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Nuova definizione di "delegato"

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Messaggio  Admin Lun Feb 22, 2010 2:40 am

Da fonti ministeriali giunge la notizia che l'imminente decreto correttivo oltre alla proroga al 30 marzo, conterrà la seguente definizione "ridimensionata" di delegato:

"il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica"

Ci sembra un atto di buonsenso che limiterebbe notevolmente i problemi di resposabilità e deleghe che sono stati sollevati, tra l'altro, anche in questo forum.
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Messaggio  GB ego sum Mar Feb 23, 2010 7:47 pm

Admin ha scritto:Da fonti ministeriali giunge la notizia che l'imminente decreto correttivo oltre alla proroga al 30 marzo, conterrà la seguente definizione "ridimensionata" di delegato:

"il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica"

Ci sembra un atto di buonsenso che limiterebbe notevolmente i problemi di resposabilità e deleghe che sono stati sollevati, tra l'altro, anche in questo forum.

Scusa, ma se la modifica si limiterà alla mera aggiunta (pur sostitutiva di quella contenuta nell'allegato) della definizione sopra riportata, a me non pare affatto sufficiente per affermare che si tratti di un intervento di "buon senso".
Il vero problema, a mio modo di vedere, NON è la definizione di delegato, ma l'introduzione dell'art. 5 comma 2, che attribuisce al titolare del certificato elettronico la responsabilità circa la verdicità dei dati inseriti.

Delle due l'una: o abrogano il comma sopra menzionato (la qual cosa mi pare del tutto improbabile, almeno in base alle informazioni in mio possesso) oppure lo depotenziano, introducendo una sanzione (oggi ancora del tutto assente) di tipo amministrativo e di entità particolarmente blanda.
In caso contrario, in molte reltà aziendali, i delegati diventerebbero "ingestibili".
Infatti, nella gran parte delle imprese la delega non sarà affatto attribuita alla persona che materialmente opererà sul SISTRI, ma ad un responsabile dell'ambiente, il quale affiderà di fatto l'uso del "proprio" dispositivo USB a magazzinieri e/o impiegati amministrativi operativi, ma che ovviamente manterrà su di sé la responsabilità di cui all'art. 5, comma 2: la nuova definizione di delegato sopra riportata sancirebbe formalmente l'illeggittimità di questa operazione.
D'altro canto, l'attribuzione del dispositivo USB e del certificato al personale operativo, trascinandosi dietro la predetta responsabilità, determinerebbe un problema di rapporti giuslavoristici e sindacali di grande rilevanza.
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Messaggio  Admin Mar Feb 23, 2010 7:57 pm

Concordo con te che la figura andrebbe ulteriormente "depotenziata", limitandola a quella di un incaricato.
La proposta, infatti, va in questo senso.
Tieni presente che nella definizione attuale a l delegato sono attribuiti "i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti". Che è di ben più ampia portata.

Ben venga un ulteriore intervento normativo, come da te auspicato, con riformulazione, per coerenza interna, dell'art. 5 c.2.
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Messaggio  GB ego sum Mar Feb 23, 2010 8:23 pm

Admin ha scritto:
Tieni presente che nella definizione attuale a l delegato sono attribuiti "i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti". Che è di ben più ampia portata.

Sì, è vero, ma di fatto quella definizione non ha alcuna conseguenza perché tutte le sanzioni previste dal Codice dell'Ambiente non sono immediatamente applicabili al SISTRI e quindi alla figura del "delegato", mentre l'unica norma del D.M. che domani, a fronte di una nuova disposizione di livello primario che introdurrà sanzioni per l'inesatta o non veritiera compilazione dell'area cronologica o della scheda movimentazione, potrà comportare conseguenze pratiche è proprio l'art. 5, comma 2.

In tutta sincerità, temo proprio che l'art. 5 non verrà affatto modificato, ma che in sede di recepimento della direttiva europea sui rifiuti n. 98/2008 (e quindi in sede di modifica del Codice dell'Ambiente), verranno introdotte le sanzioni per la violazione della norma in esame: è su questo punto che, a mio parare, dobbiamo agire affinché il problema venga contenuto il più possibile.
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Messaggio  Admin Mar Feb 23, 2010 8:34 pm

Quoto.
La situazione è questa, a mio modesto avviso:
il Ministero non mollerà sull'impianto complessivo del sistema però, a fronte delle numerose sollecitazioni, è disposto ad apportare dei correttivi.
Purtroppo chi mette le mani alla norma, vuoi per i tempi stretti vuoi per mancanza di competenze, rischia di combinare altri pasticci.
Quello da te individuato ne è un esempio.
Te ne posso citare un altro: se leggi la proposta di modifica contenuta nel milleproroghe (http://sistri.forumattivo.com/normativa-f6/decreto-milleproroghe-proposta-la-proroga-dei-termini-t217.htm) vengono aggiunte due lettere (c e d) al comma 1 dell'art. 1.
Nel resto del testo, però, i riferimenti all'art. 1 restano quelli vecchi per cui non esistono disposizioni che rimandino a questi due nuovi gruppi, con le conseguenze che possiamo ben immaginare... silent
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Messaggio  GB ego sum Mar Feb 23, 2010 8:46 pm

Admin ha scritto:Quoto.
La situazione è questa, a mio modesto avviso:
il Ministero non mollerà sull'impianto complessivo del sistema però, a fronte delle numerose sollecitazioni, è disposto ad apportare dei correttivi.
Purtroppo chi mette le mani alla norma, vuoi per i tempi stretti vuoi per mancanza di competenze, rischia di combinare altri pasticci.
Quello da te individuato ne è un esempio.
Te ne posso citare un altro: se leggi la proposta di modifica contenuta nel milleproroghe (http://sistri.forumattivo.com/normativa-f6/decreto-milleproroghe-proposta-la-proroga-dei-termini-t217.htm) vengono aggiunte due lettere (c e d) al comma 1 dell'art. 1.
Nel resto del testo, però, i riferimenti all'art. 1 restano quelli vecchi per cui non esistono disposizioni che rimandino a questi due nuovi gruppi, con le conseguenze che possiamo ben immaginare... silent

Io sapevo che quell'emendamento era stato voluto (e forse anche formulato) da una specifica associazione di categoria e che è stato definitivamente depennato: se non rammento male, il Capo dell Segreteria Tecnica del Ministro (che, per quanto ho potuto capire, è il vero deus ex machina del sistema) aveva rilasciato una dichiarazione che affossava quel testo e che preannunciava il famoso D.M. di proroga.

Sbaglio?
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Messaggio  Admin Mar Feb 23, 2010 8:51 pm

Non sbagli.
Le modifiche arriveranno per decreto ministeriale.
Però se ci lavorano in questo modo, rischiamo che la soluzione sia peggiore del problema.
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Messaggio  Ospite Mer Apr 28, 2010 10:46 am

Salve, in quanto probabile futuro delegato, ahimè, volevo chiedervi dove trovo esattamente nella normativa quanto segue:

Admin ha scritto:

Tieni presente che nella definizione attuale a l delegato sono attribuiti "i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti". Che è di ben più ampia portata


Per il resto sono d'accordo, avranno anche fatto una nuova definizione di delegato, ma l'art.5 comma 2 del primo decreto rimane.
E io purtroppo sono tra quelli che dovranno accollarsi il ruolo di delegato ma lasciare ad altri la gestione pratica del rifiuto per banali questioni di preparazione di base. Io un pc lo so usare, i colleghi operai che gestiscono fisicamente i rifiuti no.

ciao
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Dic 14, 2010 8:45 am

Admin ha scritto:..."il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica"

Ci sembra un atto di buonsenso che limiterebbe notevolmente i problemi di resposabilità e deleghe che sono stati sollevati, tra l'altro, anche in questo forum.
AVETE VISTO LE SANZIONI DEL 4° DECR CORRETTIVO?

art. 36 del DLGS 205/10 Chiunque ... fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, ..., é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
e chiunque a casa mia è il delegato
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