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Smaltimento rifiuti taglienti

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Messaggio  carla82 Mar Apr 16, 2013 12:25 pm

Buongiorno,
avrei bisogno del vostro aiuto e consiglio per eseguire un corretto smaltimento presso una struttura psichiatrica presente nella Regiome Emilia Romagna.
Questa struttura produce solo 3 contenitori da 1 Kg ognuno di taglienti al mese.
Rivolgendoci ad una ditta per lo smaltimento il costo risulterebbe troppo elevato e determinato solo dal trasporto.
Cercando una soluzione ho pensato a due possibilità:

- comprare degli akipack rigidi che reggano un peso di 20 kg in cui riporre i contenitori. In questo modo per 6 mesi non ho necessità di chiuderlo e posso smaltire solo una volta ogni 6 mesi (in realtà 7 mesi considerando i 30 giorni a disposizione per smaltirlo dalla chiusura). Però mi sorge un dubbio: i 30 giorni iniziano quando chiudo il contenitore da 20 kg o quando ripongo chiuso quello da 1 kg ? Posso utilizzare due alipack rigidi e chiuderli entrambi dopo 11 mesi così da smaltire solo una volta all'anno?
- è possibile conferire i rifiuti alla vicina Casa di Riposo che li smaltirà poi insieme ai suoi? E' permesso questo trasbordo?

Grazie
Carla
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Messaggio  Admin Mar Apr 16, 2013 4:29 pm

Ciao Carla,

intanto ti rimando a questa discussione storica, che contiene molti spunti interessanti: https://www.sistriforum.com/t3837-doppio-contenitore-per-rifiuti-sanitari
Personalissimo parere: la "prassi" di far decorrere il deposito temporaneo dalla chiusura del cosiddetto agobox muove da considerazioni di carattere pratico e scongiura una lettura eccessivamente restrittiva della norma che potrebbe portare a smaltire una manciata di taglienti per volta.
Si tratta, però, di una coperta che più di tanto non può essere tirata. Eviterei gli artifizi prospettati (scatole cinesi oppure più contenitori aperti contemporaneamente,...) che credo ti potrebbero essere giustamente contestati.
- è possibile conferire i rifiuti alla vicina Casa di Riposo che li smaltirà poi insieme ai suoi?
NO.
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Messaggio  carla82 Mer Apr 17, 2013 10:08 am

quale legge dice che non posso conferirli alla vicina Casa di Riposo?

I 30 giorni per smaltire partono dalla chiusura dell'agobox o del secondo contenitore rigido dove lo inserisco una volta pieno?

Grazie
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 17, 2013 11:01 am

carla82 ha scritto:quale legge dice che non posso conferirli alla vicina Casa di Riposo?

Lo dicono le regole base per la corretta gestione dei rifiuti, contenute nella parte IV del d.lgs. 152/2006 e smi, in base alle quali il deposito temporaneo dei rifiuti presso il produttore, in assenza di autorizzazione, è consentito soltanto presso il luogo di produzione del rifiuto e a specifiche condizioni (indicate nell'art. 183, c. 1 lettera bb).

Qualsiasi posto esterno a cui conferisci il rifiuto, diverso dal luogo in cui lo hai prodotto deve essere espressamente autorizzato a riceverlo (in via ordinaria o semplificata, se ne ricorrono i presupposti).
Se la vicina Casa di Riposo è autorizzata come impianto di deposito di rifiuti ce li puoi conferire, se, come penso, non lo è, non ce li puoi conferire, a meno che tu e loro non vogliate prendervi una denuncia per gestione illecita di rifiuti.

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Messaggio  cirillo Mer Apr 17, 2013 12:01 pm

Se le due strutture sono della stessa amministrazione/proprietà e ubicate (più o meno) come da disegno, si potrebbe valutare l'opportunità di un sito comune all'interno dell'area, dove tenere i rifiuti nel rispetto dei criteri del deposito temporaneo
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Messaggio  tochio55 Gio Apr 18, 2013 3:48 pm

Ciao,
la discussione storica è ok!.
Art 8 del 254/03 - per rifiuti CER 180103* 1 apposito imballaggio a perdere, anche flessibile ..... (es. sacco in platsica) per materiale infetto e/o contamnato da materiale biologico.
O 1 contenitore rigido a perdere....
Entrambi in un contenitore rigido anche riutilizzabile..

E' obbligatorio il doppio contenitore e i trenta giorni partono dalla data di chiusura del 2° contenitore.
5 giorni se la produzione supera i 200 lt. o 30 giorni se inferiore ai 200 lt. sotto la responsabilità del produttore. Per il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza è necessario rispettare le scadenze. No scatole cinesi.
Un saluto a tutti voi.
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Messaggio  fantalele 4.0 Gio Apr 18, 2013 5:25 pm

tochio55 ha scritto:...............5 giorni se la produzione supera i 200 lt. o 30 giorni se inferiore ai 200 lt. sotto la responsabilità del produttore. Per il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza è necessario rispettare le scadenze. No scatole cinesi.
Un saluto a tutti voi.

Se non sbaglio le regola dei 5 giorni vale, per i rifiuti speciali pericolisi, a prescindere dal peso.

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Messaggio  tochio55 Ven Apr 19, 2013 9:56 am

fantalele 3.0 ha scritto:
tochio55 ha scritto:...............5 giorni se la produzione supera i 200 lt. o 30 giorni se inferiore ai 200 lt. sotto la responsabilità del produttore. Per il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza è necessario rispettare le scadenze. No scatole cinesi.
Un saluto a tutti voi.

Se non sbaglio le regola dei 5 giorni vale, per i rifiuti speciali pericolisi, a prescindere dal peso.

I 5 giorni valgono SOLO per il CER 180103* speciale pericoloso - H9 a rischio infettivo - smaltimento solo D10 incenerimento, con possibilità in D15 stoccaggio preliminare.

Saluti
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Messaggio  Maverick Ven Apr 19, 2013 1:14 pm

cirillo ha scritto:
Se le due strutture sono della stessa amministrazione/proprietà e ubicate (più o meno) come da disegno, si potrebbe valutare l'opportunità di un sito comune all'interno dell'area, dove tenere i rifiuti nel rispetto dei criteri del deposito temporaneo
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La soluzione proposta pur rimanendo nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e chiarito da tochio55, mi pare di buon senso e nel rispetto della norma.
Aggiungerei come unico vincolo che per poter attuare una simile proposta è necessario che "il produttore" così come indicato dal 152 sia in qualche modo un "responsabile" (es . direttore sanitario) di entrambe le strutture il quale dovrebbe essere in possesso dell'unico registro di carico-scarico.
saluti
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Messaggio  fantalele 4.0 Ven Apr 19, 2013 3:12 pm

tochio55 ha scritto:
fantalele 3.0 ha scritto:
tochio55 ha scritto:...............5 giorni se la produzione supera i 200 lt. o 30 giorni se inferiore ai 200 lt. sotto la responsabilità del produttore. Per il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza è necessario rispettare le scadenze. No scatole cinesi.
Un saluto a tutti voi.

Se non sbaglio le regola dei 5 giorni vale, per i rifiuti speciali pericolisi, a prescindere dal peso.

I 5 giorni valgono SOLO per il CER 180103* speciale pericoloso - H9 a rischio infettivo - smaltimento solo D10 incenerimento, con possibilità in D15 stoccaggio preliminare.

Saluti

Si su questo sono d'accordo, ma hai scritto che è obbligatorio "se la produzione supera i 200 lt.", ma questo è valido anche per i quantitativi minori, o sbaglio?

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Messaggio  Maverick Sab Apr 20, 2013 12:15 am

fantalele 3.0 ha scritto:
tochio55 ha scritto:
fantalele 3.0 ha scritto:
tochio55 ha scritto:...............5 giorni se la produzione supera i 200 lt. o 30 giorni se inferiore ai 200 lt. sotto la responsabilità del produttore. Per il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza è necessario rispettare le scadenze. No scatole cinesi.
Un saluto a tutti voi.

Se non sbaglio le regola dei 5 giorni vale, per i rifiuti speciali pericolisi, a prescindere dal peso.

I 5 giorni valgono SOLO per il CER 180103* speciale pericoloso - H9 a rischio infettivo - smaltimento solo D10 incenerimento, con possibilità in D15 stoccaggio preliminare.

Saluti

Si su questo sono d'accordo, ma hai scritto che è obbligatorio "se la produzione supera i 200 lt.", ma questo è valido anche per i quantitativi minori, o sbaglio?


Scusa se mi intrometto ma ho visto che tochio non ha risposto.
Per il CER 18 01 03* esiste il limite dei 5 giorni (dal momento della chiusura del contenitore esterno) SOLO per produzioni superiori a 200 litri (non viene preso in considerazione il peso) mentre per produzioni inferiori vige il limite dei 30 giorni.
La questione è peraltro un pò asuurda in quanto in media un contenitore esterno da 60 contiene circa 4-5 kg di rifiuti 18 01 03*. Insomma si trasporta molta aria e poco rifiuto!! clap
Saluti
Maverick
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Messaggio  fantalele 4.0 Sab Apr 20, 2013 10:08 am

Embarassed Embarassed Embarassed
Scusate amici, la mia testa inzia ad avere dei grossi laschi Very Happy Very Happy
Mi sono confuso, ero convinto che si parlava di registrazione.... Rolling Eyes eppure ho riletto il post alcune volte. pale pale pale pale

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Messaggio  Maverick Sab Apr 20, 2013 10:38 pm

fantalele 3.0 ha scritto: Embarassed Embarassed Embarassed
Scusate amici, la mia testa inzia ad avere dei grossi laschi Very Happy Very Happy
Mi sono confuso, ero convinto che si parlava di registrazione.... Rolling Eyes eppure ho riletto il post alcune volte. pale pale pale pale

Non preoccuparti tutti siamo reduci da un periodo meraviglioso contraddistinto da istituzioni sapienti che hanno saputo realizzare sistemi di controllo all'altezza della situazione, economici ed assolutamente risolutivi per le necessità e pienamente rispondenti alle nostre aspettattive!......avresti anche la pretesa di essere rimasto completamente savio?? Laughing
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Messaggio  tochio55 Lun Apr 22, 2013 10:52 am

fantalele 3.0 ha scritto: Embarassed Embarassed Embarassed
Scusate amici, la mia testa inzia ad avere dei grossi laschi Very Happy Very Happy
Mi sono confuso, ero convinto che si parlava di registrazione.... Rolling Eyes eppure ho riletto il post alcune volte. pale pale pale pale

Scusate, mi piacerebbe leggervi più spesso, ma....siamo a scadenza MUD.
Ora, ho un contenitore rigido per aghi e taglienti certificato al taglio e punture BS 7320:1990 pieno, ne esistono di diverse volumetrie da 1 fino a 8 litri circa, mettiamo di avere quello da un litro pieno, una volta chiuso ermeticamente lo inserisco nei contenitori per rifiuti 18 01 03* (doppio contenitore, uno in plastica, sacco, e l'esterno rigido che può essere in cartone, cartonplast o plastica rigida) che in genere hanno le seguenti volumetrie: 25-40- 60-80 litri, nel mio caso uso il contenitore in cartone da 25 litri.
Una volta chiuso scrivo sul contenitore il reparto di produzione, il nome della struttura la data di chiusura e lo porto in deposito temporaneo.
Qui faccio l'operazione di carico sul registro. Tanti carichi fino al ritiro dei miei contenitori se scarico nei 30 giorni.
Se scarico nei 5 giorni posso fare l'operazione di carico e scarico contestualmente al ritiro.
Questa è una procedura sufficientemente di buon senso, che assomiglia a quanto prescritto dalla normativa.

Un saluto a tutti e scusate per la pausa.





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