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Legge di stabilità 2013: commissione unica sui procedimenti ambientali

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181012

Messaggio 

Legge di stabilità 2013: commissione unica sui procedimenti ambientali Empty Legge di stabilità 2013: commissione unica sui procedimenti ambientali




Attualmente all'esame delle Camere:

Art. 7 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
[...]
27. Nel contesto delle azioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica e all’incremento dell’efficienza procedimentale, la legge di stabilità all’esame delle Camere prevede che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, siano soppresse la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC e che sia istituita la Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA. Tale Commissione, sin dal suo insediamento, subentra nello svolgimento delle funzioni già attribuite alle Commissioni soppresse e nei procedimenti in corso di trattazione presso di esse.

28. La Commissione unica è composta da cinquanta esperti. L’incarico dei componenti delle Commissione unica è di durata triennale, rinnovabile una sola volta. La Commissione è presieduta, a titolo gratuito, dal Direttore generale competente in materia di valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede alla programmazione dei lavori. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento della nuova Commissione.

29. Fatto salvo quanto disposto dal comma 28, i componenti della Commissione unica sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto dell’equilibrio di genere, tra soggetti dotati di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, mediante valutazione dei curricula. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina dei componenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. Con decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione, in ogni caso non superiore all’ottanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, composto da una parte a titolo di compenso per l’attività istruttoria VIA-VAS ed una parte a titolo di compenso per l’attività istruttoria AIA, nel limite delle risorse annualmente disponibili ai sensi dell'art. 33. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, il trattamento economico spettante ai componenti della Commissione unica è pari all’ottanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui all'art. 33.

31. A decorrere dall’insediamento della Commissione unica, sono abrogati gli articoli 8, ad esclusione del comma 4, e 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rispettivamente modificati e integrati dall'articolo 2, comma 5, lett. b), e comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, nonché gli articoli 9, fatta eccezione per i commi 4 e 6, e 10 del DPR n. 90 del 2007, ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto disposto dai commi da 27 a 34.

32. Sino all’insediamento della nuova Commissione, per lo svolgimento delle attività di competenza della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, queste ultime continuano ad operare, in deroga alla soppressione di cui al comma 27.

33. Alla copertura degli oneri per il funzionamento della Commissione unica, per l’effettuazione delle procedure VIA, VAS e AIA e per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e le conseguenti necessità logistiche ed operative, nonché per l’effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente per la copertura degli oneri per le procedure VIA-VAS e AIA. Le denominazioni "Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS" e "Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC", ovunque ricorrano, sono sostituite con la denominazione "Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA". Dall'attuazione dei commi da 27 a 32 sono previsti risparmi di spesa di circa 820.000 euro annui a decorrere dal 2013.

34. La verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell’autorizzazione integrata ambientale di competenza statale è effettuata dall’ISPRA che allo scopo utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



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