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Esenzione ADR - UN 1992

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Messaggio  strappamark Gio Dic 26, 2013 5:44 pm

Buongiorno a tutti, sono iscritto da tempo, mi sono presentato oggi.

Prima delle feste mi sono impegnato verso due clienti per effettuare un trasporto per i rifiuti così elencati:

C.E.R. 14.06.05* (fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi) in tre fusti di acciaio al quale sono state attribuite le classi di pericolosità H3B - H4 - H5 - H7  - per il primo cliente
C.E.R. 14.06.02* (altri solventi e miscele di solventi, alogenati) in un fusto di acciaio al quale sono state attribuite le classi di pericolosità H14 - H5 - H7  - per il secondo cliente

Non ho autisti con patentino ne mezzi ADR.
Nonostante, credo, debba essere il produttore (miei clienti) a fornire le informazioni sul rifiuto pericoloso tramite consulente ADR (anche se forse potrebbero essere esenti dall'obbligo viste le quantità esigue prodotte in un anno o più), mi sono informato (anch'io senza consulente ADR, perché nonostante sia autorizzato alla cat. 5, non mi capita mai di trasportare rifiuti pericolosi) e se per il secondo non ho ancora identificato il n° ONU, per il primo dovrebbe essere UN1992 con imballaggio III in quanto il punto di infiammabilità è 46 °C.

Non riesco a capire se l'esenzione per il primo è 1000kg o se è 333kg. Se è vera la seconda allora dovrei trasportare un fusto alla volta per rimanere in esenzione.

Il secondo rifiuto dovrebbe viaggiare in esenzione come il primo e mi domandavo se potesse viaggiare insieme a un fusto degli altri.

Qualcuno sa chiarirmi le idee?

Se non si capisce niente spiego meglio!

Grazie
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Messaggio  -bz8- Ven Dic 27, 2013 11:06 am

Ciao
l'UN 1992 è in categoria di trasporto 3, quindi, se lo trasporti assieme a sole materie della stessa categoria di trasporto, il limite di esenzione è 1.000 Kg.
Sei sicuro che sia tossico?
Valuta anche gli UN 1992 o 1263.
Tieni presente che gli UN 1992 e 1993 hanno la disposizione speciale n. 274, che obbliga ad indicare tra parentesi, dopo la dicitura N.A.S., il nome tecnico del prodotto o, nel caso di miscele, i nomi dei due componenti prepnderanti.
Il secondo se fosse, ad esempio, un UN3082, viaggerebbe anch'esso in categoria di trasporto 3, ma riporta anche lui la disposizione speciale 274.
Però sono un po' poche le informazioni che hai a disposizione.
Ciao
-bz8-
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Messaggio  King Louie Ven Dic 27, 2013 11:26 pm

Basato sulle scarse informazioni disponibili, potrei offrire l’idea seguente come tentativo di classificazione:

  • C.E.R. 14.06.05* (fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi)
    L’annesso dell’accordo multilaterale M222 consente di utilizzare il n° ONU 1993 (LIQUIDO, INFIAMMABILE, N.A.S.) per le miscele a base di solvente o fanghi, privi di componenti alogenati (possibile fase liquida). Applicando tale accordo multilaterale la voce “Trasporto concordato ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell’ADR (M222)” deve esser aggiunta nel documento di trasporto. Con punto d’infiammabilità > 23°C sei in gruppo d’imballaggio III, categoria di trasporto 3. La disposizione speciale 274 richiede di riportare i nomi chimici/tecnici dei componenti rilevanti nel documento di trasporto. Se tali componenti sono sconosciuti, potresti classificare UN 1993 II, categoria di trasporto 2, ed aggiungere la dicitura “RIFIUTO CONFORME AL 2.1.3.5.5” alla designazione ufficiale senza listare i nomi tecnici rilevanti.

  • C.E.R. 14.06.02* (altri solventi e miscele di solventi, alogenati)
    Lo vedo difficile di dimostrare l’applicazione del 2.2.9.1.10.5 b) ADR, secondo il quale il rifiuto potrebbe viaggiare non in ADR. Qual è il punto d’infiammabilità del rifiuto? Con punto d’infiammabilità <60°C l’accordo multilaterale M222 consente all’utilizzo del n° ONU 1992 (LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.) per le miscele a base di solvente o fanghi, alogenati. Con punto d’infiammabilità >60°C si potrebbe classificare UN 3082 III, categoria di trasporto 3. Applicando il 2.1.3.5.5 ADR i nomi chimici/tecnici rilevanti (disposizione 274) non sarebbero da indicare nel documento di trasporto.
Per stare dentro il campo d’applicazione delle esenzioni parziali della sottosezione 1.1.3.6 ADR dovresti riportare le quantità nel documento di trasporto come litri della capacità nominale dei recipienti e non superare la quantità totale di 1000 litri per rifiuti della categoria di trasporto 3. Per rifiuti della categoria di trasporto 2 il limite sono 333 litri. Per un mix delle categorie 2 e 3 si dovrebbe fare i calcoli prescritti nel 1.1.3.6.4 ADR.

La responsabilità per la classificazione è un obbligo dello speditore [1.4.2.1.1 (a) e (b) ADR]. Di solito il produttore del rifiuto veste il ruolo dello speditore ai sensi dell’ADR, salvo accordi speciali fra il produttore del rifiuto e un terzo.
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Messaggio  strappamark Dom Dic 29, 2013 4:41 pm

Vi ringrazio per aver risposto.

Per il 14.06.05* avevo individuato il n° UN1992 perché da analisi il rifiuto è "tossico nocivo". Se dovessi usare il UN1993 II, i fusti in acciaio andrebbero ancora bene?
Se il produttore sapesse dirmi di che sostanze si tratta sarebbe sufficiente, oppure c'è bisogno di un'analisi in laboratorio specifica?

Il 14.06.02* ha punto di infiammabilità superiore a 80°C. quindi dovrebbe andare bene il UN1992 III come dice King Louie, però anche questo è stato classificato "tossico nocivo" nelle analisi.
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Messaggio  King Louie Dom Dic 29, 2013 7:18 pm

1. C.E.R. 14.06.05* (fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi)

“Tossico-nocivo” per rifiuti non significa automaticamente "tossico" ai fini dell'ADR, però senza dati precisi non si può valutare, quale dei due numeri UN 1933/UN 1992 sia il N° più corretto. In molti casi UN 1993 oppure un altro N° ONU più specifico della lista delle rubriche collettive della sottosezione 2.2.3.3 ADR è più appropriato per i rifiuti H3B-H5.


2. C.E.R. 14.06.02* (altri solventi e miscele di solventi, alogenati)

Lo stato fisico del rifiuto e liquido o fangoso-pompabile? Con punto di infiammabilità di 80°C sei fuori della classe 3 (liquidi infiammabili) e UN 1992 sarebbe spagliato. Anche qui “tossico-nocivo” (H5) per rifiuti non significa automaticamente "tossico" ai fini dell'ADR. Potresti valutare una delle opzioni seguenti per rifiuti liquidi:

  • UN 3082 III (MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., classificazione secondo il 2.1.3.5.5 ADR, senza indicazione dei nomi tecnici/chimici, categoria di trasporto 3 (1000 L)
  • UN 2810 III (LIQUIDO ORGANICO TOSSICO N.A.S.), categoria di trasporto 2 (333 L) disposizione speciale 274 (nomi tecnici/chimici), oppure, ove pertinente, una rubrica menzionata per nome oppure un altro N° ONU più specifico della lista delle rubriche collettive della sottosezione 2.2.61.3 ADR
  • UN 2810 II (LIQUIDO ORGANICO TOSSICO N.A.S.), categoria di trasporto 2 (333 L), oppure, ove pertinente, una un altro N° ONU più specifico della lista delle rubriche collettive della sottosezione 2.2.61.3 ADR, classificazione secondo il 2.1.3.5.5 ADR, gruppo di imballaggio II, senza indicazione dei nomi tecnici/chimici

3. Altro

L'accordo multilaterale M222 consente alla classificazione di solidi come sostanza liquida, se non si può escludere lo svilupparsi di una fase liquida.

Il confezionamento in fusti di metallo è consentito per entrambi i rifiuti. L'accordo M222 autorizza di utilizzare anche fusti non testati per rifiuti del gruppo d’imballaggio III e alcuni rifiuti del gruppo di imballaggio II.

Per la disposizione speciale 274 (nomi tecnici/chimici) non c’è bisogno di un’analisi specifica; dati significativi in merito forniti dal produttore del rifiuto sono sufficienti, p.e. dati delle schede di sicurezza dei componenti usati per il processo di produzione.

Sia per la disposizione speciale 274, sia per il 2.1.3.5.5 ADR, sia per l'accordo multilaterale M222 sono da inserire qualche diciture speciali nel documento di trasporto. Come già segnalato, l'esenzione parziale della sottosezione 1.1.3.6 ADR richiede il calcolo della quantità per rifiuti liquidi sulla base della capacità nominale dei fusti.
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Messaggio  strappamark Mer Gen 08, 2014 6:41 pm

Buonasera, ho ottenuto dai produttori le schede di sicurezza delle merci.
Il rifiuto CER 14.06.02* deriva dall'utilizzo di Tertacloroetilene che nella scheda è indicato con il numero UN1897; il rifiuto CER 14.06.05* deriva dall'utilizzo di Tricloroetilene UN1710.
Sono entrambi in classe 6.1.15 e rientrano nella classe di trasporto 2 con limite a 333 litri per l'esenzione.
Il fatto che siano rifiuti e quindi non più sostanze pure incide sulla classificazione ADR?

Grazie
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Messaggio  homer Mer Gen 08, 2014 6:57 pm

quindi usano tetracloroetilene e nel residuo di distillazione c'è il tricloroetilene???
... interessante
ricordo che l'eventuale esenzione (parziale) da tanti agognata NON esenta dall'obbligo di formazione ADR ed è evidente la necessità di formazione sul tema.
Le informazioni mi sembrano poche e confuse
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Messaggio  King Louie Gio Gen 09, 2014 12:22 am

Prenderei in considerazione le seguenti opzioni:
 
1. C.E.R. 14.06.05* (fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi)

  • Il rifiuto risulta composto da almeno due componenti. Più dati non sono disponibili?
    Componente A: H3B, rilevante per il punto di infiammabilità 46 °C
    Componente B: UN 1710, Tricloroetilene, non fiammabile, tossico, gruppo d’imballaggio III
  • Tabella dell'ordine di preponderanza dei pericoli (2.1.3.10)
    A + B = classe 3 III + classe 6.1 III = classe 3 (6.1) III = UN 1992 III oppure un'altra rubrica collettiva più specifica
  • Applicazione del 2.1.3.5.5 per evitare la disposizione speciale 274 = UN 1992 II, categoria di trasporto 2 (< 333 L)
  • Applicazione del M222 per evitare discussioni sulla omologazione dei fusti
  • Risultato = UN 1992, LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S., 3 (6.1), II, (C/E), RIFIUTO CONFORME AL 2.1.3.5.5, TRASPORTO CONCORDATO AI SENSI DEL PARAGRAFO 1.5.1 DELL’ADR (M222), categoria di trasporto 2

2. C.E.R. 14.06.02* (altri solventi e miscele di solventi, alogenati)

  • solo Tetracloroetilene presente come componente rilevante in concentrazioni sufficienti per entrare nella classe 6.1:
    UN 1897 RIFIUTO, TETRACLOROETILENE, 6.1, III, (E), TRASPORTO CONCORDATO AI SENSI DEL PARAGRAFO 1.5.1 DELL’ADR (M222), categoria di trasporto 2
  • Tetracloroetilene e/o altri composti presenti come componenti rilevanti in concentrazioni non sufficienti per entrare nella classe 6.1:
    UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III, (E), RIFIUTO CONFORME AL 2.1.3.5.5, TRASPORTO CONCORDATO AI SENSI DEL PARAGRAFO 1.5.1 DELL’ADR (M222), categoria di trasporto 3
  • presenza di più componenti della classe 6.1: rubrica collettiva da individuare
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Messaggio  homer Gio Gen 09, 2014 11:02 am

chiedo scusa,non avevo capito che si tratta di due clienti diversi.
homer
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