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la nuova classificazione dei rifiuti: pops

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Messaggio  Giuly Gio Lug 09, 2015 9:49 am

Ho un dubbio da porvi inerente alla nuova classificazione dei rifiuti.
il mio dubbio è relativo ai pops in questo caso si fa riferimento al Regolamento (UE) N. 1342/2014 della Commissione del 17/12/2014 recante modifica agli All. IV e V del regolamento (CE) N. 850/20004 e ss.
In tale regolamento c'è l'elenco dei composti definiti pops e i relativi limiti.
Ora il mio dubbio è questo?
Esempio l'esaclorobenzene è un pops ed ha un limite 50 mg/kg secondo il Reg. 1342/2014, ma l'esaclorobenzene è classificabile anche come H350, H372, H400, H410 e quindi HP7, HP5, HP14 con limiti differenti (HP7) 1000 mg/Kg, (HP5) 10000 mg/Kg.
Quindi i 50 mg/kg includono tutti gli HP, cioè si considera come limite 50 mg/kg e quest'ultimo è dato dai contributi di tutti gli HP?
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Lug 09, 2015 10:29 am

Giuly ha scritto:Ho un dubbio da porvi inerente alla nuova classificazione dei rifiuti.
il mio dubbio è relativo ai pops in questo caso si fa riferimento al Regolamento (UE) N. 1342/2014 della Commissione del 17/12/2014 recante modifica agli All. IV e V del regolamento (CE) N. 850/20004 e ss.
In tale regolamento c'è l'elenco dei composti definiti pops e i relativi limiti.
Ora il mio dubbio è questo?
Esempio l'esaclorobenzene è un pops ed ha un limite 50 mg/kg secondo il Reg. 1342/2014, ma l'esaclorobenzene è classificabile anche come H350, H372, H400, H410 e quindi HP7, HP5, HP14 con limiti differenti (HP7) 1000 mg/Kg, (HP5) 10000 mg/Kg.
Quindi i 50 mg/kg includono tutti gli HP, cioè si considera come limite 50 mg/kg e quest'ultimo è dato dai contributi di tutti gli HP?



NO

Le HP si attribuiscono in base alle concentrazioni delle relative sostanze pericolose, e nel caso di rifiuti ne determinano la "pericolosità":

l'850/2004 all'art. 7 comma 4 lettera a, integrato dal  1342/2014, definisce le metodiche di gestione dei rifiuti che contengono pops:  non la loro classificazione


Ultima modifica di CROCIDOLITE il Gio Lug 09, 2015 11:00 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  Giuly Gio Lug 09, 2015 10:46 am

mi trovo con quello che hai scritto...però se una sostanza è cancerogena ed ha un H350, vuol dire che per attribuire HP7 il rifiuto deve avere una concentrazione di tale sostanza superiore o uguale a 1000 mg/kg e fin qui ci siamo...
ora se questa sostanza è un pops ed ha un limite di concentrazione di 50 mg/kg come riportato nel regolamento 1342/2014 e ad esempio dalle analisi risulta una concentrazione di 60 mg/kg sicuramente non sarà attribuibile al rifiuto un HP7 perché il limite è 1000 mg/kg per H350 mentre 10000 mg/kg H361, però 60 mg/kg è superiore a 50 mg/kg..Quindi il rifiuto come lo si definisce?
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Lug 09, 2015 10:54 am

Giuly ha scritto:mi trovo con quello che hai scritto...però se una sostanza è cancerogena ed ha un H350, vuol dire che per attribuire HP7 il rifiuto deve avere una concentrazione di tale sostanza superiore o uguale a 1000 mg/kg e fin qui ci siamo...
ora se questa sostanza è un pops ed ha un limite di concentrazione di 50 mg/kg come riportato nel regolamento 1342/2014 e ad esempio dalle analisi risulta una concentrazione di 60 mg/kg sicuramente non sarà attribuibile al rifiuto un  HP7 perché il limite è 1000 mg/kg per H350 mentre 10000 mg/kg H361, però 60 mg/kg è superiore a 50 mg/kg..Quindi il rifiuto come lo si definisce?

si definisce NON PERICOLOSO, gestibile obbligatoriamente in impianto in grado di garantire che il contenuto di pops sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti.
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Messaggio  Giuly Gio Lug 09, 2015 10:56 am

quindi per la pericolosità e quindi per attribuire gli HP faccio riferimento ai limiti del regolamento 1357/2014 e considero a parte il discorso dei pops
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Lug 09, 2015 11:00 am

Giuly ha scritto:quindi per la pericolosità e quindi per attribuire gli HP faccio riferimento ai limiti del regolamento 1357/2014 e considero a parte il discorso dei pops

a mio avviso, si
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Messaggio  Fafnir Mer Set 02, 2015 3:41 pm

Salve a tutti, mi aggancio a questa discussione perchè durante i miei viaggi mentali sono arrivato ad ipotizzare proprio la questione proposta dall'autore del post iniziale Giuly.

Correggo Crocidolite citando la Direttiva 2014/955/UE:

"I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4- clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi."

Ok, riproponendo la situazione precedentemente ipotizzata e cioè un rifiuto contenente un composto organico persistente in concentrazione superiore al rispettivo limite indicato nel Regolamento UE 1342/2014, ma inferiore ai propri limiti di concentrazione per l'applicazione di qualunque caratteristica HP da esso potenzialmente derivante, come dovrebbe essere classificato?

Partendo dal fatto che il rifiuto sarà per forza pericoloso e lasciando da parte tutta la questione discariche, si potrebbe classificare come pericoloso e dovendo obbligatoriamente attribuire una caratteristica di pericolosità, questa potrebbe essere quella con il limite di concentrazione più restrittivo fra quelle potenzialmente derivanti da quello specifico composto.
Questo mio ragionamento però crolla completamente quando arrivo ai pops derivanti da somma o calcolo, come ad esempio l'ITEQ delle diossine che è effettivamente il valore con un limite, ma senza caratteristiche di pericolosità specifiche.

Cosa ne pensate?

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Messaggio  tfrab Mer Set 02, 2015 3:59 pm

io penso che, in un caso del genere, la caratteristica di pericolo che più approssima il contenuto del rifiuto sarebbe HP14.

non è la soluzione perfetta, ma mi sembra almeno la "meno peggio". anche perché la normativa nazionale richiama la classe 9 ADR per l'H14, e in quella classe ci sono sostanze che possono sviluppare diossine in caso d'incendio, come i PCB. qui la diossina c'è già Smile
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Messaggio  Fafnir Mer Set 02, 2015 4:17 pm

tfrab ha scritto:io penso che, in un caso del genere, la caratteristica di pericolo che più approssima il contenuto del rifiuto sarebbe HP14.

non è la soluzione perfetta, ma mi sembra almeno la "meno peggio". anche perché la normativa nazionale richiama la classe 9 ADR per l'H14, e in quella classe ci sono sostanze che possono sviluppare diossine in caso d'incendio, come i PCB. qui la diossina c'è già Smile

Grazie per la risposta, mi sembra sicuramente la soluzione migliore in assenza di indicazioni ufficiali! Smile
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Set 02, 2015 6:55 pm

Io ho come l'impressione che voi mentalmente sganciate la "gestione del rifiuto" dal destino del rifiuto. E che questo induca taluni a confondere i criteri di classificazione di pericolosità dei rifiuti in funzione del destino cui talaltri ad essi hanno predestinato.

Non è così che funziona: è la corretta classificazione che consente la corretta destinazione, e quindi corretta gestione.  

Non doveva esserlo neppure prima, per la verità: ma sempre perchè il 18 dicembre del 2014 era il mio compleanno, la gentilissima signora UE in quel giorno stesso mi ha fatto una serie di regali -per cui le sono anche molto grata- a forma di Reg. CE ma anche di Direttive, che magari non ci mangio direttamente ma hanno molto contribuito a che almeno la mia professionalità di senta saziata.

_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  Fafnir Gio Set 03, 2015 8:47 am

Aurora Brancia ha scritto:Io ho come l'impressione che voi mentalmente sganciate la "gestione del rifiuto" dal destino del rifiuto. E che questo induca taluni a confondere i criteri di classificazione di pericolosità dei rifiuti in funzione del destino cui talaltri ad essi hanno predestinato.

Non è così che funziona: è la corretta classificazione che consente la corretta destinazione, e quindi corretta gestione.  

Non doveva esserlo neppure prima, per la verità: ma sempre perchè il 18 dicembre del 2014 era il mio compleanno, la gentilissima signora UE in quel giorno stesso mi ha fatto una serie di regali -per cui le sono anche molto grata- a forma di Reg. CE ma anche di Direttive, che magari non ci mangio direttamente ma hanno molto contribuito a che almeno la mia professionalità di senta saziata.

Tutto vero, ma non puoi negare che il modo di classificare i rifiuti contenenti POPs al momento sia piuttosto incerto oltre che in contraddizione con quello che è lo spirito o l'indirizzo che ha voluto dare la stessa Decisione 2014/955/UE.
Al di fuori dei rifiuti pericolosi "assoluti", la Decisione indica fermamente che un rifiuto è pericoloso solo se possiede una caratteristica di pericolosità (ovviamente), derivante esclusivamente dal superamento di limite di concentrazione o dalla positività ad un determinato test, niente di più chiaro.
Subito dopo dice che un rifiuto contenente 51 ppm di DDT (non mi pare ancora possibile ma è cosi Mad ) è pericoloso e non dice altro.
Allora tutte le belle cose dette prima sono inutili se viene buttata li una frase scritta in questo modo, soprattutto perchè prima della Decisione il modo di procedere era esattamente quello scritto da Crocidolite ed era perfetto, a mio avviso.
Rifiuto NON pericoloso ma che deve essere gestito in un certo modo per il corretto contenimento dei POPs in esso contenuti.

Quindi la UE ha regolamentato perfettamente tutti i rifiuti, imponendo (ribadendo in verità) una logica nell'attribuzione delle pericolosità, e poi riporta il vecchio criterio nei rifiuti contenenti POPs, quindi HP "buttate a caso" come prevedo già per molti casi, oppure intuizioni ragionate ma pur sempre personali nei casi migliori.
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