutazione non è svolta in scienza e coscienza ma è svolta in via cautelativa e precauzionale in relazione alle previsioni, di incerta portata, della L. 116/2014”.

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questa interpretazione. che mi era nota e che temo, porterà l'impossibilità, per alcuni impianti a ritirare rifiuti che da NP si trasformeranno in P!
un esempio: un 191212 che si trasformasse in 191211 vedrebbe svanire molti degli impianti di possibile destino.....

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Messaggio  Aurora Brancia Sab Feb 14, 2015 1:11 am

Io sorvolo graziosamente sulla palese paraculaggine della "frase in calce" suggerita dal CNC.
Vero che chi esercita una professione "normata" ha l'obbligo di attenersi quasi prima alla legge e poi alla "scienza e coscienza" della propria professionalità, ma mi pare che stiamo arrivando (...) un po' dopo le soglie del ridicolo.
la mia personale opinione a volte non se la fila nessuno ma a volte capita che sia accolta e condivisa da chi può "fare la differenza", e in questa occasione è che quel puntillo 5 del cacchio sia anticostituzionale, e come tale se ne può chiedere l'abrogazione giustappunto alla Corte Costituzionale che di mestiere quello deve fare, valutare la costituzionalità delle Norme.
E siccome capita anche che a volte basta "far girare la voce" perchè diventi voce di popolo, ciò nel bene e nel male come noto, prendo spunto dalla rilflessione di marco sperandio per spiegarvi questa mia posizione.
Gli articoli della Costituzione con cui - a mio avviso- entra in contrasto il puntillo 5 è il n. 25 ma anche il n.112, e finisce con il violare addirittura l'art. 3, che per comodità di lettura vi copioincollo a seguito: (N.d.R= portate pace, sto ancora in modalità periziacazzimosaferoce ON per overdose degli ultimi giorni)

Costituzione della Repubblica Italiana ha scritto:Art. 25 - c.1
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge

Art. 112
Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale

Art. 3 - c.1
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.


E ora veniamo all'esempio esplicativo, perchè se sapessi spiegarlo a parole farei l'avvocato...

Io, biologa abilitata all'esercizio di professione normata tra le cui competenze professionali c'è tanto l'igiene ambientale quanto l'individuazione del tipo di smaltimento e/o riciclaggio, nel rispetto ambientale, di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, oltre che all'esecuzione di analisi in tali ambiti, se dovessi applicare pedissequamente il puntillo 5, anche se ci mettessi sotto la noticina suggeita dal CNC (anzi, sarebbe peggio...) vengo meno ai miei doveri professionali di Biologo ed al mio codice deontologico professionale, per cui ho giurato che
"Art. 8.
Il Biologo salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare per la sua attività, ed è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati e delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Art. 9.
Il Biologo deve fondare i risultati della sua attività professionale su documentazioni o reperti di sua diretta conoscenza
Art. 10.
Nel caso in cui le attività professionali del Biologo abbiano ad oggetto, a qualunque titolo, l'ambiente naturale, la flora e la fauna, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è possibile, il benessere e il rispetto dell'ambiente stesso, astenendosi da comportamenti inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi."  

Bene. Io faccio le analisi su un rifiuto liquido acquoso: pensate alla vasca di scolmatura post Imhoff di un depuratore aziendale, che non essendoci fogna deve essere smaltito come rifiuto liquido acquoso. Sarà di certo  un "16 10 xx" ma se doso ad esempio il nichel (magari, è una galvanica che fa nichelatura e la ricerca ci sta) tal quale, poi che faccio se me ne trovo ad es. 430 mg/kg come nichel? ho dosato il Nichel metallico, ma se devo presumere per via del puntillo 5 che sia tutto solfato o cloruro di nichel, entrambi cancerogeni, il rifiuto mi diventa sempre pericoloso perchè cancerogeno "ex lege", quindi sarà un 16 10 01*

Ma se trovo/doso 430 mg/kg di Ni metallico, nella realtà saranno 1168 mg/kg di solfato ma "solo" 951 mg/kg di cloruro, quindi a parità di risultato analitico io sono davanti a due casi diversissimi, una ipotesi  è P e l'altra è NP, 16 10 02.
Se applico COMUNQUE il puntillo 5, violo art. 8 e 10 di ciò che sono tenuta ad osservare ex lege nella mia professione, e rischio un processo penale per imperizia, imprudenza e negligenza su denuncia del mio committente. Ma se applico i miei doveri professionali, e assegno il 16 10 02 al rifiuto liquido nel caso di mia conoscenza del processo in cui si usa cloruro, un domani ma anche un oggi posso trovare l'OdV ma soprattutto il PM pimpante che, magari avendocela con il recuperatore e non con me per l'art. 112 della costituzione mi deve accusare di falso ex art. 483 CP e in aggiunta mi ci applica un concorso in violazione di 256, 259 e perchè no anche un bel 260 del 152/06. Certo, mi posso anche difendere spiegando che io "sapevo" che usavano il cloruro, ma siccome NON ho cercato il cloruro non posso in alcun modo provare che non fosse solfato...
Tutto questo mi discrimina rispetto a tutti gli altri biologi e professionisti che si assumono la loro responsabilità professionale per firmare un certificato e stanno tranquilli (se hanno lavorato in scienza e coscienza)

Usando la formuletta magica del CNC, di fatto sotto ogni certificato redatto ex puntillo 5 io pure mi vado letteralmente autoaccusando di quello che ho appena descritto sopra... e, come biologa, sottoscrivo di avere violato l'art. 9 del mio codice.
Quanto al produttore del rifiuto... quel puntillo 5 così com'è gli manda a pallino in un colpo solo sia l'art. 12 delle preleggi che l'art, 1 del C.P, e quindi i principi direttamente derivanti dall'art. 25 della costituzione

In sintesi: ma che ca@ata.

P.S. @ Marco Sperandio: se avessi scritto solo la sintesi tu preferivi, lo so, ma magari non tutti afferravano i motivi che ho esplicitato.... e poi, io sono tastierorroica.  

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Messaggio  marcosperandio Sab Feb 14, 2015 10:33 am

Sapevo e speravo di interessare Aurora con la questione sperando in un suo contributo che apprezzo in toto (anche in lunghezza).
Detto questo poiché la strada costituzionale è lunga (se qualcuno la porrà) vedo grandi problemi all'orizzonte.
Anche per il 191212 proveniente dalla tua città (anche se per questo rifiuto gli eventuali dubbi sono sicuramente minori rispetto all'esempio da te indicato).

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Messaggio  Aurora Brancia Sab Feb 14, 2015 12:25 pm

marcosperandio ha scritto:Sapevo e speravo di interessare Aurora con la questione sperando in un suo contributo che apprezzo in toto (anche in lunghezza).
Very Happy 'azz, ma allora sono diventata proprio brava a spiegarmi, se hai apprezzato anche la lunghezza!


Ultima modifica di Aurora Brancia il Sab Feb 14, 2015 12:31 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio  Aurora Brancia Sab Feb 14, 2015 12:30 pm

Smile Smile Smile Smile Smile Smile
@ Marco Sperandio
...ma io posso rilanciare sulla questione 19 12 12 made in naples ? sempre in relazione ai codici H, ovviamente, specificamente sull'ex H14.
ma tieni presente che -se mi rispondi di sì- ti copioincollo un pezzo di un lavoro che ho fatto da poco, sugli effetti ambientali degli RSU, che a mio avviso dovrebbe portare alla lapidazione di chi ha deciso di fare diventare STIR gli ex impianti di produzione CDR.

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