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Riutilizzo terre da scavo in altro cantiere
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Terre e rocce da scavo
Pagina 1 di 1
Riutilizzo terre da scavo in altro cantiere
Un saluto a tutti.
Volevo chiedere una informazione sul riutilizzo da parte di una impresa di terre da scavo proveniente da un altro cantiere, questa cosa è possibile? Mi spiego meglio: nel cantiere 1 il materiale da scavo è in esubero, quindi deve essere portato in discarica, ma l'impresa ha un cantiere 2 in cui necessita del materiale per riempimento.
Puo l'impresa portare il materiale dal cantiere 1 al cantiere2, previa analisi?
Quali certificazioni il direttore dei lavori del cantiere 1 può chiedere?
Quali certificazioni il direttore dei lavori del cantiere 2 deve chiedere?
Ovviamente se il materiale del cantiere 1 è costituito da materiale di demolizione edilizia, tutto questo non è possibile?
Grazie
Volevo chiedere una informazione sul riutilizzo da parte di una impresa di terre da scavo proveniente da un altro cantiere, questa cosa è possibile? Mi spiego meglio: nel cantiere 1 il materiale da scavo è in esubero, quindi deve essere portato in discarica, ma l'impresa ha un cantiere 2 in cui necessita del materiale per riempimento.
Puo l'impresa portare il materiale dal cantiere 1 al cantiere2, previa analisi?
Quali certificazioni il direttore dei lavori del cantiere 1 può chiedere?
Quali certificazioni il direttore dei lavori del cantiere 2 deve chiedere?
Ovviamente se il materiale del cantiere 1 è costituito da materiale di demolizione edilizia, tutto questo non è possibile?
Grazie
setac- Nuovo Utente
- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 16.06.11
Età : 50
Località : BARI
Re: Riutilizzo terre da scavo in altro cantiere
Se escono dal cantiere senza avere un progetto di riutilizzo approvato, prima ancora di avere una verifica positiva analitica, sono rifiuti. Ci sarebbe la tortuosa strada della cessazione della qualifica di rifiuto, ma è ancora tutta da dimostrare nei fatti. Nel tuo caso, sarebbe stato necessario, come detto, avere un progetto di riutilizzo approvato e sull'altro cantiere un progetto che preveda l'uso di terre e rocce da scavo. Potresti anche pensare al recupero e non necessariamente allo smaltimento...
Saluti,
Roberto
Saluti,
Roberto
TRS CONSULTANTS- Membro della community
- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 30.05.11
Re: Riutilizzo terre da scavo in altro cantiere
@setac devi considerare che rifiuti da demolizione sono sempre rifiuti, sembra assurdo perchè in Italia per decenni sono stati usati come drenante o fondo strade (all'università di il mio prof di contabilità cantiere era un gran fautore del riuso dei detriti ma di tempo ne è passato). la normativa ambientale considera questo riutilizzo come discarica abusiva.
se invece li mandi in un impianto di trattamento dove subiranno una cernita e riduzione volumetrica cambia tutto e puoi riutilizzarli.
per le terre da scavo trs consiglia bene.
se invece li mandi in un impianto di trattamento dove subiranno una cernita e riduzione volumetrica cambia tutto e puoi riutilizzarli.
per le terre da scavo trs consiglia bene.
armando77- Utente Attivo
- Messaggi : 413
Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: Riutilizzo terre da scavo in altro cantiere
Confermo.
Il riutilizzo delle terre e rocce di scavo (art. 186 del D.lgs. 152/2006) deve necessariamente essere assistito da una progettazione esplicitamente approvata il cosiddetto PIano scavi.
Il riutilizzo delle terre e rocce di scavo (art. 186 del D.lgs. 152/2006) deve necessariamente essere assistito da una progettazione esplicitamente approvata il cosiddetto PIano scavi.
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Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Età : 66
Località : roma
Re: Riutilizzo terre da scavo in altro cantiere
Quindi il riutilizzo delle terre e rocce da scavo può avvenire nell'ambito di un altro cantiere, se viene fatto un piano scavi, nel quale si indica la destinazione del materiale (terre e rocce da scavo destinate al cantiere 2). Mentre nel piano di riempimento del cantiere 2 bisognerebbe indicare che una certa quantita di materiale e terre e rocce da scavo proveniente dal cantiere 1 (e non da cava).
Ovviamente tutto questo avviene in fase di progettazione delle opere (sia nel cantiere 1 che nel cantiere 2).
Nel caso in cui si è in corso d'opera, come ci si deve comportare?
Bisogna fare una perizia di variante sia nel cantiere 1 che nel cantiere 2?
Ovviamente tutto questo avviene in fase di progettazione delle opere (sia nel cantiere 1 che nel cantiere 2).
Nel caso in cui si è in corso d'opera, come ci si deve comportare?
Bisogna fare una perizia di variante sia nel cantiere 1 che nel cantiere 2?
setac- Nuovo Utente
- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 16.06.11
Età : 50
Località : BARI
Re: Riutilizzo terre da scavo in altro cantiere
Ok per la perizia di variante (per entrambi i cantieri), ma non dimenticare poi che dovrai avviare le indagini ambientali sul cantiere 1 per avere conferma della possibilità di riutilizzo nel n. 2.
Aggiungo che definire "Piano scavi" (termine utilizzato se non ricordo male nel regolamento di Milano) è un po' limitante, considerato che un progetto di riutilizzo di TRS può risultare anche abbastanza complesso sia nella redazione, sia nell'esecuzione.
Ciao
Roberto
Aggiungo che definire "Piano scavi" (termine utilizzato se non ricordo male nel regolamento di Milano) è un po' limitante, considerato che un progetto di riutilizzo di TRS può risultare anche abbastanza complesso sia nella redazione, sia nell'esecuzione.
Ciao
Roberto
TRS CONSULTANTS- Membro della community
- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 30.05.11
Re: Riutilizzo terre da scavo in altro cantiere
La variante ai progetti (2) è indispensabile altrimenti non è possibile usufruire di questa procedura.
Ma rilancio con una domanda inerente il mondo dei "micro scavi"
Cosa ne pensate di questo?
D.Lgs 152/2006 - art. 230. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
1-bis. omissis...
2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
3. omissis...
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.
5. omissis...
Io ritengo che, per poterlo applicare, debba essere stato previsto nell'appalto dei lavori di manutenzione un progetto per il riuso del terreno di risulta. In caso contrario si ricade sempre e comunque nel "mondo dei rifiuti" e, quindi, trasporto con formulario dal cantiere al sito di destinazione.
Ma rilancio con una domanda inerente il mondo dei "micro scavi"
Cosa ne pensate di questo?
D.Lgs 152/2006 - art. 230. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
1-bis. omissis...
2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
3. omissis...
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.
5. omissis...
Io ritengo che, per poterlo applicare, debba essere stato previsto nell'appalto dei lavori di manutenzione un progetto per il riuso del terreno di risulta. In caso contrario si ricade sempre e comunque nel "mondo dei rifiuti" e, quindi, trasporto con formulario dal cantiere al sito di destinazione.
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7404
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 68
Località : veneto
Re: Riutilizzo terre da scavo in altro cantiere
Sono d'accordo anche io con questa interpretazione: si tratta di rifiuti senza dubbio.
Roberto
Roberto
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Data d'iscrizione : 30.05.11
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