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DM 18 febbraio 2011, n. 52 (Artt. 1 - 14)

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Messaggio  Admin Mar Apr 26, 2011 9:16 pm

DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (GU n. 95 del 26-4-2011 - Suppl. Ordinario n.107)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti;
Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-bis;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo, le disposizioni degli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
Considerato altresi' che il presente regolamento non incide sulla responsabilita' estesa del produttore del prodotto di cui all'articolo 178-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, ne' apporta modifiche alle disposizioni del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, richiamate specificatamente nell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010;
Considerata l'esigenza di assicurare la chiarezza normativa di settore e garantire la corrispondenza anche formale delle disposizioni del presente decreto con le disposizioni in tema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti introdotte dal decreto
legislativo n. 205 del 2010;
Ritenuto, a seguito dell'avvio dell'operativita' del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, di raccogliere, nell'ottica della certezza del diritto e dell'uniformita' della relativa interpretazione, in un testo unico coordinato i citati decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010, in particolare raggruppando le definizioni, ridefinendo il testo di varie disposizioni - ivi inclusi gli allegati - che sono state modificate nel frattempo con i predetti decreti ministeriali, come anche non riproducendo le norme che, prevedendo specifici termini temporali, ormai scaduti, entro i quali dovevano essere effettuate le iscrizioni al predetto sistema, hanno ormai esaurito la loro funzione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 settembre 2010 e del 20 dicembre 2010;
Ritenuto, in base all'articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) del decreto-legge n. 78/2009, di introdurre, in alcuni casi, modalita' operative semplificate per la trasmissione dati;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, che ha differito i termini per la presentazione della comunicazione al SISTRI, da parte di soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, al 30 aprile 2011 con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, e al 31 dicembre 2011 con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 16 febbraio 2011, prot. n. 1296;
A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1 Entrata in funzione e gestione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI

1.
La data di avvio dell'operativita' del SISTRI e' il 1° ottobre 2010.

2.
L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI.

Art. 2 Definizioni

1.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, integrate con le seguenti:
a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e le loro articolazioni territoriali;
b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'ente o impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa;
c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore e inferiore piu' vicino;
d) «dispositivo/i»: i dispositivi di cui all'articolo 8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonche' il dispositivo USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 8, comma 1-ter;
e) «operatore/i»: i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al SISTRI, nonche' i soggetti di cui all'articolo 4 che aderiscono al SISTRI su base volontaria;
f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
g) «siti di distribuzione»: 1) le sedi provinciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB per tutti gli altri operatori non iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi USB; 2) le sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvederanno alla consegna dei dispositivi USB agli operatori tenuti all'iscrizione al predetto Albo;
h) «titolare del/i dispositivo/i»: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;
i) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e del dispositivo USB e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilita';
l) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o piu' attivita' di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1
l-bis) «unita' operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.
.

Art. 3 Iscrizione obbligatoria al SISTRI

1.
Sono tenuti ad aderire al SISTRI:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno piu' di dieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;
c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
i) i soggetti di cui all'articolo 5.
i-bis) i soggetti individuati con uno o piu' decreti ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 4 Iscrizione facoltativa al SISTRI

1.
Possono aderire su base volontaria al SISTRI:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che non hanno piu' di dieci dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, diversi dai soggetti gia' tenuti ad aderire in base all'articolo 3, comma 1, lettera b);
c) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
e) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 5 Rifiuti urbani della regione Campania

1.
Al fine di attuare quanto previsto all' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.
1-bis. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 6 Iscrizione al SISTRI

1.
Le modalita' di iscrizione dell'operatore al SISTRI sono descritte nell'allegato IA. Il modulo di iscrizione e' reso disponibile sul portale informativo SISTRI.
2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attivita' o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione.
3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unita' locale designata dal medesimo, che, ai fini della
determinazione del contributo di iscrizione, somma il numero dei dipendenti della o delle unita' locali, per le quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive omunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali.
4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo previsto indipendentemente dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti.
4-bis. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome del soggetto gestore.

Art. 7 Contributo di iscrizione al SISTRI

1.
La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, e' assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. In caso di unita' locali per le quali e' stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo e' versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo e' versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.
4. L'importo e le modalita' di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare del contributo puo' essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso e' conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione aziende» disponibile
sul portale SISTRI in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo SISTRI.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 8 Consegna dei dispositivi USB e black box

1.
Una volta perfezionata la prima fase della procedura di iscrizione, agli operatori iscritti, entro i successivi trenta giorni, vengono consegnati:
a) un dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. e' necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale dell'ente o impresa e per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno
dell'unita' locale. In caso di unita' locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa. Per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti, e' necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'ente o impresa, e di un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate, durante la procedura di iscrizione, dagli operatori come delegati per le procedure di cui al presente regolamento. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente, username, la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
c) un dispositivo black box da installarsi su ciascun veicolo a motore che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. E' necessario dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'ente o impresa. La consegna e l'installazione del dispositivo black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco e' fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul portale informativo SISTRI. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico degli operatori. Le modalita' di individuazione delle officine autorizzate e le modalita' di ritiro ed installazione del dispositivo black box sono indicate nell'Allegato IB.
1-bis. All'esito del perfezionamento della procedura di iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di cui alla lettera a) del comma 1 per unita' locali e unita' operative, o per attivita' soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, gia' iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall'operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo e' gia' inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unita' locale/unita' operativa /attivita' soggetta all'obbligo di iscrizione al SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonche' il relativo costo sono indicati nell'allegato IA.
1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 21-bis possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilita'.

2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4-bis, agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attivita' di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 per le imprese e gli enti iscritti al predetto Albo nonche' per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17 del predetto articolo 212.
4. Le imprese e gli enti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al comma 1, lettera a), o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale, il contributo e' versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis e dei dispositivi per l'interoperabilita' di cui al comma 1-ter, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.

Art. 9 Dispositivi USB e black box

1.
I dispositivi restano di proprieta' del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso. Il titolare del dispositivo e' responsabile della custodia
dello stesso.

2. Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI -AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che
ne faccia richiesta. Nel caso di unita' locali o unita' operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, e' consentito custodire i dispositivi USB presso altra unita' locale o unita' operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
2-bis. I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono custoditi nelle modalita' indicate all'articolo 21-bis, comma 5.
Art. 10 Videosorveglianza

1.
Gli impianti di discarica, gli impianti di incenerimento dei rifiuti nonche' gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e
l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
2. L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione e l'accesso alle apparecchiature cui al comma 1 sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.
3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.
3-bis. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio e' a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalita' delle predette apparecchiature.

Art. 11 Informazioni da fornire al SISTRI

1.
Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita' utilizzando i dispositivi. La tipologia delle informazioni che ciascun operatore iscritto deve fornire al SISTRI e' riportata nelle Schede SISTRI di cui all'allegato III e pubblicate sul sito internet http://www.sistri.it/. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle Schede SISTRI sono disponibili sul portale informativo SISTRI.
2. La persona fisica, cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.
3. Esclusi i casi previsti dall'articolo 12, qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilita' di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettivita' ad internet, la Scheda SISTRI -AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di altra unita' locale dell'ente o dell'impresa. In questo caso il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile dell'impianto di gestione. Una copia rimane a quest'ultimo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto, entro due giorni lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti.

Art. 12 Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure di emergenza

1.
Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, nonche' nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e' effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente e' di settantadue ore. L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.
2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente e' di settantadue ore.

Art. 13 Produttori di rifiuti - disposizioni specifiche

1.
I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. La riga della Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, e' compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto.
2.
I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto almeno quattro ore prima almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operativita' del SISTRI e, successivamente, almeno quattro ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Il dato relativo alla quantita' di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi.
3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ne' alla movimentazione di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.
4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato «pdf», portable document format, il documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell''Elenco verde', l'Allegato VII, del medesimo regolamento.

Art. 14 Particolari tipologie

1.
I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che e' tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita' al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, fino allo scadere del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del rifiuto, che e' tenuto a conservarla per tre anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonche' al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE contenente
l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario e' tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilita' del produttore del rifiuto per il corretto recupero
dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI e chiude la relativa Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.
4. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede, entro due giorni lavorativi, al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, la durata del cantiere e' calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.

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