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Messaggio  Ospite Ven Lug 09, 2010 12:56 pm

Una ditta edile che non è iscritta al SISTRi e non ha mai fatto MUD si è iscritta adesso al semplificato dei Gestori ambientali per il trasporto in conto proprio dei materiali edili che smaltisce, decide di accettare lavori di smantellamento parti in amianto e trasportarli in conto proprio cosa dovrebbe fare? Ho trovato casi simili nel forum ma non uguali. Ha dei cantieri ma sempre molto brevi quasi mai superiori al mese di tempo.
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Messaggio  giovannacibelli Ven Lug 09, 2010 4:58 pm

Per lo smantellamento di amianto c'è l'obbligo dell'iscrizione all'albo gestori rifiuti categoria 10. Gli operai che dovranno rimuovere il materiale contenenrte amianto dovranno avere seguito appositi corsi regionali. L'impresa che rimuove l'amianto deve presentare un Piano di Lavoro alla ASL competente per territorio e va da sè che se non è iscritta all'albo per la categoria dell'amianto non lo può fare. Dovrà iscriversi al SISTRI come produttore. Per quanto riguarda il trasporto in c/to proprio non deve superare i 30 kg. (1mq di lastre ha un peso medio di 15 kg.). I cantieri di rimozione di amianto compatto CER 170605 sono configurabili come cantieri edili.
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Messaggio  Ospite Ven Lug 09, 2010 5:22 pm

grazie sei preparatissimo. Io avevo già chiamato anche la sede regionale dell'albo gestori ambientali e oltre alla Cat. 10 per lo smantellamento mi hanno parlato dell'iscrizione alla cat. 5 come trasportatori in C/prorpio ed ho visto che la modulistica ed i requisiti sono gli stessi richiesti per lo smantellamento. Per quanto riguardo il SISTRI avevo già messo in conto l'iscrizione ma la devono fare anche come trasportatori con black box e tutto ciò che comporta? Ma soprattutto per trasportare amianto serve un mezzo con particolari caratteristiche? perchè immagino che l'azienda in questione abbia solo il camioncino per trasporto di materiale da demolizione e costruzione. Question
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Messaggio  giovannacibelli Ven Lug 09, 2010 5:49 pm

Lucia Talli ha scritto:grazie sei preparatissimo. Io avevo già chiamato anche la sede regionale dell'albo gestori ambientali e oltre alla Cat. 10 per lo smantellamento mi hanno parlato dell'iscrizione alla cat. 5 come trasportatori in C/prorpio ed ho visto che la modulistica ed i requisiti sono gli stessi richiesti per lo smantellamento. Per quanto riguardo il SISTRI avevo già messo in conto l'iscrizione ma la devono fare anche come trasportatori con black box e tutto ciò che comporta? Ma soprattutto per trasportare amianto serve un mezzo con particolari caratteristiche? perchè immagino che l'azienda in questione abbia solo il camioncino per trasporto di materiale da demolizione e costruzione. Question
Noi facciamo rimozione ma per il trasporto ci affidiamo ad esterni e i loro camion non hanno nessuna caratteristica particolare (il materiale trasportato è sigillato con film in polietilene).Secondo me però con l'iscrizione anche per il trasporto ci vuole il SISTRI e le B.B.
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Messaggio  geologoBG Ven Lug 09, 2010 10:43 pm

giovannacibelli ha scritto:Gli operai che dovranno rimuovere il materiale contenenrte amianto dovranno avere seguito appositi corsi regionali. L'impresa che rimuove l'amianto deve presentare un Piano di Lavoro alla ASL competente per territorio

Dove si possono trovare informazioni su tali corsi da seguire e sul piano di lavoro da presentare?
Da chi/che cosa sono prescritti? Dall'iscrizione all'Albo alla categoria 10?

Secondo me però con l'iscrizione anche per il trasporto ci vuole il SISTRI e le B.B.

Quoto. Sia la produzione che il trasporto di rifiuti pericolosi sono soggetti a SISTRI.
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Messaggio  giovannacibelli Sab Lug 10, 2010 12:51 pm

Formazione dei lavoratori : Dlgs 81/08 art. 258 comma 3.
Piano di Lavoro: Dlgs 81/08 art. 256
Per informazioni sui corsi è bene chiedere alle ASL - Dipartimento di Prevenzione oppure alle Casse Edili o ancora alle Scuole Edili.
Aggiungo anche che per l'iscrizione all'Albo se il Direttore Tecnico ha come titolo di studio solo la licenza media deve seguire,prima dell'iscrizione, un corso di 40 ore Responsabile Tecnico delle Imprese di Gestione Rifiuti (art. 11 comma 1, lettera a) Decreto Ministero dell'Ambiente 28/04/1998 n. 406).
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Messaggio  Ospite Ven Lug 16, 2010 11:14 am

L'azienda ha già il trasporto in conto proprio e credo si debba fare solo un aggiornamento per l'ulteriore trasporto (entro i 30 Kg) dell'amianto. All'azienda serve per essere in regola in particolare per il trasporto dai vari cantieri alla sede da cui poi saranno prelevati dalla ditta di smaltimento. All'albo gestori ambientali non mi hanno saputo dare una risposta certa indicandomi la normativa di riferimento, per i mezzi che trasporteranno aminato dopo chel'azienda sarà iscritta in categoria 10 serve una perizia giurata sui mezzi oppure no? Questo è ovviamente il nodo che per l'azienda sposta monetariamente la decisione se iscriversi o meno. ed in questo caso con il semplificato dovrà comunque iscriversi al SISTRi come trasportatore?
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Messaggio  Sapevatelo Ven Lug 16, 2010 2:34 pm

Lucia Talli ha scritto:L'azienda ha già il trasporto in conto proprio e credo si debba fare solo un aggiornamento per l'ulteriore trasporto (entro i 30 Kg) dell'amianto. All'azienda serve per essere in regola in particolare per il trasporto dai vari cantieri alla sede da cui poi saranno prelevati dalla ditta di smaltimento. All'albo gestori ambientali non mi hanno saputo dare una risposta certa indicandomi la normativa di riferimento, per i mezzi che trasporteranno aminato dopo chel'azienda sarà iscritta in categoria 10 serve una perizia giurata sui mezzi oppure no? Questo è ovviamente il nodo che per l'azienda sposta monetariamente la decisione se iscriversi o meno. ed in questo caso con il semplificato dovrà comunque iscriversi al SISTRi come trasportatore?

Ovviamente il mezzo dovrà essere periziato ed includere il codice cer in riferimento alla particolare tipologia di rifuto.
Ricordo che la cat 4 e 5 sono per il trasporto conto terzi.

Saluti
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Messaggio  Sapevatelo Ven Lug 16, 2010 2:35 pm

giovannacibelli ha scritto:Per lo smantellamento di amianto c'è l'obbligo dell'iscrizione all'albo gestori rifiuti categoria 10. Gli operai che dovranno rimuovere il materiale contenenrte amianto dovranno avere seguito appositi corsi regionali. L'impresa che rimuove l'amianto deve presentare un Piano di Lavoro alla ASL competente per territorio e va da sè che se non è iscritta all'albo per la categoria dell'amianto non lo può fare. Dovrà iscriversi al SISTRI come produttore. Per quanto riguarda il trasporto in c/to proprio non deve superare i 30 kg. (1mq di lastre ha un peso medio di 15 kg.). I cantieri di rimozione di amianto compatto CER 170605 sono configurabili come cantieri edili.

Esatto.
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Messaggio  accornerofabio Gio Set 16, 2010 3:46 pm

Per informazioni oggi all Albo Gestori Ambientali di Torino mi hanno detto che non potevano accettare una iscrizione come trasporto in conto proprio i cer rifiuti pericolosi contenenti amianto anche se trasportati in quantità inferiore ai 30 kg.

Quindi se uno vuole trasportare rifiuti edili contenti amianto deve per forza iscriversi in cat 5???
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