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art. 188-ter e art. 190
2 partecipanti
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art. 188-ter e art. 190
buonasera a tutti voi,
rileggevo il d.lgs. 205/2010.
all'art. 190 c'è scritto:
“Articolo 190 (Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo."
" Articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI))
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
L' Articolo 6 (Particolari tipologie) del d.m. 17 dicembre 2009 dice:
"...i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda Sistri — Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...."
E' l'ora tarda o i due articoli, con riferimento agli enti, sono in contrasto con l'articolo 6 del decreto sistri?
Mi sembra di capire che anche gli Enti sono obbligati a tenere i registri di carico e scarico per rifiuti non pericolosi.
Vado a dormire
rileggevo il d.lgs. 205/2010.
all'art. 190 c'è scritto:
“Articolo 190 (Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo."
" Articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI))
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
L' Articolo 6 (Particolari tipologie) del d.m. 17 dicembre 2009 dice:
"...i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda Sistri — Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...."
E' l'ora tarda o i due articoli, con riferimento agli enti, sono in contrasto con l'articolo 6 del decreto sistri?
Mi sembra di capire che anche gli Enti sono obbligati a tenere i registri di carico e scarico per rifiuti non pericolosi.
Vado a dormire
giampy- Moderatore
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Età : 49
Re: art. 188-ter e art. 190
Non mi sembrano contraddirsi. I due periodi finali dell'art. 6 comma 1 DM 17.1.2009 che hai citato si riferiscono ai produttori "non enti o imprese"; gli altri articoli si riferiscono a enti/imprese.
zesec- Moderatore e Partner
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Località : Trieste
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