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Come gestire i rifiuti santitari

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Come gestire i rifiuti santitari Empty Come gestire i rifiuti santitari

Messaggio  angel Sab Nov 13, 2010 11:28 am

Per questa tipologia di rifiuti con l'avvento del Sistri il carico (ovviamente non per i liberi professionisti) il carico sul registro cronologico deve avvenire entro 5 giorni lavorativi oppure entro 10 giorni?
Inoltre ho un altro dubbio (questo indipendentemente da Sistri) una volta caricato tali rifiuti sul registro (parlo di quantità prodotte inferiori ai 200 lt mensili)per effettuare lo smaltimento ho tempo un mese dalla data di primo carico sul registro oppure un mese da quando chiudo la scatola?
Ci sono ditte che dicono ai clienti di tenere aperte 4 scatole da 40 lt ciascuna in modo tale da fare uno smaltimento al raggiungimento dei 200 lt (magari ogni quattro mesi). Secondo voi è una procedura corretta?
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Messaggio  fantalele 4.0 Sab Nov 13, 2010 12:42 pm

La registrazione dei rifiuti sanitari, se infettivi, dovrebbe essere fatta dopo cinque giorni (almeno così ho capito) altrimenti dopo dieci giorni; i tempi per lo smaltimento partono dal momento della chiusura della scatola.
Tenere aperte più scatole (ovviamente per lo stesso codice CER) non mi sembra una procedura corretta.

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Messaggio  angel Sab Nov 13, 2010 3:00 pm

Ammettiamo quindi che inizio una scatola oggi. Iniziero quindi con la registrazione ogni 5 gg (esempio 13/11/2010 poi 18/11/2010 - 23/11/2010 etc etc).
Questa scatola la riempio e la chiudo il 1 aprile 2011. Poi la devo smaltire entro il 01 maggio 2011?
Giusto?
non entro il 13 dicembre che e' la prima data di carico sul registro.
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Messaggio  fantalele 4.0 Sab Nov 13, 2010 4:13 pm

Giusto, i tempi di smaltimento si contano dal momento della chiusura.
I tempi di deposito temporaneo dipendono dalle quantità di rifuti prodotti, ma io questi non me li ricordo bene dato che non mi interessano direttamente, io faccio uno smaltimento all'anno.

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Messaggio  marco66 Lun Nov 15, 2010 9:01 am

Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non
causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può
avere una durata massima di cinque giorni dal momento della
chiusura del contenitore. (doppio contenitore).
Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la
responsabilità del produttore, tale termine e' esteso a trenta
giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.
La registrazione di cui all'articolo, comma del decreto
legislativo, n. 152/06, deve avvenire entro cinque giorni;
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Messaggio  Gimi Ven Nov 26, 2010 10:34 pm

marco66 ha scritto:La registrazione di cui all'articolo, comma del decreto
legislativo, n. 152/06, deve avvenire entro cinque giorni;
La regola stabilita dall'art. 190 del Dlgs 152/2006 e' che la registrazione della movimentazione rifiuti deve avvenire entro (non dopo) 10 giorni lavorativi.
Il riferimento ai 5 giorni e' del DPR 254/2003 ma, a mio parere, non e' riferibile in quanto il citato decreto non ha il presupposto di legge per modificare il tempo di scrittura del registro gia' previsto da legge di rango superiore.
Ciao
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Messaggio  angel Sab Nov 27, 2010 3:01 pm

Gimi ha scritto:
marco66 ha scritto:La registrazione di cui all'articolo, comma del decreto
legislativo, n. 152/06, deve avvenire entro cinque giorni;
La regola stabilita dall'art. 190 del Dlgs 152/2006 e' che la registrazione della movimentazione rifiuti deve avvenire entro (non dopo) 10 giorni lavorativi.
Il riferimento ai 5 giorni e' del DPR 254/2003 ma, a mio parere, non e' riferibile in quanto il citato decreto non ha il presupposto di legge per modificare il tempo di scrittura del registro gia' previsto da legge di rango superiore.
Ciao
quindi secondo te vanno registrati come tutti gli altri rifiuti entro 10 gg dalla produzione?
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Messaggio  Gimi Sab Nov 27, 2010 3:29 pm

Si!
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Messaggio  zesec Sab Nov 27, 2010 9:52 pm

No dai.
L'art. 8 del DPR 254/2003 è norma speciale per i rifiuti sanitari e resta in deroga alle disposizioni generali dell'art. 183 D.Lgs. 152/2006. Sono 5 giorni dalla chiusura del contenitore.
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Messaggio  Gimi Sab Nov 27, 2010 10:33 pm

zesec ha scritto:No dai.
L'art. 8 del DPR 254/2003 è norma speciale per i rifiuti sanitari e resta in deroga alle disposizioni generali dell'art. 183 D.Lgs. 152/2006. Sono 5 giorni dalla chiusura del contenitore.
Ogni interpretazione e' libera e rispettabile, io ti motivo la mia secondo una visione giuridica.
Il DPR e' un regolamento, applicativo di una Legge che lo prevede (Dlgs 22/97);
per tale motivo costituisce "norma speciale" ma solo in applicazione del mandato di legge e non può esulare da tale ambito di competenza.
Se vai a rivedere l'art. 49 (mi pare) del 22/97, troverai che non viene assegnata, al futuro decreto applicativo, una diversa regolamentazione della tenuta del registro rifiuti allora regolato dall'art 10.
Ciao
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Messaggio  zesec Dom Nov 28, 2010 1:52 am

Ciao Gimi,
certo che ogni interpretazione è libera e rispettabile. Ti dirò di più: io sono felice quando trovo qualcuno che la pensa diversamente da me. Non perché mi interessi fare a gara, ma perché mi interessa confrontarmi, discutere e migliorare. Credo che la cosa, alla fine, mi arricchisca (sia che mantenga o rafforzi la mia convinzione, sia che la cambi o che semplicemente la metta in dubbio). L'ho detto più volte in questo forum: lo scopo del forum è quello di confrontarsi per migliorare, oltre che cercare le informazioni che ti servono. Quindi grazie per il contributo e ben venga ogni interpretazione, soprattutto quando è motivata giuridicamente come fai tu (e si vede che sei preparato, per cui ti leggo sempre volentieri).
In questo caso, però, resto della mia idea (almeno per ora). Ti argomento la mia lettura in modo più approfondito. Vediamo che ne pensi.

L'art. 45 comma 4 del D.Lgs. 22/97 è il seguente:
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) e definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi;
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonché le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.


Il decreto attuattivo non è, come dici tu, il DPR 254/2003, ma il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, recante: "Regolamento concernente la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
Il DPR 254/2003 è invece emanato ai sensi dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (infatti si chiama "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179". Te lo riporto:
ART. 24.
(Smaltimento dei rifiuti sanitari).
1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.


L'art. 8 comma 3 lett. a), ultimo periodo, del DPR 254/2003 stabilisce che:
La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni

A questo punto vale il discorso che ho fatto prima, tanto più che lo stesso D.Lgs. 152/2006 salva le specifiche disposizioni del DPR 254/2003:
Art. 227 - Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
(...omissis...)
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;


Ripeto, se sono qui a scrivere a mezzanotte di sabato è perché mi interessa migliorare. Se ritieni che non sia come ho detto io, leggerò con attenzione la tua interpretazione (lunedì, perché domani porto le bimbe in piscina).
Buonanotte.
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Messaggio  Gimi Dom Nov 28, 2010 10:28 am

Ciao @zesec,
ti rispondo brevemente oggi non fosse altro che per confermare la completa condivisione della premessa al tuo post.
Lo scambio motivato di idee e considerazioni distingue, a mio avviso, la partecipazione ad un forum da quella ad una chat-Line.
Ti ringrazio la considerazione personale che ricambio volentieri vista la tua corposa argomentazione cui risponderò dopo un minimo di approfondimento.
Per intanto buona domenica in piscina con le tue bimbe!
Ciao sunny
Gimi
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Messaggio  isamonfroni Dom Nov 28, 2010 10:58 am

@gimi
@zesec
Complimenti ragazzi...............come siete dotti!
E' un vero piacere forum conoscervi.
Buona domenica
Isa
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Messaggio  Gimi Dom Dic 05, 2010 7:45 pm

@zesec,
la tua analisi e' condivisibile!
A me rimane il seguente dubbio:
- il DPR 254/2003 e' un decreto applicativo della legge 179/2000 (art. 24);
- l'articolo dispone la decretazione circa "lo smaltimento dei rifiuti sanitari";
- lo "smaltimento" e' attività di "gestione" dei rifiuti, ancorché sanitari;
- il registro e' un'attività amministrativa della gestione rifiuti
- i limiti di decretazione sono stabiliti dalla legge;
dunque il mio dubbio:
e' legittimo che il decreto esuli dallo specifico mandato di regolare lo "smaltimento" per modificare la gestione?

Se, per analogia, facciamo riferimento ad altri interventi normativi di regolamentazione speciale (259/99 - 151/05) nessuno di questi modifica le "modalità" di tenuta del registro ma, eventualmente, ne integra i soli dati da indicare in ragione della specificità dell'intervento.

Cercando di dare una conclusione, mi rendo conto che l'analisi e l'interpretazione hanno assunto aspetti dottrinali che, al di la del piacere del confronto, non sono prodromi a dare indicazioni comportamentali certe a chi cercasse un tale suggerimento.

Sarei dunque del parere di condividere, a titolo cautelativo, la tua tesi dei 5 giorni.

Mi farebbe piacere leggere un tuo parere anche sulla decretazione sistri che, di fatto, omologa i 10 giorni per tutti i rifiuti
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Come gestire i rifiuti santitari Empty Ma i tempi limitati per lo smalitmento riguardano anche i non pericolosi ?

Messaggio  Ospite Gio Ott 20, 2011 3:46 pm

Salve mi spiego meglio...

In molte o i tutte farmacie si ha il problema di smaltire i farmaci scaduti 180109,un rifiuto non pericoloso...Il trasportatore lascia in farmacia 5 o 6 ecobox che il farmacista utilizza per mettere i farmaci scaduti. Dopo 4 mesi circa ritorna e ad esempio ne trova 4 pieni ma aperti e dopo aver fatto una lista analitica e vedere se sono rendibili ad ASSINDE chiude tutto e trasporta a stoccaggio provvisorio d15,....Lo smaltimento avviene poi una volta l'anno. Questa procedura e la tempistica sono corretti ???
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