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toner: si possono vendere toner esauriti

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Messaggio  asialuna Mar Mar 06, 2012 10:25 am

Ciao a tutti. Ringrazio il bel forum e tutti voi per le preziose informazioni in esso contenute.
Presento la questione. Piccola azienda artigiana, iscritta al sistri perché la produzione implica la saltuaria produzione di rifiuti pericolosi. Il problema è la gestione del toner. Sono stufa di conferirlo a pagamento all'unica ditta presente sul territorio che per €68+iva me lo destina a smaltimento invece che recupero. E io invece lo voglio destinare al recupero. Il problema fondamentale è il trasporto. Se scrivo il toner sul registro rifiuti come scarico - codice cer 080318 - non posso movimentarlo con mezzo proprio, anche se effettuassi iscrizione semplificata all'albo trasportatori rifiuti per trasporto rifiuti proprio in quanto la commissione non ritiene che il consumo di inchiostro sia direttamente connessa all'attività....(già... forse non sa che per fare anche una matita ci vogliono tonnellate di carta in italia... fattura ddt registro, adempimenti burocratici vari....eccetera eccetera...). pensavo allora di venderle, emettendo fattura ad un privato per valore simbolico, prima di registrarle come rifiuto....così da privato lo posso portare ai vari negozi che recuperano le vecchie cartucce per farne delle nuove. E' comportamento border line???
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Messaggio  Bottins Mar Mar 06, 2012 11:39 am

? Di tutte le circumnavigazioni per far uscire i toner dalla normativa rifiuti questa mi sembra la più originale. Smile

Nel forum ci sono molte persone esperte in fatto di toner.

Rileggiti varie disussioni in cui troverai che una delle semplificazioni permette al produttore iniziale di portare i toner direttamente al recupuratore (R5) accompagnando il trasporto con il ddt che sostituisce il formulario.

Per i dettagli però: la parola ai più esperti.
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Messaggio  TimeTravel_0 Mar Mar 06, 2012 12:29 pm

Come da DM 22 ottobre 2008

(Semplificazione adempimenti per specifiche tipologie di rifiuti - cartucce per stampanti -
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 22 ottobre 2008 (Gazzetta ufficiale 12 novembre 2008 n. 265)
Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti
Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/Cee del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte IV del decreto concernente "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Visto, in particolare, l'articolo 195, comma 2, lettera s-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 novellato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che testualmente recita: "l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla Parte quarta del presente decreto";
Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
Ravvisata l'opportunità di individuare delle procedure amministrative semplificate per il recupero della categoria di rifiuti individuati quali cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi;
Decreta: Articolo 1 1.
La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (Cer) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalità amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152/2006 è validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purché la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi. 3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo "eco-box" non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm x 35cm x 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.
4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa, e non ecceda le quantità giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.
Articolo 2 1. Per i rifiuti di cui all'articolo 1 ai quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (Cer) il codice 080317* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa e non ecceda la quantità giornaliera di 30kg, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.
Articolo 3 1. Le iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali già assentite alle imprese di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, restano valide fino alla scadenza.
Roma, 22 ottobre 2008

Quindi con un DDT puoi conferire ad un centro di RECUPERO le tue cartucce toner per recuperarle (scusa il gioco di parole). Non potresti invece portarle in un negozio, lasciare li le tue esauste per poi comprarne delle nuove.
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Messaggio  asialuna Mar Mar 06, 2012 12:47 pm

quindi sarei costretta a vedermi restituiti i toner ricaricati?
e per il trasporto devo fare iscrizione nell'albo?
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Messaggio  TimeTravel_0 Mar Mar 06, 2012 12:57 pm

Sul primo quesito non so bene cosa risponderti.
Per quanto mi riguarda, io che sono un rigeneratore, e quindi autorizzato al recupero, quando un cliente mi porta un suo toner da ricostruire, lo fa a mezzo ddt, per poi venirlo a ritirare una volta rigenerato.

Per quanto riguarda l'iscrizione, non ne hai bisogno; basta il ddt per il trasporto, a patto che siano max 30 kg al giorno e siano conferiti ad un centro di recupero autorizzato.
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Messaggio  -bz8- Mar Mar 06, 2012 1:03 pm

... io spenderei 68 euro + IVA all'anno....
-bz8-
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Messaggio  asialuna Mar Mar 06, 2012 1:15 pm

TimeTravel_0 ha scritto:Per quanto riguarda l'iscrizione, non ne hai bisogno; basta il ddt per il trasporto, a patto che siano max 30 kg al giorno e siano conferiti ad un centro di recupero autorizzato.

ho trovato in rete una tabella in cui comunquye sembra affermare che posso sì trasportare con ddt, ma è necessaria l'iscrizione all'albo semplificata..... e ho parlato con la direzione regionale e mi ha detto che non mi passano la semplificata perchè il tner non è prodotto specifico della mia attività artigianale!!!!
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Messaggio  asialuna Mar Mar 06, 2012 1:16 pm

-bz8- ha scritto:... io spenderei 68 euro + IVA all'anno....
è quello che finirò di fare.... però è sbagliato. così non si incentiva una gestione efficiente del rifuto che è atutti gli effetti una risorsa!!!!
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Messaggio  REPRINTER Mer Mar 07, 2012 10:13 am

asialuna ha scritto:
-bz8- ha scritto:... io spenderei 68 euro + IVA all'anno....
è quello che finirò di fare.... però è sbagliato. così non si incentiva una gestione efficiente del rifuto che è atutti gli effetti una risorsa!!!!



Credo che sia la cosa migliore, anche se giustamente il Recupero "DEVE" precedere lo smaltimento quale "ultima ratio".

A titolo informativo il DM che quì riporto mette 2 condizioni:

1) Che il rifiuto sia trasportato dal produttore
2) Che sia trasportato in un ECOBOX con il coperchio e non dentro a bose, borsette, scatole, scatolette....

Ergo nessuno lo fà!!!

Ed in ogni caso di aziende "LEGALI" in Italia ce ne sono tantissime, sempre cmq molto meno di quelle illegali.... sic sic sic


SDR




Come da DM 22 ottobre 2008

(Semplificazione adempimenti per specifiche tipologie di rifiuti - cartucce per stampanti -
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 22 ottobre 2008 (Gazzetta ufficiale 12 novembre 2008 n. 265)
Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti
Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/Cee del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte IV del decreto concernente "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Visto, in particolare, l'articolo 195, comma 2, lettera s-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 novellato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che testualmente recita: "l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla Parte quarta del presente decreto";
Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
Ravvisata l'opportunità di individuare delle procedure amministrative semplificate per il recupero della categoria di rifiuti individuati quali cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi;
Decreta:

Articolo 1 1.

La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (Cer) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalità amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152/2006 è validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purché la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.

3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo "eco-box" non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm x 35cm x 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.

4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa, e non ecceda le quantità giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.



Articolo 2 1. Per i rifiuti di cui all'articolo 1 ai quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (Cer) il codice 080317* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa e non ecceda la quantità giornaliera di 30kg, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.
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Messaggio  asialuna Mer Mar 07, 2012 10:21 am

Per completezza pensate che nel caso di iscrizione semplificata all'albo trasportatori e contestuale iscrizione al sistri..... da giugno si dovrebbe montare anche la black box sull'auto!!!!!!
alla faccia delle semplificazioni!!!!!
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Messaggio  Bottins Mer Mar 07, 2012 10:22 am

Una domanda che non mi sono mai posto:
ma se trasporto con ddt (ammettendo di riuscirci) come gestisco il rifiuto sul registro di carico e scarico o meglio (anzi peggio) con SISTRI?

Poi, come dice REPRINTER, nessuno lo fa ma se la normativa lo consente bisognerebbe capire come gestirlo.

E poi, se lo trasporto con ddt perchè dovrei aver bisogno di un'autorizzazione semplificata se poi non la metterò mai su nessun formulario?
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Messaggio  asialuna Mer Mar 07, 2012 10:38 am

la tabella del ministero è chiara - solo che non posso allegarla -
080318 < 30kg destinati a r2.......ddt + iscrizione albo semplificata
pericolosi < 30kg FIR + iscrizione semplificata
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