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Messaggio  Ross Gio Set 02, 2010 9:45 am

Salve,

E' la prima volta che scrivo nel forum anche se ho letto i Vostri quesiti e ho capito grazie alle Vostre riposte come comportarsi.

Spero che qualcuno adesso mi aiuti a capire una cosa.

Ho letto il D.M. del 15.02.2010 (art.8 comma2 ) che modifoca il D.M. 17.02.2009, ma non mi è chiaro come ci si deve comportare nel caso di un' azienda che fà prelievi di sangue presso i propri clienti tramite infermierri specializzati. Una volta effettuato il prelievo i rifiuti (aghi siringhe ecc) sono messi in appositi contenitori e portati assieme ai prelievi nei punti prelievo della società (unità locali) dove vengono poi ritirati per lo smaltimento.

Fino ad ora si registrava il rifiuto nel registro di C/S della U.L. come prodotto nella medesima.

Se, come ho capito anche ora prevale la legge specifica per i rifiuti sanitari (D.P.R.254/2003), si continua cosi e sarà aperta una scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE nella unità locale.

Ma il D.M. 15.02.2010 mi ha un pò confuso le idee e chiedo se questo mio ragionamento sia ancora corretto oppure avete altre notizie in proposito.

Grazie
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Messaggio  giampy Gio Set 02, 2010 11:00 am

Laura Barbieri ha scritto:Salve,

Una volta effettuato il prelievo i rifiuti (aghi siringhe ecc) sono messi in appositi contenitori e portati assieme ai prelievi nei punti prelievo della società (unità locali) dove vengono poi ritirati per lo smaltimento.
Grazie
scusa ma non ho capito bene: dal centro di analisi portate i rifiuti in una vostra seconda unità? senza autorizzazione al trasporto ed allo stoccaggio? Shocked

i decreti correttivi sono due: quello da te citato ed il D.M. 9 luglio 2010.

ogni unità locale avrà un registro cronologico e relative schede movimentazione rifiuti.

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Messaggio  Ospite Gio Set 02, 2010 12:38 pm

Nel tuo caso è da valutare l'art.266 comma 4 del Testo Unico Ambientale.

Se l'infermiere ha fatto un prelievo presso il domicilio del paziente, in base all'articolo citato, è corretto che abbia portato aghi, siringhe ecc. presso la sede della società e che questa abbia registrato il tutto nel proprio registro di c/s rifiuti.

Ovvio che con il Sistri cambiano le modalità di registrazione e smaltimento ma non si tocca ciò che prevede un articolo di una legge che, gerarchicamente, è superiore ad un Decreto Ministeriale.

Per semplificare il concetto: il decreto Sistri può dire che "gli elefanti sono rosa" ma se un Decreto Legislativo dice che "gli elefanti sono grigi"... abbi fede: "gli elefanti sono grigi" Laughing Laughing
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Messaggio  giampy Gio Set 02, 2010 7:07 pm

a me sembra di capire che l infermiere fa il prelievo, porta nella propria sede ago, siringa e prelievo del sangue, fa le analisi e poi porta i rifiuti in un altra sede dalla quale vengono prelevati ed avviati allo smaltimento.
questo non è possibile senza le autorizzazioni.
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Messaggio  Ross Ven Set 03, 2010 9:02 am

L'azienda non porta i rifiuti in un'altra unità. I rifiuti sono in deposito temporaneo nell'unità dove si reca l'infermire e poi vengono prelevati e smaltiti da un trasportatore e smaltitore autorizzzato.


Scusate se non sono stata chiara.

Quello di cui chiedo una conferma è se per il trasporto fatto dall'infermieri (cliente- unità locale) valga ancora la regola che il rifiuto sia considerato come prodotto in quella unità liocale (vedi D.P.R 254/2003 art. 4) o adessso è cambiato qualcosa.
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Messaggio  Ross Ven Set 03, 2010 9:18 am

Leone il cane fifone ha scritto:Nel tuo caso è da valutare l'art.266 comma 4 del Testo Unico Ambientale.

Se l'infermiere ha fatto un prelievo presso il domicilio del paziente, in base all'articolo citato, è corretto che abbia portato aghi, siringhe ecc. presso la sede della società e che questa abbia registrato il tutto nel proprio registro di c/s rifiuti.

Ovvio che con il Sistri cambiano le modalità di registrazione e smaltimento ma non si tocca ciò che prevede un articolo di una legge che, gerarchicamente, è superiore ad un Decreto Ministeriale.

Per semplificare il concetto: il decreto Sistri può dire che "gli elefanti sono rosa" ma se un Decreto Legislativo dice che "gli elefanti sono grigi"... abbi fede: "gli elefanti sono grigi" Laughing Laughing



Quindi tu mi confermi che in questi casi il rifiuti sono da considerarsi come prodotti nel punto prelievi(unità locale dell'azienda) dove l'infermiere porta tutto dopo il prelievo.

Ora nei formulari è indicato nella sezione del produttore l'indirizzo del punto prelievi.

Con il SISTRI mi sembra logico che è qui che verrà aperta la scheda AREA movimentazione e stampata per dare al trasportatore autorizzato quando sono avviati allo smaltimento.

Mi confermi questa cosa?

Grazie
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Messaggio  giampy Ven Set 03, 2010 9:45 am

scusa ma avevo capito che i rifiuti li portavi in un altra unità.

secondo dovrai solo compilare il cartaceo (scheda movimentazione) per il trasporto dei rifiuti dalla sede di produzione del rifiuto alla tua unità locale.
riferimento par. 5.2.2 del manuale utente pag. 27.
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Messaggio  Ross Ven Set 03, 2010 10:39 am

giampy ha scritto:scusa ma avevo capito che i rifiuti li portavi in un altra unità.

secondo dovrai solo compilare il cartaceo (scheda movimentazione) per il trasporto dei rifiuti dalla sede di produzione del rifiuto alla tua unità locale.
riferimento par. 5.2.2 del manuale utente pag. 27.

Prima però, per i rifiuti sanitari, non si faceva un formulario e la sede di partenza era l'unità locale secondo quello scritto nel testo unico e nel D.P.R. 254/2003.

Devo seguire queste leggi (che comunque valgono più del D.M.) o il manuale, non riesco a capire.

Qualcuno mi può chiarire questo dubbio, anche perchè è difficile poi gestire più infermieri che fanno una sorta di microraccolta (non so se il termine sia corretto in questo caso ma è per dare un'idea).

Grazie ancora
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Messaggio  Ospite Ven Set 03, 2010 11:16 am

Ripeto a costo di essere noioso:

è in vigore il Decreto Legislativo n. 152/2006 (cosiddetto Testo Unico Ambientale) il quale all'art.266 comma 4 prevede che i rifiuti provenienti dall'attività di "assistenza sanitaria" (per tutto ciò che con questo termine si intende)
si intendono prodotti presso la sede dell'impresa.

Quindi il luogo di produzione è la sede dell'impresa anche se questa si trova a 1000 km da dove effettivamente si è prodotto il rifiuto.

Per smaltire i rifiuti presenti nell'impresa si utilizzano le stesse modalità che si sono utilizzate fin'ora e prossimamente con le modalità previste da Sistri.

I rifiuti che partono dalla sede del paziente per finire alla sede dell'impresa, in teoria, non dovrebbero viaggiare con nessun documento. Dico in teoria perchè l'art. 266 comma 4 è piuttosto laconico e finora non c'è nemmeno giurisprudenza che abbia dato un minimo di indicazioni su cosa effettivamente volesse intendere l'articolo.

Il DM Sistri non prevede degli adempimenti nei casi dell'art.266, è solo il cosiddetto "manuale dell'utente" che cita qualcosa, ma sottolineo che la validità giuridica di quel manuale è ampiamente al di sotto dell zero.
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Messaggio  Ross Ven Set 03, 2010 2:17 pm

Leone il cane fifone ha scritto:Ripeto a costo di essere noioso:

è in vigore il Decreto Legislativo n. 152/2006 (cosiddetto Testo Unico Ambientale) il quale all'art.266 comma 4 prevede che i rifiuti provenienti dall'attività di "assistenza sanitaria" (per tutto ciò che con questo termine si intende)
si intendono prodotti presso la sede dell'impresa.

Quindi il luogo di produzione è la sede dell'impresa anche se questa si trova a 1000 km da dove effettivamente si è prodotto il rifiuto.

Per smaltire i rifiuti presenti nell'impresa si utilizzano le stesse modalità che si sono utilizzate fin'ora e prossimamente con le modalità previste da Sistri.

I rifiuti che partono dalla sede del paziente per finire alla sede dell'impresa, in teoria, non dovrebbero viaggiare con nessun documento. Dico in teoria perchè l'art. 266 comma 4 è piuttosto laconico e finora non c'è nemmeno giurisprudenza che abbia dato un minimo di indicazioni su cosa effettivamente volesse intendere l'articolo.

Il DM Sistri non prevede degli adempimenti nei casi dell'art.266, è solo il cosiddetto "manuale dell'utente" che cita qualcosa, ma sottolineo che la validità giuridica di quel manuale è ampiamente al di sotto dell zero.


Non sei affatto noioso nel ripetere questo io mi sono ripetuta ma perchè la legge può essere letta nello stesso modo ma interpretata in modi diversi.
Volevo solo conferma di aver interpretato nella maniera corretta tutti i riferimenti sui rifiuti sanitari e aver dato la giusta priorità alle cose che nella normativa vengono ad accavallarsi e contraddirsi.
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Messaggio  nicola Sab Set 04, 2010 4:13 pm

Admin,
perchè non posti questo argomento sui RIFIUTI SANITARI in "altro" della pagina iniziale?
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Messaggio  nicola Sab Set 04, 2010 4:26 pm

Quoto totalmente giampy. Nella sede di produzione dei rifiuti necessita aprire la scheda movimentazione, compillarla stamparla e con questa effettuare il trasporto dei rifiuti prodotti fino alla U.L. di riferimento .
Nicola








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Messaggio  Ross Dom Set 05, 2010 3:39 pm

NICOLA ha scritto:Quoto totalmente giampy. Nella sede di produzione dei rifiuti necessita aprire la scheda movimentazione, compillarla stamparla e con questa effettuare il trasporto dei rifiuti prodotti fino alla U.L. di riferimento .
Nicola

Ho appena dato una letta veloce alle linee guida per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici dell'emilia ronmagna e mi sembra che nel capitolo 5 cap. 5.4.1 (nota 66) e paragrafo 7.7 si dica che per il conferimento deui rifiuti dalle sedi decentrate o dalle prestazioni effettuate al di fuori delle strutture sanitarie (es. assistenza domiciliare) non è necessario il FIR.
Ne deduco che non sia necessaria neanche la scheda area movimentazione dal punto di prelievo alla U.L. dove l'ibnfermire porta subito i prelievi.

Però vorrei una conferma della corretta "traslazione giuridica".
Laura








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Messaggio  Ross Dom Set 05, 2010 3:43 pm



Ho appena dato una letta veloce alle linee guida per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici dell'emilia ronmagna e mi sembra che nel capitolo 5 cap. 5.4.1 (nota 66) e paragrafo 7.7 si dica che per il conferimento deui rifiuti dalle sedi decentrate o dalle prestazioni effettuate al di fuori delle strutture sanitarie (es. assistenza domiciliare) non è necessario il FIR.
Ne deduco che non sia necessaria neanche la scheda area movimentazione dal punto di prelievo alla U.L. dove l'ibnfermire porta subito i prelievi.

Però vorrei una conferma della corretta "traslazione giuridica".
Laura








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Messaggio  Admin Lun Set 06, 2010 7:36 am

Admin,
perchè non posti questo argomento sui RIFIUTI SANITARI in "altro" della pagina iniziale?
Fatto.
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Messaggio  ermesino Mar Set 21, 2010 1:46 pm

La situazione delle assistenze domiciliari con i rifiuti pericolosi a rischio infettivo mi sembra ancora poco chiara.
il DM sistri sembra dica che dal suo inizio occorrerà un documento di accompagnamento( scheda area movimentazione)da compilare a cura di chi trasporta per ogni ritiro dal domicilio del paziente.Quindi aggiunge solo un documento per il trasporto al decreto legge sui rifiuti(Anche se ciò sarà incredibilmente difficoltoso da gestire)
Qualcuno mi dica cosa ne pensa
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Messaggio  Admin Mar Set 21, 2010 3:30 pm

In effetti è scritto proprio così.
E mi sembra una forzatura perchè l'art. 266 del TUA (norma di rango primario) dice qualcosa di diverso: il rifiuto si intende prodotto presso la sede, e non prima.
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Messaggio  Ospite Mar Set 21, 2010 4:22 pm

E' sicuramente una forzatura e fa il paio con i rifiuti provenienti dall'attività di manutenzione.

Addirittura nel manuale dell'utente ci si dilunga su come e quali documenti dotarsi per spostare il rifiuto proveniente da manutenzione. clap clap clap
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Set 22, 2010 9:13 pm

Leone il cane fifone ha scritto:[...]
I rifiuti che partono dalla sede del paziente per finire alla sede dell'impresa, in teoria, non dovrebbero viaggiare con nessun documento. Dico in teoria perchè l'art. 266 comma 4 è piuttosto laconico e finora non c'è nemmeno giurisprudenza che abbia dato un minimo di indicazioni su cosa effettivamente volesse intendere l'articolo.

Il DM Sistri non prevede degli adempimenti nei casi dell'art.266, è solo il cosiddetto "manuale dell'utente" che cita qualcosa, ma sottolineo che la validità giuridica di quel manuale è ampiamente al di sotto dell zero.

Faccio una fuga in avanti cercando di risolvere (bypassare ??) il problema: .... e se gli infermieri lasciassero aghi e quant'altro presso il paziente ?? Embarassed ... o secondo Voi l'art. 266 c. 4 mi obbliga a portarmeli via qs rifiuti poichè recita "... si considerano prodotti presso la sede ..." e non piuttosto (come invece recita l'art. 230 c. 1 del TUA, riferendosi alla MTZ di infrastrutture) "...il luogo di produz ... può coincidere ... con la sede locale ..." ?? bite
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Messaggio  Ospite Gio Set 23, 2010 9:03 am

No, no, le cose non stanno così.

Il produttore di rifiuti è (art.183 comma 1 lett. b)) "la persona la cui attività ha prodotto rifiuti..."

Se gli infermieri lasciano gli aghi al paziente, quest'ultimo diventa detentore, capisci quindi che ci vuole la collaborazione del paziente per cercare di bypassare il problema e spesso la collaborazione non c'è.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Set 23, 2010 9:43 am

Leone il cane fifone ha scritto:No, no, le cose non stanno così.

Il produttore di rifiuti è (art.183 comma 1 lett. b)) "la persona la cui attività ha prodotto rifiuti..."

Se gli infermieri lasciano gli aghi al paziente, quest'ultimo diventa detentore, capisci quindi che ci vuole la collaborazione del paziente per cercare di bypassare il problema e spesso la collaborazione non c'è.
Ottimo! se il paziente è il detentore e sul FIR (oggi) e sulla scheda di Movim (domani col SISTRI) ci sono alternativamente il produttore o il detentore ALLORA lasciamo gli aghi al paziente e come privato cittadino LUI ha titolo per gettarli (conferirli) con gli urbani

[Del resto la mammina quando fa la punturina ricostituente al bambino che fa ? compila un FIR e chiama la ditta specializzata per l'asporto? ] Evil or Very Mad Evil or Very Mad [/quote]

Ma ritorno alla domanda : l'art. 266 c. 4 mi obbliga a portarmeli via qs rifiuti poichè recita "... si considerano prodotti presso la sede ..." perchè se mi obbliga NON nasce la figura del detentore !
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Messaggio  Ospite Gio Set 23, 2010 10:39 am

Il detentore è quella figura che, suo malgrado, si trova a detenere dei rifiuti anche se non li ha prodotti. Prova a pensare un'area dove si rinvengono dei rifiuti a seguito di una lotizzazione: se non si riesce a risalire al produttore che ha abbandonato i rifiuti, chi ha acquistato l'area ahimè diventa detentore di rifiuti e spetta a lui smaltirli.

Ma questo è solo un esempio.

Dimenticavo: per spostare i rifiuti provenienti da attività da manutenzione e sanitaria NON serve alcun tipo di documento. (ciò che dicono DM Sistri e Manuale dell'utente è palesemente sbagliato)
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Set 23, 2010 12:02 pm

Leone il cane fifone ha scritto:... Dimenticavo: per spostare i rifiuti provenienti da attività da manutenzione e sanitaria NON serve alcun tipo di documento. (ciò che dicono DM Sistri e Manuale dell'utente è palesemente sbagliato)
Dissento. Pacatamente. Very Happy vale il motto : DURA LEX SED LEX Suspect
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Messaggio  Ospite Gio Set 23, 2010 12:09 pm

Perchè dissenti?

Se i rifiuti si considerano prodotti presso la sede dell'impresa con quale documento accompagni un rifiuto che è già lì?

Se lo accompagni con DDT è sbagliato perchè il DDT accompagna un bene e non un rifiuto

Se lo accompagni con FIR cosa scrivi nella casella del destinatario? La sede della tua impresa? Senza autorizzazione dell'Albo? (Idem con la futura Scheda di Movimentazione)

E quindi?

Illuminami Question Question
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Messaggio  ecomanager Gio Set 23, 2010 3:07 pm

Prima rileggo tutta la trafila di cavolate che hanno scritto nei vari DM .
Mi sento di dire che in realtà è Legge tutto quello che c'è nel DPR 254/2003 e nel Dlgs 152/2006: quello che hanno scritto nei vari DM rispetto a queste norme vale come il due di coppe quando comanda bastoni! Quindi penso che siano solo "conferimenti" come prima e non trasporti di rifiuti Pinocchio bla bla
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