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Recupero traverse ferroviarie in legno

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Recupero traverse ferroviarie in legno Empty Recupero traverse ferroviarie in legno

Messaggio  Max S. Gio Lug 04, 2013 5:01 pm

Buon pomeriggio a tutti,
fra qualche tempo avrò la necessità di gestire delle traverse in legno derivanti dalla demolizione di una linea ferroviaria.
mi si è creata una certa confusione relativamente alla tipologia di destino verso cui inviare il rifiuto.

1. in particolare esiste un impianto autorizzato dalla provincia X per il recupero in R13/R3 delle traverse ferroviarie in legno, nella cui autorizzazione è richiamato ancora il criterio definito alla tipologia 9.3 del dm 05.02.98 relativo al non superamento dei 250 g/kg di olio di creosoto.

2. di fatto però il 186/2006 ha soppresso quella tipologia inquanto rientrante nel CER 17.02.04*.

3. il DM 161/2002 non richiama fra i CER pericolosi da inviare a recupero il 17.02.04*

3. Se, inoltre, applico l'allegato D del 152/2006 considerando che l'olio di creosoto è una sostanza cancerogena di categoria 2 il limite per la definizione di pericolosità diventa 1g/kg (0,1%).

4. il mio laboratorio di analisi (di riferimento) sposa il mio ragionamento sull'allegato D e mi dice che se le analisi confermano di stare al di sotto dello 0,1% potrei anche mandare a recupero in tipologia 9.1 del dm 05.02.98 con CER 17.02.01 (sempre che qualche impianto accetti le traverse con questo codice)

5. infine l'impianto di recupero mi dice che le traverse in legno fuori uso vanno in deroga a quanto previsto dall'introduzione dei nuovi CER nel 2002 applicando il DM 17.04.2003 (ma non riesco a capire se questa ultima considerazione sia corretta).

qualcuno mia aiuti......... Smile

Max
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Messaggio  isamonfroni Gio Lug 04, 2013 5:41 pm

Cominciamo dal punto 1

L'autorizzazione di cui parli è in ordinaria o in semplificata?
Se fosse in semplificata sarebbe ampiamente ed abbondantemente scaduta per questi 2 motivi

1) quando è uscito il 186/2006 tutte le autorizzazioni che non erano più coerenti con la nuova normativa andavano aggiornate entro un certo lasso di tempo che non ricordo, pena la loro decadenza
2) in ogni caso un'autorizzazione semplificata ha valenza quinquennale e quindi sarebbe scaduta.......

Se invece fosse un'autorizzazione Ordinaria il richiamo ai criteri portati dal DM 05/02/98 potrebbe essere anche un criterio di accettabilità del rifiuto in impianto (fino ad una certa concentrazione lo puoi recuperare qui, oltre, mandalo a smaltimento).

Che le traversine impregnate di creosoto siano pericolose, penso non ne dubiti nessuno.

Mi permetto di sottolineare, ancora una volta che i 2 DM (5/02/98 e 161/2002) non dicono affatto che i rifiuti non citati al loro interno NON si possono recuperare, bensì dicono che i rifiuti non citati al loro interno NON si possono recuperare in procedura semplificata.

Pertanto qualcuno desidera e, tecnicamente, può recuperare un rifiuto pericoloso non ricompreso nel 161/2002 lo deve fare con un'autorizzazione ordinaria o meglio ancora con l'AIA.

Altrimenti con questo ragionamento, nessuno farebbe rigenerazione degli oli esausti ma li sparerebbero tutti negli inceneritori......Rolling Eyes 

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Messaggio  Max S. Gio Lug 04, 2013 6:06 pm

isamonfroni ha scritto:Cominciamo dal punto 1

L'autorizzazione di cui parli è in ordinaria o in semplificata?
Se fosse in semplificata sarebbe ampiamente ed abbondantemente scaduta per questi 2 motivi

1) quando è uscito il 186/2006 tutte le autorizzazioni che non erano più coerenti con la nuova normativa andavano aggiornate entro un certo lasso di tempo che non ricordo, pena la loro decadenza
2) in ogni caso un'autorizzazione semplificata ha valenza quinquennale e quindi sarebbe scaduta.......

Se invece fosse un'autorizzazione Ordinaria il richiamo ai criteri portati dal DM 05/02/98 potrebbe essere anche un criterio di accettabilità del rifiuto in impianto (fino ad una certa concentrazione lo puoi recuperare qui, oltre, mandalo a smaltimento).

Che le traversine impregnate di creosoto siano pericolose, penso non ne dubiti nessuno.

Mi permetto di sottolineare, ancora una volta che i 2 DM (5/02/98 e 161/2002) non dicono affatto che i rifiuti non citati al loro interno NON si possono recuperare, bensì dicono che i rifiuti non citati al loro interno NON si possono recuperare in procedura semplificata.

Pertanto qualcuno desidera e, tecnicamente, può recuperare un rifiuto pericoloso non ricompreso nel 161/2002 lo deve fare con un'autorizzazione ordinaria o meglio ancora con l'AIA.

Altrimenti con questo ragionamento, nessuno farebbe rigenerazione degli oli esausti ma li sparerebbero tutti negli inceneritori......Rolling Eyes 

grazie della dritta, ho verificato l'autorizzazione è in ordinaria per cui posso inviare a recupero senza patemi Smile

sulla "certa pericolosità", ti posso dire che mi sono passate per le mani analisi di laboratori "seri" nelle quali i fenoli costituenti l'olio di creosoto erano inferiori allo 0,1% (es. 190 mg/kg)!

grazie ancora!
Max S.
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Lug 04, 2013 9:06 pm

Max S. ha scritto:
grazie della dritta, ho verificato l'autorizzazione è in ordinaria per cui posso inviare a recupero senza patemi Smile

sulla "certa pericolosità", ti posso dire che mi sono passate per le mani analisi di laboratori "seri" nelle quali i fenoli costituenti l'olio di creosoto erano inferiori allo 0,1% (es. 190 mg/kg)!

grazie ancora!
ho avuto modo di confrontarmi piuttosto a lungo e piuttosto a fondo sul tema "oli di creosoto" in un giudizio, con una arpa che sosteneva una cosa ed io che ne sostenevo un'altra. Poichè per motivi squisitamente legali comunque le traversine in questione, potendo comunque andare solo a finire "in fiamme" ed essendoci dalle parti nostre 1 solo impianto che è di incenerimento (e non altre forme di combustione), si è deciso di assegnare alle stesse un codice di "pericolosità", non essendo ancora uscite le motivazioni della sentenza non so dirvi come l'ha presa il tribunale, ma credo abbia accolto la mia tesi in quanto il dispositivo finale depone per averla accolta e lo dico perchè c'è stata di certo una derubricazione da P a NP per qualcosa, attesa la intervenuta prescrizione, e l'unico rifiuto pericoloso era quello.

Detto ciò, ritengo possa essere utile cercare di riassumere il concetto di "traversine con creosoto = rifiuto pericoloso".
Gli oli di creosoto sono appunto oli, nel senso sono plurali. Per essere ancora più precisa, di essi 7 sono classificati come cancerogeni, ognuno con il suo bravo CAS, e la cancerogenicità non è dovuta ai fenoli, che al più sono tossici da VL pari a 1% quindi 10.000 mg/kg, bensì ad alcuni derivati del catrame contenenti IPA e quindi è sulla quantificazione degli IPA stessi che si dà o meno la definizione di "contenenti sostanze cancerogene in concentrazioni > 0,10 %". Ma gli oli di creosoto non solo solo i 7 classificati R45, ve ne sono diversi altri (almeno altrettanti) che sono -per la loro composizione specifica in IPA- solo "R40".
Nel mio caso, gli IPA erano stati puntualmente dosati dall'ARPA in questione e la somma degli IPA "R45" era dello 0,05%, quella dei fenoli + cresoli non arrivava a 0,07 % e quindi pur avendo un totale dei vari composti presenti pari a circa 0,12% non era stata identificata la specie/ il tipo di olio di creosoto. Pertanto a mio avviso non era stato per nulla provato che il creosoto presente fosse di uno dei 7 tipi che rendono "cancerogeno" il rifiuto traversine, e in ogni caso che la puntuale definizione del tenore dei "markers" di cancerogenicità era risultata inferiore alla soglia limite. Il tutto, sempre prendendo per buoni i risultati analitici.

A maggior ragione, quindi e per coerenza, ritengo che la cosa possa ritenersi valida per un tenore di fenoli di 250 mg/kg: non sono quelli a definire la pericolosità come cancerogeni, classe di pericolo H7, del rifiuto, ma il tenore complessivo in olio di creosoto; e se non sai di quale si tratta, non avendo lo standard di riferimento quantitativo non puoi dosarlo

Infatti, ci terrei a ricordare che una cat.2 di cancerogenicità attualmente corrisponde a un "non cancerogeno" e prima del CLP-GHS era "solo" R40. (*)

Infine, ed è la biologa che parla in me in questo momento prima ancora che non l'igienista ambientale, secondo me per principio il legno impregnato e di qualunque cosa sia stato impregnato per essere "antimuffa/antiparassiti/antitutto" come le traversine ferroviarie può fare una ed una sola fine: bruciato. Ossia, al più R1 che poi equivale praticamente a un D10, in semplificata o in ordinaria e con tenori variabili in funzione della tecnologia applicata, ma mai e poi mai io mi sentirei di avallare un R3 di legno sul legno impregnato. Al massimo, un R3 del creosoto... ma in quel caso è palese che ce ne dovrebbe essere tanto di più.  Giusto per dirlo, anche le traversine impregnate con il sale, cloruro di sodio che non è certo pericoloso in quanto è il sale da cucina, se inviate ad un termocombustore privo di camera di postcombustione in eccesso di O2 ad almeno 800°C avranno lo sgradevolissimo effetto di far sperciare diossina dai camini, leggete per l'esattezza policlorodibenzodiossine, per condensazione del cloro all'interno delle molecole derivanti dalla combustione del carbonio organico di lignina e cellulosa. Per accedere alla c.d. termovalorizzazione il tenore massimo di Cl è lo 0,9% in peso, non dimentichiamolo, ossia la concentrazione di sale contenuta in una soluzione fisiologica...
Non sarà infatti un caso o una fortuita combinazione, credo io, che le tipologie di recupero 9.3 e 9.4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti le traversine ferroviarie -o gli spezzoni di legno impregnato- ad oggi e da tempo siano soppresse....

P.S.: (*) = prima, le Cat. Carc. erano 1, 2 e 3, e definivano rispettivamente i cancerogeni conclamati, i sospetti cancerogeni e i non cancerogeni. Con il CLP-GHS e quindi dal 2008 le Cat. Carc. rispettive sono state rinumerate con 1A, 1B e 2.   

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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