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D.Lgs. 121/2011 e registri c/s rifiuti
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D.Lgs. 121/2011 e registri c/s rifiuti
Il D.Lgs. 121/2011 all'art. 4 recita: “Modifiche al D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205” che di conseguenza ha:
- modificato il comma 1 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006;
- ed inserito il comma 1-bis.
Ora l'art. 190 recita:
"1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis, i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b). (3)"[justify]
Quindi ad oggi i trasportatori dei propri rifiuti art. 212 comma 8 sono obbligati ad avere il registro di carico e scarico ad esclusione di quelli che producono rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.
Condividete?
Mentre gli altri (i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b) un solo registro in quanto hanno già il registro e l'operazione di scarico coincide con il trasporto effettuato in proprio. Condividete?
- modificato il comma 1 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006;
- ed inserito il comma 1-bis.
Ora l'art. 190 recita:
"1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis, i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b). (3)"
Quindi ad oggi i trasportatori dei propri rifiuti art. 212 comma 8 sono obbligati ad avere il registro di carico e scarico ad esclusione di quelli che producono rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.
Condividete?
Mentre gli altri (i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b) un solo registro in quanto hanno già il registro e l'operazione di scarico coincide con il trasporto effettuato in proprio. Condividete?
giampy- Moderatore
- Messaggi : 959
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Età : 48
Re: D.Lgs. 121/2011 e registri c/s rifiuti
Condivido appieno con un'unica aggiunta che riporto in neretto
"Quindi ad oggi i trasportatori dei propri rifiuti art. 212 comma 8 sono obbligati ad avere il registro di carico e scarico ad esclusione di quelli che producono rifiuti NON PERICOLOSI derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo".
"Quindi ad oggi i trasportatori dei propri rifiuti art. 212 comma 8 sono obbligati ad avere il registro di carico e scarico ad esclusione di quelli che producono rifiuti NON PERICOLOSI derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo".
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7404
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 68
Località : veneto
Re: D.Lgs. 121/2011 e registri c/s rifiuti
ma come produttore lo tengo?
armando77- Utente Attivo
- Messaggi : 413
Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: D.Lgs. 121/2011 e registri c/s rifiuti
Scusare. Quindi un azienda agricola che effettua manuntenzione dei giardini trasportando i propri rifiuti non pericolosi (verde) è esclusa dalla compilazione del registro trasportatori?
angel- Utente Attivo
- Messaggi : 505
Data d'iscrizione : 16.03.10
Località : lodi
Re: D.Lgs. 121/2011 e registri c/s rifiuti
attenzione che l'art. 190 e 193 sono efficaci dalla data di piena operatività del sistri (febbraio 2012). Per cui quanto detto sopra vale da quella data in poi
SARA71- Membro della community
- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 24.09.10
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