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Cos'è un "certificato merceologico"?

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Messaggio  palladinosrl Mer Lug 04, 2012 12:26 pm

Ho una ditta autorizzata al recupero e messa in riserva di materiale di risulta di cantiere, 7.1 e 7.6.
Per un nuovo lavoro, un mio cliente, prima di conferire, mi ha chiesto se può consegnarmi, al posto della classica analisi, un "merceologico".
Ma cos'è un merceologico?
Grazie e buon lavoro.
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Lug 04, 2012 12:31 pm

palladinosrl ha scritto:Ho una ditta autorizzata al recupero e messa in riserva di materiale di risulta di cantiere, 7.1 e 7.6.
Per un nuovo lavoro, un mio cliente, prima di conferire, mi ha chiesto se può consegnarmi, al posto della classica analisi, un "merceologico".
Ma cos'è un merceologico?
Grazie e buon lavoro.

la "merceologica" è una certificazione in cui sono elencatie le componenti merceologiche di un rifiuto. ad esempio un 191212 può essere merceologicamente composto da
plastica: x%
legno,: y%
carta, z%
vetro: w%
ecc.
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Messaggio  palladinosrl Mer Lug 04, 2012 12:32 pm

di solito mi consegnano con codice 170904.
Ai fini legali, posso ritirare un rifiuto con il merceologico?
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Lug 04, 2012 12:37 pm

palladinosrl ha scritto:di solito mi consegnano con codice 170904.
Ai fini legali, posso ritirare un rifiuto con il merceologico?

Teoricamente si, se sei in grado di dimostrare che il materiale non risulta contaminato,
ma un'analisi è sempre meglio averla, e sei obbligato ad averle sul materiale in uscita
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Messaggio  palladinosrl Mer Lug 04, 2012 1:39 pm

grazie mille per le informazioni.
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Lug 04, 2012 11:28 pm

Il certificato mercologico viene emesso dai laboratori che -essendo certi dell'origine di un rifiuto che in quanto tale non può essere pericoloso -(esempio appunto residui da demolizione di una civile abitazione) non intendono fare spendere soldi sciocchi al cliente nè metterci dei numeri a casaccio "entro i limiti".
In quel caso, però, per come hanno "inquacchiato" le iniziali liste positive del DM 1 marzo 2003 è escluso sia l'R10 che la discarica, possono andare solo in R5, e le analisi appunto vanno fatte sul prodotto in uscita: MA NON COME "RIFIUTO", solo per verificare che la composizione sia nei range delle materie prime vergini omologhe. .
Non dimenticate che chi firma un certificato se firma il falso ne risponde penalmente.

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Messaggio  palladinosrl Gio Lug 05, 2012 8:18 am

Mi scusi Aurora Brancia,
ricapitalondo quindi, io che sono autorizzato sia al recupero di inerti di cantiere e sia alla produzione di manufatti in calcestruzzo con inerti riciclati posso fare un merceologico sul "mio" inerte (MPS) per la produzione di manufatti in calcestruzzo, ma preferibilmente ai miei clienti, che devono conferire i rifiuti, devo chiedere una normale analisi?
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Lug 05, 2012 11:54 am

Aurora Brancia ha scritto:... In quel caso, però, per come hanno "inquacchiato" le iniziali liste positive del DM 1 marzo 2003 ....
intendevi DM 13 marzo vero ? Embarassed abrogato e sost dal DM 03.08.05 abrog & sost dal DM 27.09.10 What a Face dal quale ahimé è sparito il 170904 Sad quindi mi sfugge perché citi il DM 13.03 ? (se posso chiedere Embarassed )

Aurora Brancia ha scritto:...è escluso sia l'R10 che la discarica, possono andare solo in R5, e le analisi appunto vanno fatte sul prodotto in uscita: MA NON COME "RIFIUTO", solo per verificare che la composizione sia nei range delle materie prime vergini omologhe...
urka ! nn capisco da cosa deduci queste regole, mannaja ammia Embarassed geek mi spieghi por fabor ?
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Lug 05, 2012 3:04 pm

@vaghestelle: sì, intendevo DM 13 marzo 2003, il 3 mi è rimasto nelle dita.
Lo richiamavo perchè è durato un soffio, ma aveva per l'accettazione senza analisi in discarica per inerti una "lista positiva" tra cui anche i rifiuti da demolizione, però specificati per tipologia, ovvero "per merceologia", appunto. Dopo, sapete bene anche voi com'è finita, da ultimo il DM 27 settembre 2010 dov M.ss Presty diede il meglio di sè pretendendo anche la caratterizzazione analitica dei rifiuti misti da costruzione e demolizione: come se poi non cambiasse la stretta composizione chimica anche solo cambiando parete all'interno della stessa casa... Ma vabbè, diciamo che l'hanno fatto, come hanno stabilito i parametri dell'eluato in discarica con valori a volte più "rigidi" di quelli che non per la cessione in R10, ma poi lì andamo troppo sul tecnico e preferirei tralasciare.

@ palladino: mi dispiace di essermi spiegata male, perchè io intendevo dire esattamente l'opposto, ovvero che il conferito a recupero da costruzione e demolizione (parliamo sempre di inerti da edilizia) può avere una caratterizzazione solo merceologica, purchè ne sia nota la provenienza che non dev'essere di natura "industriale potenzialmente contaminata "(esempio: rifacimento mattoni refrattari crogiuolo di seconda fusione piombo). Per contro, il materiale ottenuto dal recupero di inerti in forma di MPS per l'edilizia, direttamente ovvero per industrie di prodotti per l'edilizia, deve avere una propria caratterizzazione che ne attesti la assimilabilità alla corrispondente Materia Prima vergine (es: carbonato di calcio min-max X-Y% silice amorfa Z +/-z %, Silice Cristallina W +/-w %, etc., silicati di pinco F+/-f%, Silicati di pallo U +/-u% , idrossidi (Ca, Mg, Al, etc.) M +/-m% e così via. ).

Infatti, il DM 5 febbraio 1998 ancora oggi dice per il recupero di materia che

Art. 3
(Recupero di materia)

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

Una volta però, tanto tempo fa prima del 186/06, il DM 5 febbraio 1998 all'art. 9, secondo me stupidamente reinterpretato, diceva in maniera inequivocabilmente esplicita :
Art. 9 (Test di cessione)

1. I test di cessione, qualora previsti nell'allegato 1, devono essere eseguiti su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d'uso.
2. I test di cessione previsti in allegato 1 devono essere eseguiti secondo le procedure previste in allegato 3 al presente decreto.
3. I test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.
Il che era in perfetta logica e coerenza con il disposto comunitario ed il suo senso pratico, adesso diciamo che la ns. normativa nazionale nel merito lo è meno visto che molte autorizzazioni prevedono "sua sponte" che il test di cessione sia conforme già in accettazione.
Il che se pure potesse avere un senso per le procedure semplificate (e vi prego di credemi: analiticamente e laboristicamente non ce l'ha affatto) non lo ha di certo per le ordinarie, perchè il principio del recupero di materia è proprio quello di non mandare in discarica materiale che ha un suo costo produttivo, anche ambientale, e ne aggiunge uno ambientale in eccesso se lo smaltiamo facendo buchi per terra.

Con buona pace di tutti i PM d'assalto in materia ambientale.

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Messaggio  palladinosrl Ven Lug 06, 2012 4:25 pm

clapclap
Notevole, non poteva essere più chiara.
Però prendo la palla al balzo sul test di cessione: dopo aver fatto il primo ad inizio attività, ancora oggi, con le normative vigenti, bisogna farlo ogni due anni? O anche prima? Ho letto un pò on line ma molti dicono ogni due anni e qualcuno una volta all'anno.

....Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del medesimo Decreto - continua la sentenza - "I test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti".
il DM 5 aprile 2006 ha regolamentato in maniera ancor più rigorosa la fattispecie, stabilendo, in sostituzione del vecchio articolo, che: "Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero"....

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Messaggio  CROCIDOLITE Ven Lug 06, 2012 4:34 pm

palladinosrl ha scritto: clapclap
Notevole, non poteva essere più chiara.
Però prendo la palla al balzo sul test di cessione: dopo aver fatto il primo ad inizio attività, ancora oggi, con le normative vigenti, bisogna farlo ogni due anni? O anche prima? Ho letto un pò on line ma molti dicono ogni due anni e qualcuno una volta all'anno.

....Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del medesimo Decreto - continua la sentenza - "I test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti".
il DM 5 aprile 2006 ha regolamentato in maniera ancor più rigorosa la fattispecie, stabilendo, in sostituzione del vecchio articolo, che: "Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero"....



consiglio: Tu sei di Casoria e Aurora è di Napoli.
secondo me dovresti fargli un contratto di consulenza, Il soggetto è molto preparata ( look around ma non facciamoglielo facciamo sapere look around )
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Lug 06, 2012 10:03 pm

CROCIDOLITE ha scritto:
palladinosrl ha scritto: clapclap
Notevole, non poteva essere più chiara.
Però prendo la palla al balzo sul test di cessione: dopo aver fatto il primo ad inizio attività, ancora oggi, con le normative vigenti, bisogna farlo ogni due anni? O anche prima? Ho letto un pò on line ma molti dicono ogni due anni e qualcuno una volta all'anno.

....Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del medesimo Decreto - continua la sentenza - "I test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti".
il DM 5 aprile 2006 ha regolamentato in maniera ancor più rigorosa la fattispecie, stabilendo, in sostituzione del vecchio articolo, che: "Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero"....



consiglio: Tu sei di Casoria e Aurora è di Napoli.
secondo me dovresti fargli un contratto di consulenza, Il soggetto è molto preparata ( look around ma non facciamoglielo facciamo sapere look around )
Tranquillo, crox non ho letto, mi sono girata dall'altra parte!
Peccato, perchè se avessi letto di certo avrei voluto ringraziare per la campagna acquisti promozionale Very Happy

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Messaggio  toni Dom Lug 08, 2012 7:49 pm

Presuppongo che l'autorizzazione (?) sia una iscrizione in procedura semplificata per la qual cosa il cliente deve conferire con il test di cessione di cui all'allegato 3 D.M.05/02/98 come modificato dal D.M.186/2006 - vedi nella fattispecie l'allegato 1 sub allegato 1 stesso dm al punto 7.1.3 - attività di recupero ed al punto 7.6.3
Il materiale prodotto dal tuo impianto ( materie prime e/o prodotti ottenuti ) deve poi esser sottoposto allo stesso test di cessione di cui all'allegato prima citato ed altresì soddisfare i requisiti di cui allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente 15/07/2005 n. ul/2005/5205 . tali accertamenti sono dovuti per lotti e quantità di produzione a secondo del destino ad utilizzo - l'allegato C alla predetta Circolare è alquanto preciso .( disposizioni riportate al punto 7.1.4 stesso allegato e DM.)
Per il cosidetto certificato merceologico - che per quello che è dato intedere - è una attestazione di attribuzione di codice CER ( senza analisi ) e non di composizione quanti-qualitativa di un prodotto e/o rifiuto - non può e non deve essere accettato in fase di conferimento del rifiuto da un impianto di messa in riserva e trattamento .
La gestione dei rifiuti secondo in ossequio al D.M. 05/02/98 ss.mm.ii. è categorica ossia : provenienza rifiuto , caratteristiche del rifiuto , attività di recupero , caratteristiche delle materie prime o prodotti ottenuti , non lascia alcun dubbio di interpretazione e/o di diversa applicazione di quanto nello stesso indicato .
Può anche accadere che l'inosservanza di dette norme venga rilevata da Personale dei NOE come attività di gestione di rifiuti non autorizzata .
saluti Toni
palladinosrl ha scritto:
Ho una ditta autorizzata al recupero e messa in riserva di materiale di risulta di cantiere, 7.1 e 7.6.
Per un nuovo lavoro, un mio cliente, prima di conferire, mi ha chiesto se può consegnarmi, al posto della classica analisi, un "merceologico".
Ma cos'è un merceologico?
Grazie e buon lavoro.
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Messaggio  Aurora Brancia Dom Lug 08, 2012 9:20 pm

toni ha scritto:Presuppongo che l'autorizzazione (?) sia una iscrizione in procedura semplificata per la qual cosa il cliente deve conferire con il test di cessione di cui all'allegato 3 D.M.05/02/98 come modificato dal D.M.186/2006 - vedi nella fattispecie l'allegato 1 sub allegato 1 stesso dm al punto 7.1.3 - attività di recupero ed al punto 7.6.3
Il materiale prodotto dal tuo impianto ( materie prime e/o prodotti ottenuti ) deve poi esser sottoposto allo stesso test di cessione di cui all'allegato prima citato ed altresì soddisfare i requisiti di cui allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente 15/07/2005 n. ul/2005/5205 .
Chiedo scusa se mi reintrometto, ma il rispetto del test di cessione di cui parla ilDM 5 febbraio 1998 e che tu citi è da farsi sul recuperato, non sul rifiuto in ingresso, in entrambi i casi che richiami e che sono d'interesse di palladino; infatti quell'anima pia del Legislatore sperava che leggendolo volta per volta fosse più chiaro di quanto già non esplicitasse l'art. 9 nella sua versione primigenia, ed è proprio questo il motivo per cui trovo che non sia stata una buona idea riscriverlo negli attuali termini: che però sono piuttosto chiari se si conosce la lingua italiana:

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103]
[170104] [170802] [170904][200301].
7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. ti prego di notare che non chiede che sia il rifiuto a rispettare il test di cessione!
7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006 [R5].
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare etc. etc.
A me pare evidente che non è il rifiuto che entra a dover avere il test di cessione conforme bensì la "frazione inerte" finale. Il che è ovvio, perchè se si ammette che ci possano essere carta, plastica, legno ferro e quant'altro "saltare" con il test di cessione prima della cernita è facilissimo, se si fa un campionamento "rappresentativo" del rifiuto come norma UNI richiede sia fatto: bastano degli ossidi di ferro sbriciolati dai tondini o dei muschi/muffe sulle parti in legno ma anche sui calcinaccio tal quale per farti andare fuori con il COD. Le prescrizioni in questo senso che fanno spesso gli enti sono palesemente redatte da chi di laboratorio e di analisi dei rifiuti non capisce una ceppa beneamata, ed a mio avviso si può/deve ricorrere al TAR e via via su fino alla corte europea di giustizia.
La stessa identica cosa si verifica per la tipologia 7.6, anzi lì è ancora più chiaro: il test di cessione va rispettato solo se il materiale recuperato è utilizzato per rilevati e sottofondi stradali ovvero costruzioni stradali e piazzali industriali. Se leggi con attenzione, infatti, per la lettera a) delle caratteristiche delle materie prime e prodotti ottenuti, ossia per il conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo, non viene richiesto il rispetto del test di cessione. Perchè mai quindi dovrebbero chiederlo in ingresso, se non è richiesto nemmeno per la materia prima da destinare a produzione di conglomerato bituminoso, da dove non sperde di certo?

Tutta la tipologia 7, in particolar modo, della normativa relativa al recupero in procedura semplificata specifica volta per volta e prodotto recuperato per prodotto recuperato quando si desidera che il test di cessione sia rispettato, ed è sempre quando l'ex-rifiuto è reimmesso come tale nell'ambiente, quando va a qualche altra produzione no, perchè lì subirà ancora altre trasformazioni.

Non per dire, ma l'art. 9 infatti richiama esplicitamente la UNI 10802 su "rifiuti liquidi, granulari pastosi e fanghi" . Non c'è molto di granulare o pastoso nè di fangoso in una trave di cemento armato demolita. Ed il test di cessione sul massivo/bulk darà inevitabilmente risultati ben diversi (più bassi, per la precisione) rispetto a quelli che potremo avere dallo stesso materiale ma in forma "granulare".

Se io dico che un "merceologico" in accettazione può andare bene, è perchè ne sono certa, e ne sono certa perchè lo dice la Legge, non perchè lo dica io che, per quanto "bravina" non ho ancora valore di legge Laughing .
E ti assicuro che la Legge - magari alla fine - i magistrati giudicanti se la sanno leggere.

Oltre tutto, ma ditemi voi, che senso ha fare un test di cessione su qualcosa che poi appunto verrà rilavorato con chissà che altro? è il prodotto finale quello che ha impatto sull'ambiente e sull'uomo, non gli intermedi, specie dove non c'è di rischio di "intermedi indesiderati" come le diossine quando si fanno medicinali (seveso docet).
Pensa alle procedure semplificate di recupero di pericolosi da DM 161/02: come credi che possano mai rispettare il test di cessione? eppure, se hanno quelle certe caratteristiche e se ne ottengono quelle determinate materie prime di recupero vanno in procedura semplificata pure alcuni pericolosi.


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Messaggio  toni Lun Lug 09, 2012 7:32 am


Ribadisco quanto di già detto , il test di cessione è si da fare sul recuperato unitamente agli accertamenti di cui all’allegato C circolare del Ministero dell’Ambiente del 15/7/2005 n. UL/2005/5205 , per i lotti di produzione ( almeno ogni 3.000 MC ) e per le specifiche destinazioni del recuperato , ma è altresì vero che il produttore del rifiuto deve conferire all’impianto il rifiuto con le dovute analisi nel caso di specie test di cessione .
Produttore del rifiuto ► conferimento ad impianto per la messa in riserva R13 con test di cessione ► fase di recupero ►produzione di mps o altra destinazione lotti di produzione ► test di cessione + ulteriori accertamenti del tipo setacciatura etc come da circolare Ministero dell’Ambiente del 15/7/2005 n. UL/2005/5205 allegato C ►prodotto non conforme : è ancora rifiuto !!!
Esimia concittadina cosa intendi per certificato merceologico ? una attestazione di codice CER , una analisi merceologica quali – quantitativa del rifiuto ? o casa’altro ?
Hai ragione nel dire che i magistrati giudicanti sanno leggere la Legge , e vai tranquilla che con codesta tesi l’imputato viene condannato !
Preciso e sottolineo che non sta a Noi giudicare o interpretare a nostro modo la Legge , bensì è nostro dovere applicarla , ci piaccia o no è così .
Buona giornata . Toni
Aurora Brancia ha scritto:
toni ha scritto:Presuppongo che l'autorizzazione (?) sia una iscrizione in procedura semplificata per la qual cosa il cliente deve conferire con il test di cessione di cui all'allegato 3 D.M.05/02/98 come modificato dal D.M.186/2006 - vedi nella fattispecie l'allegato 1 sub allegato 1 stesso dm al punto 7.1.3 - attività di recupero ed al punto 7.6.3
Il materiale prodotto dal tuo impianto ( materie prime e/o prodotti ottenuti ) deve poi esser sottoposto allo stesso test di cessione di cui all'allegato prima citato ed altresì soddisfare i requisiti di cui allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente 15/07/2005 n. ul/2005/5205 .
Chiedo scusa se mi reintrometto, ma il rispetto del test di cessione di cui parla ilDM 5 febbraio 1998 e che tu citi è da farsi sul recuperato, non sul rifiuto in ingresso, in entrambi i casi che richiami e che sono d'interesse di palladino; infatti quell'anima pia del Legislatore sperava che leggendolo volta per volta fosse più chiaro di quanto già non esplicitasse l'art. 9 nella sua versione primigenia, ed è proprio questo il motivo per cui trovo che non sia stata una buona idea riscriverlo negli attuali termini: che però sono piuttosto chiari se si conosce la lingua italiana:

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103]
[170104] [170802] [170904][200301].
7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. ti prego di notare che non chiede che sia il rifiuto a rispettare il test di cessione!
7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006 [R5].
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare etc. etc.
A me pare evidente che non è il rifiuto che entra a dover avere il test di cessione conforme bensì la "frazione inerte" finale. Il che è ovvio, perchè se si ammette che ci possano essere carta, plastica, legno ferro e quant'altro "saltare" con il test di cessione prima della cernita è facilissimo, se si fa un campionamento "rappresentativo" del rifiuto come norma UNI richiede sia fatto: bastano degli ossidi di ferro sbriciolati dai tondini o dei muschi/muffe sulle parti in legno ma anche sui calcinaccio tal quale per farti andare fuori con il COD. Le prescrizioni in questo senso che fanno spesso gli enti sono palesemente redatte da chi di laboratorio e di analisi dei rifiuti non capisce una ceppa beneamata, ed a mio avviso si può/deve ricorrere al TAR e via via su fino alla corte europea di giustizia.
La stessa identica cosa si verifica per la tipologia 7.6, anzi lì è ancora più chiaro: il test di cessione va rispettato solo se il materiale recuperato è utilizzato per rilevati e sottofondi stradali ovvero costruzioni stradali e piazzali industriali. Se leggi con attenzione, infatti, per la lettera a) delle caratteristiche delle materie prime e prodotti ottenuti, ossia per il conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo, non viene richiesto il rispetto del test di cessione. Perchè mai quindi dovrebbero chiederlo in ingresso, se non è richiesto nemmeno per la materia prima da destinare a produzione di conglomerato bituminoso, da dove non sperde di certo?

Tutta la tipologia 7, in particolar modo, della normativa relativa al recupero in procedura semplificata specifica volta per volta e prodotto recuperato per prodotto recuperato quando si desidera che il test di cessione sia rispettato, ed è sempre quando l'ex-rifiuto è reimmesso come tale nell'ambiente, quando va a qualche altra produzione no, perchè lì subirà ancora altre trasformazioni.

Non per dire, ma l'art. 9 infatti richiama esplicitamente la UNI 10802 su "rifiuti liquidi, granulari pastosi e fanghi" . Non c'è molto di granulare o pastoso nè di fangoso in una trave di cemento armato demolita. Ed il test di cessione sul massivo/bulk darà inevitabilmente risultati ben diversi (più bassi, per la precisione) rispetto a quelli che potremo avere dallo stesso materiale ma in forma "granulare".

Se io dico che un "merceologico" in accettazione può andare bene, è perchè ne sono certa, e ne sono certa perchè lo dice la Legge, non perchè lo dica io che, per quanto "bravina" non ho ancora valore di legge Laughing .
E ti assicuro che la Legge - magari alla fine - i magistrati giudicanti se la sanno leggere.

Oltre tutto, ma ditemi voi, che senso ha fare un test di cessione su qualcosa che poi appunto verrà rilavorato con chissà che altro? è il prodotto finale quello che ha impatto sull'ambiente e sull'uomo, non gli intermedi, specie dove non c'è di rischio di "intermedi indesiderati" come le diossine quando si fanno medicinali (seveso docet).
Pensa alle procedure semplificate di recupero di pericolosi da DM 161/02: come credi che possano mai rispettare il test di cessione? eppure, se hanno quelle certe caratteristiche e se ne ottengono quelle determinate materie prime di recupero vanno in procedura semplificata pure alcuni pericolosi.

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Messaggio  Aurora Brancia Lun Lug 09, 2012 8:56 am

io non interpreto niente, IO LEGGO:
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto
(non si parla di test di cessione)
7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] (come vedi, per R13 non è prefisto alcun test di cessione) per la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia .... per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006 [R5].
ed ancora similmente:
  7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.
7.6.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.
7.6.3 Attività di recupero:
a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo [R5];
b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate.
dove trattandosi di voci ben distinte è ancor più evidente che la conformità al test di cessione è dovuta solo per il recupero in forma b) ed ancora c'è anche la tipologia di recupero 7.10 dove pure è chiaro che la conformità al test di cessione è limitata al reimpiego E QUINDI ALLA REIMMISSIONE IN CIRCOLO senza ulteriori trasformazioni
7.10 Tipologia: sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive [120101] [120102] [120103] [120104] [120201].

7.10.1 Provenienza: processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e sabbiatura delle superfici di manufatti metallici, produzione di moli abrasive.
7.10.2 Caratteristiche del rifiuto: materiali siliceo-alluminosi e granulati con presenza di scaglie metalliche ed eventuali tracce di vernici.
7.10.3 Attività di recupero:

a) produzione di calce idraulica [R5];

b) produzione conglomerati bituminosi [R5];

c) cementifici [R5]

d) produzione di abrasivi [R5];

e) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5];

f) processi di burattatura e barilatura dell’industria meccanica [R5]

Non sono quindi io quella che "interpreta" bensì tutti quelli che asseriscono la necessità di conformità al test di cessione per il rifiuto in ingresso alle attività di recupero; per tua opportuna conoscenza, sappi che in regime di autotutela ex L. 241/90 un recuperatore ha chiesto ad un ARPA (tramite avvocato, naturalmente...) di applicare questa legge come si deve e come sta scritta e, anche se ci si è messo tempo per averli, l'arpa ha corretto i propri certificati esattamente in questo senso. Sul frontespizio c'è scritto "Rapporti di Prova revisionati e corretti in conformità alla normativa vigente alla data del rilascio", appena ho tempo te lo scannerizzo e te lo posto, opportunamente sbianchettato dei riferimenti "sensibili" s'intende.
E sempre a titolo informativo erga omnes, informo anche che se non li avesse corretti sarebbe partita una denuncia per falso ideologico, abuso di potere e falso in atto pubblico; siccome glielo abbiamo scritto e glielo abbiamo motivato esattamente come te l'ho motivato io qui, hanno ben pensato di correggere ed applicare la Legge, appunto senza reinterpretarla come fa comodo (quando non su precisa e taita istanza...) a certi magistrati inquirenti che hanno bisogno di "fare punteggio" per la loro carriera.

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Messaggio  CROCIDOLITE Lun Lug 09, 2012 10:50 am

quoto integralmente quanto riportato da Aurora.

Ribadisco l'opportunità (ma non l'obbligo) di analisi in ingresso.

L'obbligo di analisi in ingresso potrebbe derivare solo da prescrizioni autorizzative, o da procedure previste dalla proprietà dell'impianto.
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Messaggio  palladinosrl Lun Lug 09, 2012 3:08 pm

Quindi ricapitolando, per ciò che riguarda le mie attività:
RECUPERO - 7.1 e 7.6: Rifiuto in entrata con formulario: Analisi o merceologico;
Materiale di risulta di attività di recupero (MPS destinato alla produzione di prefabbricati in cls con inerti riciclati): test di cessione.
Giusto?
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Lug 09, 2012 5:52 pm

palladinosrl ha scritto:
Materiale di risulta di attività di recupero (MPS destinato alla produzione di prefabbricati in cls con inerti riciclati): test di cessione.
Giusto?
Test di cessione, lì dove lo chiede la norma come sopra riportata ovvero la tua specifica iscrizione.
Sì, giusto.


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Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Lug 09, 2012 9:20 pm

palladinosrl ha scritto:Quindi ricapitolando, per ciò che riguarda le mie attività:
RECUPERO - 7.1 e 7.6: Rifiuto in entrata con formulario: Analisi o merceologico;
.....Giusto?
no, sorry. eravamo quasi arrivati alla conclusione ma tu hai voluto introdurre" per ciò che riguarda le mie attività" e così siamo tornati indietro alla domanda analisi sì o analisi no a prescindere da test di cessione si o test di cessione no ( che ormai considererei risolta).
ebbene per la gioia di grandi e piccini col cer 170904 ( che ci hai comunicato essere usato in prevalenza dai tuoi clienti) se non altro perchè è un vetero ex codice a specchio te tocca da dimostra' che non presenti caratteristiche di pericolosità... Oooppps. se poi vuoi farti del male e vai a rileggere il punto 7 punto 1 punto 2 dottamente citato allora ti accorgi che devi dimostrare anche l'assenza di amianto. Secondo ooooppps
a questo punto col 170904 il certificato merceologico non basta. facile facile no? affraid
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Messaggio  CROCIDOLITE Lun Lug 09, 2012 10:40 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:
palladinosrl ha scritto:Quindi ricapitolando, per ciò che riguarda le mie attività:
RECUPERO - 7.1 e 7.6: Rifiuto in entrata con formulario: Analisi o merceologico;
.....Giusto?
no, sorry. eravamo quasi arrivati alla conclusione ma tu hai voluto introdurre" per ciò che riguarda le mie attività" e così siamo tornati indietro alla domanda analisi sì o analisi no a prescindere da test di cessione si o test di cessione no ( che ormai considererei risolta).
ebbene per la gioia di grandi e piccini col cer 170904 ( che ci hai comunicato essere usato in prevalenza dai tuoi clienti) se non altro perchè è un vetero ex codice a specchio te tocca da dimostra' che non presenti caratteristiche di pericolosità... Oooppps. se poi vuoi farti del male e vai a rileggere il punto 7 punto 1 punto 2 dottamente citato allora ti accorgi che devi dimostrare anche l'assenza di amianto. Secondo ooooppps
a questo punto col 170904 il certificato merceologico non basta. facile facile no? affraid

Scusa Vaghe, permettimi di dissentire:
la caratterizzazione di un rifiuto può essere eseguita con un'analisi ... ma anche no.

la conoscenza del cantiere di produzione, la certezza di assenza di attività che possono aver "inquinato" il rifiuto con quantità tali di contaminati da renderlo pericoloso, si può effettuare anche in assenza di analisi, l'importante è effettuare un corretto sopralluogo nel sito di prosuzione del rifiuto. Poi, relativamente alla presenza o meno di amianto, la stessa può essere esclusa in presenza di un sito demolito/manutenuto, ove sia possibile escludere la presenza di manufatti che abbiano contenuto amianto (per età, per conoscenza del sito, ecc.).

Rimane ovvio che un'analisi chimica, risolverebbe la questione definitivamente, sopratutto quando del sito di produzione del suddetto rifiuto non si hanno/possono avere sufficienti informazioni.

rimane altrettanto ovvio che la normativa vigente NON obbliga l'impianto a richiedere l'analisi sul 170904, fermo restando quanto prima detto in merito all'opportunità.


rimane altrettanto ovvio che l'analisi chimica sul sottoprodotto (?), MPS(?) o qualsivoglia nome si preferisca dargli, è obbligatoria quando la norma lo prescrive chiaramente.

tutto ciò chiaramente vale in assenza di prescrizioni cautelative imposte dall'ente autorizzativo.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Lug 10, 2012 8:02 am

CROCIDOLITE ha scritto:Scusa Vaghe, permettimi di dissentire:
....
ecccimancherebbe che non ti permetto di dissentire ... sarebbe già finita la discussione altrimenti Very Happy

CROCIDOLITE ha scritto:...la conoscenza del cantiere di produzione, la certezza di assenza di attività che possono aver "inquinato" il rifiuto con quantità tali di contaminati da renderlo pericoloso, si può effettuare anche in assenza di analisi, l'importante è effettuare un corretto sopralluogo nel sito di prosuzione del rifiuto. Poi, relativamente alla presenza o meno di amianto, la stessa può essere esclusa in presenza di un sito demolito/manutenuto, ove sia possibile escludere la presenza di manufatti che abbiano contenuto amianto (per età, per conoscenza del sito, ecc.)......
opppss climb sopralluogo nel sito di 1500 conferitori (che auguro al ns @palladino di avere come clienti) ?? La vedo utopica. climb


CROCIDOLITE ha scritto:...rimane altrettanto ovvio che la normativa vigente NON obbliga l'impianto a richiedere l'analisi sul 170904, ....
okkio che nn parliamo più di test di cessione si o no, ma di analisi in ingresso . Ebbene sull'obbligatorietà o meno delle analisi si è scritto parecchio ... ma per i rif in semplificata dirimente è l'art. 8 c. 4 (ce tocca in occasione del primo conferimento e poi ogni 24 mesi. la norma è lapidaria. In più a @palladino je tocca verificà la conformità alle prescrizioni ai sensi del comma 5 c.s.)

Non solo: come ormai consolidato in giurisprudenza, se invochi un regime di favore (ed il DM 05.02 lo è) l'onere della prova (precostituita sia ben inteso (!) e non certo ex post) è a carico di chi lo invoca: ed un certific merceologico (assolutamente deregolamentato e senza agganci a metodiche std e riconosciute come invece chiede il comma 2 dell'art. 8 del DM 05.02.98) invero fa tenerezza come prova What a Face No geek

infine come ricordava in più occasioni @aurora il Chimico che firma il certificato si assume responsabilità penali al riguardo e per un codice (ex) a specchio se devo escludere il raggiungimento di determinate soglie non lo posso fare "di pancia" né tanto meno lo deduco da un sopralluogo arg
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Lug 10, 2012 9:23 am

vaghestelledellorsa ha scritto:1) =opppss climb sopralluogo nel sito di 1500 conferitori (che auguro al ns @palladino di avere come clienti) ?? La vedo utopica. climb

2)Non solo: come ormai consolidato in giurisprudenza, se invochi un regime di favore (ed il DM 05.02 lo è) l'onere della prova (precostituita sia ben inteso (!) e non certo ex post) è a carico di chi lo invoca: ed un certific merceologico (assolutamente deregolamentato e senza agganci a metodiche std e riconosciute come invece chiede il comma 2 dell'art. 8 del DM 05.02.98) invero fa tenerezza come prova What a Face No geek

3)
infine come ricordava in più occasioni @aurora il Chimico che firma il certificato si assume responsabilità penali al riguardo e per un codice (ex) a specchio se devo escludere il raggiungimento di determinate soglie non lo posso fare "di pancia" né tanto meno lo deduco da un sopralluogo arg

Parto a risponderti dalla fine, e vado a ritroso:
3) tanto per cominciare, non deve essere per forza un chimico a fare le analisi, ma soprattutto non è competenza del chimico (nella migliore delle interpretazioni, non solo del chimico) stabilire quale sia la fine ambientalmente più compatibile di un rifiuto. Inoltre, tra i requisiti delle professionalità in gioco c'è quella di sapere che tipo di analisi deve essere eseguita, e ti posso assicurare che esistono anche le analisi "a vista". Si chiamano caratteristiche merceologiche a vista, infatti.
2) se il professionista esegue le sole determinazione analitiche su un campione "esibito" puoi avere ragione, ma se -come dovrebbe proprio ai sensi della richiamata UNO 10802- effettua in prima persona il campionamento per farlo come si deve ha necessità di prendere conoscenza del ciclo produttivo da cui origina e identificarne le potenziali pericolosità è appunto competenza professionale specifica. E la norma come richiamata in DM 5 febbraio 1998 ti ribadisco che è chiaramente riferita a rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi. Quindi, non a rifiuti solidi compatti massivi quali quelli tipici della demolizione.
1) non è il destinatario che deve eseguire il sopralluogo, ma appunto il professionista che si assume la responsabilità di certificare.

Diciamo che i laboratori che lavorano correttamente, prescindendo che siano o meno certificati da accredia per la qualità della prestazione professionale erogata, indicano in calce al certificato la dicitura "la presente certificazione è riferita al campione esibito", ovvero quando procedono personalmente al campionamento "la presente certificazione è riferita ai materiali giacenti in attesa di eliminazione che sono /non sono stabilmente prodotti nel ciclo produttivo della Pinco Pallo srl secondo quanto dichiarato dal Rappresentante legale della stessa".
Ovviamente, in quest'ultimo caso agli atti del Lab c'è la dichiarazione in parola: perchè se tu mi fai campionare una cosa che NON è quella che produci di solito come rifiuto io le mie terga -per te- non le espongo ad azioni inconsulte...

Non pretendete di voler insegnare voi a me come si fa un certificato a rifiuto... come diceva lo scrittore, "a ciascuno il suo".

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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Lug 10, 2012 10:18 am

Aurora Brancia ha scritto:..... e ti posso assicurare che esistono anche le analisi "a vista". Si chiamano caratteristiche merceologiche a vista, infatti.
ma come già dicevo non sono contemplate dal comma 2 dell'art. 8 del "5 febbraio" cogente nel caso di @palladino king

Aurora Brancia ha scritto:... E la norma come richiamata in DM 5 febbraio 1998 ti ribadisco che è chiaramente riferita a rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi. Quindi, non a rifiuti solidi compatti massivi quali quelli tipici della demolizione ...
oooppps, Aurora, granchietto clown la UNI 10802 (che ho qui in mano) dedica il cap. 13 proprio ai campionamenti di materiali in pezzi massivi ... ooops Embarassed

Aurora Brancia ha scritto:Non pretendete di voler insegnare voi a me come si fa un certificato a rifiuto...
me racumandi, nn buttiamola sul personale, nehm ? Razz se no qua partono i flame pissed
il "voi" ed il "noi" creano fratture e muri ... fuori dallo spirito coesivo del forum. Sorry per il pistolotto Sad

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Messaggio  Aurora Brancia Mar Lug 10, 2012 5:39 pm


Ciò che intendevo dire, adesso cerco di spiegarmi meglio, è che se vuoi fare le analisi di laboratorio il campionamento deve essere eseguito in quel certo modo, e le analisi vanno condotte in quel certo modo. Modo che può non avere senso per i massivi se non quello di far spendere soldi inutili

Ma se sei uno che di mestiere e per abilitazione professionale può predisporre e redigere certificazioni su materiali in genere e su rifiuti in particolare non è detto che tu non possa certificare la qualità merceologica di un rifiuto anche senza eseguire analisi.

E' ovvio che non potrai certo inventarti dei numeri sul tenore di alcunchè, in quel materiale, escludendo le facies massive di cui la composizione chimica è appunto merceologicamente nota proprio perchè raggiungono quelle determiate concentrazioni.
Per esempio, negli sfridi di lavorazione del marmo in quanto marmo sei certo di avere più del 50% in carbonati, mente se stiamo parlando di residui di porfidi ci sarà almeno il 60-65% di silicati e così via. Certo, senza analisi non potrai mai dire di preciso quanto sia il piombo eventualmente presente, ma sarai certo che è molto ma molto meno del 5% in peso. Il cemento conterrà senza meno silicati e carbonati, i mattoni refrattari solo silicati vari con tracce di silice libera cristallina (di solito, < 1% ) e così via, le piastrelle ceramiche idem ed al più pigmenti che comunque in peso, quand'anche fossero di metalli pesanti "pericolosi" di certo non raggiungeranno mai le caratteristiche di pericolosità.
Quindi, se io ho eseguito il sopralluogo per predisporre le modalità di campionamento e mi sono reso conto che tutto quel cassone è pieno di cose di cui conosco almeno empiricamente la composizione merceologica, e vedo che il cassone sta messo sotto ad un palazzo e che il materiale che c'è dentro è quello con cui si fanno le case e non c'è motivo per cui si possano essere "contaminati", posso anche assumermi la reponsabilità di dire cosa c'è e attestarne la non pericolosità.

Per contro, quando c'è per un qualche motivo il sospetto che ci possa essere stata una contaminazione dei materiali da costruzione testè demoliti, anzichè stare a fare tutta la santissima lista di tutti i metalli, tutti gli idrocarburi aromatici, alifatici, clorurati ed altri alogenati, fenoli, PCB, diossine, furani, amianto etc. etc. se sono persona seria e non mi ritrovo quelli più realisti del re farò solo e soltanto la ricerca e dosaggio di ciò che potrebbe averli contaminati.

Io ho cercato cromo VI, Co, Cd ed altri cacchietielli simili nei mattoni di vasche di galvanica, piombo nelle pavimentazioni industriali di una seconda fusione per recupero del piombo dalle batterie dei veicoli (vabbè, lì lo cercai anche nell'eternit di copertura, oltre l'amianto...), amianto nello strato interno di refrattari e della malta che li legava nella dismissione di un altoforno, ho cercato anche gli IPA nei rimasugli di un camino di cokeria...
Ma non ho mai fatto spendere una cifra stupida quanto inutile al mio comittente e, quando ho trovato concentrazioni superiori a quelle previste come limite, il rifiuto ha avuto la sua brava certificazione come pericoloso.
Ribadisco tuttavia che è lecito e legittimo rilasciare una certificazione merceologica, purchè nei limiti della merceologia che, lo ricordo a chi ne avesse poca dimestichezza, è la scienza che definisce proprio le qualità ed i contenuti anche quantitativi "medi" dei vari prodotti dell'uomo.

Per aggiungere un aspetto che mi pare rilevante in tema di rifiuti, la merceologia sarebbe esattamente la scienza alla quale si sono rifatti i signori di bruxelles quando hanno deciso che certi codici dovevano avere l'asterisco sempre ed altri invece mai, ed altri ancora potevano avere o meno l'asterisco a seconda di come funziona e che materie prima o processi adotta il ciclo produttivo che genera quel tipo di rifiuto.
Ecco perchè un certificato merceologico su rifiuti certamente non pericolosi è da ritenersi sufficiente.
Quindi, pretendere un test di cessione in ingresso per procedure di recupero che non lo contempano significa solo gravare di spese il malcapitato conferitore, ed anche il recuperatore che almeno a campione le deve verificare ogni tanto.

Parimenti, avere eliminato (proditoriamente, insisto) la lista positiva dei materiali inerti conferibili in discarica per inerti e pretenderne comunque sia la caratterizzazione che soprattutto l'eluato è stata forse una manna per alcuni certificatari folli, ma un vero danno economico per chi questo lavoro lo svolge seriamente: e che mi risulti sono la maggioranza. Oltre tutto, con il risultato pessimo che per alcune presenze organoletticamente non rilevabili persino alcuni enti pubblici di controllo "saltano le analisi" e attribuiscono concentrazioni "a occhio".
Se anzichè dover fare 200 analisi al giorno se ne dovessero fare 20, magari chissà...

Comunque, io ho espresso il mio parere e spero di averlo motivato portando a supporto di questo mio parere ragioni sia tecniche che normative.
Poi, se qualcuno preferisce far spendere i 150-180 euri anche quando non dovuti , spesa inutile che a quel costo non può dare alcuna garanzia nè a chi li spende nè a chi poi si ritrova il certificato allegato al FIR (se c'è davvero l'inghippo e per un caso lo si scopre sono cacchi, poi, dimostrare che ti sei fidato e non che eri d'accordo da prima), come dico sempre la vita è fatta di scelte e ritengo che ognuno di noi debba essere libero di fare quelle in cui crede.

Visto che sei con la 10802 davanti, fai una beklla cosa: dopo il capitolo 13 sui massivi c'è il 14 sulla preparazione dei campioni, dacci un'occhiata...
Ti faccio solo notare che con 150-180 euro a momenti non ci si copre il costo del personale che ha fatto il sopralluogo, per decidere dove campionare e con quale mezzo, che è tornato con gli strumenti adatti e i contenitori adatti, ha fatto il campione grezzo, poi è tornato in laboratorio dove lui o qualche collega ha preparato il campione finale secondo quanto dice il capitolo 14 della UNI 10802, che non si possono certo lfare in serie, ed ha lavato la vetreria necessaria, per non parlare del personale amministrativo che protocolla in ingresso il campione, la predisposizione del foglio di lavoro ed infine redige i certificati. Solo per questo ci vogliono non meno di 5 ore/lavoro di una persona che, a seconda della qualifica, costa al suo DdL titolare di studio mediamente 120 €. Come vedete, non ho parlato di spese per ammortamenti apparecchiature, visto che non le regalano nè le concedono in comodato come accade per i laboratori di chimica clinica, carburanti e consumo vetture per andare e venire, spese generali di ufficio come telefono luce acqua mutuo o affitto, iscrizione annuale CCIAA, deposito del bilancio, commercialista e consulente del lavoro, medico competente, formazione del personale, quota di tasse...

Figuratevi se ci possono stare anche i costi di reagenti e degli standard di riferimento, materiali di consumo, gas puri per far funzionare spettrometri al plasma o anche solo ad atomizzazione elettrotermica, gascromatografi e relative colonne dedicate, sistemi HPLC con diversi rivelatori, manutenzione programmata di tutto questo... e magari perchè no anche il costo delle verifiche di accreditamento.

Un certificato merceologico, indirettamente, può anzi essere un buon indice della correttezza professionale di chi lo rilascia.

Complimenti a chi è riuscito ad arrivare qua, ma francamente su una cosa così delicata non me la sento di dire "è così perchè lo dico io": non lo facevo con le mie figlie quando erano piccolissime, e non mi permetterei mai di farlo con dei colleghi.
Peraltro, ho iniziato a rispondere alle 14 in pausa pranzo, ma poi ho dovuto lavorare, ed ho concluso solo ora... Laughing







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