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Riutilizzo Registro Carico Scarico
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Formulari, registri, MUD :: Altro
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Riutilizzo Registro Carico Scarico
Buongiorno a tutti,
mi occupo della gestione dei rifiuti per conto di un'impresa edile da meno di un anno ed è il mio primo intervento in questo forum.
Avrei un quesito da porvi in materia di Registri di Carico/Scarico rifiuti: ho letto tutte le discussioni inerenti, ma non ho trovato argomentazioni attinenti, per cui confido nel vostro sostegno!
L'azienda si trova a produrre rifiuti pericolosi in cantieri di durata superiore ai sei mesi, ma comunque molto saltuariamente (una, massimo due operazioni di scarico per cantiere).
Gestendo molti cantieri, per risparmiare sui costi, quando sono arrivato in azienda, ho trovato la prassi di riutilizzare i Registri di Carico e Scarico di cantieri chiusi, modificando e annotando sulla prima pagina la data di chiusura del precedente cantiere e il riferimento all'ultima registrazione di scarico e la data di avvio del nuovo cantiere con il riferimento alla prima registrazione.
Il mio intento è quello di avere un unico registro per ogni cantiere con rifiuti pericolosi, ma il titolare sostiene che, data l'eseguità dei rifiuti pericolosi prodotti, rischierebbe di avere n registri con solo una pagina compilata, pratica onerosa, mentre la loro prassi permette loro di "riciclare" i registri.
Quale riferimento normativo potrei addurre (se c'è) per scoraggiare questa prassi?
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto!
mi occupo della gestione dei rifiuti per conto di un'impresa edile da meno di un anno ed è il mio primo intervento in questo forum.
Avrei un quesito da porvi in materia di Registri di Carico/Scarico rifiuti: ho letto tutte le discussioni inerenti, ma non ho trovato argomentazioni attinenti, per cui confido nel vostro sostegno!
L'azienda si trova a produrre rifiuti pericolosi in cantieri di durata superiore ai sei mesi, ma comunque molto saltuariamente (una, massimo due operazioni di scarico per cantiere).
Gestendo molti cantieri, per risparmiare sui costi, quando sono arrivato in azienda, ho trovato la prassi di riutilizzare i Registri di Carico e Scarico di cantieri chiusi, modificando e annotando sulla prima pagina la data di chiusura del precedente cantiere e il riferimento all'ultima registrazione di scarico e la data di avvio del nuovo cantiere con il riferimento alla prima registrazione.
Il mio intento è quello di avere un unico registro per ogni cantiere con rifiuti pericolosi, ma il titolare sostiene che, data l'eseguità dei rifiuti pericolosi prodotti, rischierebbe di avere n registri con solo una pagina compilata, pratica onerosa, mentre la loro prassi permette loro di "riciclare" i registri.
Quale riferimento normativo potrei addurre (se c'è) per scoraggiare questa prassi?
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto!
sigognac- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 18.09.14
Re: Riutilizzo Registro Carico Scarico
Riciclaggio di registri???
Un cantiere di durata superiore a sei mesi in cui si producono rifiuti pericolosi immagino corrisponda a lavori di una certa consistenza anche economica.
Un registro di carico e scarico costa 3 euro + 25 euro per la vidimazione.
Le sanzioni in materia di registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi vanno 15.500 a 93.000 euro.
Penso che questi pochi dati siano sufficienti a scoraggiare questa prassi.
Un cantiere di durata superiore a sei mesi in cui si producono rifiuti pericolosi immagino corrisponda a lavori di una certa consistenza anche economica.
Un registro di carico e scarico costa 3 euro + 25 euro per la vidimazione.
Le sanzioni in materia di registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi vanno 15.500 a 93.000 euro.
Penso che questi pochi dati siano sufficienti a scoraggiare questa prassi.
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Admin- Amministratore
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Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 50
Re: Riutilizzo Registro Carico Scarico
Quoto assolutamente Admin e vorrei anche far notare una cosa che, nel quesito posto da sigognac non è chiara:
"S'è detto che la ditta produce rifiuti pericolosi "in cantieri" la cui durata è superiore a 6 mesi però:
1) la ditta è l'appaltatore del cantiere e vi opera per un periodo superiore a 6 mesi durante i quali sono prodotti i rifiuti pericolosi
oppure
2) la ditta opera in subappalto (es per una bonifica o rimozione di beni contenenti amianto) nell'ambito di un cantiere che, sì ha una durata superiore a 6 mesi ma, l'intervento specifico operato in regime di subappalto ha una durata nettamente inferiore?"
"S'è detto che la ditta produce rifiuti pericolosi "in cantieri" la cui durata è superiore a 6 mesi però:
1) la ditta è l'appaltatore del cantiere e vi opera per un periodo superiore a 6 mesi durante i quali sono prodotti i rifiuti pericolosi
oppure
2) la ditta opera in subappalto (es per una bonifica o rimozione di beni contenenti amianto) nell'ambito di un cantiere che, sì ha una durata superiore a 6 mesi ma, l'intervento specifico operato in regime di subappalto ha una durata nettamente inferiore?"
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cirillo- Moderatore
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Età : 68
Località : veneto
Re: Riutilizzo Registro Carico Scarico
Quoto cirillo.
La domanda non è ben posta. Fermo restando che il riciclo è una pratica ben lodevole, ma in alcuni casi ( ) è fortemente sconsigliata.
La domanda non è ben posta. Fermo restando che il riciclo è una pratica ben lodevole, ma in alcuni casi ( ) è fortemente sconsigliata.
Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Riutilizzo Registro Carico Scarico
Scusate,
credevo di aver risposto ma non trovo traccia della mia risposta!
Innanzitutto grazie per il feedback!
Premesso che il mio obiettivo è proprio quello di scoraggiare la prassi in corso, e volendo puntare proprio sull'aspetto economico, mi chiedo: qual è il requisito normativo non rispettato?
C'è un registro presente in cantiere, le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi vengono effettuate correttamente e nei tempi.
I 19500 euro massimali da prospettare sono la sanzione per quale mancanza?
Personalmente penso che "l'inghippo" sia nella vidimazione, ovvero il fatto di modificare l'indirizzo del cantiere sulla prima pagina precedentemente vidimata.
Ma questo aspetto è sanzionabile? Qual è la normativa che lo disciplina?
Grazie ancora per il supporto!
P.S. I cantieri hanno durata superiore a sei mesi e la ditta è appaltatrice. Pertanto, usando come riferimenti i tempi previsti per il SISTRI, non usano un registro centrale.
credevo di aver risposto ma non trovo traccia della mia risposta!
Innanzitutto grazie per il feedback!
Premesso che il mio obiettivo è proprio quello di scoraggiare la prassi in corso, e volendo puntare proprio sull'aspetto economico, mi chiedo: qual è il requisito normativo non rispettato?
C'è un registro presente in cantiere, le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi vengono effettuate correttamente e nei tempi.
I 19500 euro massimali da prospettare sono la sanzione per quale mancanza?
Personalmente penso che "l'inghippo" sia nella vidimazione, ovvero il fatto di modificare l'indirizzo del cantiere sulla prima pagina precedentemente vidimata.
Ma questo aspetto è sanzionabile? Qual è la normativa che lo disciplina?
Grazie ancora per il supporto!
P.S. I cantieri hanno durata superiore a sei mesi e la ditta è appaltatrice. Pertanto, usando come riferimenti i tempi previsti per il SISTRI, non usano un registro centrale.
sigognac- Nuovo Utente
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Re: Riutilizzo Registro Carico Scarico
Il registro "nasce e muore" con la sede per la quale è stato vidimato.sigognac ha scritto:I 19500 euro massimali da prospettare sono la sanzione per quale mancanza?
Personalmente penso che "l'inghippo" sia nella vidimazione, ovvero il fatto di modificare l'indirizzo del cantiere sulla prima pagina precedentemente vidimata.
Ma questo aspetto è sanzionabile? Qual è la normativa che lo disciplina?
Anche il sistri, per cantieri superiori a 6 mesi con produzione di rifiuti pericolosi, prevede l'iscrizione per l'unità locale, il rilascio della USB e la restituzione di "quella USB" alla chiusira di "quel cantiere".
La sanzione, poi, NON è di 19500 euro massimali come dici tu, bensì di 31.000 € (il doppio del minimo 15.500 o 1/3 del massimo 93.000 €).
Personalmente ho lavorato presso una ditta con le stesse problematiche e mi sono stampato un modello di registro che rispecchiava fedelmente il modello ministeriale però composto da 5/6 pagine massimo che facevo vidimare all'apertura di ogni singolo cantire. Fatti in casa e vidimati con 25,00 €.
Il gioco che fate vale la candela? Cosa ci risparmiate?
Con i 31.000 € di sanzione, considerando il costo di un registro acquistato (5 €) e il costo di vidimazione (25 €) vidimate esattamente 1033,333333 registri.
Lo so, non sei tu quello da convincere....
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cirillo- Moderatore
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Località : veneto
Re: Riutilizzo Registro Carico Scarico
P.S. 31000 euro a registro.
Se questa prassi (errata) e' invalsa e avete la fortuna di gestire molti cantieri, beh...auguri
Se questa prassi (errata) e' invalsa e avete la fortuna di gestire molti cantieri, beh...auguri
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Admin- Amministratore
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Età : 50
Riutilizzo Registro Carico Scarico
Cari amici,
visto che ormai siamo in confidenza...
Ribadisco che nelle vostre risposte trovo riscontro nel mio pensiero (a parte nella quotazione della sanzione che avevo messo così per dire...)
Aggiungo anche che vedo malizia da parte dell'azienda, visto che è "comodo" avere un registro chiuso già vidimato a disposizione su cui potrebbero effettuare registrazioni in caso di dimenticanze...ma non voglio entrare nel merito.
Mi è piaciuta molto l'espressione del registro che "nasce e muore" con il cantiere.
Sarà che mi occupo anche del sistema di gestione, ma per supportare questa tesi, la mia domanda è: qual è il riferimento di legge che dice questa cosa?
I 31.000 euro di sanzione sono per non aver rispettato quale norma?
Abbiate pazienza, ma lunedì incontrerò i vari responsabili dell'azienda, per cui ho bisogno di avere le "spalle coperte"!
Grazie ancora
visto che ormai siamo in confidenza...
Ribadisco che nelle vostre risposte trovo riscontro nel mio pensiero (a parte nella quotazione della sanzione che avevo messo così per dire...)
Aggiungo anche che vedo malizia da parte dell'azienda, visto che è "comodo" avere un registro chiuso già vidimato a disposizione su cui potrebbero effettuare registrazioni in caso di dimenticanze...ma non voglio entrare nel merito.
Mi è piaciuta molto l'espressione del registro che "nasce e muore" con il cantiere.
Sarà che mi occupo anche del sistema di gestione, ma per supportare questa tesi, la mia domanda è: qual è il riferimento di legge che dice questa cosa?
I 31.000 euro di sanzione sono per non aver rispettato quale norma?
Abbiate pazienza, ma lunedì incontrerò i vari responsabili dell'azienda, per cui ho bisogno di avere le "spalle coperte"!
Grazie ancora
sigognac- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 18.09.14
Re: Riutilizzo Registro Carico Scarico
ma fammi capire: vuoi sapere qual è l'articolo o addirittura quale sia proprio la norma legislativa?
Te lo chiedo perchè hai scritto
ed anche però:
A me pare che, sia pure in meno di un anno, e fosse proprio perchè ti occupi dei sistemi di gestione avresti avuto tutto il tempo di studiartela.
Supponendo che sia l'articolo, che non ti sovviene, ti vengo incontro io: è l'art. 258
Te lo chiedo perchè hai scritto
sigognac ha scritto:mi occupo della gestione dei rifiuti per conto di un'impresa edile da meno di un anno
ed anche però:
sigognac ha scritto:Sarà che mi occupo anche del sistema di gestione, ma per supportare questa tesi, la mia domanda è: qual è il riferimento di legge che dice questa cosa?
I 31.000 euro di sanzione sono per non aver rispettato quale norma?
A me pare che, sia pure in meno di un anno, e fosse proprio perchè ti occupi dei sistemi di gestione avresti avuto tutto il tempo di studiartela.
Supponendo che sia l'articolo, che non ti sovviene, ti vengo incontro io: è l'art. 258
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
- Messaggi : 3848
Data d'iscrizione : 02.09.11
Età : 71
Località : Napoli
Re: Riutilizzo Registro Carico Scarico
quotando Aurora aggiungo:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/09/11/098A8073/sg
MINISTERO DELL' AMBIENTE E MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO
CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. 812
Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148. (GU Serie Generale n.212 del 11-9-1998)
... omissis
2) Modalita' di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico:
a) il registro di carico e scarico, deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale prima della vidimazione.
L'ubicazione dell'esercizio, invece, puo' essere indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l'annotazione della prima operazione.
Per ubicazione dell'esercizio, si intende:
la sede dell'impianto di produzione, ...... omissis
Ora, se si cambia l'ubicazione dell'esercizio per 4/5/6 volte dopo la prima annotazione...
In caso di verifica ispettiva la sanzione è ESATTAMENTE come se si fosse SPROVVISTI di registro in quanto non risulta utilizzato secondo la corretta prassi di vidimazione
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/09/11/098A8073/sg
MINISTERO DELL' AMBIENTE E MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO
CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. 812
Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148. (GU Serie Generale n.212 del 11-9-1998)
... omissis
2) Modalita' di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico:
a) il registro di carico e scarico, deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale prima della vidimazione.
L'ubicazione dell'esercizio, invece, puo' essere indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l'annotazione della prima operazione.
Per ubicazione dell'esercizio, si intende:
la sede dell'impianto di produzione, ...... omissis
Ora, se si cambia l'ubicazione dell'esercizio per 4/5/6 volte dopo la prima annotazione...
In caso di verifica ispettiva la sanzione è ESATTAMENTE come se si fosse SPROVVISTI di registro in quanto non risulta utilizzato secondo la corretta prassi di vidimazione
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cirillo- Moderatore
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