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Zinco da bare: sottoprodotto?
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Sottoprodotti
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Zinco da bare: sottoprodotto?
Ciao a tutti
ho "casus belli" da sottopr... pardon, da sottoporre.
Un cooperativa sociale ha in appalto da un Comune il servizio di gestione cimiteriale con manutenzione del verde, tumulazioni, estumulazioni, ecc...
Ora, i rifiuti derivanti da tali attività, sono certamente rifiuti urbani il cui CER è 20.02.XX e, per la demolizione delle tombe, si utilizzano i CER del gruppo 17.
La questione si pone, in particolare, per le lamiere di zinco con cui sono costituiti gli interni delle bare.
Lo zinco è totalmente riutilizzabile e, tranne per un particolare per il quale mi sorge il dubbio, lo si potrebbe considerare quale "sottoprodotto" in quanto rispetta certamente i dettami di cui alle lettere b), c) e d) ma la vedo dura per il punto a) in quanto è prescritto che sia "orginato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante"...
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Ora, se la mia lettura è corretta e non lo si può considerare quale "sottoprodotto", in quanto derivante da una attività "di servizio" e non da un "processo di produzione", l'unica alternativa è la gestione come rifiuto e, il CER corretto da attribuire, non può che essere 20.02.03.
Conseguentemente, per il trasporto (che, per contratto, deve essere fatto a cura della Cooperativa) ci si appella alla clemenza della locale sezione dell'Albo Gestori Ambientali per ottenere l'inserimento di tale CER nell'autorizzazione in cat. 2bis della nostra Cooperativa sociale.
Voi che ne dite?
ho "casus belli" da sottopr... pardon, da sottoporre.
Un cooperativa sociale ha in appalto da un Comune il servizio di gestione cimiteriale con manutenzione del verde, tumulazioni, estumulazioni, ecc...
Ora, i rifiuti derivanti da tali attività, sono certamente rifiuti urbani il cui CER è 20.02.XX e, per la demolizione delle tombe, si utilizzano i CER del gruppo 17.
La questione si pone, in particolare, per le lamiere di zinco con cui sono costituiti gli interni delle bare.
Lo zinco è totalmente riutilizzabile e, tranne per un particolare per il quale mi sorge il dubbio, lo si potrebbe considerare quale "sottoprodotto" in quanto rispetta certamente i dettami di cui alle lettere b), c) e d) ma la vedo dura per il punto a) in quanto è prescritto che sia "orginato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante"...
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Ora, se la mia lettura è corretta e non lo si può considerare quale "sottoprodotto", in quanto derivante da una attività "di servizio" e non da un "processo di produzione", l'unica alternativa è la gestione come rifiuto e, il CER corretto da attribuire, non può che essere 20.02.03.
Conseguentemente, per il trasporto (che, per contratto, deve essere fatto a cura della Cooperativa) ci si appella alla clemenza della locale sezione dell'Albo Gestori Ambientali per ottenere l'inserimento di tale CER nell'autorizzazione in cat. 2bis della nostra Cooperativa sociale.
Voi che ne dite?
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cirillo- Moderatore
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Re: Zinco da bare: sottoprodotto?
Secondo me sullo zinco si fa comunque trattamento in loco con ipoclorito e il DM dice chiaramente che son rifiuti urbani e non sottoprodotti.
Non andrei comunque a discutere del caso.. L'impianto di destinazione certificato 333 li andrà a riclassificare come EOW..
Non andrei comunque a discutere del caso.. L'impianto di destinazione certificato 333 li andrà a riclassificare come EOW..
beltrale- Utente Attivo
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Re: Zinco da bare: sottoprodotto?
beh, a meno che tu non riesca a convincere che la produzione di questa cooperativa, semmai come attività correlata alla principale, sia produrre "ossa umane pulite da abbancare in minor spazio" la vedo dura.
... e tu sai che io sono una fanatica del sottoprodotto
Una domanda: ma visto che le lastre di zinco fino a prova contraria vengono dalla demolizione delle bare, hai qualcosa di particolare contro il 17 04 04?
Comunque, anche io sono dell'avviso di beltrale che quelli cui le conferiscono le guardano e così come stanno le battezzano EoW, mandandole a rifusione.
... e tu sai che io sono una fanatica del sottoprodotto
Una domanda: ma visto che le lastre di zinco fino a prova contraria vengono dalla demolizione delle bare, hai qualcosa di particolare contro il 17 04 04?
Comunque, anche io sono dell'avviso di beltrale che quelli cui le conferiscono le guardano e così come stanno le battezzano EoW, mandandole a rifusione.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Zinco da bare: sottoprodotto?
Concordo pure io Aurò, il mio post era tendente ad ottenere "un pò di conforto" sull'idea di farsi riconoscere il 20.02.03 tra i codici in 2bis visto che, il 17.04.04, all'Albo non intendono darlo perchè (dicono loro) "mica sono edili"...Aurora Brancia ha scritto:Comunque, anche io sono dell'avviso di beltrale che quelli cui le conferiscono le guardano e così come stanno le battezzano EoW, mandandole a rifusione.
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cirillo- Moderatore
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Re: Zinco da bare: sottoprodotto?
non è per fare la polemica per conto tuo, anzi farla fare a te al posto mio, ma se c'è lo zinco in quanto zinco tra i rifiuti prodotti da demolizione, atteso che -a parte le bare- le costruzioni edili hanno "zinco" solo nelle laminazioni di copertura e per di più sono leghe zinco-titanio anche piuttosto recenti, forse sia la costruzione che la demolizione non devono essere intese solo come "edili".
La famiglia 17 nell'indice parla infatti di 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) mica dice "17 Rifiuti da edilizia".
Se fai un impianto o un macchinario e lo fai in ferro/acciaio, mentre lo fai lo stai costruendo, e gli sfridini se non sono sottoprodotti (e potrebbero non esserlo) sono rifiuti ai quali il codice 17 04 05 calza a pennello. Idem dicasi se lo smonti: se lo smonti per rivenderlo addirittura è un "prodotto" e quella la puoi considerare come manuntenzione straordinaria, ma i pezzi rovinati/rotti/guasti sono correttamente da indicarsi con lo stesso codice, sempre che non siano sottoprodotti inevitabili durante l'attività "smontaggio dell'impianto".
La famiglia 17 nell'indice parla infatti di 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) mica dice "17 Rifiuti da edilizia".
Se fai un impianto o un macchinario e lo fai in ferro/acciaio, mentre lo fai lo stai costruendo, e gli sfridini se non sono sottoprodotti (e potrebbero non esserlo) sono rifiuti ai quali il codice 17 04 05 calza a pennello. Idem dicasi se lo smonti: se lo smonti per rivenderlo addirittura è un "prodotto" e quella la puoi considerare come manuntenzione straordinaria, ma i pezzi rovinati/rotti/guasti sono correttamente da indicarsi con lo stesso codice, sempre che non siano sottoprodotti inevitabili durante l'attività "smontaggio dell'impianto".
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Zinco da bare: sottoprodotto?
cirillo ha scritto:Ciao a tutti
, il CER corretto da attribuire, non può che essere 20.02.03.
e perchè non 200140 ?
dubito che troverai un impianto in semplificata o di metalli che abbia il 200203
beltrale- Utente Attivo
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Re: Zinco da bare: sottoprodotto?
perchè il 20.01 è da "raccolta differenziata" mentre il 20.02 sono i rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) e, in questo caso, non v'è dubbio, visto che si parla dello zinco proveniente dalle bare in seguito a estumulazionibeltrale ha scritto:e perchè non 200140 ?cirillo ha scritto:il CER corretto da attribuire, non può che essere 20.02.03.
no, per quello c'è, e pure qua in zonabeltrale ha scritto:dubito che troverai un impianto in semplificata o di metalli che abbia il 200203
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cirillo- Moderatore
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