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Decreto semplificazioni Sistri

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180214

Messaggio 

Decreto semplificazioni Sistri - Pagina 2 Empty Decreto semplificazioni Sistri




Lo schema di decreto di semplificazione si compone di cinque articoli e contiene disposizioni in merito a:

• Categorie di soggetti tenute ad aderire al SISTRI
• Trasporto intermodale
• Oneri contributivi anno 2014
• Regione Campania

Sarà oggetto di discussione in un tavolo tecnico convocato per domani.

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Decreto semplificazioni Sistri :: Commenti

yep

Messaggio Gio Feb 20, 2014 6:14 pm  yep

PiazzaPulita ha scritto:qualcuno ha ulteriori notizie, oltre a

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Il Tavolo convocato per oggi alle ore 13, presso la sala stampa del Ministero, ha il seguente ordine del giorno: 1) presentazione esiti del collaudo; 2) sintesi attività dei tavoli tecnici: intermodalità, microraccolta, interoperabilità; 3) schema di decreto di semplificazione; 4) varie ed eventuali


A quanto ne so, il Ministero ha consegnato la bozza del decreto di semplificazione ai partecipanti al tavolo, salvo poi dire che l'art. 1 (quello che contiene "solo" l'elenco dei soggetti obbligati a partire tra meno di due settimane...) era già stato modificato ma ancora non disponibile.
Siamo alle solite, continuano ad aggiungere caos al caos, come se ce ne fosse bisogno... ancora una volta ci troviamo a pochi giorni dall'operatività senza la certezza di chi dovrà partire e cosa dovrà fare. ridicoli.

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euclione

Messaggio Ven Feb 21, 2014 4:11 pm  euclione

michy79 ha scritto:Quindi le imprese artigiane con meno di 10 addetti sono esonerate dal SISTRI anche se producono rifiuti pericolosi.
Le magiche paroline "impresa artigiana" le si devono ricercare nel certificato della camera di commercio, in una visura camerale o altro per avere prove alla mano che non si è operato con leggerezza?
-------------------

Mi faccio alcune domande. Premetto che leggendo bene lo schema di decreto riscontro che esso non esclude "le imprese artigiane" fino a dieci dipendenti. Esclude i produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti da "lavorazioni artigiane", che distingue dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti da "lavorazioni industriali". Usa la parola "lavorazione" e non la parola "imprese" o altre pur presenti nel contesto. Ci sarà un motivo. Sappiamo bene che ci sono lavorazioni identiche in imprese industriali e in imprese artigiane. E che la diversa disciplina creerà una distorsione del mercato tra di esse (il Sistri costa). Come se la caveranno i controllori? Faranno un quesito al Ministero per chiedere come verificare che l'impresa artigianale non faccia lavorazioni industriali o viceversa?

A me sembra che se il motivo dell'esclusione deve essere ricercato nella difficoltà delle imprese più piccole a gestire il Sistri, quello che risulta alla Camera di Commercio non può essere rilevante. E, se il Ministero non sa definire oggettivamente la differenza tecnologica/organizzativa tra le due lavorazioni ( e come potrebbe?), meglio sarebbe un trattamento uguale. Altrimenti già vedo i ricorsi.

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Admin

Messaggio Ven Feb 21, 2014 4:37 pm  Admin

Concordo.
In questa fase molti (e tra questi anche autorevoli interpreti) rinviano quasi automaticamente al codice ATECO dichiarato alla Camera di Commercio come discrimine tra l'essere assoggettati o meno al sistema.
Si tratta di un'automatismo pericoloso, a mio avviso.
Penso, ad esempio, ad un'azienda di autotrasporto dotata di officina interna.
L'attività dell'impresa rientra tra i servizi, tuttavia i rifiuti derivanti dalla manutenzione dei veicoli sono rifiuti da "lavorazioni artigianali" (pur non essendo rifiuti da impresa artigiana).
Ora, se effettivamente l'annunciato decreto dovesse esonerare dal Sistri la produzione di rifiuti derivanti da attività di servizio, i rifiuti da officina interna sfuggirebbero alla tracciabilità elettronica?
Ho motivo di dubitarne, se il decreto rimane in quella forma.
Del resto, credo che oggi tutte le aziende di autotrasporto annotino il carico e lo scarico di quei rifiuti sui registri, benchè siano imprese di servizi.

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Admin

Messaggio Sab Feb 22, 2014 12:07 pm  Admin

I rilievi di Euclione sono contenuti in una nota inviata al Ministero dall'API: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

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alias1957

Messaggio Ven Feb 28, 2014 1:24 pm  alias1957

Revisione 8

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SENTITO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ED

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare l’articolo 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

VISTO l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011 n. 52;

CONSIDERATO che l’articolo 188-ter, comma 1, del citato d.lgs. n. 152 del 2006 individua tra i soggetti tenuti ad aderire al  SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e, <<in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto>>;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 <<con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale>>;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 <<con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti >> tenute ad aderire al SISTRI, <<e sono individuate nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti>>;

CONSIDERATO che l’esclusione dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, entro i limiti dimensionali individuati dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, è compresa nell’oggetto dell’ordine del giorno n. 9/1682 –A/34 presentato in occasione della conversione del decreto legge 101/2013 ed accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea della Camera dei Deputati del 24 ottobre 2013;

VISTO che ai sensi dell’articolo 193, comma 12,  del d.lgs.  n. 152 del 2006, come modificato dal D.lgs.  3 dicembre 2010, n. 205, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) purchè siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio le predette attività;

VISTA la direttiva  2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO che, ai sensi del considerando n.15 della Direttiva 2008/98/CE,  <<è necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento>>;

VISTO che, ai sensi del considerando n.16 della Direttiva 2008/98/CE, <<nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento>>, e <<dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento>>;

VISTO, ancora, l’articolo 3, punto 10) della Direttiva 2008/98/CE  che definisce <<raccolta … il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento>>;

VISTE le definizioni delle categorie i D15 dell’Allegato 1 e R13 dell’Allegato 2 della Direttiva 2008/98/CE, che escludono dalle operazioni di smaltimento e di recupero il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, e qualificano come temporaneo il deposito preliminare alla raccolta;

CONSIDERATO che il deposito di rifiuti effettuato nell’ambito di attività di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, è un deposito di rifiuti preliminare alla raccolta in quanto preordinato non al trattamento ma al successivo trasporto di rifiuti;

CONSIDERATO che dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell’ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, è emersa  la necessità di un’applicazione adeguata e proporzionale degli adempimenti in materia di SISTRI, in particolare per le imprese che producono limitate quantità di rifiuti;

CONSIDERATO che dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate, con particolare riguardo ai verbali del “Tavolo tematico trasporto intermodale” istituito nell’ambito del Tavolo tecnico suddetto,  è emersa, tra l’altro, la necessità di avviare una razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente, sia per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, sia per quanto attiene alle responsabilità degli operatori della catena logistica;

CONSIDERATO che a decorrere dal 3 marzo 2014 entra in operatività il sistema SISTRI per i soggetti previsti dall’art. 11,  comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione dell’art 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al SISTRI; nonché, in attuazione dell’art 188-ter, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006,  definire le  operazioni di deposito preliminare alla raccolta nell’ambito del trasporto intermodale; ed inoltre, in attuazione degli artt. 188-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, definire criteri e tempi per le ulteriori semplificazioni ed ottimizzazioni conseguenti all’attività dei Tavoli tematici istituiti nell’ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, suindicato;

SENTITI i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza;

Adotta il seguente decreto:


ARTICOLO 1

(Disposizioni attuative dell’art 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006)


1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1  e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali, esclusi gli enti e le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi da attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;
b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n.152 del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania.
2. Gli enti e le imprese, con più di dieci dipendenti, produttori di rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle attività di pesca e acquacoltura, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, sono soggetti ai medesimi obblighi di adesione al SISTRI delle imprese di cui al comma 1, lettera b).
3. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono  obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del  D.lgs.  n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2
(Disposizioni attuative dell’art 188-ter, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006)

1. Il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di quarantacinque giorni.
2. Fino alla presa in carico dei rifiuti da parte di un’impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, i rifiuti restano sotto la responsabilità del produttore.
3. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d’inizio dell’attività di deposito preliminare alla raccolta di cui al comma 1. Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall’impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i trentanove giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.
4. La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al comma 3, terzo periodo, la comunicazione entro il termine di cui al comma 3, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato,  ai sensi dell’articolo 256 del d.lgs. n. 152 del 2006.
5. E’ fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.
6. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell’intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore.
7.  Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell’intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza.

ARTICOLO 3
(Disposizioni attuative degli artt. 188-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013)

1. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni ed all'ottimizzazione del SISTRI si procederà, mediante successivi decreti ed ai sensi di quanto disposto ai commi successivi, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico, attivati, con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati, nell’ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione di cui all’art. 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito nella legge n. 125 del 2013. Detti tavoli riguardano, in particolare, le esigenze specifiche della microraccolta, quelle dell’interoperabilità del SISTRI con i sistemi gestionali aziendali e più in generale della possibilità di consentire la compilazione off line ed in modalità asincrona delle schede SISTRI, nonché, per quanto non già compreso nell’articolo 2 del presente decreto (ed in particolare per quanto concerne le procedure operative per la tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi nel trasporto intermodale), del trasporto intermodale. Verranno attivati ulteriori tavoli, in particolare per quanto riguarda le possibilità di modifica ed evoluzione degli apparati tecnologici.

2. Riguardo alle esigenze dell’interoperabilità, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l’interoperabilità dei software gestionali e per l’accreditamento dell’interfaccia con il SISTRI.  Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo il Ministero, acquisito il parere dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, e tenuto conto delle risultanze dei  tavoli tecnici di approfondimento tematico di cui al comma 1, sottopone lo schema di linee guida al Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione e, coerentemente alle osservazioni espresse in tale ultima sede,  pubblica sul sito [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] le linee guida, alle quali si  conformano gli operatori interessati alla produzione e commercializzazione dei software suddetti.

3. Con la medesima procedura di cui al comma 2 si provvede all’eventuale aggiornamento delle linee guida sulla base delle evoluzioni tecnologiche e delle semplificazioni sopravvenute.

4. In considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere operative le semplificazioni ed ottimizzazioni indicate ai commi 1 e 2, il termine di cui all’articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, è prorogato al 30 settembre 2014.


ARTICOLO 4
(Oneri contributivi anno 2014)

1. I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI procedono al versamento del contributo annuale entro il 30  giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

2. Fino alle nuove determinazioni riguardo alla possibilità di modifica ed evoluzione degli apparati tecnologici, restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l’anno 2013.  

3. Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento, esclusivamente accedendo all'area "gestione aziende" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.


ARTICOLO 5
(Disposizioni per l’avvio dell’operatività del SISTRI riguardo ai rifiuti urbani della Regione Campania)

1.  Salvo diversa determinazione del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’Allegato III del D.M. n. 52 del 2011, il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto, ovvero che organizza il trasporto dei rifiuti urbani della Regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI area movimentazione completando anche la parte relativa al produttore, prima dell’inizio della raccolta per il successivo trasporto verso l’impianto di destinazione. Il gestore di quest’ultimo, qualora non soggetto obbligato al SISTRI in quanto l’impianto è ubicato al di fuori del territorio della Regione Campania, controfirma la scheda SISTRI all’atto dell’accettazione presso l’impianto.
2. In fase di prima applicazione, gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006, che raccolgono o trasportano rifiuti urbani del territorio della Regione Campania si iscrivono nell'apposita categoria e ricevono un dispositivo USB relativo alla sola sede legale, nonché un dispositivo USB ed un dispositivo black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. I predetti enti ed imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del D.lgs.  n. 152 del 2006 possono richiedere ulteriori dispositivi USB associati alla sede legale e utilizzabili nelle unità locali dove vengono svolte le operazioni di  trasporto. Qualora si scelga di dotarsi di dispositivi USB aggiuntivi associati alla sede legale, il contributo dovuto per ciascun dispositivo è quello previsto dall’Allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo restando l’obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
3. All’esito delle operazioni di consegna del rifiuto il sistema genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell’area registro cronologico del Comune.

ARTICOLO 6
(Comunicazioni al SISTRI)

1. Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti dalla vigente normativa sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
2. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.


ARTICOLO 7
     (Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ultima modifica di alias1957 il Ven Feb 28, 2014 2:37 pm - modificato 1 volta.

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isamonfroni

Messaggio Ven Feb 28, 2014 1:29 pm  isamonfroni

Perfetto son riusciti anche a sbagliare il riferimento al deposito temporaneo presso il produttore..... Rolling Eyes 

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michy79

Messaggio Ven Feb 28, 2014 1:36 pm  michy79

Scusate, ho interpretato male o si parla SOLO di produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti??
L'articolo 1 è sostanzialmente cambiato rispetto alla bozza iniziale, mi sembra non faccia più riferimento alle imprese artigiane ma decreta l'obbligatorietà di aderire ai produttori di rifiuti pericolosi da attività agricole ed agroindustriali.

Quindi tutti i piccoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi, quali officina meccanica con oli e filtri, lavanderia con solvente esauso, e tante altre piccole attività sarebbero al momento esonerate??
Scusate ma sono nel pallone, aiutatemi a capire cosa è cambiato

Ultima modifica di michy79 il Ven Feb 28, 2014 1:42 pm - modificato 1 volta.

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zesec

Messaggio Ven Feb 28, 2014 1:39 pm  zesec

Ecco superato il problema del riferimento ai rifiuti da attività artigianale. Fuori tutti i piccoli, in questa versione.
Ma questa "revizione 8" che provenienza ha? Stiamo parlando sempre di bozze, ovviamente.

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Supremoanziano

Messaggio Ven Feb 28, 2014 1:53 pm  Supremoanziano

zesec ha scritto:Ecco superato il problema del riferimento ai rifiuti da attività artigianale. Fuori tutti i piccoli, in questa versione.
Ma questa "revizione 8" che provenienza ha? Stiamo parlando sempre di bozze, ovviamente.

La provenienza credo sia di alto livello ed in avanzata fase di approvazione

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fabio65

Messaggio Ven Feb 28, 2014 2:10 pm  fabio65

Scusate ma la modifica della non obbligatorietà per tutti i produttori di pericolosi con meno di 10 dipendenti è letteralmente EPOCALE.
Significa togliere dall'incubo sistri migliaia e migliaia di piccole aziende.
Si renderanno conto di questo o credono che i produttori di rifiuti speciali pericolosi siano solo le multinazionali ?

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UB2601

Messaggio Ven Feb 28, 2014 2:18 pm  UB2601

fabio65 ha scritto:Scusate ma la modifica della non obbligatorietà per tutti i produttori di pericolosi con meno di 10 dipendenti è letteralmente EPOCALE.
Significa togliere dall'incubo sistri migliaia e migliaia di piccole aziende.
Si renderanno conto di questo o credono che i produttori di rifiuti speciali pericolosi siano solo le multinazionali ?

ecco, appunto, aspettiamo un attimo...  Shocked

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alias1957

Messaggio Ven Feb 28, 2014 2:36 pm  alias1957

fabio65 ha scritto:Scusate ma la modifica della non obbligatorietà per tutti i produttori di pericolosi con meno di 10 dipendenti è letteralmente EPOCALE.
Significa togliere dall'incubo sistri migliaia e migliaia di piccole aziende.
Si renderanno conto di questo o credono che i produttori di rifiuti speciali pericolosi siano solo le multinazionali ?

Ultima versione che però deve essere ancora firmata dai Ministeri competenti ....

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Supremoanziano

Messaggio Ven Feb 28, 2014 2:40 pm  Supremoanziano

Lo sanno perfettamente.
D'altronde Rete Imprese Italia è da parecchio tempo che sta lavorando a questo obbiettivo.
Poi che sia giusto tutto ciò è un altro discorso.
E' pacifico però, che a forza di esentare, il Sistri si risolverà in un enorme buco nell'acqua.
Come probabilmente è diventato l'obbiettivo del ministero per disinnescare (almeno in parte) il problema "contratto Selex"

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isamonfroni

Messaggio Ven Feb 28, 2014 2:43 pm  isamonfroni

Supremoanziano ha scritto:Lo sanno perfettamente.
D'altronde Rete Imprese Italia è da parecchio tempo che sta lavorando a questo obbiettivo.
Poi che sia giusto tutto ciò è un altro discorso.
E' pacifico però, che a forza di esentare, il Sistri si risolverà in un enorme buco nell'acqua.
Come probabilmente è diventato l'obbiettivo del ministero per disinnescare (almeno in parte) il problema "contratto Selex"
Quoto e spero sia così.

Certo non invidio i gestori RSU della Campania.

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Admin

Messaggio Ven Feb 28, 2014 2:53 pm  Admin

isamonfroni ha scritto:Certo non invidio i gestori RSU della Campania.
I quali si stanno facendo letteralmente in quattro per far partire, alla meno peggio, un sistema che, lo sanno tutti (dall'ultimo autista al ministro), non contribuisce nemmeno per lo 0,0000.. alla tutela del territorio.
E con l'ulteriore beffa che i rifiuti speciali non pericolosi ed i rifiuti pericolosi prodotti da imprese fino a dieci dipendenti, in Campania come nel resto dell'Italia, non saranno tracciati dal Sistri!!!
Se non è un'operazione di facciata questa...

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Admin

Messaggio Ven Feb 28, 2014 3:50 pm  Admin

E' davvero l'ultima bozza.
Data ultima modifica: 9.59 di oggi.
Autore: Anna Claudia Servillo
Autore ultima modifica: Fabio Annunziata

Se l'hanno diffusa dovrebbe cambiare poco o nulla.

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euclione

Messaggio Ven Feb 28, 2014 8:23 pm  euclione

Admin ha scritto:E' davvero l'ultima bozza.
Data ultima modifica: 9.59 di oggi.
Autore: Anna Claudia Servillo
Autore ultima modifica: Fabio Annunziata

Se l'hanno diffusa dovrebbe cambiare poco o nulla.

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Gli autori citati da Admin, per chi non lo sapesse, sono i funzionari del Ministero dell'ambiente che notoriamente seguono il Sistri. Il testo è stato inviato (in posta certificata ovviamente) alle organizzazioni imprenditoriali e stanno girando in tutta Italia. Non può essere una bufala.

Quanto ai commenti dei colleghi che ho letto, alcuni mi hanno sorpreso. Davvero il Sistri applicato alle piccole attività avrebbe migliorato la tutela ambientale? Ne siete sicuri? Io credo al contrario che sarebbero stati sottratti ad ogni controllo gran parte degli attuali produttori di rifiuti pericolosi. Come? Pur di evitare il Sistri, i rifiuti si fanno sparire, nei cassonetti o a bordo strada. Forse il Ministero se ne è finalmente reso conto.

Certo, il gettito dei contributi inevitabilmente diminuirà rispetto alle previsioni faraoniche del contratto Ministero Selex. Ma il Sistri è stato istituito per fare cassa o per migliorare la tutela dell'ambiente? Quello che mi fa arrabbiare è che i contributi per i produttori (quelli che si perdono con le esclusioni) sarebbero relativamente poca cosa per gli operatori, se si confrontano con i costi dei consulenti (spesso solo sedicenti tali) ai quali gli artigiani dovrebbero rivolgersi sperando di sbagliare meno (e non è neppure detto, stando alle cose che ho sentito in giro). I consulenti non avranno quel lucro emergente sul quale contavano? Si rifaranno con i vecchi registri e formulari, un gettito sicuro e garantito.

Vedere criticata la prima cosa giusta che fa il Ministero (forse, meglio, che fa il nuovo ministro) mi porta a chiedermi da che parte stiamo.

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isamonfroni

Messaggio Ven Feb 28, 2014 8:31 pm  isamonfroni

euclione ha scritto:
Admin ha scritto:E' davvero l'ultima bozza.
Data ultima modifica: 9.59 di oggi.
Autore: Anna Claudia Servillo
Autore ultima modifica: Fabio Annunziata

Se l'hanno diffusa dovrebbe cambiare poco o nulla.

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Gli autori citati da Admin, per chi non lo sapesse, sono i funzionari del Ministero dell'ambiente che notoriamente seguono il Sistri. Il testo è stato inviato (in posta certificata ovviamente) alle  organizzazioni imprenditoriali e stanno girando in tutta Italia.  Non può essere una bufala.

Quanto ai commenti dei colleghi che ho letto, alcuni mi hanno sorpreso. Davvero  il Sistri applicato alle piccole attività avrebbe migliorato la tutela ambientale? Ne  siete sicuri? Io credo al contrario che  sarebbero stati sottratti ad ogni controllo gran parte degli attuali produttori di rifiuti pericolosi. Come? Pur di evitare il Sistri, i rifiuti si fanno sparire, nei cassonetti o a bordo strada. Forse il Ministero se ne è finalmente reso conto.

Certo, il gettito dei contributi inevitabilmente diminuirà rispetto alle previsioni faraoniche del contratto Ministero Selex. Ma il Sistri è stato istituito per fare cassa o per migliorare la tutela dell'ambiente? Quello che mi fa arrabbiare è che i contributi per i produttori (quelli che si perdono con le esclusioni) sarebbero  relativamente poca cosa per gli operatori, se si confrontano con i costi dei consulenti (spesso solo sedicenti tali) ai quali gli artigiani dovrebbero rivolgersi sperando di sbagliare meno (e non è neppure detto, stando alle cose che ho sentito in giro). I consulenti non avranno quel lucro emergente sul quale contavano? Si rifaranno con i vecchi registri e formulari, un gettito sicuro e garantito.

Vedere criticata la prima cosa giusta che fa il Ministero (forse, meglio, che fa il nuovo ministro) mi porta a chiedermi da che parte stiamo.
Sinceramente sono convinta che questo SISTRI sia stato istituito per fare cassa

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fabio65

Messaggio Ven Feb 28, 2014 8:36 pm  fabio65

Euclione, mi sento citato nel tuo intervento ma se leggi il mio post ho scritto "incubo sistri".
La successiva affermazione non era contro l'esclusione ma, poichè abbiamo capito tutti che questo incubo era stato inventato per spremere ancor di più le Imprese e fare guadagnare i soliti noti, mi chiedevo se si rendevano conto che escludendo le imprese fino a 10 dipendenti toglievano dal gettito sistri un centinaio di migliaia di contribuenti.
Per quanto mi riguarda la mia posizione sul sistri è già più volte ribadita : una porcata galattica... Twisted Evil Twisted Evil 

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Admin

Messaggio Ven Feb 28, 2014 9:58 pm  Admin

Ovviamente, il decreto dovra' essere firmato dal ministro: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

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Supremoanziano

Messaggio Sab Mar 01, 2014 12:01 pm  Supremoanziano

euclione ha scritto:
Admin ha scritto:E' davvero l'ultima bozza.
Data ultima modifica: 9.59 di oggi.
Autore: Anna Claudia Servillo
Autore ultima modifica: Fabio Annunziata

Se l'hanno diffusa dovrebbe cambiare poco o nulla.

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Gli autori citati da Admin, per chi non lo sapesse, sono i funzionari del Ministero dell'ambiente che notoriamente seguono il Sistri. Il testo è stato inviato (in posta certificata ovviamente) alle  organizzazioni imprenditoriali e stanno girando in tutta Italia.  Non può essere una bufala.

Quanto ai commenti dei colleghi che ho letto, alcuni mi hanno sorpreso. Davvero  il Sistri applicato alle piccole attività avrebbe migliorato la tutela ambientale? Ne  siete sicuri? Io credo al contrario che  sarebbero stati sottratti ad ogni controllo gran parte degli attuali produttori di rifiuti pericolosi. Come? Pur di evitare il Sistri, i rifiuti si fanno sparire, nei cassonetti o a bordo strada. Forse il Ministero se ne è finalmente reso conto.

Certo, il gettito dei contributi inevitabilmente diminuirà rispetto alle previsioni faraoniche del contratto Ministero Selex. Ma il Sistri è stato istituito per fare cassa o per migliorare la tutela dell'ambiente? Quello che mi fa arrabbiare è che i contributi per i produttori (quelli che si perdono con le esclusioni) sarebbero  relativamente poca cosa per gli operatori, se si confrontano con i costi dei consulenti (spesso solo sedicenti tali) ai quali gli artigiani dovrebbero rivolgersi sperando di sbagliare meno (e non è neppure detto, stando alle cose che ho sentito in giro). I consulenti non avranno quel lucro emergente sul quale contavano? Si rifaranno con i vecchi registri e formulari, un gettito sicuro e garantito.

Vedere criticata la prima cosa giusta che fa il Ministero (forse, meglio, che fa il nuovo ministro) mi porta a chiedermi da che parte stiamo.

Caro euclione, hai travisato anche le mie parole. La mia posizione è chiara e lo è stata fin dall'agosto 2009 cioè nel periodo nel quale si è manifestata la volontà di far partire il Sistri.
Non starò qui a ribadire cose che ho detto più volte e che, evidentemente, ti sei perso.
Mi preme solo dire una cosa:
La prima cosa giusta che doveva fare il nuovo Ministro era quella di abolire in toto il Sistri.
Così, come dicono in Veneto, "pezo el tacòn del buzo" (il rimedio è peggio del male)

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Admin

Messaggio Sab Mar 01, 2014 1:57 pm  Admin

L'esclusione delle imprese fino a dieci dipendenti e' quasi una resa, siamo tornati ad uno scenario piu' restrittivo di quello originario, versione Pecorario Scanio per intenderci.
Con quasi un anno a disposizione, si potrebbe ricondurre il tutto nell'ambito dell'interoperabilita' ed arrivare alla scadenza del 2015 realmente pronti a partire.
Questo non vuol dire che, in futuro con un sistema a regime, qualcuno non possa ritornare alla carica proponendo un'estensione dei soggetti obbligati.

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PiazzaPulita

Messaggio Sab Mar 01, 2014 2:41 pm  PiazzaPulita

... ed intanto i costi sono volati, come afferma ConfCommercio:

[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

(anche se 40.000 euro mi sembrano tantini...)

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angel

Messaggio Sab Mar 01, 2014 2:52 pm  angel

Ma quindi questo decreto annulla anche art 12 bis comma 1 ter del dlg 125 del 30 ottobre 2013 che dice: gli imprenditori agricoli di cui all'art 2135 del codice civile ,produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico scarico con una delle seguenti modalità:
- con la conservazione progressiva per tre  anni del formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1 relativo al trasporto di rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (sistri) di cui all'art. 188-bis comma 2 lattera a.
Visto che ora gli impenditori agricoli ( anche se hanno meno di 10 dipendenti) li hanno di nuovo inseriti tra gli obbligati ad utilizzare il sistri????
Non capisco perchè prima avevavo dato solo a loro questa semplificazione ed ora invece anche una piccola impresa agricola magari senza dipendenti debba utilizzare il SISTRI. Non riesco  trovare  una logica nei loro ragionamenti  mad

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cescal64

Messaggio Sab Mar 01, 2014 5:11 pm  cescal64

Sottoscrivo i pareri di chi mi ha preceduto riguardo le motivazioni che hanno portato al sistri (nato e cresciuto principalmente per far guadagnare ai soliti noti qualche milione di euro...) ed aggiungo che io confido molto nella scadenza del contratto-capestro tra minambiente e selex fissata al 30/11/2014... con questa proroga mascherata (perché la maggior parte delle aziende la vivrà così...) si supera la data fatidica e tutto il baraccone sistri passerà al ministero, che finalmente potrà farne cessare l'agonia aloneinthedark ...  

Articolo 12 - Durata del Contratto e Trasferimento della Proprietà dell'Infrastruttura
La durata del presente contratto è fino al 30 novembre 2014.
Salvo che il Ministero non intenda prorogare la durata contrattuale o procedere ad un rinnovo del Contratto, alla scadenza dello stesso l'Infrastruttura passerà definitivamente e gratuitamente in proprietà del Ministero, nello stato in cui si troverà e Selex concederà al Ministero, o a parti incaricate dal Ministero della gestione del sistema , in licenza o, perpetua, non esclusiva e a titolo gratuito, tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati derivanti dalle attività connesse al Sistema, ivi inclusi i software (codici segreti) sviluppati specificamente per il SISTRI.
Selex si impegna altresì a concedere in sublicenza al Ministero, o a terze parti incaricate dal Ministero della gestione del sistema, alle medesime condizioni sopra riportate, tutti i diritti di proprietà intellettuale che la stessa dovesse ricevere da terzi, ivi inclusi i subappaltatori di cui all'art. 18, necessari all'esecuzione delle attività connesse al Sistema.
Il Ministero potrà concedere i diritti in sublicenza per il software sviluppato specificamente per SISTRI, in via esclusiva e a titolo gratuito, in favore di Pubbliche Amministrazioni, Nazionali, Centrali e Locali, che potranno a loro volta concedere gli stessi diritti in sublicenza ai terzi affidatari dei servizi di cui al presente Contratto.
Qualora, invece, il Ministero intenda rinnovare il presente Contratto per una durata quinquennale, dovrà manifestare tale intenzione 24 mesi prima della scadenza; in tal caso le condizioni e i termini del nuovo contratto dovranno essere definiti in buona fede tra le Parti.

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