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Trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione di cui all’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06: con D.Lgs. 7 luglio 2011 n° 121 il registro di carico e scarico non è più necessario

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080811

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Trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione di cui all’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06: con D.Lgs. 7 luglio 2011 n° 121 il registro di carico e scarico non è più necessario Empty Trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione di cui all’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06: con D.Lgs. 7 luglio 2011 n° 121 il registro di carico e scarico non è più necessario




A cura dell'ing. Fulvio Cavinato
Link da fulviocavinato.wordpress.com

Nella Gazzetta Ufficiale n° 177 del 1° agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 luglio 2011 n° 121 di “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.
Il testo del decreto è vigente dal 16 agosto 2011.
Tale norma, oltre a disporre in materia di tutela delle specie animali e dell’ambiente, interviene sul sistema sanzionatorio in materia di Sistri e agisce per colmare il vuoto creato dal combinato dell’art. 39 del D.Lgs. 205/10, in base al quale le sanzioni in materia di Sistri possono essere applicate dal giorno dell’entrata in funzione della piena operatività del Sistri, e dal nuovo art. 258 del D.Lgs. 152/06, secondo cui le sanzioni inerenti formulari e registri possono fare riferimento unicamente ai soggetti di cui all’articolo 190 comma 1 del D.Lgs. 152/20006 che non abbiano aderito al Sistri: dopo il “considerato” al Decreto 26 maggio 2011 (“nelle more dello scadere del rispettivo termine di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti all’iscrizione al SISTRI sono tenuti all’osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni“) un nuovo disposto normativo che dimostra come il legislatore abbia preso atto della voragine creata dall’art. 258 del D.Lgs. 152/06 come introdotto con D.Lgs. 205/10.

In questa occasione si dedica un breve commento ad un’importante novità introdotta dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n° 121 in materia di registro di carico e scarico per enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione di cui all’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.
In sintesi, il nuovo art. 190 del D.Lgs. 152/06 in materia di registro di carico e scarico, che sarà vigente dal giorno successivo al termine di cui all’art. 12 comma 2 del Decreto 17 dicembre 2009 e successive modificazioni (termine variabile per scaglioni di soggetti in base ai contenuti del Decreto 26 maggio 2011, e coincidente con il 1 settembre 2011 per i soggetti facoltizzati ad iscriversi a Sistri), dispone, tra l’altro, che enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212 comma 8 (per esempio un’impresa edile che produce solo rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione e che raccoglie e trasporta ex art. 212 comma 8 i propri rifiuti) debbano tenere un registro di carico e scarico “presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione”, compilando le annotazioni “almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo”.
Questo nuovo adempimento cartaceo, assurdo se si pensa che vuole essere introdotto proprio nel momento in cui è in corso il tentativo di informatizzare la filiera di gestione dei rifiuti, viene in parte rivisto con art. 4 comma 1 lett. b) del Decreto 7 luglio 2011 n° 121 laddove si legge che dopo il comma 1 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/06 viene aggiunto il seguente comma 1-bis: “Sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b)”, cioè i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione.
Dunque viene meno l’obbligo, a suo tempo introdotto con il nuovo art. 190 del D.Lgs. 152/06 e che sarebbe diventato vigente dal 2 settembre 2011, di tenuta del registro di carico e scarico per enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione.
Vale solo la pena soffermarsi e sottolineare che questa esenzione non vale per rifiuti diversi da quelli speciali non pericolosi da costruzione e demolizione: se ciò non rappresenta un elemento rilevante per le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti (che se non hanno aderito a Sistri tengono il registro di carico e scarico), non va scordato il caso delle imprese e degli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere b), c), d) e g) (sostanzialmente: da origine diversa da costruzione, demolizione, artigianale e industriale, ad esempio da attività da attività commerciali o di servizi) che, se non hanno aderito a Sistri e raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi ai sensi art. 212 comma 8, dal 2 settembre terranno il registro di carico e scarico.
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