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Obbligo registro per trasporto propri rifiuti non pericolosi

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Messaggio  angel Mer Nov 24, 2010 8:30 pm

Ho appena letto questo articolo:
http://www.edilio.it/con-il-decreto-rifiuti-serve-il-registro-di-carico-e-scarico/p_16958.html
Quindi appena entrerà in vigore la direttiva 2008/98 chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi è obbligato a fare il registro c/s rifiuti?
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Messaggio  Gimi Gio Nov 25, 2010 10:21 am

angel ha scritto:Ho appena letto questo articolo:
http://www.edilio.it/con-il-decreto-rifiuti-serve-il-registro-di-carico-e-scarico/p_16958.html
Quindi appena entrerà in vigore la direttiva 2008/98 chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi è obbligato a fare il registro c/s rifiuti?

Confermo, in ragione del prossimo nuovo art. 190!

Visto che siamo nell'ambito dei rifiuti ospedalieri, aggiungo anche che, sempre in base al nuovo 190 e solo da quando il nuovo testo andrà in vigore, anche i medici saranno obbligati a tenere il registro che sarà costituito dalla copia delle schede sistri che saranno rilasciate dal trasportatore.
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Messaggio  armando77 Gio Nov 25, 2010 10:28 am

scusate ma anche prima il trasportatore conto proprio teneva il registro c/s o no?
a me risulta di si.
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Messaggio  zesec Gio Nov 25, 2010 10:49 am

Solo se produceva rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi industriali, artigianali, da recupero o smaltimento, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Il produttore di rifiuti da attività di costruzione, ad esempio, non era tenuto alla compilazione del registro. Adesso, se trasporta in c/proprio e non aderisce volontariamente al Sistri, deve farlo.
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Messaggio  Gimi Gio Nov 25, 2010 10:50 am

armando77 ha scritto:scusate ma anche prima il trasportatore conto proprio teneva il registro c/s o no?
a me risulta di si.
No, il conto proprio (ex 212-c.otto) è esente da registro e da MUD.
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Messaggio  Ospite Gio Nov 25, 2010 11:23 am

Non credo che sia la lettura più corretta.

Il nuovo art. 190 recita così: "I soggetti di cui all'art. 188-ter, comma 2, lett. a) (gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi-ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8 cioè quelli che trasportano rifiuti prodotti in conto proprio e sono pericolosi) e b) (le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c) e cioè le industriali e d) le artigianali con più di dieci dipendenti ecc.) che non hanno aderito su base volontaria al Sistri hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico..."

Da qui si capisce che non si parla delle imprese che svolgono l'attività di costruzione e demolizione (lett. b) dell'art.184) ed addirittura non sono obbligate al registro le imprese che producono rifiuti non pericolosi sotto agli undici dipendenti
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Messaggio  zesec Gio Nov 25, 2010 11:33 am

No, guarda bene: confondi il comma 1 con il comma 2 del nuovo 188-ter.
Quelli che citi tu non aderiscono su base volontaria: sono obbligati e basta.
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Messaggio  Ospite Gio Nov 25, 2010 11:46 am

Hai ragione, ho confuso il comma 1 con il comma 2.

Ciò non toglie che comunque le imprese che producono e trasportano i proprio rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione non devono tenere il registro
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Messaggio  zesec Gio Nov 25, 2010 12:09 pm

Aiuto, mi fai venire dei dubbi (e questa è cosa buona). Rileggiamo insieme il combinato disposto:

Questo è il testo del nuovo (futuro) art. 190 comma 1:
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base
volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni
sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Quindi questi soggetti devono tenere il registro, giusto?

Questo invee è il testo che ti dice chi sono questi soggetti (art. 188-bis comma 2):
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g) e d) che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
all’articolo 212, comma 8;

Il punto b) parla di tutti i trasportatori in c/proprio di non pericolosi, quindi anche di quelli di attività di costruzione, deemolizione, ecc, giusto?
O mi sono incartato io? Cosa che non sarebbe affatto rara.


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Messaggio  raimondo Gio Nov 25, 2010 12:20 pm

armando77 ha scritto:scusate ma anche prima il trasportatore conto proprio teneva il registro c/s o no?
a me risulta di si.
confermo l'art 190 della 152 al comma 1 dice che i soggetti di cui all'art 189 comma 3 hanno l'o bbligo di tenere un registro di carico e scarico . tra i vari soggetti ci sono i trasportatotori dei propri rifiuti non percolosi eccc
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Messaggio  Ospite Gio Nov 25, 2010 12:25 pm

Infatti l'articolato, così scritto, crea solo confusione.

Per far capire provo a fare un banale esempio:

L'impresa edile iscritta all'Albo con il 212 comma 8 sotto gli 11 dipendenti.

Quando produce materiale da risulta (CER 170904, salvo analisi) non ha l'obbligo di iscrizione al Sistri, ma non ha l'obbligo nemmeno del registro perchè il rifiuto proviene dall'attività descritta dalla lettera b) dell'art.184. Per tutti i rifiuti non pericolosi che provengono da quell'attività (famiglia 17 dei codici CER) non c'è l'obbligo di registrazione.

Se la stessa impresa producesse e trasportasse degli imballaggi in carta/cartone (CER 150101 salvo analisi) allora sì che dovrebbe tenere registro c/s rifiuti.

L'equivoco si genera perchè (credo) il normatore con scarsa fantasia ha usato la lettera b) in n° disposizioni richiamandole le une con le altre.

Purtroppo sono così e dobbiamo tenerceli.
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Messaggio  zesec Gio Nov 25, 2010 12:39 pm

Guarda, non so se ha creato confusione, questo può darsi. Ma sicuramente ha introdotto un obbligo che prima non c'era: quello della tenuta del registro di carico e scarico per tutti i trasportatori in c/proprio che non aderiscono obbligatoriamente o volontariamente al sistri.
Quindi l'impresa che fa solo rifiuti speciali non pericolosi da demolizione non è tenuta al registro di carico scarico solo se li fa trasportare da un altro. Se li trasporta da sola, invece, sarà tenuta alla compilazione del registro (cosa che prima non succedeva).
Nel caso la stessa impresa producesse solo 15.01.01 (la tua seconda ipotesi) dovrebbe tenere il registro di carico scarico indipendentemente dal fatto che li faccia trasportare da altri o faccia da sé (questo non è cambiato).
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Messaggio  raimondo Gio Nov 25, 2010 2:52 pm

zesec ha scritto:Guarda, non so se ha creato confusione, questo può darsi. Ma sicuramente ha introdotto un obbligo che prima non c'era: quello della tenuta del registro di carico e scarico per tutti i trasportatori in c/proprio che non aderiscono obbligatoriamente o volontariamente al sistri.
Quindi l'impresa che fa solo rifiuti speciali non pericolosi da demolizione non è tenuta al registro di carico scarico solo se li fa trasportare da un altro. Se li trasporta da sola, invece, sarà tenuta alla compilazione del registro (cosa che prima non succedeva).
Nel caso la stessa impresa producesse solo 15.01.01 (la tua seconda ipotesi) dovrebbe tenere il registro di carico scarico indipendentemente dal fatto che li faccia trasportare da altri o faccia da sé (questo non è cambiato).
hai ragione e' prprio cosi' indicandi l'art 212 comma 8 introduce la novita' " tutti i trasportatori" a prescindere da dove deriva quello che caricano mentre per i produttori la "derivazione" del rifiuto determina se tenere il registro
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Messaggio  raimondo Gio Nov 25, 2010 3:03 pm

Gimi ha scritto:
angel ha scritto:Ho appena letto questo articolo:
http://www.edilio.it/con-il-decreto-rifiuti-serve-il-registro-di-carico-e-scarico/p_16958.html
Quindi appena entrerà in vigore la direttiva 2008/98 chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi è obbligato a fare il registro c/s rifiuti?

Confermo, in ragione del prossimo nuovo art. 190!

Visto che siamo nell'ambito dei rifiuti ospedalieri, aggiungo anche che, sempre in base al nuovo 190 e solo da quando il nuovo testo andrà in vigore, anche i medici saranno obbligati a tenere il registro che sarà costituito dalla copia delle schede sistri che saranno rilasciate dal trasportatore.
non mi sembra che sia cambiato qualcosa per i medici o aggiungiamo i ristoranti in generale, prima adempivano all'obbligo dei registri solo attraverso i formulari (quindi no registro no mud) adesso lo faranno semplicemente attraverso la scheda sistri, ma era gia' cosi' quando e' uscito a dicembre il sistri
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Messaggio  geologoBG Ven Nov 26, 2010 12:45 am

Non è che invece l'obiettivo della legge è che devono tenere il registro i soggetti per i quali sussistono entrambe le condizioni previste dall'articolo 188-ter comma 2 lett. a) e b), quindi i produttori di rifiuti non pericolosi industriali e artigianali con meno di dieci dipendenti e che trasportano questi propri rifiuti?
Mi sembrerebbe la cosa più logica...
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Messaggio  zesec Ven Nov 26, 2010 2:14 am

ma non è scritto così...
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Messaggio  geologoBG Ven Nov 26, 2010 9:55 am

Si hai ragione, però secondo me è scritto male. Dice i soggetti di cui all'art. ..., lettere a) E b).
Anche perchè altrimenti un produttore di rifiuti industriali non pericolosi con più di 10 dipendenti (SISTRI) che trasporta tali propri rifiuti (NO SISTRI) dovrebbe utilizzare il registro di c/s per l'attività di trasporto?
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Messaggio  cabbinato Lun Dic 13, 2010 9:18 am

A mio giudizio il nuovo art. 190 e l'art. 188 7-ter sono chiari e non si prestano a interpretazioni: con il D.lgs. 205/2010 i trasportatori ex art. 212 comma 8 che non hanno aderito al Sistri devono tenere il registro di carico e scarico.
Piuttosto si tratta di capire se si tratta di un refuso (il legislatore ha erroneamente incluso tra coloro che devono tenere il registro anche i soggetti di cui all'art. 188-ter, comma 2, lett. b), mentre voleva includere i soli soggetti di cui alla lett. a)?) o se davvero dobbiamo prendere atto che per questa categoria di soggetti viene introdotto un nuovo aggravio burocratico.
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Messaggio  Gimi Lun Dic 13, 2010 9:46 am

cabbinato ha scritto:A mio giudizio il nuovo art. 190 e l'art. 188 7-ter sono chiari e non si prestano a interpretazioni: con il D.lgs. 205/2010 i trasportatori ex art. 212 comma 8 che non hanno aderito al Sistri devono tenere il registro di carico e scarico...
Concordo e quoto!
Convengo inoltre che dobbiamo prendere atto che per questa categoria di soggetti viene introdotto un nuovo aggravio burocratico.

A mio avviso l'impostazione data dal legislatore è quella di "forzare" l'iscrizione al sistri;
tale indirizzo è confermato anche dalle ulteriori integrazioni previste dal prossimo intervento di modifica del 152/2006 a seguito della legge delega.
Ciao
sunny
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Messaggio  armando77 Lun Dic 13, 2010 12:10 pm

scusate ma non ho capito bene: un trasportatore art 212 comma 8 che trasporta 170904 fa il registro C/S rifiuti come produttore e basta o anche come trasportatore? spero solo produttore!
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Messaggio  Admin Lun Dic 13, 2010 4:18 pm

scusate ma non ho capito bene
Hai capito bene: dovrà farlo anche come trasportatore.
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Messaggio  TITONA Lun Dic 13, 2010 6:32 pm

A mio avviso chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi dovrà tenere un registro come produttore...l'unica modalità prevista dal nuovo articolo 190...
Ciò apre degli scenari a dir poco....per gli edili un registro per ogni sito di produzione?

Qualcuno ha capito cosa significhi:

"i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione o nel caso risulti eccessivamente oneroso nel sito di produzione"
...mi sfugge qualcosa...?
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Messaggio  cabbinato Lun Dic 13, 2010 7:31 pm

Stavo riflettendo anch'io sul luogo di tenuta dei registri.
L'art. 190 comma 2 dispone testualmente:
"I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione"
Ora, fatto salvo il caso della manutenzione (art. 266 comma 4 D.Lgs. 152/06: "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività"), nel qual caso i registri potranno essere tenuti presso la sede dell'impresa, negli altri casi parrebbe che il registro vada tenuto proprio presso il sito di produzione (es. per impresa edile che svolge attività di costruzione in cantiere il registro parrebbe da tenere proprio presso il cantiere).
Si tratterebbe di complicazioni non da poco.
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Messaggio  geologoBG Lun Dic 13, 2010 11:38 pm

Varie considerazioni.

Admin ha scritto:Hai capito bene: dovrà farlo anche come trasportatore.

L'art. 190 - comma 2 così come modificato dal Dlgs 250 dice però che le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Non parla di trasporto quindi potrebbe significare che il registro non deve riguardare l'attività di trasporto bensì la produzione.

TITONA ha scritto:A mio avviso chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi dovrà tenere un registro come produttore...l'unica modalità prevista dal nuovo articolo 190...

Se fosse così, se io produttore di non pericolosi con meno di 10 dipendenti (no SISTRI) decido solo dopo due mesi dalla produzione del rifiuto se trasportarlo io o farlo trasportare da terzi come faccio a rispettare la tempistica di 10 giorni per la registrazione di carico?

TITONA ha scritto:per gli edili un registro per ogni sito di produzione?

Non credo, perchè la produzione di rifiuti edili non pericolosi è indicata all'art. 188-ter - comma 2 - lettera d) l'art. 190 - comma 2 così come modificato dal Dlgs 250 riguarda le lettere a) e b).
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Messaggio  cabbinato Mar Dic 14, 2010 12:51 am

Effettivamente per un'impresa edile che trasporta i propri rifiuti speciali non pericolosi l'obbligo del registro scaturisce dal nuovo art. 190 comma 1, in quanto soggetti di cui all'art. 188-ter comma 2 lett. b), ma non in quanto soggetti di cui all'art. 188-ter comma 2 lett. d).
In tal senso con il D.Lgs. 205/2010 un'impresa edile che produce in cantiere rifiuti speciali non pericolosi e li trasporta ex art. 212 comma 8 è tenuta (obbligata) al registro solamente in quanto trasportatore.
Tuttavia il vecchio art. 190 comma 3 stabiliva che il registro andava tenuto "presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto", ma nel nuovo art. 190 l'unica considerazione inerente il luogo di conservazione del registro recita, come detto: "I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione". E l'impianto di produzione non è, se l'italiano non è un'opinione, la sede dell'impresa che effettua attività di raccolta e trasporto. Pertanto parrebbe che il registro, per un'impresa edile che trasporta i propri rifiuti speciali non pericolosi, vada tenuto comunque presso il cantiere.
Correggetemi se sbaglio.
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