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Deposito temporaneo reflui lavaggi contenitori

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Messaggio  bortolo Dom Apr 15, 2012 1:11 pm

E' possibile effettuare il deposito temporaneo dei reflui (non pericolosi) derivanti dal lavaggio cassonetti contenenti rifiuti urbani?
Considerato che si tratta di rifiuti prodotti "in itinere" è possibile effettuare il deposito nella sede dell'azienda produttrice del rifiuto o si deve farlo nel sito (in questo caso il comune) dove gli stessi sono stati prodotti?
E' obbligatorio annotare sul FIR il luogo (comune) in cui sono stati lavati i cassonetti e quindi si è prodotto il rifiuto derivante dal lavaggio?
Scusate le tante domande, ma questi dubbi mi affliggono da tempo...
Grazie
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Messaggio  erborista72 Mar Apr 17, 2012 10:17 am

bortolo ha scritto:E' possibile effettuare il deposito temporaneo dei reflui (non pericolosi) derivanti dal lavaggio cassonetti contenenti rifiuti urbani?
Considerato che si tratta di rifiuti prodotti "in itinere" è possibile effettuare il deposito nella sede dell'azienda produttrice del rifiuto o si deve farlo nel sito (in questo caso il comune) dove gli stessi sono stati prodotti?
E' obbligatorio annotare sul FIR il luogo (comune) in cui sono stati lavati i cassonetti e quindi si è prodotto il rifiuto derivante dal lavaggio?
Scusate le tante domande, ma questi dubbi mi affliggono da tempo...
Grazie

ho gli stessi dubbi piange
in ogni caso nel FIR bisogna indicare il "cantiere" in cui si è prodotto (quindi "prodotto nel Comune di ....")
Se il rifiuto viene conferito direttamente al destinatario il rifiuto viaggia con il conto proprio, mentre se viene "depositato" presso una sede locale (non presso la sede della azienda, che potrebbe trovarsi in altra zona e quindi dovrebbe arrivarci con formulario), può essere portato agli impianti da altri e quindi in conto terzi (categoria 4).
il mio dubbio principale è proprio quello relativo alle modalità con cui è possibile fare questo "deposito"; forse si potrebbe seguire la strada del "trasbordo" (art. 193, comma 11), rispettandone i requisiti (sempre che questo articolo, come modificato dalla 205, sia già "utilizzabile").
che ne dite?
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Messaggio  bortolo Mar Apr 17, 2012 3:14 pm

Quindi o si fa una sosta per trasbordo, e quindi non superiore alle 48 ore, oppure si fa un'attività di stoccaggio (e quindi da autorizzare) presso la propria sede legale/operativa con trasporto da effettuare mediante FIR.
E il deposito temporaneo come si può fare? In fondo si tratta di rifiuti prodotti dall'azienda che fa il lavaggio (l'albo si è espresso in tal senso) e non sempre è possbile trasportarli al destinatario per vari motivi (impianto troppo lontano, impianto chiuso in alcuni giorni, ecc).
Non mi sembra neanche che possano essere considerati come rifiuti da manutenzione e quindi trasportarli fino alla sede dell'azienda...
Che dite?
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Messaggio  erborista72 Lun Apr 23, 2012 6:07 pm

bortolo ha scritto:Quindi o si fa una sosta per trasbordo, e quindi non superiore alle 48 ore, oppure si fa un'attività di stoccaggio (e quindi da autorizzare) presso la propria sede legale/operativa con trasporto da effettuare mediante FIR.
E il deposito temporaneo come si può fare? In fondo si tratta di rifiuti prodotti dall'azienda che fa il lavaggio (l'albo si è espresso in tal senso) e non sempre è possbile trasportarli al destinatario per vari motivi (impianto troppo lontano, impianto chiuso in alcuni giorni, ecc).
Non mi sembra neanche che possano essere considerati come rifiuti da manutenzione e quindi trasportarli fino alla sede dell'azienda...
Che dite?

vedo che anche nella "Parte quarta del Testo Unico Ambientale: testo vigente" riportata qui sul forum c'è la versione dell'art. 193, antecedente al DLgs 205/2010.
Quindi:
- gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
- nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo
non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Ma i 2 aspetti (stazionamenti in configurazione di trasporto e operazioni di trasbordo) mi risulta debbano essere considerati separatamente.

Nel FIR però bisogna indicare l'operazione di trasbordo e secondo me questo complica la situazione (perchè immagino che più mezzi "conferiscano", quindi con più formulari, che poi dovrebbero "convogliarsi" in un unico FIR del mezzo finale che va all'impianto).

Le acque di lavaggio cassonetti non rientrano tra i rifiuti da manutenzione (definiti dagli artt. 230 e 266) e quindi non si può considerare la sede come luogo di produzione, per cui il deposito in sede non credo sia ammissibile: qualcuno la pensa in maniera diversa?
chi ha adottato soluzioni diverse?

l'unico aspetto ammissibile credo sia quello dello stazionamento della lavacassonetti in configurazione di trasporto (la cui durata non può essere superiore alle 48 ore), ma questo sempre nel caso di esigenze di trasporto (ma a questo punto non c'è una gran convenienza, in termini di ottimizzazione del servizio...)

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Messaggio  Stellina Lun Apr 23, 2012 7:29 pm

Riporto la mia esperienza: la gestione dei reflui da lavacassonetti e' un po "rognosa"! Innanzitutto si tratta di trasporto rifiuti di 161002in conto poprio (quindi no sistri) ed e' l unico cer che l albo autorizza alle lavacassonetti. Ci sono diversi pareri autorevoli che dicono che non e' rifiuto da manutenzione perche' il cassonetto sporco funziona ugualmente! Quindi deve viaggiare con formulario ed andare ad imp di destino autorizzati
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Messaggio  erborista72 Mar Apr 24, 2012 12:50 pm

Stellina ha scritto:Riporto la mia esperienza: la gestione dei reflui da lavacassonetti e' un po "rognosa"! Innanzitutto si tratta di trasporto rifiuti di 161002in conto poprio (quindi no sistri) ed e' l unico cer che l albo autorizza alle lavacassonetti. Ci sono diversi pareri autorevoli che dicono che non e' rifiuto da manutenzione perche' il cassonetto sporco funziona ugualmente! Quindi deve viaggiare con formulario ed andare ad imp di destino autorizzati

confermo quanto dici.
e la lavacassonetti deve viaggiare con il FIR a bordo (se vai a "depositare" il refluo delle lavacassonetti presso cisterne in sede con che formulario giri?)

faccio una ipotesi sul filo del rasoio: è possibile considerare l'acqua della lavacassonetti rifiuto solamente quando si torna in sede, alla fine del giro di lavaggio? così facendo non sarebbe necessario il formulario durante la "raccolta" ( Idea ) e posso fare un deposito temporaneo in sede oppure un trasbordo su un mezzo cisterna che andrà all'impianto (ovviamente con formulario; così più lavacassonetti potrebbero trasbordare in un'unica cisterna, ottimizzando il servizio con un unico viaggio verso l'impianto)

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Messaggio  Stellina Mar Apr 24, 2012 7:48 pm

Capisco quello che dici, ma la questione e' proprio questa! Non sono rifiuti da manutenzione quindi non puoi tornare in sede senza fir! E soprattutto se non hai un imp autorizzato all'r13....la cisterna che citi e' comunque deposito temporaneo, forse e' in sosta tecnica se e' una cisterna su una motrice(..) lo so che e' assurdo e antieconomico! Alla fine se non hai uno stoccaggio autorizzato e se l impianto finale e decisamente troppo distante l unica tesi possibile da sostenere x usufruire del deposito temporaneo e' che sono rifiuti da manutenzione... Con la consapevolezza che e' assolutamente contestabile (purtroppo)...
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Apr 26, 2012 9:10 am

posso sapere quale sia il motivo per cui le acque di lavaggio dei cassonetti fino a che vanno girando non possono essere considerate semplicemente acque reflue?
In effetti, sarebbero acque reflue industriali, perchè direttamente provenienti/prodotte da un ciclo produttivo. Immagino che non possano essere immesse in fognatura "tal quali" perchè verosimilmente non rispettano alcuni parametri "base", quali ad esempio - immaginerei - il COD, i solidi sospesi, i tensioattivi e forse anche il pH, e quindi una volta che uno si ritrova con un bottino pieno di queste acque reflue, non potendo scaricarle in fognatura per i suddetti motivi è costretto a considerarli "rifiuli allo stato liquido" e smaltirli come tali.
Tuttavia, a mio avviso se il sito di parcamento di questi automezzi fosse dotato di un proprio impianto di depurazione tarato per la bisogna di quell'unico tipo di refluo (che non sarebbe nemmeno troppo complicato da pensare) e per il lavaggio si usassero prodotti a base di soda o potassa + acqua calda, una volta tornati in sede potrebbero tranquillamente immetterseli nell'impianto di abbattimento e poi i reflui -conformi alla normativa- mandarli tranquillamente in fognatura. Anzi, direi di più: se l'impianto fosse proprio ben fatto, le acque depurate si potrebbero tranquillamente riutilizzare per la stessa funzione, non c'è motivo di sprecare acqua potabile per l'uomo per lavare cassonetti o strade.

Vabbè, avete ragione: mi sono svegliata sognatrice, stamane.
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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 26, 2012 9:18 am

Cara Aurora, tecnicamente e ambientalmente parlando ti quoto al 2000% perchè non hai fatto altro che evidenziare quella che sarebbe una gestione corretta e sostenibile di queste acque.
Peccato che, come al solito, il legislatore ha perso un'ottima occasione per fare bene.
Nel momento in cui "un'acqua reflua" viene accumulata in un qualsiasi contenitore e non va direttamente nello scarico con una condotta, è considerata rifiuto e non più acqua reflua......
Lo so che è una vaccata.......ma fosse soltanto l'unica.

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Messaggio  Aurora Brancia Gio Apr 26, 2012 10:47 am

Carissima Isa, tu scrivi
isamonfroni ha scritto:...è considerata rifiuto e non più acqua reflua....
apposta io ho scritto che mi sono svegliata sognatrice.
E però, visto che sto agguerritissima in quanto sto lavorando ad una CTP in tema di rifiuti dove sto contestando una serie di vaccate (senza offesa alcuna per le bestiole!) laquestione che pongo è una sola:
Chi considera, e in base a quale estremo normativo?
O mi si dice perchè no, o altrimenti io sostengo perchè sì, e vale uguale.
Non per niente, ma sempre per quel benedettissimo art. 23 della Costituzione che ha sempre detto, dice e speriamo continui a dire

Costituzione della Repubblica Italiana ha scritto:Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Dunque, visto che l'art. 183 definisce rifiuto tutto ciò di cui ci si disfa ovvero si abbia l'obbligo o anche solo l'intenzione di disfarsi, se io mi porto appresso la mia acqua sporca NON ME NE STO DISFACENDO. E se una volta tornato al deposito ci posso anche fare le analisine e "scopro" che ha i parametri giusti posso tranquillamente mandarla in fogna così com'è oppure se rientro nei parametri per cui è predisposta una imhoff di "depurazione" sempre lì la metto. Se invece ho il mio impiantino di abbattimento e recupero, non solo non è un rifiuto ma addirittura per me è materia prima grezza, nemmeno materia prima seconda (ex).
Ora, giusto per le questioni di lavoro di cui ho accennato ieri pomeriggio mi sono studiata una deposizione di un ex Grosso Personaggio, anche ampiamente inquisito, innanzi la Commissione Bicamerale Rifiuti in una seduta del marzo 2011 che sostiene legale e giuridicamente congrua la conferibilità di rifiuti liquidi - percolati compresi - presso gli impianti di depurazione dei reflui urbani. E nè il Presidente di commissione (avv. Pecorella, per inciso) nè nessuno dei membri ha trovato niente da dire
Ecco, allora qui ci dobbiamo mettere d'accordo:
  • 1.se i rifiuti liquidi possono andare agli impianti di depurazione, non c'è motivo di vietarne lo scarico in fogna, cfr. art. 107;

oppure,
  • 2. se non possono andare in fogna, allora non possono nemmeno essere conferiti ai depuratori di reflui urbani che non siano anche autorizzati al trattamento in modalità D8-D9


E siccome un altro Grosso Personaggio ex ministeriale ha affermato sempre nella stessa sede di sapere dal 1994 che "la camorra di napoli" (citazione puntuale, giuro!) ha in appannaggio soprattutto l movimentazione più che non la gestionedi rifiuti, mi chiedo com'è -a questo punto- che si fa questo gran favorire la movimentazione rifiuti, anzichè appunto l'autosmaltimento, l'autorecupero e via dicendo. Nel senso, sappiamo che è lì che le ecomafie ci marciano, e non cerchiamo nemmeno di levargli il terreno da sotto i piedi anzi gli incrementiamo "l'azzuppo" ?

Fatemi capire, se c'è un estremo normativo allora ok; ma se non c'è, non c'è: e nessuno può "considerare" niente in alcun modo, oppure lo possiamo tutti allo stesso modo e con la stessa valenza e ciò sempre per Costituzione, segnatamente artt. 3 e 97.
Chi pecora si fa,il lupo se la mangia.

P.S.: e poi, perchè mai 161002, e non 161001? e se i cassonetti qualche folle decidesse di lavarli con soluzioni organiche + acqua? E lo sanno che 16 10 xx sta ad indicare rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito? Il lavacassonetti è "un sito produttivo" ? O piuttosto "sito produttivo" è quello dove sostano i lavacassonetti? ed è mai possibile che in questo deposito non abbiano un impianto di lavaggio veicoli con il suo bravo impiantino di abbattimento per scaricare in fogna? e su, forza!
Se vogliamo prenderci per i fondelli da soli, passi; ma mi pare che lasciare così tanta mano libera a tutti quelli che vogliono fruire indebitamente dei ns. fondelli sia ben oltre il porgere l'altra guancia. Peraltro, c'è scritto "guancia", di chiappe non se n'è mai parlato.
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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 26, 2012 11:07 am

Aurora, camorra a parte.
Un impianto di depurazione fognaria che riceva anche "rifiuti liquidi" di provenienza artigianale/industriale ecc... DEVE essere autorizzato D8/D9 per i CER corrispondenti oltre al fatto che i rifiuti liquidi devono rispettare i parametri di processo dell'impianto altrimenti fanno fuori tutti gli animaletti mangiacacca.
Quindi chi porta i rifiuti liquidi ad impianti di depurazione fognaria o lo fa lecitamente perchè l'impianto è autorizzato (ne esistono parecchi) oppure lo fa illecitamente.

Quanto alle acque reflue considerate rifiuti, diciamo che la sottile linea che corre tra il concetto di "scarico" e il concetto di immissione di rifiuti liquidi in fognatura è quella portata dalla definizione di "scarico" nella parte III del TUA, art. 74, comma1, lettera ff

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;

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Messaggio  Aurora Brancia Gio Apr 26, 2012 1:14 pm

isamonfroni ha scritto:Aurora, camorra a parte.
Un impianto di depurazione fognaria che riceva anche "rifiuti liquidi" di provenienza artigianale/industriale ecc... DEVE essere autorizzato D8/D9 per i CER corrispondenti oltre al fatto che i rifiuti liquidi devono rispettare i parametri di processo dell'impianto altrimenti fanno fuori tutti gli animaletti mangiacacca.
Quindi chi porta i rifiuti liquidi ad impianti di depurazione fognaria o lo fa lecitamente perchè l'impianto è autorizzato (ne esistono parecchi) oppure lo fa illecitamente.

Ma io questo lo so.
Era/è la Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente che, evidentemente, lo ignorava... Laughing e non solo!
Se te la senti di sopportarli, ti passo i link delle audizioni dal sito della Camera...
Se sei debole di stomaco o di cistifellea, te lo sconsiglio, comunque. Ho ancora la bocca amara.
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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 26, 2012 1:36 pm

Aurora Brancia ha scritto:
isamonfroni ha scritto:Aurora, camorra a parte.
Un impianto di depurazione fognaria che riceva anche "rifiuti liquidi" di provenienza artigianale/industriale ecc... DEVE essere autorizzato D8/D9 per i CER corrispondenti oltre al fatto che i rifiuti liquidi devono rispettare i parametri di processo dell'impianto altrimenti fanno fuori tutti gli animaletti mangiacacca.
Quindi chi porta i rifiuti liquidi ad impianti di depurazione fognaria o lo fa lecitamente perchè l'impianto è autorizzato (ne esistono parecchi) oppure lo fa illecitamente.

Ma io questo lo so.
Era/è la Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente che, evidentemente, lo ignorava... Laughing e non solo!
Se te la senti di sopportarli, ti passo i link delle audizioni dal sito della Camera...
Se sei debole di stomaco o di cistifellea, te lo sconsiglio, comunque. Ho ancora la bocca amara.
Lo so che lo sai Aurora, volevo solo enfatizzare le tue affermazioni, quanto alla Direzione Generale del MATTM, non mi meraviglia il livello di cultura generale....... Shocked
Grazie, non è necessario che mi passi i link, sono robusta di stomaco ma ti credo sulla parola.....

PS riguardo alla discussione dell'altra parte, non posso credere che hai finito le imprecazioni.... Evil or Very Mad

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