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trasporto conto proprio sfalci erba e ramaglie
4 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Trasporto :: Trasporto conto proprio
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trasporto conto proprio sfalci erba e ramaglie
Per quanto riguarda la produzione e il trasporto di rifiuti con codice 20.02.01 (rifiuti biodegradabili),oltre all'iscrizione all'Albo come trasportatore comma 8 e la compilazione dei formulari, sono obbligato anche alla tenuta del registro carico/scarico??
Grazie
Grazie
simone1980- Utente Attivo
- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 23.11.10
Età : 43
Località : Pavia
Re: trasporto conto proprio sfalci erba e ramaglie
Salve,
mi inserisco in questo argomento perchè ho cercato tanto nei vari post ma non ho trovato risposta al seguente quesito:
- una ditta che effettua servizio di giardinaggio che conferisce gli sfalci alla piazzola comunale (che al momento li accetta senza problemi) senza essere autorizzata al trasporto conto proprio, si può basare per "giustificarsi" in caso di controlli sulla circolare dell'Albo che allego?o è uscita qualche nuova indicazione?
La circolare mi sembra di capire che esonora dall'iscrizione all'Albo chi ha un appalto con il Comune.
Ovviamente so che le legge dice che le ditte dovrebbero iscriversi al trasporto conto proprio e conferire ad un impianto e non alla piazzola, ma questo non lo fa quasi nessuno.
Grazie delle vostre risposte
Laura
CIRCOLARE N.4403, GIUGNO 1999
E' stato richiesto al Comitato Nazionale di chiarire se sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo per le imprese che a seguito dello svolgimento dell'attività di sfalcio e potatura effettuata in aree verdi riguardanti scuole, parchi , anche privati, adibiti ad uso pubblico, effettuano anche l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni.
Al riguardo il Comitato ha ribadito che sono soggette ad iscrizione le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da aree verdi di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Qualora però l'attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l'appalto o la concessione per la manutenzione del verde, il quale quindi produce rifiuti svolgendo un'attività per conto dell'ente appaltante o del concessionario, non sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo.
IL SEGRETARIODott. Eugenio Onori
mi inserisco in questo argomento perchè ho cercato tanto nei vari post ma non ho trovato risposta al seguente quesito:
- una ditta che effettua servizio di giardinaggio che conferisce gli sfalci alla piazzola comunale (che al momento li accetta senza problemi) senza essere autorizzata al trasporto conto proprio, si può basare per "giustificarsi" in caso di controlli sulla circolare dell'Albo che allego?o è uscita qualche nuova indicazione?
La circolare mi sembra di capire che esonora dall'iscrizione all'Albo chi ha un appalto con il Comune.
Ovviamente so che le legge dice che le ditte dovrebbero iscriversi al trasporto conto proprio e conferire ad un impianto e non alla piazzola, ma questo non lo fa quasi nessuno.
Grazie delle vostre risposte
Laura
CIRCOLARE N.4403, GIUGNO 1999
E' stato richiesto al Comitato Nazionale di chiarire se sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo per le imprese che a seguito dello svolgimento dell'attività di sfalcio e potatura effettuata in aree verdi riguardanti scuole, parchi , anche privati, adibiti ad uso pubblico, effettuano anche l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni.
Al riguardo il Comitato ha ribadito che sono soggette ad iscrizione le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da aree verdi di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Qualora però l'attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l'appalto o la concessione per la manutenzione del verde, il quale quindi produce rifiuti svolgendo un'attività per conto dell'ente appaltante o del concessionario, non sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo.
IL SEGRETARIODott. Eugenio Onori
lauramantova- Utente Attivo
- Messaggi : 140
Data d'iscrizione : 29.06.10
Età : 43
Località : Mantova-Modena-Reggio-Verona
Re: trasporto conto proprio sfalci erba e ramaglie
NO, dal 99 ad oggi è stata istituita la cat. del trasporto in CP (art. 212 comma 8 dell 152 e smi)
CROCIDOLITE- Utente Attivo
- Messaggi : 3053
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : IO/NOI/GAIA
Re: trasporto conto proprio sfalci erba e ramaglie
Infatti.
La circolare che citi faceva ovviamente riferimento alla disciplina all’epoca vigente ed in particolare all’art. 30/4° comma del fu decreto Ronchi e ribadiva solo – non attribuendo alcun particolare “esonero” – che erano obbligate all’iscrizione all’Albo le imprese che eseguivano il trasporto di rifiuti “verdi” prodotti da terzi; se il trasporto era eseguito invece dalla stessa impresa che aveva prodotto i rifiuti “verdi” (come, ad esempio, nel caso di imprese di giardinaggio che avevano ottenuto l’appalto per la manutenzione del verde pubblico), allora non era richiesta l’iscrizione.
[Il discorso, oggi, sembra banale e scontato, ma evidentemente all'epoca non lo era: il produttore dei rifiuti non è il committente/appaltante, ma l'appaltatore/esecutore dei lavori...]
Per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione, la situazione è mutata nell’aprile 2006 con l’entrata in vigore del D.L.vo 152/06, che all’art. 212/8° comma ha introdotto l’obbligo di iscrizione – seppur in forma semplificata – anche per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, che è esattamente quello che farebbe la ditta di giardinaggio che ti interessa.
Il contenuto di quella circolare, quindi, non è più attuale e non può costituire alcuna giustificazione…
La circolare che citi faceva ovviamente riferimento alla disciplina all’epoca vigente ed in particolare all’art. 30/4° comma del fu decreto Ronchi e ribadiva solo – non attribuendo alcun particolare “esonero” – che erano obbligate all’iscrizione all’Albo le imprese che eseguivano il trasporto di rifiuti “verdi” prodotti da terzi; se il trasporto era eseguito invece dalla stessa impresa che aveva prodotto i rifiuti “verdi” (come, ad esempio, nel caso di imprese di giardinaggio che avevano ottenuto l’appalto per la manutenzione del verde pubblico), allora non era richiesta l’iscrizione.
[Il discorso, oggi, sembra banale e scontato, ma evidentemente all'epoca non lo era: il produttore dei rifiuti non è il committente/appaltante, ma l'appaltatore/esecutore dei lavori...]
Per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione, la situazione è mutata nell’aprile 2006 con l’entrata in vigore del D.L.vo 152/06, che all’art. 212/8° comma ha introdotto l’obbligo di iscrizione – seppur in forma semplificata – anche per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, che è esattamente quello che farebbe la ditta di giardinaggio che ti interessa.
Il contenuto di quella circolare, quindi, non è più attuale e non può costituire alcuna giustificazione…
zorba- Utente Attivo
- Messaggi : 382
Data d'iscrizione : 01.02.12
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