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Ditta artigiana che produce pericolosi e non pericolosi

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Messaggio  Admin Mer Apr 07, 2010 1:30 pm

Ricevuto sa saramarchi:

"ditta artigiana con meno di 10 dipendenti che produce sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi. consigliate l'iscrizione solo per i pericolosi? in caso affermativo per i non pericolosi bisogna continuare a tenere il registro di carico-scarico rifiuti?"

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Messaggio  VdT Mer Apr 07, 2010 2:35 pm

sulle faq del sistri c'è proprio una domanda riguardante ciò. La risposta è affermativa e consiglio di leggere quella risposta delle faq.
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Messaggio  mapi68 Mer Apr 07, 2010 3:17 pm

Non sono riuscita a trovare nel sito sistri la domanda alla quale fa riferimento VdT ...
e continuo a non capire: se ci si iscrive nella categoria produttori di rifiuti pericolosi sono compresi anche i non pericolosi, perciò che senso ha continuare a tenere il registro per i non pericolosi e gestire il sistema sistri per i pericolosi? Il contributo annuale comprende entrambe le tipologie di rifiuto e quindi non si ha un risparmio nè dal punto di vista economico nè per la semplificazione delle operazioni..
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Messaggio  saramarchi Mer Apr 07, 2010 3:20 pm

mapi68 ha scritto:Non sono riuscita a trovare nel sito sistri la domanda alla quale fa riferimento VdT ...
e continuo a non capire: se ci si iscrive nella categoria produttori di rifiuti pericolosi sono compresi anche i non pericolosi, perciò che senso ha continuare a tenere il registro per i non pericolosi e gestire il sistema sistri per i pericolosi? Il contributo annuale comprende entrambe le tipologie di rifiuto e quindi non si ha un risparmio nè dal punto di vista economico nè per la semplificazione delle operazioni..
nemmeno io trovo la risposta......aiuto
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Messaggio  alias1957 Mer Apr 07, 2010 3:31 pm

Da un incontro con funzionari del Ministero ho capito che una azienda con meno di 10 dipendenti che produce sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi può decidere se utilizzare il SISTRI per entrambe le tipologie o se iscriversi al SISTRI per la gestione dei rifiuti pericolosi e continuare a tenere il registro per i non pericolosi.
In questo caso al punto 2A.3 (tipologia di rifiuti prodotti) barrerà solo la casella RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.
In questo caso la TOKEN-USB sarà abilitata SOLO per la gestione dei rifiuti pericolosi.

Nel caso invece volesse gestire tramite SISTRI entrambe le tipologie dei rifiuti prodotti dovrà barrare al punto 2A.3 sia la casella RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI sia la casella RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.
In questo caso la TOKEN-USB sarà abilitata per la gestione dei rifiuti pericolosi e dei non pericolosi.
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Messaggio  Cesare Ghisalberti Mer Apr 07, 2010 3:54 pm

mapi68 ha scritto:Non sono riuscita a trovare nel sito sistri la domanda alla quale fa riferimento VdT ...
e continuo a non capire: se ci si iscrive nella categoria produttori di rifiuti pericolosi sono compresi anche i non pericolosi, perciò che senso ha continuare a tenere il registro per i non pericolosi e gestire il sistema sistri per i pericolosi? Il contributo annuale comprende entrambe le tipologie di rifiuto e quindi non si ha un risparmio nè dal punto di vista economico nè per la semplificazione delle operazioni..

Condivido appieno, se ci si deve comunque iscrivere, tanto vale farlo per tutte e due le categorie... perlomeno credo si dia meno adito a situazioni "critiche" che debbano essere verificate dai 15 solerti controllori del sistema...
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Messaggio  saramarchi Mer Apr 07, 2010 5:58 pm

Cesare Ghisalberti ha scritto:
mapi68 ha scritto:Non sono riuscita a trovare nel sito sistri la domanda alla quale fa riferimento VdT ...
e continuo a non capire: se ci si iscrive nella categoria produttori di rifiuti pericolosi sono compresi anche i non pericolosi, perciò che senso ha continuare a tenere il registro per i non pericolosi e gestire il sistema sistri per i pericolosi? Il contributo annuale comprende entrambe le tipologie di rifiuto e quindi non si ha un risparmio nè dal punto di vista economico nè per la semplificazione delle operazioni..

Condivido appieno, se ci si deve comunque iscrivere, tanto vale farlo per tutte e due le categorie... perlomeno credo si dia meno adito a situazioni "critiche" che debbano essere verificate dai 15 solerti controllori del sistema...

se qualcuno ha trovato la risposta sulle faq del sistri può dirmi dove cercare?
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Messaggio  fantalele 4.0 Mer Apr 07, 2010 6:47 pm

A questo punto come dovremmo comportarci.
Il mio esempio è lampante: nel mio studio estetico (artigiani-2 ULA) produciamo 500gr/anno di rifiuti pericolosi e quindi ci si iscrive come produttori di rifiuti pericolosi, perciò facevamo già il MUD, ma per il resto (come confermato dal comune) tutto viene smaltito nei "cassonnetti" e non ci è mai stato chiesto di tener nessun registro.
Perciò barrerei solo la casella dei rifiuti pericolosi o no?
Cmq sabato mattina ho un appuntamento con l'ufficio ambiente del mio comune.
In un incontro informale di stamattina un'impiegato "scendeva dal pero".
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Messaggio  VdT Mer Apr 07, 2010 9:56 pm

Chiedo scusa a tutti per il ritardo con cui rispondo e chiedo nuovamente scusa perchè ho fatto un po di confusione con la domanda postata sul forum e quella letta sulle faq del sistri. Vi riporto quella a cui mi riferivo io:

Un artigiano che produce rifiuti pericolosi può avvalersi delle modalità operative semplificate? Se si, quali sono i contributi? Come effettuare la delega alla società di servizi?

Risposta:

L’art. 7 comma 1 del DM 17/12/2009 stabilisce con chiarezza i soggetti che possono avvalersi delle modalità operative semplificate. Tali soggetti sono:

le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 (cioè, non più di 30 kg o 30 l di rifiuti pericolosi al giorno);
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi;
i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi;
tutti coloro che aderiscono al SISTRI su base volontaria, ovvero i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del DM 17/12/2009.
Pertanto un artigiano che produce meno di 2 t/anno di rifiuti pericolosi o 10 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi può avvalersi delle procedure semplificate.

I contributi per i soggetti che si avvalgono delle modalità operative semplificate sono gli stessi degli altri soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI e riportati nell’allegato II del DM 17/12/2009, tenuto conto del numero di dipendenti e delle quantità di rifiuti gestiti.

La delega alla società di servizi verrà fatta successivamente all’iscrizione ed al pagamento dei contributi. I soggetti che si avvalgono delle modalità operative semplificate verranno comunque dotati dei dispositivi elettronici (chiavi USB che i soggetti potranno utilizzare per verificare i loro account); le associazioni imprenditoriali o le società di servizi di loro diretta emanazione che ricevono la delega, saranno in possesso di USB abilitate anche alla gestione della documentazione informatica di tali soggetti.

Mi sono confuso perdonate. Crying or Very sad
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Messaggio  geologoBG Mer Apr 07, 2010 11:07 pm

Cesare Ghisalberti ha scritto:
mapi68 ha scritto:Non sono riuscita a trovare nel sito sistri la domanda alla quale fa riferimento VdT ...
e continuo a non capire: se ci si iscrive nella categoria produttori di rifiuti pericolosi sono compresi anche i non pericolosi, perciò che senso ha continuare a tenere il registro per i non pericolosi e gestire il sistema sistri per i pericolosi? Il contributo annuale comprende entrambe le tipologie di rifiuto e quindi non si ha un risparmio nè dal punto di vista economico nè per la semplificazione delle operazioni..

Condivido appieno, se ci si deve comunque iscrivere, tanto vale farlo per tutte e due le categorie... perlomeno credo si dia meno adito a situazioni "critiche" che debbano essere verificate dai 15 solerti controllori del sistema...

Stando a quanto scritto nel decreto, l'iscrizione al SISTRI per la produzione di rifiuti pericolosi deve essere fatta entro il 29 aprile mentre l'iscrizione per la produzione di rifiuti non pericolosi da attività artigianali (per aziende con fino a 10 dipendenti) può essere fatta dal 12 agosto.
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Messaggio  saramarchi Gio Apr 08, 2010 10:59 am

geologoBG ha scritto:
Cesare Ghisalberti ha scritto:
mapi68 ha scritto:Non sono riuscita a trovare nel sito sistri la domanda alla quale fa riferimento VdT ...
e continuo a non capire: se ci si iscrive nella categoria produttori di rifiuti pericolosi sono compresi anche i non pericolosi, perciò che senso ha continuare a tenere il registro per i non pericolosi e gestire il sistema sistri per i pericolosi? Il contributo annuale comprende entrambe le tipologie di rifiuto e quindi non si ha un risparmio nè dal punto di vista economico nè per la semplificazione delle operazioni..

Condivido appieno, se ci si deve comunque iscrivere, tanto vale farlo per tutte e due le categorie... perlomeno credo si dia meno adito a situazioni "critiche" che debbano essere verificate dai 15 solerti controllori del sistema...

Stando a quanto scritto nel decreto, l'iscrizione al SISTRI per la produzione di rifiuti pericolosi deve essere fatta entro il 29 aprile mentre l'iscrizione per la produzione di rifiuti non pericolosi da attività artigianali (per aziende con fino a 10 dipendenti) può essere fatta dal 12 agosto.
si ma la questione è se per i rifiuti non pericolosi se non ci si iscrive bisogna continuare a compiliare il registro?
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Messaggio  VdT Gio Apr 08, 2010 11:14 am

Se consideriamo il caso delle aziende che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi, il loro termine di iscrizione rientra in quello dei pericolosi legato ovviamente al numero dei dipendente, quindi anche per le imprese artigiane si potrebbe fare lo stesso discorso. o Sbaglio?
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Messaggio  mapi68 Gio Apr 08, 2010 11:53 am

Il SISTRI sostituisce il registro di carico e scarico (di cui all'art.190 del D.Lgs. 152/06), ed hanno l'obbligo di tenuta di tale registro i produttori di rifiuti di cui all'art.184, comma 3, lettere c), d) e g).
c) rifiuti da lavorazioni industriali;
d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque; fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
In qualsiasi categoria si rientri ci si iscrive al SISTRI valutando la tipologia dei rifiuti (pericolosi e non) ed il numero dei dipendenti (calcolati in ULA relative all'anno 2009)
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Messaggio  saramarchi Gio Apr 08, 2010 3:10 pm

mapi68 ha scritto:Il SISTRI sostituisce il registro di carico e scarico (di cui all'art.190 del D.Lgs. 152/06), ed hanno l'obbligo di tenuta di tale registro i produttori di rifiuti di cui all'art.184, comma 3, lettere c), d) e g).
c) rifiuti da lavorazioni industriali;
d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque; fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
In qualsiasi categoria si rientri ci si iscrive al SISTRI valutando la tipologia dei rifiuti (pericolosi e non) ed il numero dei dipendenti (calcolati in ULA relative all'anno 2009)

ma se la ditta artigiana ha meno di 10 dipendenti e produce sia pericolosi che non pericolosi l'obbligo di iscrizione è solo per i pericolosi. quindi per i non pericolosi se non si iscrive volontariamente deve continuare a tenere il registro carico-scarico rifiuti?
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Messaggio  SINDACOELENA Gio Apr 08, 2010 3:48 pm

saramarchi ha scritto:
ma se la ditta artigiana ha meno di 10 dipendenti e produce sia pericolosi che non pericolosi l'obbligo di iscrizione è solo per i pericolosi. quindi per i non pericolosi se non si iscrive volontariamente deve continuare a tenere il registro carico-scarico rifiuti?

Da quello che ho capito ci sono due possibilità:
1. ti iscrivi al sistri per entrambi i rifiuti >>> tutto informatico
2. ti iscrivi solo per i pericolosi >> informatico per i pericolosi, cartaceo per i non pericolosi

rif. art 6 comma 3 dm 17.12.09
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Messaggio  giampy Gio Apr 08, 2010 6:43 pm

SINDACOELENA ha scritto:
saramarchi ha scritto:
ma se la ditta artigiana ha meno di 10 dipendenti e produce sia pericolosi che non pericolosi l'obbligo di iscrizione è solo per i pericolosi. quindi per i non pericolosi se non si iscrive volontariamente deve continuare a tenere il registro carico-scarico rifiuti?

Da quello che ho capito ci sono due possibilità:
1. ti iscrivi al sistri per entrambi i rifiuti >>> tutto informatico
2. ti iscrivi solo per i pericolosi >> informatico per i pericolosi, cartaceo per i non pericolosi

rif. art 6 comma 3 dm 17.12.09

secondo me ci stiamo complicando la vita.
il dm da la possibilità per chi produce rifiuti pericolosi e non pericolosi di iscriversi per entranbi e pagare solo euro 120 (solo per i rifiuti pericolosi), quindi perchè complicarsi la vita e gestire col SISTRI i rifiuti pericolosi e col cartaceo i rifiuti non pericolosi?
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Messaggio  SINDACOELENA Gio Apr 08, 2010 8:35 pm

giampy ha scritto:
secondo me ci stiamo complicando la vita.
il dm da la possibilità per chi produce rifiuti pericolosi e non pericolosi di iscriversi per entranbi e pagare solo euro 120 (solo per i rifiuti pericolosi), quindi perchè complicarsi la vita e gestire col SISTRI i rifiuti pericolosi e col cartaceo i rifiuti non pericolosi?

sono ASSOLUTAMENTE d'accordo.

per quello che riguarda la mia risposta ,stavo cercando di chiarire le cose a chi le aveva chieste.

:-)
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Messaggio  Cesare Ghisalberti Ven Apr 09, 2010 9:34 am

saramarchi ha scritto:
mapi68 ha scritto:Il SISTRI sostituisce il registro di carico e scarico (di cui all'art.190 del D.Lgs. 152/06), ed hanno l'obbligo di tenuta di tale registro i produttori di rifiuti di cui all'art.184, comma 3, lettere c), d) e g).
c) rifiuti da lavorazioni industriali;
d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque; fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
In qualsiasi categoria si rientri ci si iscrive al SISTRI valutando la tipologia dei rifiuti (pericolosi e non) ed il numero dei dipendenti (calcolati in ULA relative all'anno 2009)

ma se la ditta artigiana ha meno di 10 dipendenti e produce sia pericolosi che non pericolosi l'obbligo di iscrizione è solo per i pericolosi. quindi per i non pericolosi se non si iscrive volontariamente deve continuare a tenere il registro carico-scarico rifiuti?


Si, se vuoi iscriverti solo per i pericolosi, per la gestione dei non pericolosi continui con il registro.
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Messaggio  fantalele 4.0 Mar Apr 13, 2010 6:05 pm

fantalele ha scritto:A questo punto come dovremmo comportarci.
Il mio esempio è lampante: nel mio studio estetico (artigiani-2 ULA) produciamo 500gr/anno di rifiuti pericolosi e quindi ci si iscrive come produttori di rifiuti pericolosi, perciò facevamo già il MUD, ma per il resto (come confermato dal comune) tutto viene smaltito nei "cassonnetti" e non ci è mai stato chiesto di tener nessun registro.
Perciò barrerei solo la casella dei rifiuti pericolosi o no?
Cmq sabato mattina ho un appuntamento con l'ufficio ambiente del mio comune.
In un incontro informale di stamattina un'impiegato "scendeva dal pero".
Sono stato all'ufficio ambiente del comune e mi hanno detto che la situazione è un po complessa e che mi faranno sapere; perciò se mi viene detto che una parte di rifiuti non li posso conferire nei "cassonetti" dovrò modificare l'iscrizione al SISTRI dichiarando anche di produrre rifiuti speciali non pericolosi comunicandolo al numero verde, giusto?
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Messaggio  aurelio Mar Apr 27, 2010 11:17 am

Scusate ma dove è scritto l'obbligo di registrazione dei rifiuti non pericolosi sul registro di carico e scarico per le imprese con meno di 10 dipendenti? Essendo il registro stesso finalizzato alla denuncia annuale (MUD) ed essendo la le ditte di cui sopra esonerate dalla sua presentazione (Art 189 comma 3 dlgs 152) non dovrebbero anche essere esonerate dalla tenuta del registro? (l'art. 190 dlgs 152 dice che lo devono tenere le aziende o enti di cui al comma 3 dell'art.189)
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Messaggio  Admin Mar Apr 27, 2010 11:33 am

Ciao Aurelio,

purtroppo non è così.

Art. 190, c.1

"I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto".
Fin qui l'obbligo del registro per chi fa il MUD (art. 189, c.3). A seguire, poi, una disposizione a parte:

"I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui ..."
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