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caratteristiche del deposito temporaneo

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Messaggio  luna67 Gio Feb 24, 2011 3:07 pm

Ciao,nel mio deposito temporaneo sono presenti rifiuti pericolosi e non.
Che tipo di segnaletica e' prevista per il deposito e per i contenitori?
E' necessaria la presenza di un estintore?
Mi sapete dare una fonte dalla quale attingere notizie ?
Grazie
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Messaggio  MauroC Gio Feb 24, 2011 3:17 pm

Luna ogni volta che vedo un tuo intervento mi fai drizzare tutti i peli!!!

Tu non è che fai delle domandine, fai domandone!!!

Io ho un prospetto di massima da seguire già pronto, ma sinceramente non so come fare per allegarlo qui!

Comunque ti consiglio di farti seguire da un professionista, ho letto che non ti fii di quello attuale, direi che allora dovresti trovartelo uno di fiducia.

Comunque adesso vedo di riuscirti a mandare l'allegato in mp

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Messaggio  CJM Gio Feb 24, 2011 3:57 pm

Quelle volte che esco a clienti e mi rivolgono la stessa domanda (a parte l'estintore) rispondo sempre che dipende dal tipo di rifiuti : solidi, liquidi, fangosi, pericolosi o non
comunque generalmente devono stare su una "piattaforma" a loro dedicata, riparati dagli agenti atmosferici (quindi coperti) con l'indicazione tramite etichette fuori dai fusti e/o sul cassone - piazzola a loro dedicata.
Se sono liquidi devono avere il loro bacino di contenimento con delle caratteristiche volumetriche ben precise (mi sembra volume pari a 1 terzo del contenitore più grande), però attenzione mica vanno bene tutti : se hai rifiuti liquidi corrosivi (per esempio) devi stare attenta che il bacino di contenimento non si corroda per sversamenti
...e adesso tutto il forum si metterà a ridere su quest'ultima indicazione
però in giro c'è di tutto
quoto mauroC quando dice che devi farti seguire da un professionista
nel senso che può venire a vedere come sei messa e darti le indicazioni necessarie
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Messaggio  isamonfroni Gio Feb 24, 2011 9:12 pm

Quoto CJM
La realizzazione corretta di un deposito temporaneo richiede una progettazione accurata (di cui l'estintore o più di uno, comunque obbligatorio è solo l'ultimo e il più piccolo dei passaggi).
Un serio professionista ti può fare una progettazione accurata, anche perchè temo, da come poni le domande che tu sia ancora un po' inesperta.
Comunque se mi mandi la tua mail in MP ti manderò delle indicazioni di dettaglio su come si realizza una piattaforna di deposito temporaneo (la progettazione di una delle nostre).
Ciao
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Messaggio  homer Gio Feb 24, 2011 10:21 pm

Fate un favore a tutti: chi sa fornisca i riferimenti di legge, s'intende oltre il 183 comma 1 aa)! Purtroppo anche gli enti di controllo non nanno riferimenti ma seguono solo leggende metropolitane
Bacino di contenimento.........
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Messaggio  CJM Ven Feb 25, 2011 9:58 am

mi hanno insegnato a chiamarli così
e comunque, oltre ad accorgemi di aver detto un'inesattezza sul volume, faccio riferimento a :
Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/7/1984 (punto 4.1.2)
che fa riferimento a sua volta a leggi defunte
anzi se qualcuno conosce normative più recenti che le posti per favore

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Messaggio  homer Ven Feb 25, 2011 10:06 am

Anche la delibera del 27/7/84 è defunta, ma accetto tesi che dimostrano inequivocabilmente che si applica ancora al deposito temporaneo.
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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 25, 2011 11:10 am

Senza invadere il campo dell'amico Zesec, che è giuridicamente più preparato di me, mi limito a fare queste considerazioni:
le norme di primo rango (come il D.Lgs 152/2006 e prima di questo il DPR 915/82) si limitano a dare indicazioni di carattere generale sulle singole materie oggetto del campo di applicazione, rimandando, ove ce ne sia necessità, a successivi atti normativi di secondo rango (D.ministeriali, interministeriali, atti di comitati specifici, norme UNI, linee guida ecc....) la fissazione di regole tecniche specifiche con l'indicazione di tutti i dettagli di una certa attività.
La normativa ambientale in tal senso è piena di esempi di questo tipo, al punto che se uno si limita a conoscere (anche a menadito) il solo TUA è come se non sapesse nulla.
Queste norme tecniche portate da normativa di secondo rango, vengono usate come vademecum "tecnico" dagli enti preposti al rilascio di autorizzazioni e dagli Enti preposti al controllo proprio perchè sono una specie di "manuale tecnico" per la progettazione e realizzazione di impianti e per la gestione degli interventi.
Tutte le norme tecniche emanate nel corso degli ultimi venti anni, sembrano in parte defunte, perchè nel frattempo sono stati magari abrogati gli atti primari presupposti, ma attenzione che non è sempre univocamente così, spulciando fra le virgole di tutti i successivi d.lgs, si ritrovano spesso disposizioni transitorie o piccoli incisi negli articoli che mantengono in vita pezzi di Decreti e delibere tecniche.
Sarebbe qui troppo lungo e complicato riportare casi e articoli, ma giusto per fare un esempio la del 27/07/84 è un caso di questi, di questa delibera sopravvivono ancora oggi alcune parti.
Comunque, per ricondurre la conversazione all'oggetto del contendere (il deposito, temporaneo o no fa poca differenza) norme tecniche precisissime sono riportate nel DM 29/01/2007 che riporta le linee guida per l'applicazione delle Migliori tecnologie disponibili (BAT) da applicare per gli impianti di trattamento rifiuti che ricadono nel campo di applicazione dell'IPPC. In allegato al decreto ci sono ponderosi volumi di norme tecniche, uno dei quali riguarda proprio i depositi e gli stoccaggi di rifiuti.
E' ovvio che un deposito temporaneo presso il produttore nella maggior parte dei casi non è un impianto IPPC (ma non è neppure così matematico......), ma determinati criteri costruttivi e gestionali, opportunamente adattati al caso specifico possono e debbono essere adottati a tutti i livelli, a maggior ragione se pensiamo che il TUA ha previsto le "migliori tecniche disponibili" in tutte le fasi della gestione dei rifiuti (art.183, comma1, lettera nn).

Per rispondere a Homer, ebbene sì il bacino di contenimento per lo stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi (che siano in serbatoi, fusti, taniche ecc...) è assolutamente previsto (anche se evidentemente le dimensioni e le caratteristiche variano da caso a caso, se devi contenere una lattina da 1 litro è più che sufficiente se la appoggi su un vassoio.....).
Giusto per completezza i bacini di contenimento sono previsti anche e soprattutto per i depositi di materie prime pericolose e le norme tecniche sui rifiuti hanno mutuato moltissimo da tale normativa.
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Messaggio  CJM Ven Feb 25, 2011 11:16 am

più che perfetto
grazie
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Messaggio  zesec Ven Feb 25, 2011 11:34 am

isamonfroni ha scritto:Senza invadere il campo dell'amico Zesec, che è giuridicamente più preparato di me
Questa battuta va spostata in off topic
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Messaggio  homer Ven Feb 25, 2011 1:11 pm

Azz..... ISA avevo scritto di getto una risposta chilometrica ed è saltata la connessione!

1) grazie della ottima risposta e della indicazione delle MTD del 29/01/2007 come riferimento (decisamente migliore della delibera del 27/7/84, per la quale attendo conferme della residua validità)
2) purtroppo il tuo giusto riferimento al 183 comma 1 nn, se fai il giro dei successivi rimandi, non giunge alle MTD di cui sopra ma si arena in vaghe definizioni e buone (?) intenzioni del legislatore.
3) magari bastasse quello che affermi: se i rifiuti sono infiammabili come la mettiamo col CPI ( ARGOMENTO A ME SCONOSCIUTO), se sono a rischio incidente rilevante (...gli ecotossici R50/53!) vanno computati per verificare le soglie di legge, se sono cancerogeni ci sono le disposizioni specifiche del D 81/2008....... vorrei, come tutti, disposizioni chiare, semplici ed applicabili, facilmente verificabili dall'ente di controllo che adesso intanto fa il verbale poi si vedrà....
4 Sorrido del bacino di contenimento (sacrosanto in tanti casi) perchè spesso è assurdo: ci metto taniche e fusti che sono omologati onu per il trasporto (fase ben più pericolosa del deposito!), commercianti di merci pericolose (batterie al piombo, vernici, prodotti chimici) hanno tutto su scaffali normali, su pedane o a terra! Cioè sono comunemente accettate situazioni molto più a rischio, ma quando si parla di rifiuti, apriti cielo!
Cambio argomento: abbiamo tutti letto l'articolo recente di terra news sui rifiuti che dalla lombardia vanno in spagna molto velocemente: penso male se associo la fretta di chiudere quella bonifica con l'attuale assenza di sanzioni per registro e formulari?.........
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Messaggio  Admin Ven Feb 25, 2011 2:17 pm

A margine dell'impeccabile intervento di Isa, ricordo che dal decreto Ronchi in poi e' sempre stata presente la norma di salvaguardia, che attualmente e' in questa forma:
Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.
E' questa disposizione che fa salvo, p.e., il punto 1.1.1 della delibera CI del 27.7.84, laddove non contrasti con le norme vigenti.
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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 25, 2011 2:50 pm

Grazie admin, non sempre ho il tempo di ricontrollare e spulciare.......
Per homer.......ti comprendo come neppure tu immagini come sto quando vedo materie prime (magari pericolosissime) maneggiate come fossero peluches senza obblighi e cautele che però poi, quando diventano rifiuti......apriti cielo......bambini morti a grappoli!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Questa cosa mi fa inca.....are come una spia e farlo capire agli Enti è micidiale

Tutti vorrebbero disposizioni chiare e semplici, ma cercarle presso il nostro legislatore è peggio che trovare un ago in un pagliaio......
Per questo direi di prendere per buono quello che c'è nelle BAT, ma logicamente un deposito (o qualunque altra struttura di gestione rifiuti) non si progetta su di un forum ma come correttamente suggerito da tutti ci si affida ad un bravo professionista che in base a ciò che si deve ragionevolmente gestire farà le necessarie considerazioni e se è tecnicamente bravo le fa capire anche agli Enti (qualcuno che ragiona c'è, è sbagliato pensare che sono solo burocrati)
Smile
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caratteristiche del deposito temporaneo Empty Cumuli rifiuti (terreni) copertura o no?

Messaggio  perhaps Gio Mar 10, 2011 12:24 pm

Buongiorno,
ho una domanda "semplice": un cumulo di terreni contaminati (non pericoloso) deve essere coperto? C'è qualche legge che mi obbliga a farlo o ci sono solo norme di buona tecnica?
E se il rifiuto fosse pericoloso? Cambia la cosa?
Sono stato un po' sbrigativo quindi aggiungo qualche dettaglio:
Il rifiuto è un terreno non pericoloso derivante da attività di bonifica. In sostanza è il classico cumulo di terreno escavato. E' evidente l'obbligo di rispetto dei tempi (60-90), ma la domanda è se quello della copertura è un obbligo di legge o buona norma e tecnica. Perchè in sostanza un terreno non pericoloso all'interno di un cantiere di bonifica altro danno al terreno non lo può causare?!?!
Grazie
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Messaggio  isamonfroni Gio Mar 10, 2011 1:34 pm

perhaps ha scritto:Buongiorno,
ho una domanda "semplice": un cumulo di terreni contaminati (non pericoloso) deve essere coperto? C'è qualche legge che mi obbliga a farlo o ci sono solo norme di buona tecnica?
E se il rifiuto fosse pericoloso? Cambia la cosa?
Sono stato un po' sbrigativo quindi aggiungo qualche dettaglio:
Il rifiuto è un terreno non pericoloso derivante da attività di bonifica. In sostanza è il classico cumulo di terreno escavato. E' evidente l'obbligo di rispetto dei tempi (60-90), ma la domanda è se quello della copertura è un obbligo di legge o buona norma e tecnica. Perchè in sostanza un terreno non pericoloso all'interno di un cantiere di bonifica altro danno al terreno non lo può causare?!?!
Grazie
Per

Se il terreno è destinato a smaltimento è evidentemente un rifiuto prodotto da chi ha effettuato le operazioni di scavo e l'obbligo di gestirlo come tale con tutte le opportune cautele (quindi anche di coprirlo) discende da tutte le norme che ti ho esposto nel MP.
Se è destinato ad essere trattato in sito (mediante un intervento di bonifica tipo soil washing o similari) non è un rifiuto, ma il modo in cui si tiene (copertura compresa) deve essere dettagliato nel progetto operativo di bonifica e mi parrebbe molto strano che una conferenza dei servizi possa approvare un POB in cui si dice che i cumuli di terreno stanno lì a cielo aperto.............
Riguardo alle questioni di sostanza ribadisco ciò che ti ho già esposto in MP i cumuli di terreno contaminati vanno protetti dagli agenti atmosferici.
In un sito da bonificare, non è detto che tutto il terreno del sito sia contaminato (cioè oltre i limiti di CSC corrispondenti alla destinazione d'uso), normalmente vi sono aree contaminate ed altre no e infatti si scavano le aree contaminate e si bonifica quella porzione di suolo. Se la si lascia ai quattro venti, eccome se la pioggia può dilavare gli inquinanti e veicolarla verso le porzioni di terreno non contaminato e questo non mi pare una grande genialata visto che se accade poi bisogna bonificare anche quello che prima non era contaminato......
Il fatto che sia non pericoloso (secondo la caratterizzazione dei rifiuti) non ha alcuna attinenza con le concentrazioni CSC dei siti contaminati a volte ci sono anche 3 ordini di grandezza di differenza.......
Ciao
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Messaggio  koniglaurin Dom Dic 18, 2011 7:06 pm

isamonfroni ha scritto:Comunque se mi mandi la tua mail in MP ti manderò delle indicazioni di dettaglio su come si realizza una piattaforna di deposito temporaneo (la progettazione di una delle nostre).
cara isabella, ti avevo scritto tanto tempo fa in mp, ma sono un po' negato e non so se ti è arrivato. mi potresti girare questo facsimile di gestione del deposito temporaneo che me lo devo proprio studiare ? ciao buon natale santa
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Messaggio  CROCIDOLITE Dom Dic 18, 2011 7:19 pm

isamonfroni ha scritto:Senza invadere il campo dell'amico Zesec, che è giuridicamente più preparato di me, mi limito a fare queste considerazioni:
le norme di primo rango (come il D.Lgs 152/2006 e prima di questo il DPR 915/82) si limitano a dare indicazioni di carattere generale sulle singole materie oggetto del campo di applicazione, rimandando, ove ce ne sia necessità, a successivi atti normativi di secondo rango (D.ministeriali, interministeriali, atti di comitati specifici, norme UNI, linee guida ecc....) la fissazione di regole tecniche specifiche con l'indicazione di tutti i dettagli di una certa attività.
La normativa ambientale in tal senso è piena di esempi di questo tipo, al punto che se uno si limita a conoscere (anche a menadito) il solo TUA è come se non sapesse nulla.
Queste norme tecniche portate da normativa di secondo rango, vengono usate come vademecum "tecnico" dagli enti preposti al rilascio di autorizzazioni e dagli Enti preposti al controllo proprio perchè sono una specie di "manuale tecnico" per la progettazione e realizzazione di impianti e per la gestione degli interventi.
Tutte le norme tecniche emanate nel corso degli ultimi venti anni, sembrano in parte defunte, perchè nel frattempo sono stati magari abrogati gli atti primari presupposti, ma attenzione che non è sempre univocamente così, spulciando fra le virgole di tutti i successivi d.lgs, si ritrovano spesso disposizioni transitorie o piccoli incisi negli articoli che mantengono in vita pezzi di Decreti e delibere tecniche.
Sarebbe qui troppo lungo e complicato riportare casi e articoli, ma giusto per fare un esempio la del 27/07/84 è un caso di questi, di questa delibera sopravvivono ancora oggi alcune parti.
Comunque, per ricondurre la conversazione all'oggetto del contendere (il deposito, temporaneo o no fa poca differenza) norme tecniche precisissime sono riportate nel DM 29/01/2007 che riporta le linee guida per l'applicazione delle Migliori tecnologie disponibili (BAT) da applicare per gli impianti di trattamento rifiuti che ricadono nel campo di applicazione dell'IPPC. In allegato al decreto ci sono ponderosi volumi di norme tecniche, uno dei quali riguarda proprio i depositi e gli stoccaggi di rifiuti.
E' ovvio che un deposito temporaneo presso il produttore nella maggior parte dei casi non è un impianto IPPC (ma non è neppure così matematico......), ma determinati criteri costruttivi e gestionali, opportunamente adattati al caso specifico possono e debbono essere adottati a tutti i livelli, a maggior ragione se pensiamo che il TUA ha previsto le "migliori tecniche disponibili" in tutte le fasi della gestione dei rifiuti (art.183, comma1, lettera nn).

Per rispondere a Homer, ebbene sì il bacino di contenimento per lo stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi (che siano in serbatoi, fusti, taniche ecc...) è assolutamente previsto (anche se evidentemente le dimensioni e le caratteristiche variano da caso a caso, se devi contenere una lattina da 1 litro è più che sufficiente se la appoggi su un vassoio.....).
Giusto per completezza i bacini di contenimento sono previsti anche e soprattutto per i depositi di materie prime pericolose e le norme tecniche sui rifiuti hanno mutuato moltissimo da tale normativa.
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quoto CJM ed ISa, inoltre ricordo che nella normativa ADR ci sono riferimenti alle modalità di imballaggio delle merci pericolose, che si applicano ovviamente anche ai rifiuti pericolosi.
Anche se tali norme non si applicano alle fasi di deposito temporaneo, ma essendo il deposito temporaneo una fase che presuppone un successivo trasporto, danno utili indicazioni
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caratteristiche del deposito temporaneo Empty ancora sul deposito temporaneo

Messaggio  chris Mar Set 16, 2014 12:00 pm

rileggo il post e mi sorge un dubbio riguardo al deposito temporaneo di rifiuti liquidi non pericolosi e necessità di bacino di contenimento.

rileggendo la discussione ed i vari riferimenti normativi mi pare di capire che:
il bacino di contenimento è necessario per i rifiuti liquidi pericolosi in riferimento alla delibera del 27/7/84
il bacino di contenimento è necessario anche per i rifiuti liquidi non pericolosi se effettuo la messa in riserva come previsto dal dm 5/2/98

A questo punto se sono produttore di rifiuti liquidi non pericolosi ed effettuo il deposito temporaneo, il bacino di contenimento non è necessario. E' corretta questa interpretazione secondo voi?

grazie anticipatamente

chris
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