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IL TONER, che cos’è, come si smaltisce.

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Messaggio  REPRINTER Sab Giu 25, 2011 4:29 pm

IL TONER, che cos’è, come si smaltisce.
Riferimento Normativo Legge 152/2006



Con il termine di toner si intende sia la polvere sia le cartucce che lo contengono.

Il toner nero è composto sostanzialmente da:

1. Una parte di Resina 70-90%
2. Una parte di Ossido di ferro o altro elemento “magnetizzabile” 1-10%
3. Una parte di Pigmento, Carbon Black 1-10%

Si deve richiedere sempre la Scheda di Sicurezza al produttore al fine di avere almeno una idea di che cosa stiamo acquistando. In ogni caso nella mia lunga vita lavorativa non ho mai visto sulle scatole del toner un simbolo di pericolo o di tossicità. Esempio di Scheda di Sicurezza è:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/pdf/lj_q5922c_it_ita_v2.pdf


Bene ora analizziamo che il Pigmento da il colore “NERO”, l’Ossido di Ferro serve a magnetizzare e a creare l’immagine su un cilindro, un po’ come la fa la pellicola fotografica, la Resina serve, scaldandosi, a fissare in forma definitiva su carta il singolo punto di toner che andrà a comporre il carattere.

Normalmente 1 gr di polvere toner serve per 10-20 pagine. Quindi le cartucce che stampano 4.000 pagine hanno in media 200 gr di toner su un peso di 700-900 gr totali. (Parametro riferito alle cartucce per stampanti)

Al termine dell’uso rimangono tracce di toner, diciamo un 5-20 gr sui 700 della cartuccia stessa.

Tutto ciò premesso per confermare che in tutte le analisi chimiche da noi fatte i toner sono risultati RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

Si classificano in CER 08.03.17* oppure in 08.03.18.

Il produttore del Rifiuto ( toner ) ha diverse opzioni:

1. Assimilarlo agli urbani (gettarlo nel cassonetto e non farne oggetto di raccolta differenziata) se il comune ha fatto apposita delibera di assimilazione. Infatti i Rifiuti Speciali Non Pericolosi sono assimilabili agli urbani e “possono” essere assimilati a mezzo di apposita delibera Comunale.
2. Avviarlo al Recupero in R5-R13
3. Avviarlo allo smaltimento.


L’art. 179 comma 1 recita:
Articolo 179
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.

Lo smaltimento è l’ultima fase “possibile”, ed è capibile se vogliamo ridurre i rifiuti e proteggere l’ambiente.
Il Riciclaggio è la preferibile.
Capire meglio se e quando gettarlo nel cassonetto è importante ed allora si deve leggere l’art. 198

Articolo 198
Competenze dei Comuni
1. I Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
3. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I Comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Regioni.

Come si nota dalla lettura dell’art. 198 comma 1 e lettera c), g) del comma 2 la privativa che consente ai Comuni di gestire i Rifiuti senza documentazione è possibile per i ns. TONER assimilati “solo al fine dello smaltimento” e questa procedura deve essere l’ultima se si legge l’art. 179 comma 1.

In tutti gli altri casi il produttore dei rifiuti DEVE avviare al recupero o in ultimo allo smaltimento con adeguata documentazione fiscale. Ieri ed oggi si tratta del F.I.R oppure della Scheda Sistri
Formulario di Identificazione dei Rifiuti Trasportati in 4 copie e vidimato dalla CCIAA competente.
Scheda Sistri per gli operatori che utilizzano il SISTRI www.sistri.it
Uno dei motivi che spingono i Comuni ad assimilare il più possibile agli urbani è di natura economica, potendo così applicare elevate imposte/tasse per la loro gestione anche verso quei produttori che poi non producono quasi nulla ad esempio i Liberi Professionisti (Avvocati, Dottori, Notai, Geometri, Ingegneri Ragionieri, ecc ecc )
Si è parlato molto in passato di ridurre la TARSU e/o TIA di un importo consistente per i Produttori che dimostrino di aver avviato al recupero e non allo smaltimento.
Alcuni ci sono riusciti ma la battaglia è lungi da averla vinta; si aprirebbe per i Comuni un buco enorme pari alla mancanza del gettito dell’ICI.
Si tenga in considerazione che fuori dalla Privativa un Gestore Pubblico può Gestire i rifiuti ma si deve comportare come un Gestore Privato e quindi è soggetto al FIR oppure alla Scheda Sistri.
Ricordo infine che i sopracitati documenti vanno conservati per anni 5 dalla data di compilazione.
Mentre il FIR era uguale per tutti la Scheda Sistri invece ha diverse modalità di gestione a seconda che il Produttore sia o non sia inscritto al Sistema Sistri e per tutte le info rimando a d altra sede.


Stefano Del Ranco
25 giugno 2011


Ultima modifica di REPRINTER il Lun Giu 27, 2011 2:35 pm - modificato 2 volte.
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Messaggio  mapi68 Sab Giu 25, 2011 6:09 pm

Grande Stefano!
una puntualizzazione sull'argomento ci voleva proprio!
aggiungerei che alcuni grossi gruppi (dei quali naturalmente non posso citare i nomi), che vendono toner e materiale da ufficio, rientrano le cartucce esaurite rigenerandole.. ottimo metodo per arrivare allo smaltimento solo quando la cartuccia non potrà più essere rigenerata o recuperata..
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Messaggio  REPRINTER Sab Giu 25, 2011 7:00 pm

mapi68 ha scritto:Grande Stefano!
una puntualizzazione sull'argomento ci voleva proprio!
aggiungerei che alcuni grossi gruppi (dei quali naturalmente non posso citare i nomi), che vendono toner e materiale da ufficio, rientrano le cartucce esaurite rigenerandole.. ottimo metodo per arrivare allo smaltimento solo quando la cartuccia non potrà più essere rigenerata o recuperata..


Ciao non c'è problema se hanno:

1) L'autorizzazione come art. 212 c.5 oppure art. 212 c.8, è un problema se le trasportano senza documentazione
2) L'autorizzazione per il Recupero di Rifiuti Speciali Non Pericolosi in forma Semplificata od Ordinaria

Se invece fanno tutto senza autorizzazioni pensando che non sono rifiuti ..... sono fuorilegge ed io non ne condivido il pensiero.

Ciao
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Messaggio  Mattia8 Lun Giu 27, 2011 9:47 am

REPRINTER ha scritto: 1. Assimilarlo agli urbani (gettarlo nel cassonetto e non farne oggetto di raccolta differenziata) se il comune ha fatto apposita delibera di assimilazione. Infatti i Rifiuti Speciali Non Pericolosi sono assimilabili agli urbani e “possono” essere assimilati a mezzo di apposita delibera Comunale.

Assimilare il toner vuol dire che lo puoi portare all'isola ecologica o al centro raccolta, non certo che lo puoi buttare nel cassonetto.
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Messaggio  romeo2 Lun Giu 27, 2011 9:50 am

Mattia8 ha scritto:
REPRINTER ha scritto: 1. Assimilarlo agli urbani (gettarlo nel cassonetto e non farne oggetto di raccolta differenziata) se il comune ha fatto apposita delibera di assimilazione. Infatti i Rifiuti Speciali Non Pericolosi sono assimilabili agli urbani e “possono” essere assimilati a mezzo di apposita delibera Comunale.

Assimilare il toner vuol dire che lo puoi portare all'isola ecologica o al centro raccolta, non certo che lo puoi buttare nel cassonetto.

Questo vale solo per i privati, le aziende non possono smaltire nelle isole ecologiche o nei centri di raccolta.

Devono fare lo smaltimento come qualunque altro rifiuto , ovvero formulario ecc.
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Messaggio  REPRINTER Lun Giu 27, 2011 9:56 am

romeo2 ha scritto:
Mattia8 ha scritto:
REPRINTER ha scritto: 1. Assimilarlo agli urbani (gettarlo nel cassonetto e non farne oggetto di raccolta differenziata) se il comune ha fatto apposita delibera di assimilazione. Infatti i Rifiuti Speciali Non Pericolosi sono assimilabili agli urbani e “possono” essere assimilati a mezzo di apposita delibera Comunale.

Assimilare il toner vuol dire che lo puoi portare all'isola ecologica o al centro raccolta, non certo che lo puoi buttare nel cassonetto.

Questo vale solo per i privati, le aziende non possono smaltire nelle isole ecologiche o nei centri di raccolta.

Devono fare lo smaltimento come qualunque altro rifiuto , ovvero formulario ecc.


Ciao,
ma se si tratta di una Azienda/Ente che vuole "smaltire" un Rifiuto Speciale non Pericoloso Assimilato?

Se il Produttore trasporta il rifiuto in auto fino al centro di raccolta secondo me serve un 212 c8
Se il produttore lo butta nel cassonetto della indiferenziata "al fine dello smaltimento" rispetta la legge.


Il problema è che non ci capiscono niente e che fanno tutti quello che gli pare con la questione degli assimilati.

Al Comune gli interessa solo il gettito tributario..........

Come la pensate?
SDR
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Messaggio  Mattia8 Lun Giu 27, 2011 10:03 am

il provvedimento di assimilazione riguarda gli speciali non pericolosi (prodotti in azienda) per poter essere conferiti in isola ecologica/centro di raccolta ai fini del recupero/smaltimento. il cittadino può recarsi in isola sempre e comunque. Un rifiuto assimilato non può andare in cassonetto.

Rimane spesso il problema di molte attività che decidono di non avvalersi del servizio pubblico ma avviano i rifiuti a recupero con soggetti terzi alle quali i Comuni non riconoscono il dovuto sconto sulla tariffa / tassa rifiuti
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Messaggio  REPRINTER Lun Giu 27, 2011 10:50 am

Mattia8 ha scritto:il provvedimento di assimilazione riguarda gli speciali non pericolosi (prodotti in azienda) per poter essere conferiti in isola ecologica/centro di raccolta ai fini del recupero/smaltimento. il cittadino può recarsi in isola sempre e comunque. Un rifiuto assimilato non può andare in cassonetto.

Rimane spesso il problema di molte attività che decidono di non avvalersi del servizio pubblico ma avviano i rifiuti a recupero con soggetti terzi alle quali i Comuni non riconoscono il dovuto sconto sulla tariffa / tassa rifiuti


Puoi aiutarmi?
Dove hai letto (Legge o D.M.) che non è possibile il conferimento in cassonetto?

Perchè tu dici che il Produttore di un RSNP assimilato DEVE conferirlo presso l'Isola senza documentazione (FIR - SCHEDA SISTRI)?

Vedi oltre ai toner ci sono anche altri materiali .... moltissimi diversi e con quantità elevate.

Vouoi essere fermato con un camion carico di tuoi rifiuti da conferire in Isola senza documenti e chi glielo spiega alle forse dell'ordine? e se tu lo buttassi in un torrente?

Da noi si conferisce NEL cassonetto. Ma se tu hai una Legge che lo vieta me la puoi passare?

Saluti
SDR

PS la carta/cartone si conferisce nei cassonetti e non si conferisce all'Isola Ecologica.
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Messaggio  zesec Lun Giu 27, 2011 11:05 am

@Mattia8: perché un rifiuto assimilato agli urbani non può andare in cassonetto? Un rifiuto assimilato agli urbani è un rifiuto urbano: lo deciderà il regolamento di gestione dei rifiuti urbani dove una certa tipologia debba essere conferita. E per quelle tipologiedi rifiuti urbani (domestici, assimilati agli urbani, ecc.) che vanno in cassonetto, l'impresa che produce rifiuti assimilabili agli urbani userà il cassonetto. Altrimenti il pizzicagnolo, quando scopa il negozio, dovrebbe andare a portare la polvere al centro di raccolta/isola ecologica.

@reprinter: breve contributo all'annosa questione del viaggio degli assimilati movimentati dal produttore verso il centro di raccolta/isola ecologica/cassonetto, sul quale ho scritto mille volte e sul quale non vorrei più rompere con approfondimenti. Comunque, in breve, resto dell'opinione che quello non sia un trasporto di rifiuti ma un conferimento: quindi no FIR e no autorizzazioni (che sono documenti/autorizzazioni) per il TRASPORTO di rifiuti. E il trasporto di rifiuti è quel tragitto che il rifiuto urbano fa dopo la raccolta (dal centro di raccolta, appunto, o dal cassonetto) verso l'impianto di trattamento. Invece, dal luogo di produzione al cassonetto/centro di raccolta, il produttore (così come il cittadino che produce rifiuti domestici) non esegue un trasporto ma un CONFERIMENTO, che non ha bisogno di FIR o autorizzazioni al trasporto (perché non è un trasporto).
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Messaggio  mapi68 Lun Giu 27, 2011 11:16 am

come al solito.. "paese che vai, usanza che trovi"
qui la raccolta differenziata è svolta porta a porta ed i cassonetti (sempre differenziati) sono rimasti solo in città...
il Consorzio che effettua la raccolta dei rifiuti urbani e gestisce la piattaforma (EcoCentro), centro per la raccolta differenziata (CERD), invita le utenze domestiche a conferire presso la medesima una lunga lista di rifiuti, e le utenze non domestiche a fare altrettanto previa autorizzazione (a pagamento) da richiedere presso gli EcoSportelli che forniscono il documento con cui accompagnare il rifiuto e presentarsi all'EcoCentro.
Fra i rifiuti da conferire all'EcoCentro sono elencati:
Cartone (scatoloni piegati)
Vetro (lastre, bottiglie, ecc.)
Metallo (reti, pentole)
RAEE (frigoriferi, condizionatori, piccoli elettrodomestici)
Neon e lampade
Legno (tronchi, mobili)
Vegetali (sfalci d'erba, ramaglie)
Inerti (ceramica, terracotta, piastrelle, mattoni)
Ingombranti (materassi, divani)
Imballaggi in plastica (cellophane, nylon, polistirolo)
Oggetti in plastica rigida (mobili da giardino, damigiane)
Gomme per auto, moto, biciclette
Bombolette spray e contenitori con simbolo di pericolo
Batterie per auto e moto
Oli
Pile
Medicinali scaduti
Cartucce e toner

alcune di queste tipologie (carta, vetro, ecc.) possono essere inserite nei bidoncini della differenziata se in piccola quantità o di dimensioni ridotte.. sennò vanno conferiti all'EcoCentro

mi sa che ogni zona si regola a modo suo
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Messaggio  zesec Lun Giu 27, 2011 11:37 am

Certo che ogni comune si regola a modo suo: lo strumento del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani serve proprio a quello. E' il comune che regola dove e come possono essere conferite le diverse tipologie di rifiuti e dove, come e per che tipologia di rifiuti è organizzato il servizio di raccolta porta a porta. E il comune, come nel tuo caso, può regolamentare anche le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani (o solo di alcuni di essi) ai centri di raccolta: può prevedere un pass e un documento di accompagnamento per accedere all'ecocentro. Ma non si tratta di autorizzazione ai sensi del 212 c.8 e non si tratta di FIR.
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Messaggio  mapi68 Lun Giu 27, 2011 11:46 am

decisamente non si tratta di FIR.. ma questo genere di organizzazione consente a chi non sia titolare di ente od impresa che effettui lavorazioni artigianali od industriali di conferire correttamente i rifiuti senza istigare all'abbandono in cassonetti o nei pressi.. direi che hanno trovato un sistema funzionale ed efficace.. ma so che non funziona nello stesso modo ovunque, e quindi capisco le perplessità o le differenti posizioni riguardo a certe tipologie di rifiuti, dettate dal sistema messo in atto nei vari comuni
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Messaggio  zesec Lun Giu 27, 2011 11:49 am

senza dubbio
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Messaggio  Mattia8 Lun Giu 27, 2011 11:52 am

Scusate, da noi i cassonetti li hanno tolti...
avevo inteso come cassonetto il cassonetto grigio, non quelli della RD.
Nel cassonetto grigio comunque non puoi conferire materiali differenziabili (supponendo che il servizio di RD sia attivo).
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Messaggio  zesec Lun Giu 27, 2011 12:02 pm

Ok, se per una certa tipologia di rifiuto c'è l'obbligo della raccolta differenziata, non puoi conferire quella tipologia di rifiuto nel cassonetto dell'indifferenziata. Cosa che vale anche per il cittadino che produce rifiuti domestici.
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Messaggio  REPRINTER Lun Giu 27, 2011 2:38 pm

zesec ha scritto:Ok, se per una certa tipologia di rifiuto c'è l'obbligo della raccolta differenziata, non puoi conferire quella tipologia di rifiuto nel cassonetto dell'indifferenziata. Cosa che vale anche per il cittadino che produce rifiuti domestici.


Ciao,
al di là di cosa si fà, cosa si può fare, cosa si dovrebbe fare, rimane il fatto che l'art. 198 comma 1 NON VIENE APPLICATO.

Vengono assimilati agli urbani "al fine della tassazione" ma non vengono gestiti in regime di Privativa al fine dello smaltimento. Se và allo smaltimento penso che non ha senso fare la differenziata; va tutto nella indifferenziata.

Se si fà la differenziata (quasi sempre al fine del Recupero) non si DEVE usare la privativa.

Ma la Municipalizzata, il Comune o chi preposto alla Gestione si "dovrebbe comportare" come un sogetto Privato, quindi con emissione del FIR o SCHEDA SISTRI al momento del ritiro del R.S.N.P.

Purtroppo si tende a pensare che usando un "soggetto pubblico" si sia sempre in regola.

Per concludere cosa pensate del comma 1 art 198 e come viene gestito nella zona dove operate?

Saluti
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Messaggio  romeo2 Lun Giu 27, 2011 3:45 pm

REPRINTER ha scritto:
zesec ha scritto:Ok, se per una certa tipologia di rifiuto c'è l'obbligo della raccolta differenziata, non puoi conferire quella tipologia di rifiuto nel cassonetto dell'indifferenziata. Cosa che vale anche per il cittadino che produce rifiuti domestici.


Ciao,
al di là di cosa si fà, cosa si può fare, cosa si dovrebbe fare, rimane il fatto che l'art. 198 comma 1 NON VIENE APPLICATO.

Vengono assimilati agli urbani "al fine della tassazione" ma non vengono gestiti in regime di Privativa al fine dello smaltimento. Se và allo smaltimento penso che non ha senso fare la differenziata; va tutto nella indifferenziata.

Se si fà la differenziata (quasi sempre al fine del Recupero) non si DEVE usare la privativa.

Ma la Municipalizzata, il Comune o chi preposto alla Gestione si "dovrebbe comportare" come un sogetto Privato, quindi con emissione del FIR o SCHEDA SISTRI al momento del ritiro del R.S.N.P.

Purtroppo si tende a pensare che usando un "soggetto pubblico" si sia sempre in regola.

Per concludere cosa pensate del comma 1 art 198 e come viene gestito nella zona dove operate?

Saluti
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E poi ci ritroviamo un mare di cooperative che ritirano senza formulari o sistri, il tutto gratuitamente.
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Messaggio  fab Mar Giu 28, 2011 10:32 am

E poi ci ritroviamo un mare di cooperative che ritirano senza formulari o sistri, il tutto gratuitamente.[/quote]

Non mi dilungo sui vari aspetti della discussione, visto che condivido gran parte delle risposte di Zesec. In sintesi:

1) le cartucce toner e inkjet in commercio in Italia non sono (stante le relative schede di sicurezza) classificabili come pericolose;
2) i Comuni possono assimilare i rifiuti speciali non pericolosi, a prescindere se per essi il circuito comunale preveda l'avvio a recupero o a smaltimento;
3) i produttori di rifiuti assimilati agli urbani, sono tenuti ad osservare le previsioni del Regolamento Comunale per la raccolta dei rifiuti (in cui si stabilisce la modalità di conferimento di ogni tipologia di rifiuto urbano);
4) l'obbligo di cui al punto precedente viene meno per i produttori di rifiuti assimilati esclusivamente laddove dimostrino di avviare a recupero a proprie cura e spese i rifiuti assimilati;
5) laddove avvenga quanto al punto precedente, il produttore di assimilati può fruire delle riduzioni TARSU, ma soprattutto TIA, eventualmente previste dal relativo regolamento comunale; "eventualmente" in quanto i Comuni non sono obbligati per legge a concedere le suddette riduzioni;
6) stante quanto al punto 3, i produttori di assimilati hanno facoltà di conferire i propri rifiuti ai Centri di Raccolta (ex DM 08.04.2008) o alle Piattaforme Ecologiche comunali (strutture autorizzate con procedura ordinaria);
7) il trasporto dei rifiuti assimilati alle strutture di cui al punto 6 deve essere effettuato da soggetti iscritti all'Albo Gestori per l'attività di trasporto dei propri rifiuti ("comma 8") muniti di FIR.

Detto ciò, mi preme far presente che ovunque c'è chi opera correttamente e chi opera scorrettamente e che ragionare per "categorie" o luoghi comuni non porta mai lontano.
Personalmente sono presidente di una cooperativa che:

- è regolarmente iscritta all'Albo Gestori Ambientali in cat. 1, 2, 4, 5
- è regolarmente iscritta al SISTRI
- è certificata ISO 9000;
- fin quando è stato possibile è stata "iscritta" alla cat. 6a del citato Albo Gestori
- ha 3000 clienti (si, proprio 3000) per il servizio di raccolta cartucce; ciascun cliente paga un contributo annuale per fruire del servizio e ciascun ritiro viene effettuato con il FIR;
- gestisce 23 piattaforme ecologiche comunali per un bacino di utenza di oltre 200.000 abitanti.

Per quanto riguarda le cartucce:

- nel corso della mia attività mi sono imbattuto in un gran numero di rigeneratori artigianali che operano senza nessuna iscrizione all'Albo e alcuna autorizzazione;
- lo stesso dicasi per un certo numero di fornituristi ufficio.

Ragionando come Romeo, come dovrei chiosare? Che esistono un mare di operatori "tradizionali" che lavorano senza rispettare le regole? Così si fa poca strada.

Ciao!










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Messaggio  zesec Mar Giu 28, 2011 11:03 am

Sì, la tua lettura diverge dalla mia al punto 7) del tuo elenco, ma è una mia fissazione (quella della differenza tra conferimento e trasporto) che non ha mai trovato sostenitori entusiasti.
E non trova sostenitori entusiasti nemmeno tra gli organi di controllo, quindi invito tutti a non fare come dico io.
Però, come caso di studio, non capisco perché la movimentazione del rifiuto assimilato agli urbani da parte del produttore debba essere regolamentata in maniera diversa a seconda della destinazione di quel rifiuto. Se va al centro di raccolta FIR e se va al cassonetto/campana/isola ecologica no FIR (perché immagino che nessuno pensi di portare un FIR al cassonetto: cosa scrivo? chi lo firma?). Ovviamente ipotizzo di arrivare fino al cassonetto con un mezzo di trasporto, perché non c'è scritto da nessuna parte che devo arrivare al cassonetto a piedi.
Insomma, o è sempre un trasporto di rifiuti (e allora ci vuole sempre l'autorizzazione 212 c.8 e il FIR, anche quando vado al cassonetto), o non è un trasporto di rifiuti (ma un conferimento) e allora non ci vuole nulla, anche quando vado al centro di raccolta (sempre che il comune non preveda con regolamento un documento o un pass, che tuttavia non è un'autorizzazione 212 c.8 e non è un FIR).
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Messaggio  isamonfroni Mar Giu 28, 2011 11:19 am

Caro Zesec, io la leggo come te per quanto riguarda il conferimento a Centri Di Raccolta (ex DM 08/04/2008) che, a mio sommesso avviso sono assimilati in tutto e per tutto a dei cassonetti. (a meno, ovviamente che il Comune non preveda una qualche forma di regolamentazione documentale, utile soprattutto per motivi legati ad un'auspicabile riduzione dei tributi).

Diverso, a mio pare è il regime per le piattaforme ecologiche autorizzate R13 o D15 ex art. 208 d.lgs. 152/2006.

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Messaggio  fab Mar Giu 28, 2011 6:39 pm

zesec ha scritto:Sì, la tua lettura diverge dalla mia al punto 7) del tuo elenco, ma è una mia fissazione (quella della differenza tra conferimento e trasporto) che non ha mai trovato sostenitori entusiasti.
E non trova sostenitori entusiasti nemmeno tra gli organi di controllo, quindi invito tutti a non fare come dico io.
Però, come caso di studio, non capisco perché la movimentazione del rifiuto assimilato agli urbani da parte del produttore debba essere regolamentata in maniera diversa a seconda della destinazione di quel rifiuto. Se va al centro di raccolta FIR e se va al cassonetto/campana/isola ecologica no FIR (perché immagino che nessuno pensi di portare un FIR al cassonetto: cosa scrivo? chi lo firma?). Ovviamente ipotizzo di arrivare fino al cassonetto con un mezzo di trasporto, perché non c'è scritto da nessuna parte che devo arrivare al cassonetto a piedi.
Insomma, o è sempre un trasporto di rifiuti (e allora ci vuole sempre l'autorizzazione 212 c.8 e il FIR, anche quando vado al cassonetto), o non è un trasporto di rifiuti (ma un conferimento) e allora non ci vuole nulla, anche quando vado al centro di raccolta (sempre che il comune non preveda con regolamento un documento o un pass, che tuttavia non è un'autorizzazione 212 c.8 e non è un FIR).

Il "trasporto" si ha laddove si faccia utilizzo di un veicolo a motore. Per trasportare i rifiuti si deve essere iscritti all'Albo Gestori e si deve sempre usare il FIR. L'eccezione del cassonetto (per inciso nella mia zona non esistono) è dovuta a causa di forza maggiore (giustamente, che scrivo sul FIR?). Pertanto, nel mio caso, FIR e iscrizione all'Albo "comma 8" anche per le utenze non domestiche che accedono ai Centri di Raccolta ex DM 8 aprile 2008.

Ciao!
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