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Obbligo registro carico e scarico nei cantieri

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Messaggio  Max S. Mar Lug 03, 2012 10:27 pm

Salve a Tutti,
lavoro per una impresa che costruisce e fa manutenzione di infrastrutture di trasporto.
Mediamente il numero dei cantieri attivi varia fra i 15 e i 20 con lunghezza variabile dalla settimana a qualche anno.
La tipologia di rifiuti comprende sia non pericolosi (demolizione) che pericolosi (es oli esausti), in genere in quasi tutti i cantieri sono comunque presenti i rifiuti pericolosi.
Vorrei sapere se è obbligatorio e in quali condizioni tenere il registro di carico e scarico in cantiere o se è possibile effettuare le registrazioni su un registro di carico e scarico presente nella sede legale.

Grazie per l'aiuto!!!
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Messaggio  cirillo Mer Lug 04, 2012 8:44 am

I rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizioni e costruzioni, scavi e mov. terra non sono soggetti alla tenuta di alcun registro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda che li produce.
La questione cambia, invece, per i rifiuti pericolosi che devono essere annotati e qui, volendo, si apre "un mondo".
Personalmente mi comporto in questo modo:
a) cantieri di breve durata: scritture in un unico registro tenuto presso la sede legale
b) cantieri di lunga durata: scritture in un registro specifico vidimato per "quel" cantiere come unità locale della Ditta.
Come si stabilisce la breve oppure lunga durata? Non ci sono norme che lo definiscano ma, per quello che può valere, possiamo mutuare la questione dal Sistri che fa un distinguo tra i cantieri di durata inferiore ai 6 mesi e quelli di durata superiore ai 6 mesi; può essere un parametro.
Però, a mio avviso, se si tratta di mera "manutenzione" effettuata su strutture a rete come può essere considerata una rete di trasporto (ferroviaria o stradale) opterei per la tenuta di un unico registro presso la sede legale, indipendentemente dalla durata del/dei cantiere/i.

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Messaggio  Max S. Mer Lug 04, 2012 9:00 am

cirillo ha scritto:I rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizioni e costruzioni, scavi e mov. terra non sono soggetti alla tenuta di alcun registro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda che li produce.
La questione cambia, invece, per i rifiuti pericolosi che devono essere annotati e qui, volendo, si apre "un mondo".
Personalmente mi comporto in questo modo:
a) cantieri di breve durata: scritture in un unico registro tenuto presso la sede legale
b) cantieri di lunga durata: scritture in un registro specifico vidimato per "quel" cantiere come unità locale della Ditta.
Come si stabilisce la breve oppure lunga durata? Non ci sono norme che lo definiscano ma, per quello che può valere, possiamo mutuare la questione dal Sistri che fa un distinguo tra i cantieri di durata inferiore ai 6 mesi e quelli di durata superiore ai 6 mesi; può essere un parametro.
Però, a mio avviso, se si tratta di mera "manutenzione" effettuata su strutture a rete come può essere considerata una rete di trasporto (ferroviaria o stradale) opterei per la tenuta di un unico registro presso la sede legale, indipendentemente dalla durata del/dei cantiere/i.

grazie della risposta,
le attività di breve durata sono prevalentemente manutentive per cui con scarsa produzione di rifiuti pericolosi, mentre le attività di costruzione (es. raddoppio linee binari ecc) possono andare dal mese in su hanno un maggiore impatto in questo senso.
In ogni caso mi sembra di capire che per i cantieri non esista l'obbligo di tenere il registro in situ, sbaglio?
Ma esiste un riferimento normativo che lo dice a chiare lettere o si tratta in genere di interpretazioni?


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Messaggio  Mar23 Mer Lug 04, 2012 9:20 am

Max S. ha scritto:Ma esiste un riferimento normativo che lo dice a chiare lettere o si tratta in genere di interpretazioni?

https://www.sistriforum.com/t7512-rifiuti-prodotti-in-cantieri-di-durata-inferiore-a-6-mesi

Come già sottolineato dal buon cirillo nella discussione di cui sopra, non esiste (nè è mai esistito, credo...) alcun riferimento normativo in questo particolare ambito.
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Messaggio  cirillo Mer Lug 04, 2012 9:43 am

Grazie Mar,
in ogni caso, l'unico riferimento normativo "certo" è l'esenzione dalla tenuta del registro per i rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione data dal

"combinato disposto artt. 184, 189, 190 D.Lgs 152/2006 e s.m.i."
Questi riferimenti, se mai dovesse andare in vigore il Sistri, varieranno (con l'attuale stesura) in: "artt. 184, 188 ter, 190"

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Messaggio  Max S. Mer Lug 04, 2012 9:52 am

Mar23 ha scritto:
Max S. ha scritto:Ma esiste un riferimento normativo che lo dice a chiare lettere o si tratta in genere di interpretazioni?

https://www.sistriforum.com/t7512-rifiuti-prodotti-in-cantieri-di-durata-inferiore-a-6-mesi

Come già sottolineato dal buon cirillo nella discussione di cui sopra, non esiste (nè è mai esistito, credo...) alcun riferimento normativo in questo particolare ambito.

Grazie del supporto!
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Messaggio  Max S. Mer Lug 04, 2012 9:53 am

cirillo ha scritto:Grazie Mar,
in ogni caso, l'unico riferimento normativo "certo" è l'esenzione dalla tenuta del registro per i rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione data dal

"combinato disposto artt. 184, 189, 190 D.Lgs 152/2006 e s.m.i."
Questi riferimenti, se mai dovesse andare in vigore il Sistri, varieranno (con l'attuale stesura) in: "artt. 184, 188 ter, 190"

Grazie del supporto, credo diventerò assiduo frequentatore del forum Very Happy
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Messaggio  Max S. Ven Lug 06, 2012 3:52 pm

Ciao a tutti,
dopo le indicazioni che ho ricevuto in questo topic mi sono confrontato con degli amici di alcuni organismi di certificazione che si occupano di sistemi di gestione ambientale ricevendo le seguenti risposte:

organismo A:
totale obbligo di presenza sul cantiere del registro di carico e scarico nel momento in cui si producano rifiuti pericolosi (fatte salve le attività di manutenzione per cui va bene la gestione del registro stesso da sede legale)

Organismo B:
fortemente consigliato anche in virtù dell'efficacia del processo, ma scelta di un approccio pragmatico (valutazione caso per caso) con apertura sulla possibilità di tenere il registro in cantiere per quei cantieri con durata maggiore di sei mesi.

in entrambi i casi non esiste un criterio di valutazione definito anche in relazione alla carente interpretazione della legislazione in materia di cantieri mobili.

devo dire che mi si stanno confondendo le idee...........
Max S.
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