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RAEE centri di raccolta autorizzati 152/06

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Messaggio  cleo72 Gio Ott 25, 2012 9:46 am

La conversione in legge del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2 ha approvato un emendamento al Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, che prevede la possibilità di trasporto RAEE semplificata anche presso i CdR autorizzati ai sensi del D.L.gs 152/2006.
Come CdR autorizzati ai sensi del D.L.gs 152/2006 si intendono tutti gli impianti o solo impianti comunali (es. piazzole ecologiche) autorizzati 152?
In pratica secondo voi l’impianto XY (privato) autorizzato 152/06 con autorizzazione specifica alla messa in riserva e trattamento dei RAEE può ricevere da un distributore RAEE (o trasportatore) con le modalità semplificate?
Tale impianto deve essere sul territorio o nella stessa area geografica del distributore oppure può essere un qualunque impianto autorizzato sul territorio nazionale?
Grazie in anticipo.
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Messaggio  VdT Gio Ott 25, 2012 12:41 pm

Io credo debbano intendersi sempre i Centri di Raccolta e non impianti di trattamento e stoccaggio privati.

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Messaggio  Admin Gio Ott 25, 2012 3:24 pm

Allora: Nella definizione declinata dal D.Lgs 151/05 è prevista anche la possibilità che centri di raccolta RAEE possano essere realizzati da privati, in regime volontario: "centri di raccolta di RAEE: spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposto temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati" (art. 3, c.1, lett. t).
Attualmente, però, sono regolamentati unicamente i centi di raccolta approvati dal Comune territorialmente competente (DM 8 aprile 2008).
La conversione in legge del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2 ha approvato un emendamento al Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, che prevede la possibilità di trasporto RAEE semplificata anche presso i CdR autorizzati ai sensi del D.L.gs 152/2006.
In quale punto? http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;28
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Messaggio  cleo72 Ven Ott 26, 2012 8:54 am

Facevo riferimanto a:
SENATO DELLA REPUBBLICA
..... disegno di legge d’iniziativa del Governo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale......
15. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalita` previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalita` previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ma francamente è vero non ho verificato se è stato convertito in legge in questi termini.

Però, per lo meno in Lombardia: la nota del 2 marzo 2011 della Regione Lombardia cita (2 marzo 2011, prot. n. 5911 Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Pianificazione dei Rifiuti), nota indirizzata a Province e Comuni lombardi.

... i RAEE domestici, raccolti nell’ambito delle procedure di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65 (c.d. Decreto “uno contro uno”) possono essere conferiti presso i centri di raccolta di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs n. 151/2005 (Decreto RAEE), autorizzati sia ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 (come modificato dal D.M. 13 maggio 2009), sia autorizzati in forma ordinaria o semplificata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 che rispettino, per quanto riguarda i RAEE, nelle caratteristiche strutturali e nelle modalità gestionali, i requisiti fissati nell’Allegato 1 del DM 8 aprile 2008. In buona sostanza, secondo la D.G. Territorio e Urbanistica, Pianificazione dei Rifiuti della Regione Lombardia, la possibilità di accogliere i RAEE domestici ricevuti dai distributori, dagli installatori e dai centri di assistenza di AEE deve essere riconosciuta a tutti i centri di raccolta comunque autorizzati.

Scusate se ho fatto un po' di confusione, ma il dubbio mi rimane.
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Messaggio  VdT Ven Ott 26, 2012 9:05 am

Cercando di semplificare ai massimi termini la questione: i distributori potranno conferire i propri RAEE ai Centri di Raccolta comunali autorizzati secondo il D.Lgs 152/2006 e secondo il D.M. 8 Aprile 2008. La condizione essenziale alla base di entrambe le tipologie autorizzative è che l'impianto debba essere un Centro di Raccolta Comunale. Spero il dubbio sia stato risolto

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Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Nov 05, 2012 2:05 am

emmò oggi mi capita sotto gli occhi questo documento dell'ANCI : www.anci.it/Contenuti/Allegati/schema%20di%20lettura%20dm%20centri%20di%20raccolta.pdf

mi ricordo del vecchio post www.sistriforum.com/t5097-registrazione-raee-cdr e mi rifaccio prendere da un mio vecchio dubbio .....
1) leggendo le ultime tre righe di pagina 8 del suddetto doc ANCI mi si dice che l'All. IA (scheda rifiuti in ingresso al CdR) del DM 08,04,2008 non sostituisce ma INTEGRA il reg di car/scar .... e quindi come CdR non solo dovrò compilare l'all. IA ma anche il reg di cui all'art. 190 del TUA ma poichè il documento semplificato di cui all'All. II del DM 65 non riporta i kg conferiti bensì i pezzi (!!?) io che quantità in kg ci metto sul mio registro ??

2° DUBBIO: il ddT semplificato (All. II del DM 65) ha un solo nr. progressivo ma può accompagnare molti CER diversi .... sul mio reg car/scar ex art. 190 richiamerò sempre lo stesso nr. del ddT semplifificato per le diverse registrazioni dei diversi CER ?? Embarassed
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Messaggio  VdT Lun Nov 05, 2012 10:02 am

Non ricordo bene il documento che hai linkato, ma sei sicuro che non si debba utilizzare un altro registro per i RAEE del DM 65? Proverò a chiarire la questione e poi proverò a risponderti.

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Messaggio  ceresio18 Lun Nov 19, 2012 12:51 pm

scusate l'intromissione...il DM 65/2010 prevede la redazione dello schedario conforme all'allegato 1 del DM stesso per i distributori o per i centri di assistenza/installatori.
I CDR non devono compilare lo schedario conforme all'allegato 1 e dovranno continuare a registrare secondo le loro abituali modalità di registrazione....
Ciao
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Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Nov 19, 2012 1:39 pm

ceresio18 ha scritto:scusate l'intromissione...il DM 65/2010 prevede la redazione dello schedario conforme all'allegato 1 del DM stesso per i distributori o per i centri di assistenza/installatori.
okkio che qui stai ragionando solo per gli adempimenti dei distrib o dei centri assistenza che sono soggetti al DM 65 ed è quindi pacifico che costoro (e non i CdR !!) usino lo schedario dell'all. I del DM 65, ok?

ceresio18 ha scritto:I CDR non devono compilare lo schedario conforme all'allegato 1 e dovranno continuare a registrare secondo le loro abituali modalità di registrazione....
Ciao
quando invece parli dei CdR (che hanno appena ricevuto i RAEE che i distributori di cui sopra gli hanno conferito !) costoro sono invece soggetti al DM 08.04.2008 che al pt. 6.5 dell'All. I (del DM 08.04.08, ovviamente) prevede (per garantire tracciabilità di ciò che entra ed esce dal CdR) di usare l'All. IA dello stesso DM 08.04.08, un po' ingarbugliato ma chiaro ??

ebbene il mio post precedente si chiede proprio se questo "schedario" dell'All. IA deve affiancarsi o meno al registro ex art. 190 del TUA ... affraid
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Messaggio  Admin Lun Nov 19, 2012 2:09 pm

ebbene il mio post precedente si chiede proprio se questo "schedario" dell'All. IA deve affiancarsi o meno al registro ex art. 190 del TUA ...
A mio avviso, sì.
Potrà sembrare un adempimento inutile per le piattaforme che tengono registro (e in effetti lo è), tuttavia non è scritto da nessuna parte che il registro c/s costituisce una scrittura alternativa.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Nov 19, 2012 5:03 pm

Admin ha scritto:
ebbene il mio post precedente si chiede proprio se questo "schedario" dell'All. IA deve affiancarsi o meno al registro ex art. 190 del TUA ...
A mio avviso, sì.
Potrà sembrare un adempimento inutile per le piattaforme che tengono registro (e in effetti lo è), tuttavia non è scritto da nessuna parte che il registro c/s costituisce una scrittura alternativa.
la mia speranza è - o era prima del post del Capo - che non essendo l' All. IA un vero registro vidimato fosse sufficiente x essere conforme al dettato normativo la presenza delle Info previste dall'All. IA ma riportate su qualsiasi doc previsto da altre norme..... come previsto esplicitamente per il FIR equipollente alla SdT "scheda di trasporto" Embarassed oppure il FIR al posto del ddT ADR (§ 5.4.1.4.1 dell'ADR vigente) cheers
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