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Rottami da lavorazioni conto terzi

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Messaggio  Mike77 Lun Set 12, 2011 9:36 am

Buongiorno a tutti,
chiedo cortesemente un aiuto a voi ultracompetenti del settore rifiuti!
Ho bisogno di capire come va gestito del rottame metallico derivante da lavorazioni effettuate per conto terzi.

Per schematizzare la situazione:
La società AAA, che è una società puramente commerciale (senza neanche un magazzino) acquista dell'acciaio e lo invia direttamente presso lo stabilimento BBB per essere lavorato (taglio o altre lavorazioni simili).
Lo stabilimento BBB quindi lavora il materiale conto terzi e produce del rottame che però è a tutti gli effetti di proprietà di AAA. (e naturalmente la proprietà del rottame non è di poco conto perchè costituisce materiele che ha un valore sul mercato)

Chi e come deve gestire questo rottame (parte di registrazione e parte di trasporto)?
L'azienda AAA può tenere dei registri e indicare che il rottame è ubicato presso BBB?
(ricordo che anche in SISTRI nel registro cronologico c'era un campo che si poteva compilare che si chiamava "ubicazione del rifiuto" o qualcosa del genere...)
O presso BBB deve essere presente un registro intestato ad AAA?
Il FIR può essere emesso dal trasportatore quando ritira il rottame intestandolo ad AAA?

Vi ringrazio tantissimo se mi saprete dare delle dritte.
E' un problema che potremmo avere in futuro in azienda.
Buona giornata,
Mike.
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Messaggio  Mike77 Lun Set 12, 2011 11:52 am

Provo ad auto-rispondermi (parzialemnte e con molte incertezze...):
BBB è comunque il PRODUTORE/DETENTORE del rifiuto (secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 1 lett.f del 152/2006).

Quindi BBB registra sul proprio registro il carico (e poi lo scarico) del rottame,
segnando nel campo note che il rottame deriva da lavorazioni conto terzi e specificando il cliente.

Idem per il FIR: lo emette BBB in quanto PRODUTTORE/DETENTORE segnalando (a fini contabili per la fatturazione) nelle note che il rottame deriva da lavorazioni conto terzi e specificando il cliente.

Qualcuno sa dirmi se può avere senso o se ho detto stupidaggini grossolane?
Grazie!
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Messaggio  Mattia8 Lun Set 12, 2011 12:43 pm

Credo tu abbia risposto correttamente, il FIR lo può emettere anche il trasportatore.
Valuterei la posizione di AAA se sia da considerare o meno intermediario/commerciante senza detenzione (in questo caso dovrebbe essere iscritto all'Albo).
Valuterei anche la possibilità di applicare l'art. 184 sui sottoprodotti (senti anche la provincia in qualità di ente deputato alle sanzioni che orientamento ha preso, se l'ha preso).
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Messaggio  Mike77 Lun Set 12, 2011 1:06 pm

Ciao, grazie per la risposta.
Per quanto riguarda l'applicazione della classificazione di sottoprodotto, non penso sia una strada percorribile. E' indirizzo consolidato (anche alla luce del recente regolamento comunitario 333) consiterare il rottame metallico come rifiuto.
Per quanto riguarda la necessità di considerare AAA come intermediario, è il mio grande dubbio! Mi auguro che non sia così perchè questo complicherebbe un bel po' la situazione.
Inoltre, non essendo un esperto, non saprei più chi e come dovrebbe procedere alle registrazioni, e all'emissione dei FIR...
Se qualcuno ha qualche certezza in merito è il benvenuto!
Ciao.
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Messaggio  Supremoanziano Lun Set 12, 2011 3:50 pm

Da come è stato descritto il caso, AAA non è intermediario perchè è BBB che produce il rifiuto ed è tenuto a gestirlo secondo normativa.

Infatti AAA consegna la materia prima (bene) per ottenere un manufatto (bene).
BBB costruisce il manufatto, ma, oltre ad esso, produce anche uno scarto (rifiuto).
BBB consegna il manufatto (bene) al comittente AAA, ma lo scarto (rifiuto) lo deve gestire in prima persona.
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Messaggio  Mike77 Lun Set 12, 2011 4:19 pm

Grazie mille, chiarissimo e questione centrata in pieno.
L'ultimo dubbio che mi rimane è il seguente.
Il fatto che il rottame sia materiale di proprietà di AAA (con un valore commerciale residuo) è una questione che riguarda esclusivamente gli accordi commerciali tra le due aziende, giusto?
Quindi BBB gestisce il rifiuto in tutto e per tutto come produttore (su suo registro ed emettendo FIR come produttore), ma può segnalare sul FIR che il materiale deriva da attività svolte per conto di AAA, in modo che poi sia AAA a fatturare per la vendita del rottame?
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Messaggio  Supremoanziano Lun Set 12, 2011 4:28 pm

Mike77 ha scritto:Quindi BBB gestisce il rifiuto in tutto e per tutto come produttore (su suo registro ed emettendo FIR come produttore), ma può segnalare sul FIR che il materiale deriva da attività svolte per conto di AAA, in modo che poi sia AAA a fatturare per la vendita del rottame?

Attenzione! AAA non può fatturare la vendita del rifiuto, perchè questa azione prefigura un'illecita gestione.

Per comprare/vendere rifiuti si deve essere iscritti all'Albo Gestori. Nel caso specifico come intermediario senza detenzione.
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Messaggio  catia Lun Set 12, 2011 4:30 pm

Quindi BBB gestisce il rifiuto in tutto e per tutto come produttore (su suo registro ed emettendo FIR come produttore), ma può segnalare sul FIR che il materiale deriva da attività svolte per conto di AAA, in modo che poi sia AAA a fatturare per la vendita del rottame?[/quote]

ciao, penso che il rottame essendo prodotto e gestito da BBB debba essere da lui anche fatturato: almeno noi lavoriamo c/terzi e ci comportiamo cosi. Mi arriva del materiale da lavorare, ho degli scarti di lavorazione che registro sul registro rifiuti e poi emetto fir e fattura a chi me li ritira...
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Messaggio  Mike77 Lun Set 12, 2011 4:48 pm

Supremoanziano ha scritto:
Per comprare/vendere rifiuti si deve essere iscritti all'Albo Gestori. Nel caso specifico come intermediario senza detenzione.

Quindi mi stai dicendo che tutte le aziende (e officinette) che abitualmente fatturano alle quotazioni di mercato per il ritiro dei propri rottami, dovrebbero essere iscritti all'Albo Gestori? Non ci credo neanche se lo vedo...
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Messaggio  Supremoanziano Lun Set 12, 2011 5:00 pm

La gestione dei rifiuti è normata in tutti i suoi aspetti, e questo è un fatto.

La questione della vendita dei rottami di materiale ferroso e non ferroso è antica, anche a causa del vizio (tutto italico) di seguire di più la "prassi" che la legge.

Se la vendita di rottami fosse libera (come se fosse un bene) non avrebbe senso l'esistenza della categoria degli intermediari all'Albo Gestori.

Non solo... Potrei vendere anche batterie esauste (per recuperare l'acido o il piombo) oppure i fanghi delle pulisecco perchè potrei recuperare i solventi. Perchè no?
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Messaggio  Gimi Lun Set 12, 2011 9:22 pm

Supremoanziano ha scritto: Attenzione! AAA non può fatturare la vendita del rifiuto, perchè questa azione prefigura un'illecita gestione.
Per comprare/vendere rifiuti si deve essere iscritti all'Albo Gestori. Nel caso specifico come intermediario senza detenzione.
Quoto @supremoanziano per le considerazioni sull'individuazione del produttore del rifiuto nel caso specifico ma, sulle frasi riportate, necessitano dei distinguo.
Non e' vero che per comprare/vendere rifiuti si deve essere iscritti all'albo, quantomeno non sempre:
- se un produttore di rottami metallici (come BBB) li consegna ad un destinatario autorizzato che glieli compera e glieli paga, non c'e' alcun divieto ne' illecito;
- diverso e' il caso se BBB li cede come rifiuti e AAA li fattura al compratore dato che AAA assume la figura di "commerciante di rifiuti senza detenzione" per la cui liceita' necessita l'iscrizione all'albo previa iscrizione alla CCIAA per tale attivita';
- se BBB li vende e AAA li fattura a BBB ovvero ne considera il valore come sconto nel costo del lavoro di BBB, il tutto rientra nella norma e nell'uso.
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Messaggio  Supremoanziano Mar Set 13, 2011 10:09 am

Gimi ha scritto:Non e' vero che per comprare/vendere rifiuti si deve essere iscritti all'albo, quantomeno non sempre:
- se un produttore di rottami metallici (come BBB) li consegna ad un destinatario autorizzato che glieli compera e glieli paga, non c'e' alcun divieto ne' illecito;
- se BBB li vende e AAA li fattura a BBB ovvero ne considera il valore come sconto nel costo del lavoro di BBB, il tutto rientra nella norma e nell'uso.

Ho, rispettosamente, dei dubbi al riguardo. Nel caso descritto dal collega Gimi, si configura un'azione strettamente commerciale e, nel caso dei rifiuti ferrosi e non ferrosi (come tutti gli altri) il commercio è un'attività di gestione dei rifiuti così come previsto dall'art.183 comma 1 lettera n) del Testo Unico Ambientale.
Se svolgo un'attività di commercio rientro, conseguentemente, nell'art.212 comma 5 del succitato Testo Unico.

Effettivamente, però, la materia è sommamente delicata e non tutti la leggono allo stesso modo (vedasi anche la bizzarra disposizione prevista dall'art. 266 comma 5 in tema di commercio ambulante)

Personalmente procedo con estrema cautela anche perchè la fatturazione prevede un'applicazione dell IVA al 10% per quanto riguarda i rottami anzichè al 20% (21%?) configurando agli occhi di un solerte controllore una presunta evasione.
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Messaggio  Mariangela Mar Set 13, 2011 10:31 am


Personalmente procedo con estrema cautela anche perchè la fatturazione prevede un'applicazione dell IVA al 10% per quanto riguarda i rottami anzichè al 20% (21%?) configurando agli occhi di un solerte controllore una presunta evasione.[/quote]


I rottami ferrosi e metallici sono senza addizionale IVA Art. 74 Commi 7-8 DPR 633/72. flower
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Messaggio  Supremoanziano Mar Set 13, 2011 10:39 am

Corretto. Mea culpa. Stavo pensando ad un'altra cosa.
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Messaggio  Mariangela Mar Set 13, 2011 10:46 am

Questo è più esaustivo:

Alle attività di produzione, raccolta e commercio di rottami ferrosi e non, nonché di altri materiali di recupero quali carta da macero, stracci, scarti di vetri, gomma e plastica, ecc., l’art. 74, commi 8 e 9, DPR n. 633/72 riservava un regime speciale di non applicazione dell’IVA o di applicazione di una virtuale “aliquota zero”.

In alcune ipotesi, tuttavia, a seconda delle caratteristiche soggettive degli operatori interessati e del tipo di materiale trattato, le predette cessioni erano assoggettate ad IVA (vedi ad esempio il caso dei rivenditori con sede fissa di rottami ferrosi con un ammontare di cessioni superiore a
€ 1.032.913,80).

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. e), DPR n. 633/72, agli operatori che effettuavano cessioni non soggette ex art. 74, commi 8 e 9, era comunque garantito, in generale, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

L’art. 35 del DL n. 269/2003 ha sostituito il comma 8 dell’art. 74, introducendo un regime di imponibilità per le cessioni aventi ad oggetto i rottami e i materiali di seguito specificati.

L’applicazione dell’IVA è a carico dell’acquirente se soggetto passivo IVA in Italia secondo il meccanismo del c.d. “reverse charge”.

In base alla nuova formulazione della norma è infatti stabilito che:

“Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato…..”.

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Messaggio  Mike77 Mar Set 13, 2011 3:36 pm

Grazie a tutti, la questione mi è molto più chiara e ho imparato un sacco di cose!
Solo un ultimo aspetto che ancora non mi è chiaro:
al termine del processo produttivo il rottame è rifiuto di BBB, ma è ancora materiale di proprietà di AAA sul quale, avendo questo un valore commerciale residuo, AAA può ben vantare dei diritti.
Come può BBB venderlo se non è materiale suo?
E' materiale che non compare neanche sul registro del magazzino di proprietà, ma al limite sul registro del materiale presente in stabilimento in conto lavorazione.

Mi riferisco in particolare a questo:
Gimi ha scritto:- se BBB li vende e AAA li fattura a BBB ovvero ne considera il valore come sconto nel costo del lavoro di BBB, il tutto rientra nella norma e nell'uso.
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Messaggio  Supremoanziano Mar Set 13, 2011 3:54 pm

In questo caso, non è un rifiuto.

Manca infatti uno dei requisiti fondamentali e cioè la volontà di disfarsi di una sostanza od oggetto (art.183 comma 1 lett. a))
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Messaggio  Gimi Mar Set 13, 2011 11:22 pm

Mike77 ha scritto:Come può BBB venderlo se non è materiale suo?
E' materiale che non compare neanche sul registro del magazzino di proprietà, ma al limite sul registro del materiale presente in stabilimento in conto lavorazione
La risposta e' contenuta nella mia frase che hai riportato: entrambe le soluzioni prevedono un accordo tra le parti e quindi la questione che poni non c'e'.

Situazioni simli si verificano (o si verificavano) nelle lavorazioni in conto terzi della pelletteria pregiata in cui la casa madre pretendeva la restituzione di tutto il pellame dato ritagli e cascami inclusi.
Nei casi che ho incontrato hanno dovuto modificare la gestione in ragione del fatto che si trovarono a dover rivestire il ruolo di recuperatori, ovviamente soggetti ad autorizzazione, e quindi, contrari a cio', hanno dirottato in una delle due soluzioni indicate.
Considera inoltre che la gestione rifiuti passa sopra ad ogni questione di proprieta' dando priorita' alla individuazione del produttore;
che il rifiuto, ancorche' abbia un valore economico, non prevede alcuna gestione di scrittura diversa da quella del registro di carico e scarico;
che il registro del materiale in conto lavorazione si scarica con la consegna del lavorato e, per uso costante, viene sempre scaricato al 100%;
qualora ne rimanga una quantita' lavorabile, come correttamente osserva @supremoanziano, quella non costituisce rifiuto.
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Messaggio  Mike77 Mar Ott 04, 2011 1:11 pm

@Gimi (sperando che veda il messaggio anche se è passato un po' di tempo...)
Sempre riguardo a questo:

Gimi ha scritto:
- se BBB li vende e AAA li fattura a BBB ovvero ne considera il valore come sconto nel costo del lavoro di BBB, il tutto rientra nella norma e nell'uso.
sunny
a tuo parere con che giustificativo AAA può fatturare a BBB il valore del rottame?

Grazie.
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