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Trasportatori ex art. 212 comma 8: per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 il Comitato Nazionale dell’Albo chiede che le domande di aggiornamento siano depositate entro il 30 giugno 2011

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Trasportatori ex art. 212 comma 8: per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 il Comitato Nazionale dell’Albo chiede che le domande di aggiornamento siano depositate entro il 30 giugno 2011 Empty Trasportatori ex art. 212 comma 8: per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 il Comitato Nazionale dell’Albo chiede che le domande di aggiornamento siano depositate entro il 30 giugno 2011




A cura dell'ing. Fulvio Cavinato

Link da fulviocavinato.wordpress.com

L’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in base alla presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente.
Di tale iscrizione deve disporre, per esempio, un’impresa edile che raccoglie e trasporta i rifiuti (calcinacci, fresato di asfalto, terre e rocce, imballaggi, apparecchiature elettriche, …) derivanti dai propri lavori di costruzione e demolizione.

Come noto, il D.Lgs. 205/10 di recepimento della direttiva 2008/98/CE ha apportato numerose e sostanziali modifiche al D.Lgs. 152/06.
Tra le tante, ha stabilito che le iscrizioni di cui all’art. 212 comma 8 non siano più prive di scadenza, ma debbano essere rinnovate ogni dieci anni.
Ma, soprattutto, ha posto fine all’incongruenza di contenuti tra le iscrizioni effettuate prima e dopo dell’entrata in vigore del D.Lgs. 4/08 di modifica del D.Lgs. 152/06.
Nello specifico, con D.Lgs. 205/10 (anche) le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 (che fu termine ultimo per effettuare le iscrizioni secondo la normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 4/08) devono contenere, tra le altre, le informazioni inerenti le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti dall’impresa, nonché gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo.
Il nuovo art. 212 comma 8 stabilisce che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/10, dunque entro il 25/12/2011.
Si osserva però che con Circolare n° 432 del 15 marzo 2011 il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiede che i soggetti che devono aggiornare la propria iscrizione di cui all’art. 212 comma 8 presentino domanda entro il 30 giugno 2011.
In difetto, la competente Sezione regionale potrà non garantire il rispetto del termine di legge del 25/12/2011.
In allegato alla Circolare si trova la modulistica utile per la predisposizione della domanda di aggiornamento dell’iscrizione.
Per quanto concerne la durata delle iscrizioni di cui all’art. 212 comma 8, che, come detto, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 205/10 non sono più senza scadenza, si conviene con la parafrasi del nuovo D.Lgs. 152/06 elaborata nella Circolare n° 432 del 15/03/2011:
- per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, la durata è decennale a partire dalla data della delibera di aggiornamento dell’iscrizione;
- per le iscrizioni effettuate in armonia con le modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 4/08, la durata è decennale dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/10 (25 dicembre 2010).

Infine, vale forse la pena accennare alcune semplici riflessioni che possono essere di interesse per chi compilerà le domande di aggiornamento:
- la competente Sezione regionale dell’Albo includerà nella delibera di aggiornamento dell’iscrizione solo i codici cer, tra quelli indicati nel modulo di domanda, compatibili con le attività di raccolta e trasporto di rifiuti che costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
- benché non sia necessario allegare alla domanda di aggiornamento alcun documento relativo ai mezzi di trasporto, si rammenta che le targhe indicate nel modello di domanda devono corrispondere a veicoli autorizzati per il trasporto di cose, o anche per il trasporto di cose;
- per le iscrizioni ai sensi art. 212 comma 8 non è richiesta (cioè non è obbligatoria) la perizia asseverata sui mezzi; in assenza di perizia i soggetti che firmano la domanda di aggiornamento dell’iscrizione dichiarano, sotto propria responsabilità, che i veicoli identificati nel modello sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati nella domanda stessa;
- laddove le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi art. 212 comma 8 sono solamente facoltizzate ad iscriversi a Sistri, nel caso di rifiuti pericolosi l’iscrizione a Sistri, per tali soggetti, è obbligatoria.
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