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Reg. CE 1774/2002 (Sottoprodotti di origine animale) - art. 16-38

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Reg. CE 1774/2002 (Sottoprodotti di origine animale) - art. 16-38 Empty Reg. CE 1774/2002 (Sottoprodotti di origine animale) - art. 16-38

Messaggio  Admin Mar Giu 01, 2010 8:55 am

CAPO IV

IMMISSIONE SUL MERCATO E UTILIZZAZIONE DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE E ALTRI PRODOTTI TRASFORMATI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER MANGIMI, ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA, ARTICOLI DA MASTICARE E PRODOTTI TECNICI E RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI IMPIANTI

Articolo 16

Disposizioni generali di polizia sanitaria

1.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati di cui agli allegati VII e VIII oggetto di scambi non siano originari di un'azienda situata in una zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una malattia cui è sensibile la specie da cui il prodotto è ottenuto, né siano originari di un impianto o di una zona da cui i movimenti o gli scambi presentino un rischio per la situazione zoosanitaria degli Stati membri o di regioni degli Stati membri, salvo se i prodotti sono trattati in conformità del presente regolamento.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 devono garantire che i prodotti siano ottenuti da animali che:

a) provengono da un'azienda, un territorio o una parte di esso o, nel caso dei prodotti dell'acquacoltura, da un'azienda, una zona o una parte di essa, non soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili a detti animali e prodotti, in particolare alle restrizioni previste nell'ambito delle misure di controllo delle malattie imposte dalla normativa comunitaria o connesse alla presenza di una malattia trasmissibile grave di cui alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini(22);

b) non sono stati macellati in un impianto in cui erano presenti, al momento della macellazione, animali affetti o che si sospetta fossero affetti da una delle malattie oggetto delle norme di cui alla lettera a).

3. Nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 2, lettera a), l'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e di prodotti da essi derivati di cui agli allegati VII e VIII, provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria, ma che non sono infetti né sospettati di esserlo, è autorizzata purché, a seconda dei casi, i prodotti:

a) siano stati ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti conformi a tutte le condizioni di polizia sanitaria, o in momenti diversi;

b) siano stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare il problema di polizia sanitaria in questione conformemente al presente regolamento in un impianto a tal fine riconosciuto dallo Stato membro in cui si è verificato detto problema;

c) siano adeguatamente identificati;

d) rispettino i requisiti di cui agli allegati VII e VIII, o le modalità di applicazione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

In situazioni specifiche, condizioni diverse da quelle previste al primo comma possono essere stabilite con decisioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Tali decisioni tengono conto delle misure o analisi cui vanno sottoposti gli animali e delle caratteristiche specifiche che la malattia assume nelle specie interessate; esse precisano inoltre le misure necessarie per tutelare la salute degli animali nella Comunità.


Articolo 17

Riconoscimento degli impianti di trasformazione di categoria 3

1.
Gli impianti di trasformazione di categoria 3 devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di trasformazione di categoria 3 devono:

a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato V, capitolo I, e all'allegato VII, capitolo I;

b) provvedere alla manipolazione, alla trasformazione e al magazzinaggio solo di materiali di categoria 3 conformemente all'allegato V, capitolo II, e all'allegato VII;

c) essere convalidati dall'autorità competente conformemente all'allegato V, capitolo V;

d) applicare la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 25;

e) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26; e

f) fare in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione soddisfino i requisiti di cui all'allegato VII, capitolo I.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.


Articolo 18

Riconoscimento degli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e degli impianti tecnici

1.
Gli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e gli impianti tecnici devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e gli impianti tecnici devono:

a) impegnarsi, in funzione dei requisiti specifici previsti nell'allegato VIII per i prodotti ottenuti nell'impianto, a:

i) rispettare le condizioni di produzione specifiche di cui al presente regolamento;

ii) stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di controllo in funzione dei procedimenti impiegati;

iii) in base ai prodotti, prelevare campioni da analizzare in laboratori riconosciuti dall'autorità competente per verificare che le norme stabilite dal presente regolamento siano rispettate;

iv) tenere un registro delle informazioni ottenute in applicazione dei punti ii) e iii) da presentare all'autorità competente. I risultati dei controlli e delle prove sono conservati per almeno due anni;

v) informare l'autorità competente, se dall'esito delle analisi di laboratorio di cui al punto iii) o da altre informazioni a loro disposizione emerge l'esistenza di un grave rischio per la salute degli animali o la salute pubblica; e

b) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 26.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.


Articolo 19

Immissione sul mercato e esportazione di proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi


Gli Stati membri provvedono affinché le proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi vengano immessi sul mercato o esportati unicamente qualora:

a) siano stati elaborati in un impianto di trasformazione di categoria 3 riconosciuto e controllato conformemente all'articolo 17;

b) siano stati elaborati esclusivamente a partire da materiali di categoria 3, come specificato nell'allegato VII;

c) siano stati manipolati, trasformati, immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato VII e in modo tale da assicurare il rispetto dell'articolo 22; e

d) soddisfino i requisiti specifici di cui all'allegato VII.


Articolo 20

Immissione sul mercato e esportazione di alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici

1.
Gli Stati membri provvedono affinché gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare, i prodotti tecnici diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 e i sottoprodotti di origine animale di cui all'allegato VIII siano immessi sul mercato o esportati unicamente qualora:

a) soddisfino:

i) i requisiti specifici di cui all'allegato VIII; o

ii) i requisiti specifici di cui al pertinente capitolo dell'allegato VII, se un prodotto può essere utilizzato sia come prodotto tecnico sia come materia prima per mangimi e nell'allegato VIII non figurano requisiti specifici al riguardo; e

b) provengano da impianti riconosciuti e controllati conformemente all'articolo 18 ovvero, se si tratta dei sottoprodotti di origine animale di cui all'allegato VIII, da altri impianti riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria in campo veterinario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i fertilizzanti organici e gli ammendanti ottenuti da prodotti trasformati diversi da quelli derivanti dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente siano immessi sul mercato o esportati unicamente se rispettano le condizioni definite, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i derivati dei grassi ottenuti da materiali di categoria 2 siano immessi sul mercato o esportati unicamente qualora:

a) siano stati elaborati in un impianto oleochimico di categoria 2 riconosciuto a norma dell'articolo 14 a partire da grassi fusi ottenuti dalla trasformazione di materiali di categoria 2 in un impianto di trasformazione di categoria 2 riconosciuto a norma dell'articolo 13 con l'utilizzazione di uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5;

b) siano stati manipolati, trasformati, immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato VI; e

c) soddisfino ogni requisito specifico di cui all'allegato VIII.


Articolo 21

Misure di salvaguardia


L'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE si applica ai prodotti contemplati negli allegati VII e VIII del presente regolamento.


Articolo 22

Restrizioni dell'uso

1.
È vietato l'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati nei seguenti casi:

a) alimentazione di una specie con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;

b) alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi; e

c) utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti le misure di controllo, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Possono essere concesse deroghe al paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne i pesci e gli animali da pelliccia, secondo la stessa procedura, sentito il comitato scientifico competente.


CAPO V

DEROGHE

Articolo 23

Deroghe relative all'uso dei sottoprodotti di origine animale

1.
Gli Stati membri possono autorizzare, sotto il controllo dell'autorità competente:

a) l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca; e

b) l'uso di sottoprodotti di origine animale per attività di tassidermia in impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma dell'articolo 18.

2. a) Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l'uso dei sottoprodotti di origine animale di cui alla lettera b) per l'alimentazione degli animali di cui alla lettera c), sotto il controllo dell'autorità competente e nel rispetto delle norme di cui all'allegato IX.

b) I sottoprodotti di origine animale di cui alla lettera a) sono:

i) i materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;

ii) i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'articolo 22, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera l).

c) Gli animali di cui alla lettera a) sono:

i) animali da giardino zoologico;

ii) animali da circo;

iii) rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo;

iv) animali da pelliccia;

v) animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano;

vi) cani allevati in mute o canili riconosciuti; e

vii) vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.

d) Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare l'uso, sotto il controllo dell'autorità competente, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), per l'alimentazione di specie di uccelli necrofagi minacciate di estinzione o protette, secondo modalità stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2 e previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

3. Gli Stati membri informano la Commissione:

a) del ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 2; e

b) delle misure di controllo introdotte per garantire che i sottoprodotti di origine animale considerati siano usati solo per i fini autorizzati.

4. Gli Stati membri compilano l'elenco degli utenti e dei centri di raccolta autorizzati e registrati a norma del paragrafo 2, lettera c), punti iv), vi) e vii) all'interno del proprio territorio. A fini ispettivi e di rintracciabilità dell'origine dei prodotti in questione, ciascun utente e ciascun centro di raccolta ricevono un numero ufficiale.

L'autorità competente sorveglia i locali degli utenti e dei centri di raccolta di cui al comma precedente e ha libero accesso in qualsiasi momento a tutte le loro parti per accertare l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 2.

Qualora tale ispezione evidenzi che le suddette norme non vengono osservate, l'autorità competente adotta i provvedimenti opportuni.

5. Le modalità di applicazione delle misure di controllo possono essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.


Articolo 24

Deroghe relative all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1.
L'autorità competente può, se necessario, decidere che:

a) gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento;

b) i seguenti sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona isolata possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco:

i) materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

ii) materiali di categoria 2; e

iii) materiali di categoria 3; e

c) i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco, ove si manifesti una malattia di cui alla lista A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), se l'autorità competente rifiuta il trasporto al più vicino impianto di incenerimento o di trasformazione per il pericolo che si propaghino rischi sanitari o se, a causa del manifestarsi diffuso di una malattia epizootica, la capacità di detti impianti è insufficiente.

2. Non possono essere concesse deroghe per i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i).

3. Nel caso di materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), la combustione o il sotterramento possono aver luogo conformemente al paragrafo 1, lettera b) o c), solo se l'autorità competente autorizza e sottopone a controllo il metodo utilizzato ed è certa che esso escluda qualsiasi rischio di trasmissione delle TSE.

4. Gli Stati membri informano la Commissione:

a) del ricorso alle possibilità offerte dal paragrafo 1, lettera b), per quanto concerne i materiali di categoria 1 e categoria 2; e

b) delle zone da essi considerate isolate ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b) e dei motivi di tale categorizzazione.

5. L'autorità competente adotta le misure necessarie:

a) per assicurare che la combustione o il sotterramento di sottoprodotti di origine animale non mettano in pericolo la salute animale o umana;

b) per evitare l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata di sottoprodotti di origine animale.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.


CAPO VI

CONTROLLI E ISPEZIONI

Articolo 25

Autocontrollo degli impianti

1.
I gestori e i proprietari degli impianti di transito e degli impianti di trasformazione o i loro rappresentanti adottano tutte le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento. Essi introducono, attuano e mantengono attiva una procedura permanente elaborata conformemente ai principi del sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP). In particolare:

a) identificano e controllano i punti critici di controllo negli impianti;

b) stabiliscono e applicano metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici di controllo;

c) nel caso degli impianti di trasformazione, prelevano campioni rappresentativi per verificare:

i) la conformità di ciascuna partita trasformata con le norme stabilite dal presente regolamento per i prodotti interessati; e

ii) la conformità con i livelli massimi di residui fisico-chimici consentiti dalla normativa comunitaria;

d) registrano i risultati dei controlli e delle prove di cui alle lettere b) e c) e li conservano per almeno due anni affinché possano essere presentati alle autorità competenti;

e) introducono un sistema che consenta la rintracciabilità di ciascuna partita spedita.

2. Qualora i risultati della prova su campioni prelevati a norma del paragrafo 1, lettera c), non siano conformi alle disposizioni del presente regolamento, il gestore dell'impianto di trasformazione deve:

a) notificare immediatamente all'autorità competente tutti i particolari circa la natura del campione e la partita da cui è stato prelevato;

b) ricercarne le cause;

c) sottoporre nuovamente a trasformazione o eliminare la partita contaminata sotto il controllo dell'autorità competente;

d) assicurare che nessun materiale contaminato o sospettato di esserlo sia rimosso dall'impianto prima di essere stato nuovamente trasformato sotto il controllo dell'autorità competente e che si sia proceduto ufficialmente ad un nuovo campionamento conformemente alle norme previste dal presente regolamento, salvo se il materiale è destinato ad essere eliminato;

e) aumentare la frequenza dei campionamenti e dei controlli di produzione;

f) esaminare i registri concernenti i sottoprodotti di origine animale corrispondenti al campione di prodotto finito; e

g) procedere a un'adeguata decontaminazione e ripulitura dell'impianto.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti la frequenza dei controlli e i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche, possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.


Articolo 26

Controlli ufficiali e elenco degli impianti riconosciuti

1.
L'autorità competente procede periodicamente ad ispezioni e controlli presso gli impianti riconosciuti conformemente al presente regolamento. Le ispezioni e i controlli degli impianti di trasformazione sono effettuati conformemente all'allegato V, capitolo IV.

2. La frequenza delle ispezioni e dei controlli dipende dalle dimensioni dell'impianto, dal tipo di prodotti elaborati, nonché dalla valutazione dei rischi e dalle garanzie offerte conformemente ai principi del sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).

3. Se dall'ispezione effettuata dall'autorità competente risulta che uno o più requisiti previsti dal presente regolamento non sono soddisfatti, tale autorità adotta i provvedimenti opportuni.

4. Ciascuno Stato membro compila per il proprio territorio l'elenco degli impianti riconosciuti conformemente al presente regolamento e assegna a ciascun impianto un numero ufficiale di identificazione connesso alla natura delle sue attività. Gli Stati membri inviano copia dell'elenco e dei relativi aggiornamenti alla Commissione e agli altri Stati membri.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti la frequenza dei controlli e i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche, possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.


CAPO VII

CONTROLLI COMUNITARI

Articolo 27

Controlli comunitari negli Stati membri

1.
Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco, ove necessario ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro sul cui territorio sono effettuati i controlli fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni. La Commissione informa l'autorità competente dei risultati dei controlli effettuati.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle che disciplinano la procedura di cooperazione con le competenti autorità nazionali, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.


CAPO VIII

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE E AL TRANSITO DI TALUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI DA ESSI DERIVATI

Articolo 28

Disposizioni generali


Le disposizioni applicabili all'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui agli allegati VII e VIII non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità.

Tuttavia, l'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e delle relative materie prime, provenienti da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, è autorizzata purché tali materie prime siano contrassegnate in modo indelebile e, a condizioni specifiche, stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.


Articolo 29

Divieti e rispetto della normativa comunitaria

1.
Le importazioni e il transito di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati sono autorizzati esclusivamente nel quadro del presente regolamento.

2. Le importazioni e il transito nella Comunità dei prodotti di cui agli allegati VII e VIII possono essere effettuati solo se tali prodotti soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 3 a 6.

3. I prodotti di cui agli allegati VII e VIII, salvo altrimenti disposto negli stessi allegati, provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compreso in un elenco da redigere e aggiornare secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

L'elenco può essere combinato con altri elenchi definiti a fini sanitari o di polizia sanitaria.

Nel redigere tale elenco si tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

a) la normativa del paese terzo;

b) l'organizzazione dell'autorità competente e dei suoi servizi d'ispezione nel paese terzo, i poteri attribuiti a tali servizi e la sorveglianza cui sono sottoposti, nonché l'autorità di cui detti servizi dispongono per vigilare sull'effettiva osservanza della normativa nazionale;

c) le effettive condizioni sanitarie applicate alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e alla spedizione di prodotti di origine animale destinati alla Comunità;

d) le garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto delle pertinenti condizioni sanitarie;

e) l'esperienza acquisita in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e i risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;

f) i risultati delle ispezioni eventualmente effettuate dalla Comunità nel paese terzo;

g) la situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, con particolare attenzione alle malattie esotiche degli animali e ad ogni aspetto della situazione sanitaria generale del paese stesso che potrebbe comportare un rischio per la salute pubblica o degli animali nella Comunità;

h) la regolarità e rapidità con cui il paese terzo fornisce informazioni circa la presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali, in particolare di quelle menzionate nelle liste A e B dell'UIE o, per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, delle malattie soggette a obbligo di denuncia elencate nel codice di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'UIE;

i) le norme vigenti nel paese terzo e la relativa applicazione per quanto concerne la prevenzione e il controllo delle malattie infettive o contagiose degli animali, incluse le norme relative alle importazioni da altri paesi.

4.
I prodotti di cui agli allegati VII e VIII, ad eccezione dei prodotti tecnici, devono provenire da impianti compresi in un elenco comunitario redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sulla base di una comunicazione delle autorità competenti del paese terzo alla Commissione, attestante che l'impianto è conforme ai requisiti comunitari ed è soggetto a controlli da parte di un servizio d'ispezione ufficiale nel paese terzo.

Gli elenchi approvati vengono modificati come segue:

a) la Commissione informa gli Stati membri circa le modifiche proposte dal paese terzo interessato agli elenchi di impianti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle modifiche medesime;

b) gli Stati membri dispongono di sette giorni lavorativi, a decorrere dalla ricezione delle modifiche agli elenchi di impianti di cui alla lettera a), per inviare osservazioni scritte alla Commissione;

c) nel caso in cui almeno uno Stato membro faccia commenti per iscritto, la Commissione ne informa gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e iscrive il punto all'ordine del giorno della successiva riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

d) qualora la Commissione non riceva alcun commento dagli Stati membri entro il termine previsto alla lettera b), si considera che essi abbiano accettato le modifiche agli elenchi. La Commissione informa gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e le importazioni da tali impianti sono autorizzate cinque giorni lavorativi dopo che gli Stati membri hanno ricevuto tale informazione.

5. I prodotti tecnici di cui all'allegato VIII devono provenire da impianti riconosciuti e registrati dalle autorità competenti dei paesi terzi.

6. Salvo disposizioni contrarie contenute negli allegati VII e VIII, un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato X attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste in detti allegati e provengono da impianti che assicurano il rispetto di tali condizioni deve accompagnare le partite dei prodotti indicati in detti allegati.

7. In attesa dell'elaborazione dell'elenco di cui al paragrafo 4 e dell'adozione dei modelli di certificati di cui al paragrafo 6, gli Stati membri mantengono i controlli previsti dalla direttiva 97/78/CE e i certificati previsti dalle disposizioni nazionali vigenti.


Articolo 30

Equivalenza

1.
Secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, può essere adottata una decisione con cui si riconosce che le misure sanitarie applicate da un paese terzo, da un gruppo di paesi terzi o da una regione di un paese terzo, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e al trasporto di una o più categorie di prodotti di cui agli allegati VII e VIII, offrono garanzie equivalenti a quelle applicate nella Comunità, purché il paese terzo fornisca prove oggettive al riguardo.

La decisione precisa le condizioni relative all'importazione e/o al transito di sottoprodotti di origine animale da tale paese, gruppo di paesi o regione.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 concernono tra l'altro quanto segue:

a) la natura ed il contenuto del certificato sanitario che deve accompagnare il prodotto;

b) le specifiche esigenze sanitarie applicabili alle importazioni e/o al transito nella Comunità; e

c) ove necessario, le procedure per la compilazione e la modificazione di elenchi di regioni o impianti dai quali sono consentiti le importazioni e/o il transito.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.


Articolo 31

Ispezioni comunitarie e verifiche

1.
Esperti della Commissione, se del caso accompagnati da esperti degli Stati membri, possono effettuare controlli in loco ai fini seguenti:

a) redigere l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi e definire le condizioni di importazione e/o di transito;

b) verificare il rispetto di quanto segue:

i) delle condizioni che consentono ad un paese terzo di figurare in un elenco comunitario;

ii) delle condizioni di importazione e/o di transito;

iii) delle condizioni di riconoscimento dell'equivalenza delle misure;

iv) delle misure di emergenza eventualmente adottate ai sensi della normativa comunitaria.

La Commissione nomina gli esperti degli Stati membri cui sono affidati questi controlli.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati per conto della Comunità, che si assume l'onere delle relative spese.

3. La frequenza e le modalità dei controlli di cui al paragrafo 1 possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

4. Se nel corso di un controllo di cui al paragrafo 1 viene constatata una grave infrazione delle norme sanitarie, la Commissione chiede immediatamente al paese terzo di adottare opportuni provvedimenti o sospende la spedizione dei prodotti e informa senza indugio gli Stati membri.


CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Modificazioni degli allegati e misure transitorie

1.
Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualsiasi questione che possa avere conseguenze per la salute pubblica o degli animali, gli allegati possono essere modificati o integrati e possono essere inoltre adottate opportune misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2. Per quanto riguarda il divieto di alimentazione a base di rifiuti alimentari di cui all'articolo 22, qualora negli Stati membri esistano adeguati sistemi di controllo anteriori all'applicazione del presente regolamento, saranno adottate misure transitorie conformemente al paragrafo 1 per poter mantenere l'uso di alimentazione a base di taluni tipi di rifiuti alimentari in base a condizioni rigorosamente controllate per un periodo non superiore a quattro anni a decorrere dal 1o novembre 2002. Tali misure devono garantire che non vi siano indebiti rischi per la salute pubblica o animale durante il periodo transitorio.


Articolo 33

Procedura di regolamentazione

1.
La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, in seguito denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.


Articolo 34

Consultazione di comitati scientifici


Per ogni questione che rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento e possa avere conseguenze per la salute pubblica o degli animali, è consultato il comitato scientifico competente.


Articolo 35

Disposizioni nazionali

1.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.

2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate per garantire la conformità al presente regolamento entro un anno dalla data di entrata in vigore. In base alle informazioni ricevute, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

3. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali che limitino maggiormente l'uso di fertilizzanti organici e ammendanti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie relative a tale uso conformemente all'articolo 20, paragrafo 2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni nazionali che limitino maggiormente l'uso di derivati dei grassi ottenuti da materiali di categoria 2 rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, in attesa dell'aggiunta all'allegato VIII delle disposizioni comunitarie relative a tale uso conformemente all'articolo 32.


Articolo 36

Meccanismo finanziario


La Commissione elabora una relazione, corredata di opportune proposte, sul meccanismo finanziario previsto negli Stati membri per la trasformazione, la raccolta, il magazzinaggio e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.


Articolo 37

Abrogazione


La direttiva 90/667/CEE e le decisioni 95/348/CE e 1999/534/CE sono abrogate con efficacia sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

A partire da tale data, i riferimenti alla direttiva 90/667/CEE si intendono fatti al presente regolamento.


Articolo 38

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica sei mesi dopo la data di entrata in vigore. L'articolo 12, paragrafo 2 si applica tuttavia come previsto all'articolo 20 della direttiva 2000/76/CE e gli articoli 22, paragrafo 1, lettera b), e 32 si applicano a decorrere dal 1o novembre 2002.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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