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Registro di carico e scarico per i centri di raccolta ex DM 8 aprile 2008

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Messaggio  Admin Ven Gen 18, 2013 11:18 am

Apro questa discussione con l'intento di fare il punto sullo stato dell'arte, con il contributo della community.
Riporto, di seguito, una serie di mie personali considerazioni suscettibili, naturalmente, di osservazioni ed approfondimenti. Potrebbero costituire un punto di partenza.
Il thread attiene esclusivamente alle strutture approvate ex DM 8 aprile 2008, per le stazioni ecologiche approvate ex art. 208 TUA ritengo pacifico che vada tenuto registro di recupero/smaltimento come per qualsiasi impianto.

1) L'attività di gestione dei centri di raccolta si configura come attività di raccolta rifiuti (per la quale, infatti, è richiesta l'iscrizione in cat. 1 dell'Albo gestori). Rif. art. 1 DM 8 aprile 2008
2) Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti è tenuto al registro di carico e scarico. Rif. artt. 189-190 TUA
3) Le modifiche apportate dal D.Lgs 205/2010 non sono ancora entrate in vigore, stante le reiterate proroghe all'operatività del Sistri. Pertanto la disposizione che prevede la tenuta del registro per i soli rifiuti pericolosi non è ancora produttiva di effetti.
4) La disposizione di cui sopra, da intendersi come una semplificazione rispetto al regime ordinario, conferma, in via indiretta, l'obbligo del registro per i centri di raccolta.
5) Attualmente il registro va tenuto sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non pericolosi.
6) Il registro è un registro di raccolta (casella da barrare sul frontespizio). Non è corretto tenere il registro alla stregua di un registro di impianto.

Tutto ciò premesso, la tenuto in concreto di detto registro incontra innegabili difficoltà di tipo operativo.
In questa discussione vorrei fare il punto sulle modalità di tenuta attualmente in uso, nella speranza di definire una best practice condivisa.

A voi!

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Messaggio  Admin Lun Gen 21, 2013 10:59 am

Uno spunto sulle modalità di tenuta del registro può derivare dal comma 9 del (non ancora vigente) art. 190 TUA:

"...la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti".
Come gestite i formulari in uscita?
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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Gen 22, 2013 11:03 pm

Admin ha scritto:A voi!
Chiedo venia .. ma non sono sicuro di aver capito bene lo spunto offerto da Admin.

Cmq, provo a dare il mio contributo.

Considerate le 2 modulistiche previste dalla normativa sui Centri di Raccolta, considerati cmq le modalità per tracciare (per esigenze normative, logistiche, contabili), dopo mesi di valutazioni e prove abbiamo convenuto (per i CdR che seguo) di gestire il tutto come un normale impianto: tutto quello che esce è accompagnato da relativo FIR (sebbene io risulti essere sia il gestore del Centro di Raccolta, che in Gestore della Raccolta Stradale .. e la normativa mi consentirebbe di adottare una procedura semplificata senza FIR).

OT[on]
ci siamo accorti che cmq, anche per il solo fatto di contabilizzare i viaggi e gli scarichi, per ogni servizio veniva richiesto di compilare un rapportino, che successivamente doveva essere riportato nell'allegato 1B del DM 8 aprile 2008, abbiamo deciso di tagliare la testa al toro e di adottare univocamente i FIR.
OT[off]

E' rimasta in piedi la compilazione del succitato allegato 1B solo nei casi in cui, appurati i quantativi ridotti di alcune frazioni merceologiche (quali gli imballaggi in vetro, gli imballaggi in plastica, ecc (i cittadini utilizzano al 99,9% il porta a porta, vanno in Centro di Raccolta solo se strettamente necessario per questi rifiuti), queste vengono raccolte in cassonetti (cmq posizionati all'interno del CdR) e raccolte nei giri di raccolta "stradali". Grazie alla cippatura di questi contenitori, so se e quando vengono svuotati, e con una procedura automatica, vengono compilati i succitati allegati 1B e popolato il relativo registro (il tutto, come sempre, nella logica di tracciare tutto quello che esce dal Centro di Raccolta).

Per quanto concerne l'allegato 1A (SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA), discorso bypassato a monte mediante l'impiego di palmari con lettore rfid: l'addetto alla guardiania, mediante questo apparecchio è in grado di identificare l'utente (munito di apposita card equipaggiata con tag rfid), annotare macroscopicamente la quantità di rifiuti che stanno per essere conferiti, rilasciare (qualora richiesto dall'utente) uno "scontrino" relativo alle annotazioni inserite dall'operatore.

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Messaggio  Admin Mer Gen 23, 2013 3:48 pm

A mio avviso, non si può tenere registro di impianto.
In tal caso si dichiara di svolgere un'attività di recupero o smaltimento (ed, infatti, sul frontespizio va indicata l'attività svolta).
Ma la gestione dei centri di raccolta viene fatta rientrare nella fase propedeutica al recupero/smaltimento. In realtà propedeutica anche allo stesso trasporto, trattandosi di "raccolta" e stando alla definizione declinata all'art. 183, c.1, lett. o) e mm).
Che poi si tratti di annotare materialmente dei carichi e degli scarichi, su questo non ci sono dubbi. Lo fanno gli impianti, come pure i produttori ed i trasportatori.
Ma, in termini di legge, quello non è un registro di impianto.
E la differenza non è da poco.
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Messaggio  VdT Mer Gen 23, 2013 4:18 pm

E' vero che sono due cose diverse, ma laddove dimostro che le mie registrazioni presentano maggiori dettagli e maggior tracciabilità dei flussi dei rifiuti non è certamente migliore come metodo di gestione?

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Messaggio  Admin Mer Gen 23, 2013 4:30 pm

Non mi sono spiegato.
Non dico che non si debba tenere registro di carico (a favore della modulistica prevista dal DM 8 aprile 2008).
Dico che il registro va tenuto, ma è un registro di "trasporto" (o meglio di "raccolta") e non un registro di "recupero" o "smaltimento".
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Gen 23, 2013 4:35 pm

Admin ha scritto:Non mi sono spiegato.
Non dico che non si debba tenere registro di carico (a favore della modulistica prevista dal DM 8 aprile 2008).
Dico che il registro va tenuto, ma è un registro di "trasporto" (o meglio di "raccolta") e non un registro di "recupero" o "smaltimento".

concordo con Admin: non è un attività D o R, bensì un'attività di raccolta_raggruppamento finalizzata al trasporto
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Messaggio  VdT Mer Gen 23, 2013 4:47 pm

Mi spiace ma io continuo a non capire. Se utilizzo un registro di carico e scarico per registrare ingressi ed uscite dove sarebbe il problema?

Se il problema risiede nella indicazione della tipologia di registro da indicare sul frontespizio, ritengo sia un mero problema burocratico e non operativo.

Ma può essere che abbia compreso male io la problematica non avendo mai gestito un centro di raccolta comunale.

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Messaggio  Admin Mer Gen 23, 2013 5:10 pm

Poniamo il caso di gestione affidata a terzi.
Nel caso di stazione ecologica autorizzata ex art. 208 TUA, essendo in presenza di un'attività di stoccaggio (R13 o D15), il trasporto in uscita va accompagnato da formulario in cui il detentore è pacificamente il gestore.
Nel caso di cdr, l'attività svolta è una mera attività di raccolta.
Siamo in presenza di un caso nuovo, perchè tipicamente la raccolta è svolta contestualmente al trasporto ed il soggetto che la svolge compila il suo bel formulario come trasportatore ed il suo bravo registro di trasporto.
Invece adesso si presentano tre soggetti:
- il produttore dei rifiuti (il Comune)
- il soggetto che svolge la raccolta (gestore)
- il trasportatore (chi viene a ritirare i rifiuti per avviarli ad un impianto di recupero smaltimento).

Come gestite il formulario in uscita?
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Messaggio  VdT Mer Gen 23, 2013 5:26 pm

Il formulario in uscita avrà come detentore il gestore del centro di raccolta e sarà annotato, a mio parere su un registro di carico e scarico come scarico di un qualcosa che avevo in carico. Per quanto tu voglia vedere il CdR come attività di raccolta è in realtà un "raggruppamento" o uno stoccaggio, per meglio definirlo, di rifiuti.

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Messaggio  Admin Mer Gen 23, 2013 5:35 pm

Io sono d'accordo con te.
Perchè nei cdr non succede nulla di diverso dalle strutture autorizzate ex art. 208.

Per quanto tu voglia vedere il CdR come attività di raccolta è in realtà un "raggruppamento" o uno stoccaggio, per meglio definirlo, di rifiuti.
Il problema è che non voglio vederlo io come attività di raccolta, lo dice la legge a chiare lettere. E di questo bisognerà pure tenerne conto ed adottare comportamenti conformi.
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Messaggio  VdT Mer Gen 23, 2013 5:37 pm

Admin per quanto io sia d'accordo che la norma vede i CdR come parte dell'attività di raccolta, deve pur arrendersi di fronte all'evidenza del fatto che i rifiuti vengono stoccati anche per più giorni presso tali strutture. Se dovessimo vederle come parte dell'attività di trasporto allora paradossalmente si giungerebbe ad una sosta tecnica?

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Messaggio  Admin Mer Gen 23, 2013 5:45 pm

E' chiaro che tutto il discorso nasce da una "forzatura".
E quest'attività non è stata considerata di recupero o smaltimento per il semplice motivo che si sarebbero dovute prevedere, a livello di norma di rango primario, delle specifiche deroghe alle disposizioni che sanciscono, per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, l'obbligo dell'autorizzazione ovvero (per talune attività di recupero) della comunicazione di inizio attività.
E con ogni probabilità tale impostazione avrebbe contrastato con la direttiva comunitaria.
Il "sistema" chiedeva delle semplificazioni.

Ma non è questo il punto. La discussione vuole avere un taglio più pratico: una semplice indagine sullo stato dell'arte.
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Messaggio  VdT Mer Gen 23, 2013 5:47 pm

Ok, quindi a parte la questione normativa - teorica che è più un argomento da palestra, a me non resta che attendere che qualcuno che abbia esperienza in merito dica la sua.

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Messaggio  anna66 Mer Gen 23, 2013 5:59 pm

Quindi nel caso venga gestito come impianto:
1)sarà necessario fare il MUD quale impianto;
2)il comune dichiarerà nel proprio MUD, il CDR quale inpianto finale per tutti i rifiuti in entrata e in tale ipotesi quale sarà la modalità di trattamento dei rifiuti da indicare?
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Gen 23, 2013 6:16 pm

anna66 ha scritto:Quindi nel caso venga gestito come impianto:
1)sarà necessario fare il MUD quale impianto;
2)il comune dichiarerà nel proprio MUD, il CDR quale inpianto finale per tutti i rifiuti in entrata e in tale ipotesi quale sarà la modalità di trattamento dei rifiuti da indicare?

il problema non sussiste: o è un'impianto, e quindi come ben riportato da Admin è necessario avere un'autorizzazione/comunicazione inizio attività o è un CdR, con la sola iscrizione all'Albo in cat. 1, e l'approvazione del Comune territorialmente competente, nel qual caso è equiparabile ad un impianto di sosta temporanea prima di essere gestito trasportato a recupero/smaltimento.

Inoltre val la pena ricordare che i CdR possono accettare solo rsu ed assimilati di cui all'all. 1 punto 4 del DM del 2008


Ultima modifica di CROCIDOLITE il Mer Gen 23, 2013 6:32 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  Gabriele Stefani Mer Gen 23, 2013 6:28 pm

Admin ha scritto:Invece adesso si presentano tre soggetti:
- il produttore dei rifiuti (il Comune)
- il soggetto che svolge la raccolta (gestore)
- il trasportatore (chi viene a ritirare i rifiuti per avviarli ad un impianto di recupero smaltimento).
Non è propriamente così.
Il produttore è sempre e cmq uno solo:
- il Comune, laddove il gestore (e responsabile tecnico) del CdR è il Comune;
- il Gestore, laddove il gestore (e resp. tecnico del CdR) è il Gestore (iscritto in cat.1, incaricato dal Comune, il quale avvisa la Provincia di questa modalità organizzativa).

Identificato il produttore, il trasportatore e l'impianto di destinazione, i dati per compilare correttamente i FIR ci sono tutti (fermo restando che, come previsto dal DM, all'interno del CdR i rifiuti vengono esclusivamente raccolti, non trattatati/smontati/ecc.).

Alla stregua di un "normale"impianto, entro il 30 aprile di ogni anno viene compilato il MUD, e passati al comuni le informazioni necessari per le successive informazioni da trasmettere agli altri enti (province, arpa, ispra, osservatori, ecc.).

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Messaggio  Admin Mer Gen 23, 2013 8:29 pm

Attenzione.
Il produttore è il Comune e su questo non ci piove. Almeno fittiziamente, perchè il produttore iniziale è il cittadino.
Il gestore non è mai produttore del rifiuto, sia che si tratti di strutture autorizzate ex art. 208 TUA, sia che si tratti di cdr approvati ex DM 8 aprile 2008.
Il gestore è detentore del rifiuto.
Nel primo caso perchè detti rifiuti derivano da un mero stoccaggio (R13/D15) e non da un trattamento che ne ha modificato la natura.
Nel secondo caso perchè i rifiuti derivano da un attività di raccolta ed il gestore li detiene materialmente (ma non li ha prodotti).
Detto questo, il punto a cui volevo arrivare è proprio sapere:
- se sia corretto indicare quale detentore del rifiuto il gestore ovvero ancora il comune. Nel primo caso non sussistono dubbi.

Alla stregua di un "normale"impianto, entro il 30 aprile di ogni anno viene compilato il MUD
In che senso viene compilato il MUD? Quali sezioni?
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Messaggio  marsia Gio Gen 24, 2013 12:51 pm

Buongiorno a tutti voi,
in qualità di gestori del servizio pubblico di raccolta, la ns azienda si trova a gestire di conseguenza anche il centro di raccolta e in qualità di "gestori della raccolta" compiliamo il registro di carico e scarico per conto del produttore, quale il comune, così anche per il FIR alla voce Produttore/detentore noi indichiamo: Centro di Raccolta Comunale del comune di ....., poi nelle annotazioni indichiamo i ns dati in qualità di gestori e il riferimento dell'atto di affidamento del servizio.

non so se facciamo bene, ma a quanto pare non c'è chiarezza normativa al riguardo. Rolling Eyes

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Messaggio  anna66 Gio Gen 24, 2013 3:52 pm

questo modus operandi sembra attendibile in quanto ha concrete similitudi con la raccolta rifiuti urbani che il gestore del servizio pubblico può affidare a terzi, dove troviamo quale:
-produttore: il comune;
-trasportatore: la ditta affidataria:
- destinatario: l'impianto prescelto
e dove è possibile, ma non obbligatorio, indicare il gestore nelle annotazioni.
L'unica sostanziale differenza è che nella gestione del CDR bisognerà compilare il registro di carico e scarico per i rifiuti urbani gestiti.
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Messaggio  armando77 Gio Gen 24, 2013 6:08 pm

Admin ha scritto:Attenzione.
Il produttore è il Comune e su questo non ci piove. Almeno fittiziamente, perchè il produttore iniziale è il cittadino.
Il gestore non è mai produttore del rifiuto, sia che si tratti di strutture autorizzate ex art. 208 TUA, sia che si tratti di cdr approvati ex DM 8 aprile 2008.
Il gestore è detentore del rifiuto.
Nel primo caso perchè detti rifiuti derivano da un mero stoccaggio (R13/D15) e non da un trattamento che ne ha modificato la natura.
Nel secondo caso perchè i rifiuti derivano da un attività di raccolta ed il gestore li detiene materialmente (ma non li ha prodotti).
Detto questo, il punto a cui volevo arrivare è proprio sapere:
- se sia corretto indicare quale detentore del rifiuto il gestore ovvero ancora il comune. Nel primo caso non sussistono dubbi.

Alla stregua di un "normale"impianto, entro il 30 aprile di ogni anno viene compilato il MUD
In che senso viene compilato il MUD? Quali sezioni?

Perdonami Admin ma io credo questo: dici che il produttore, giustamente, non è mai il gestore ma in un ciclo del recupero identificato da produttore - trasportatore - destinatario.
Mi spiego meglio: il rifiuto è stato prodotto, trasportato e conferito ad un centro autorizzato (indipendentemente dal tipo di autorizzazione che ha). Fine ciclo: ho tutti gli attori della filiera; fosse anche che il gestore del rifiuto operi il solo R13 senza modificarne la natura, una volta che il rifiuto esce dal suo impianto lo stesso inizia un nuovo ciclo del rifiuto conferendolo ad un trasportatore autorizzato al trasporto rifiuti con destinazione verso un impianto autorizzato ai trattamenti successivi (R1-R12 o D): allora il gestore del vecchio ciclo è diventato il produttore nel nuovo ciclo.
Secondo me se sei un CdR o un art.208 non cambia nulla...almeno spero perchè se non qualche Comune sta facendo caxxxate.
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Messaggio  Admin Gio Gen 24, 2013 6:27 pm

Secondo me se sei un CdR o un art.208 non cambia nulla
Cambia molto, dal punto di vista formale, credimi.
Perchè un conto è recupare/smaltire rifiuti un conto è raccoglierli.
Ma non è questo il punto.
In entrambi i casi il gestore non è il "produttore" dei rifiuti, bensì il "detentore".

“produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

“detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

almeno spero perchè se non qualche Comune sta facendo caxxxate.
Se ti riferisci alla compilazione del formulario, no.
Perchè sul formulario va indicato il produttore ovvero, nel caso, il detentore.
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Messaggio  Gabriele Stefani Ven Gen 25, 2013 10:37 pm

Ringrazio Admin per lo spunto, sulla scorta del quale ho approfondito alcuni aspetti organizzativi e logistici interni ... percepiti ma mai indagati fino in fondo.

Confermo che dai miei CdR tutti i container escono con FIR, dove io risulto essere il DETENTORE.

Diversamente da Marsia
marsia ha scritto:così anche per il FIR alla voce Produttore/detentore noi indichiamo: Centro di Raccolta Comunale del comune di ....., poi nelle annotazioni indichiamo i ns dati in qualità di gestori e il riferimento dell'atto di affidamento del servizio.
alla voce produttore/detentore riporto la MIA RAGIONE SOCIALE (e non il comune), e come unità locale I RIFERIMENTI GEOGRAFICI DEL CDR (indirizzo e comune), riportando anche gli estremi dell'autorizzazione in base alla quale opera il CdR (a titolo cautelativo, sebbene tutti i miei CdR operino ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i., ho chiesto integrazione autorizzativa alla provincia di competenza, integrando anche il CER 200301 .. non previsto dai DM succitati; l'autorizzazione la provincia la rilascia intestata a me .. e non al comune).

In merito ai MUD, nei precedenti post ho riportato indicazioni errate, noi compiliamo il MUD, ma per conto del comune.
In aggiunta, in ottemperanza alle richiesta: "Relativamente alla gestione della documentazione del centro di raccolta, nel rispetto delle disposizioni del D.M.8.4.2008, come modificato dal D.M. 13.5.2009, e alla luce delle indicazioni regionali fornite con la D.G.R.V. 3043 del 20.10.2009, dovranno essere adottate le schede di cui all’allegato IA per le utenze non domestiche che conferiscono presso la struttura e all’allegato IB per la contabilizzazione di tutti i rifiuti in uscita dalla struttura. Il registro previsto dall’art. 29 della L.R. 3/2000, opportunamente integrato con le schede per il conferimento da parte delle utenze non domestiche e con le schede dell’allegato IB del decreto ministeriale, sarà necessario solo nel caso di autorizzazione provinciale alla raccolta di rifiuti diversi da quelli previsti nel D.M." predisponiamo una sorta di registro dove annotiamo tutti gli scarichi in uscita da ogni singolo CdR: è successo che l'ente di controllo ci chieda questo registro (e qui rientrano in gioco i FIR .. che attestano la veridicità e la rispondenza dei dati riportati in questo registro).

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Messaggio  Andrea_Xn Mar Gen 03, 2017 5:31 pm

Provo a rilanciare il thread visto il prolungarsi delle formulazioni antecedenti a D Lgs 205 per gli articoli di interesse (e visto anche che da quest'anno dovrò gestire un registro C/S per CCR, presso il quale conferiscono solo utenze domestiche Sad )
Riassumendo vorrei comportarmi in questo modo:

1) Registro c/S : Si, effettuandosi operazione di raccolta
2) registrazione movimenti rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi : Si, non considerando vigenti le modifiche del'art 190 (comportamento cautelativo)
3) Come effettuare le registrazioni : carico e scarico contestuale per CER in uscita, indicazione pesi presunti + pesi riscontrati nelle annotazioni (in mancanza di indicazioni precise in merito, essendo l'introduzione del CCR successiva a quella del registro, mi avvalgo della modalità illustrata da D Lgs 205)
4) tempi per le annotazioni: 10 gg lavorativi (modalità previste per il trasporto)
5) intestazione del registro : Detentore, l'impresa che è soggetto gestore del CCR
6) MUD per il CCR: no, i quantitativi che transitano per il CCR rientrano nel MUD del Comune di riferimento (che deve essere presentato dal comune stesso)

Mi rendo conto che sarà un registro poco significativo, insomma fatto solo nell'ottica di ottemperare biecamente, un specie di resistenza passiva ;-)
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Messaggio  Admin Mer Gen 04, 2017 9:53 pm

A mio avviso, tutto ok tranne:

carico e scarico contestuale per CER in uscita

Questa modalità di tenuta semplificata entrerà in vigore solo con il Sistri e la conseguente applicabilità dell'art. 190 nella formulazione novellata.
Anche in assenza di pesa puoi fare delle annotazioni in carico con quantità presunte (come fanno tutti i produttori di rifiuti) e saldo allo scarico.
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