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cartone mps o rifiuto
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Pagina 1 di 1
cartone mps o rifiuto
Oggi mi sono recato in una cartiera dove mi chiedono che il cartone che devo conferire deve essere conferito come MPS con ddt e non con formulario, con dicitura "carta e cartone da macero" , mi ha anche fatto vedere alcuni documenti di ricevimento merci di 2 caserme di carabinieri per confermarmi che possono essere trasportati senza formulario.
Mi chiedo una piattaforma di recupero autorizata in ordinaria o semplificata accetta un carico di cartone come rifiuto lo pressa e lo vende alla cartiera come MPS e fino a qui ok, ma se si ritira il cartone da un supermarket come MPS lo si porta in un deposito senza nessuna autorizzazione si pressa e si rivende come MPS alla cartiera è fattibile? visto che questo cartone non sarà mai trattato come rifiuto ma come una merce?
Mi chiedo una piattaforma di recupero autorizata in ordinaria o semplificata accetta un carico di cartone come rifiuto lo pressa e lo vende alla cartiera come MPS e fino a qui ok, ma se si ritira il cartone da un supermarket come MPS lo si porta in un deposito senza nessuna autorizzazione si pressa e si rivende come MPS alla cartiera è fattibile? visto che questo cartone non sarà mai trattato come rifiuto ma come una merce?
ri-cicla- Membro della community
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Data d'iscrizione : 28.09.15
Re: cartone mps o rifiuto
non penso sia possibile darti una risposta corretta.. te la deve dare il tuo consulente o commercialista per quanto riguarda gli aspetti fiscali
beltrale- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 28.02.11
Età : 49
Re: cartone mps o rifiuto
la mia domanda era intesa sulla classificazione come sottoprodotto,MPS o rifiuto
ri-cicla- Membro della community
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Data d'iscrizione : 28.09.15
C'è macero e macero....
ri-cicla ha scritto:la mia domanda era intesa sulla classificazione come sottoprodotto,MPS o rifiuto
----
Concordo con Beltrale sulla complessità della materia, di cui si è cominciato a discutere nel lontano 1989. Qualche riferimento può essere utile. Vado a braccio e a memoria, risparmiandomi i riferimenti puntuali alla normativa che mi annoiano, ma i consulenti li ritroveranno tutti.
In sostanza, va ricordato che le MPS in Italia sono quei materiali che vengono recuperati dai rifiuti nel rispetto delle procedure che devono rispettare e delle caratteristiche finali che devono possedere ai sensi del DM 5 febbraio 1998.
Nel caso del macero, il DM dispone in particolare che un materiale cartaceo per essere classificato come MPS deve essere stato trattato per conseguire specifiche caratteristiche qualitative/quantitative, secondo norme definite per una cinquantina di tipologie di macero dal Comitato europeo di normazione (il CEN, che classifica una cinquantina di tipi di macero). Se il macero non le possiede, il processo di recupero non si considera completato e il materiale rimane un rifiuto. Fin qui tutto chiaro, spero.
Nella pratica, le cose si complicano. Le caratteristiche fissate dal CEN infatti permettono di escludere i materiali che renderebbero inutilizzabile in cartiera il macero: si riferiscono infatti a sostanze improprie (plastiche, corde, collanti eccetera) e proibite (sostanze tossiche o nocive). Una parte del macero raccolto non le rispetta e deve essere ripulito (generalmente, carte e cartoni usati); un’altra parte, invece, non è mai stata utilizzata e non ha quindi subito alcuna contaminazione: è già ripulito (generalmente, refili e cascami della cartotecnica e della stampa). Per questa seconda parte non ha ovviamente senso imporre una fittizia operazione di recupero per assicurare caratteristiche di purezza già possedute. In considerazione di ciò, una circolare ministeriale specificò che i materiali in possesso fin dall’origine delle caratteristiche richieste potevano essere impiegati direttamente come una qualsiasi MPS. Li chiamammo “MPS all’origine” e la cosa funzionò abbastanza bene.
La questione venne esaminata dalla Commissione europea nella predisposizione dell’ultima direttiva sui rifiuti (quella del 2008, recepita in Italia nel 2010). La Commissione comprese il problema, ma giunse a una conclusione diversa (a mio parere più appropriata e garantista): stabilì che anche la semplice verifica della sussistenza delle caratteristiche minime deve considerarsi un’operazione di recupero di rifiuti (quindi soggetta ad autorizzazione) e fissò i criteri per l'end of waste.
Contemporaneamente, la direttiva definì i criteri per i sottoprodotti, che consentono di sottrarre refili e cascami di ogni tipo alla normativa sui rifiuti. Il problema, quindi, si sgonfiò. Ma negli altri casi (esempio, cartoni dei supermercati) non vedo grandi chances. Se non si dimostra che sono sottoprodotti, sono rifiuti da recuperare.
euclione- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.02.12
Per concludere, semplificando
ri-cicla ha scritto:la mia domanda era intesa sulla classificazione come sottoprodotto,MPS o rifiuto
-------------
In conclusione.
Nella maggioranza dei casi che ho conosciuto:
se il macero proviene da un utilizzatore: è probabilmente un rifiuto
se il macero proviene da un processo produttivo: è probabilmente un sottoprodotto
se il macero proviene da un processo di recupero: è probabilmente una Materia Prima Secondaria
I consulenti sono pagati per valutare la situazione particolare e indicare caso per caso la risposta appropriata.
In fondo non è così difficile
euclione- Utente Attivo
- Messaggi : 166
Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: cartone mps o rifiuto
"Articolo 6
Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:
a)
la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
b)
esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c)
la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
d)
l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l’adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.
3. I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell’altra normativa comunitaria pertinente quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione.
4. Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (24), ove quest’ultima lo imponga."
tratto dalla direttiva 2008/98 ce del 19/11/2008
quindi non rientra nel campo dei rifiuti in partenza
Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:
a)
la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
b)
esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c)
la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
d)
l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l’adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.
3. I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell’altra normativa comunitaria pertinente quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione.
4. Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (24), ove quest’ultima lo imponga."
tratto dalla direttiva 2008/98 ce del 19/11/2008
quindi non rientra nel campo dei rifiuti in partenza
ri-cicla- Membro della community
- Messaggi : 36
Data d'iscrizione : 28.09.15
Capiamoci
ri-cicla ha scritto:"Articolo 6
omissis
tratto dalla direttiva 2008/98 ce del 19/11/2008
quindi non rientra nel campo dei rifiuti in partenza
------------------
Non sono sicuro che ci siamo capiti. Provo così.
L'articolo 6 citato norma l'end of waste, cioè le condizioni da rispettare nell'attività di recupero perchè un rifiuto cessi di essere tale. I materiali restano rifiuti finchè non sono recuperati secondo le regole, che in Italia sono, al momento, quelle fissate dal DM 5 fennraio 1998.
La domanda era: "se si ritira il cartone da un supermarket come MPS lo si porta in un deposito senza nessuna autorizzazione si pressa e si rivende come MPS alla cartiera è fattibile? visto che questo cartone non sarà mai trattato come rifiuto ma come una merce?"
La risposta è: "Considerato che un supermarket (salvo casi che non conosco) non svolge attività di recupero di rifiuti (che richiede un'autorizzazione), i materiali delo stesso non possono essere ritirati come MPS. Andranno trasportati con regolare FIR a un impianto di trattamento rifiuti adeguatamente autorizzato. Potranno poi essere gestiti come MPS nel rispetto delle prescrizioni del DM 5 febbraio 1998".
euclione- Utente Attivo
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Re: cartone mps o rifiuto
euclione ha scritto:ri-cicla ha scritto:"Articolo 6
omissis
tratto dalla direttiva 2008/98 ce del 19/11/2008
quindi non rientra nel campo dei rifiuti in partenza
------------------
Non sono sicuro che ci siamo capiti. Provo così.
L'articolo 6 citato norma l'end of waste, cioè le condizioni da rispettare nell'attività di recupero perchè un rifiuto cessi di essere tale. I materiali restano rifiuti finchè non sono recuperati secondo le regole, che in Italia sono, al momento, quelle fissate dal DM 5 fennraio 1998.
La domanda era: "se si ritira il cartone da un supermarket come MPS lo si porta in un deposito senza nessuna autorizzazione si pressa e si rivende come MPS alla cartiera è fattibile? visto che questo cartone non sarà mai trattato come rifiuto ma come una merce?"
La risposta è: "Considerato che un supermarket (salvo casi che non conosco) non svolge attività di recupero di rifiuti (che richiede un'autorizzazione), i materiali delo stesso non possono essere ritirati come MPS. Andranno trasportati con regolare FIR a un impianto di trattamento rifiuti adeguatamente autorizzato. Potranno poi essere gestiti come MPS nel rispetto delle prescrizioni del DM 5 febbraio 1998".
Questa!
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Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Età : 66
Località : roma
Re: cartone mps o rifiuto
Perfetto chiarissimo, ma non mi spiego come mai al macero gli conferiscono ditte che effettuano trasporto senza fir ma con ddt e di certo non provengono da impianti di selezione di rifiuti autorizzati, o come mai anche i carabinieri con propri mezzi e senza fir consegnano carta vari documenti sempre al sudetto macero, il quale rilascia una dichiarazionedove si evince che il materiale ricevuto è stato spappolato ed inserito nel ciclo di produzione della cartiera e che detiene specifiche tecniche europee di qualità corrispondenti alla norma uni en 643 ed inoltre i dati relativi alla carta da macero a loro ceduti saranno trasmessi alla direzione dell'ispettorato e dell'osservatorio dei rifiuti della regione
ri-cicla- Membro della community
- Messaggi : 36
Data d'iscrizione : 28.09.15
Re: cartone mps o rifiuto
MPS (materia prima secondaria), termine tanto amato... Purtroppo secondo il mio modesto parere la "cartiera" che ritira quei materiali o addirittura li trasporta come "sottoprodotto " commette gravissimi illeciti... Come fai a considerarli materia prima secondaria senza un recupero
marcogio85- Utente Attivo
- Messaggi : 335
Data d'iscrizione : 04.02.14
Re: cartone mps o rifiuto
Permettetemi la risata sul mio comodo divano quando ho letto che gliela fanno anche in barba ai CC... Come dire: se loro non dicono niente allora si può fare... Ahahahah... Ma scusa se io passo con il rosso e il vigile non conosce la normativa del CDS si può fare...? Ahahahah
marcogio85- Utente Attivo
- Messaggi : 335
Data d'iscrizione : 04.02.14
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