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Materiale ottenuto dal trattamento del CER 101208
3 partecipanti
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Materiale ottenuto dal trattamento del CER 101208
Un impianto di recupero inerti autorizzato ai sensi art. 216 dlgs152/06 ritira cer 101208 ( piastrelle ceramiche cotte ) e lo riutilizza producendo un materiale tramite frantumazione, cernita e deferrizzazione essendo autorizzato in R5 e R13. Nella sua autorizzazione si riporta che il materiale ottenuto e' un 7.3.4. lettera b materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate. Come si fa' a sapere se e' ancora considerato un rifiuto oppure un MPS e di conseguenza potra' viaggiare con un normale DDT anziche' formulario ?
Zertex- Utente Attivo
- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 16.03.10
Re: Materiale ottenuto dal trattamento del CER 101208
con il test di cessione di cui al punto 7.3.4 immagino..
beltrale- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 28.02.11
Età : 49
Re: Materiale ottenuto dal trattamento del CER 101208
e non concordo con beltrale, stavolta.
Essendo io anche stasera in modalità "polemica ON", mi veniva voglia di rispondere lapidariamente con "se trovi chi se lo compera per rifarci mattonelle e simili, glielo vendi e fai DdT e fattura, se non trovi chi se lo compera lo puoi solo buttare e quindi sarà un rifiuto", ma anche questa risposta, a parte il sarcasmo gratuito, sarebbe stata imprecisa.
Infatti, innanzi tutto per il prodotto ottenuto dal recupero di 10 12 08 come da tipologia 7.3.4 non c'è R5 come "rilevati e sottofondi stradali" che è invece previsto per il recupero di materia in tipologia 7.4.3, quindi il test di cessione non si deve fare: se invece il recupero fosse di tipologia 7.4.4 (e la differenza sostanziale è nella macinazione e vagliatura) sarebbe possibile anche il recupero sia R5 per rilevati e sottofondi stradali sia addirittura in R10, quindi assoggettabili agli esiti del test di cessione. Altrimenti, se non corrispondono, non è che "si buttano" vanno nei cementifici & C.
In seconda stanza, quei tipi di procedura industriale per il recupero di materia sono storicamente attuati proprio perchè il prodotto (ex MPS) che se ne ricava viene usato come prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate se l'impianto è dotato anche di apposito impianto di lavorazione e relativa fornace per la cottura dei materiali ceramici, altrimenti come materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate che viene venduto a chi l'impianto e la fornace ce l'ha.
E' sempre opportuno ricordare, infatti, che il test di cessione sul recuperato è subordinato al riutilizzo "tal quale" nell'ambiente, mentre il prodotto da impiegare in un altro processo produttivo come materia prima, per quanto in tali casi semilavorata, non deve sottostare ai parametri di cessione perchè sarà il prodotto finale ultimo a dover essere conforme non già a parametri "ambientali" stabiliti dal legislatore (e da circa 15-16 anni mi chiedo in base a che ragionamento, ma fa nulla) bensì a parametri merceologici, ben definiti da tempo per i singoli prodotti.
Essendo io anche stasera in modalità "polemica ON", mi veniva voglia di rispondere lapidariamente con "se trovi chi se lo compera per rifarci mattonelle e simili, glielo vendi e fai DdT e fattura, se non trovi chi se lo compera lo puoi solo buttare e quindi sarà un rifiuto", ma anche questa risposta, a parte il sarcasmo gratuito, sarebbe stata imprecisa.
Infatti, innanzi tutto per il prodotto ottenuto dal recupero di 10 12 08 come da tipologia 7.3.4 non c'è R5 come "rilevati e sottofondi stradali" che è invece previsto per il recupero di materia in tipologia 7.4.3, quindi il test di cessione non si deve fare: se invece il recupero fosse di tipologia 7.4.4 (e la differenza sostanziale è nella macinazione e vagliatura) sarebbe possibile anche il recupero sia R5 per rilevati e sottofondi stradali sia addirittura in R10, quindi assoggettabili agli esiti del test di cessione. Altrimenti, se non corrispondono, non è che "si buttano" vanno nei cementifici & C.
In seconda stanza, quei tipi di procedura industriale per il recupero di materia sono storicamente attuati proprio perchè il prodotto (ex MPS) che se ne ricava viene usato come prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate se l'impianto è dotato anche di apposito impianto di lavorazione e relativa fornace per la cottura dei materiali ceramici, altrimenti come materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate che viene venduto a chi l'impianto e la fornace ce l'ha.
E' sempre opportuno ricordare, infatti, che il test di cessione sul recuperato è subordinato al riutilizzo "tal quale" nell'ambiente, mentre il prodotto da impiegare in un altro processo produttivo come materia prima, per quanto in tali casi semilavorata, non deve sottostare ai parametri di cessione perchè sarà il prodotto finale ultimo a dover essere conforme non già a parametri "ambientali" stabiliti dal legislatore (e da circa 15-16 anni mi chiedo in base a che ragionamento, ma fa nulla) bensì a parametri merceologici, ben definiti da tempo per i singoli prodotti.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Località : Napoli
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