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Messaggio  waste_bs Ven Gen 29, 2016 12:31 pm

Buongiorno a tutti.

Riporto esattamente quanto chiesto all'Albo, senza ovviamente avere risposta.

"La nostra Azienda è iscritta all’Albo con mezzi uso proprio in categoria 4
e in categoria 8 per quanto riguarda il commercio e intermediazione.
Siamo un impianto di recupero metalli ferrosi e non ferrosi in A.I.A.

A seguito della Delibera n.2 del 16 settembre 2015 del Comitato Nazionale
e precisamente (estratto):

2. L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:
a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei qual l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;

Ci pare possibile che i nostri mezzi possano andare dal produttore (A),
caricare i rifiuti da noi acquistati (quindi con regolare d.d.t. in vendita e
regolare fattura) e portarli in un impianto autorizzato (B) per il recupero,
con noi (C) intermediari (in questo caso commercianti).

E’ corretta questa interpretazione della delibera? Oppure dobbiamo continuare
ad appoggiarci a un trasportatore c/terzi?

In quest’ultimo caso gradiremmo avere delucidazioni su cosa significhi
quanto riportato al punto 2a della delibera."

Voi cosa ne pensate? Grazie in anticipo per gli interventi, ciao a tutti.
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Messaggio  isamonfroni Ven Gen 29, 2016 1:09 pm

Secondo me per poter effettuare questo commercio che tu ipotizzi credo sia necessario che:
* l'attività di commercianti di rifiuti ferrosi e non ferrosi compaia nell'oggetto sociale dell'azienda e sul certificato camerale
* che tu faccia apporre sul provvedimento di iscrizione all'albo la dicitura trasporto dei rifiuti CER..... riguardanti l'attività di commercio xyz o diretti verso l'impianto di proprietà autorizzato con AIA n....

L'iscrizione in categoria 8, a mio avviso, in questi casi non ha alcuna rilevanza dal momento che è riservata a intermediari e commercianti senza detenzione (i classici broker), e, nel momento stesso in cui carichi qualcosa sul TUO camion, formalmente lo detieni, anche solo per il tempo necessario al trasporto.

L'ipotesi che tu ipotizzi di effettuare un trasporto per conto terzi (che tale è da un produttore ad un impianto altro) con i tuoi mezzi in conto proprio, secondo me è scorretta e se io fossi per strada te la contesterei...

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Messaggio  waste_bs Ven Gen 29, 2016 3:04 pm

Grazie mille Isa per l'intervento.
Effettivamente le tue sono considerazioni logiche. Camerale e oggetto sociale contengono già tali informazioni; sulla richiesta di apporre le note sul provvedimento di iscrizione la vedo grigia, visto che al mio quesito non si sono neppure degnati di rispondere, ma vedremo di riprovarci con una richiesta specifica.
In ogni caso, la frase "a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei qual l’impresa fa commercio " secondo te cosa vuol dire? Io mi areno qua Shocked
Ribadisco, a titolo di promemoria, che i rifiuti di cui si parla io li compro, con tanto di DDT in vendita e regolare fattura, per cui appena mettono piede sul mio camion sono formalmente di mia proprietà.
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Messaggio  isamonfroni Ven Gen 29, 2016 6:28 pm

waste_bs ha scritto:
Ribadisco, a titolo di promemoria, che i rifiuti di cui si parla io li compro, con tanto di DDT in vendita e regolare fattura, per cui appena mettono piede sul mio camion sono formalmente di mia proprietà.

allora se fossero merce (non rifiuti) io direi che è ovvio il DDT e la regolare fattura.
Dato che invece sono rifiuti il DDT non mi sembra il documento adatto per accompagnarli visto che la norma prevede il FIR e che il FIR è un documento di trasporto che può benissimo essere seguito da una fattura.

quanto a quello che c'è scritto qui
Delibera n.2 deò 16 settembre 2015 CN ha scritto:

2. L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:
a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei qual l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;

Francamente a me sembra di una chiarezza cristallina e se la tua sezione non lo sa, purtroppo il problema è loro. Evil or Very Mad

In ogni caso, se tu vai a prendere rifiuti fuori e li porti nel tuo impianto, direi che il problema non si pone.

Quando invece devi andare a prendere rifiuti comprati da A e portati (immagino per rivenderli) ad un impianto terzo, io farei semplicemente così:
* contratto scritto con il produttore A che ti vende i rifiuti franco partenza
* contratto scritto con il destinatario B che ti acquista i rifiuti franco lui
* trasporto accompagnato da FIR dove nelle annotazioni metterei: acquisto rifiuti giusto contratto nr... e rivendita rifiuti giusto contratto nr....
* tutta sta carta a bordo del camion e poi vediamo se qualcuno ti ferma e trova da dire che non stai facendo un trasporto in c/p

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Messaggio  beltrale Ven Gen 29, 2016 9:38 pm

ovviamente a te le responsabilità successive di smaltimento in caso di non conformità del rifiuto in quanto rientri nell'incauto acquisto.

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Messaggio  Mariangela Lun Feb 01, 2016 1:32 pm

isamonfroni ha scritto:
waste_bs ha scritto:
Ribadisco, a titolo di promemoria, che i rifiuti di cui si parla io li compro, con tanto di DDT in vendita e regolare fattura, per cui appena mettono piede sul mio camion sono formalmente di mia proprietà.

allora se fossero merce (non rifiuti) io direi che è ovvio il DDT e la regolare fattura.
Dato che invece sono rifiuti il DDT non mi sembra il documento adatto per accompagnarli visto che la norma prevede il FIR e che il FIR è un documento di trasporto che può benissimo essere seguito da una fattura.

quanto a quello che c'è scritto qui
Delibera n.2 deò 16 settembre 2015 CN ha scritto:

2. L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:
a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei qual l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;

Francamente a me sembra di una chiarezza cristallina e se la tua sezione non lo sa, purtroppo il problema è loro.  Evil or Very Mad

In ogni caso, se tu vai a prendere rifiuti fuori e li porti nel tuo impianto, direi che il problema non si pone.

Quando invece devi andare a prendere rifiuti comprati da A e portati (immagino per rivenderli) ad un impianto terzo, io farei semplicemente così:
* contratto scritto con il produttore A che ti vende i rifiuti franco partenza
* contratto scritto con il destinatario B che ti acquista i rifiuti franco lui
* trasporto accompagnato da FIR dove nelle annotazioni metterei: acquisto rifiuti giusto contratto nr... e rivendita rifiuti giusto contratto nr....
* tutta sta carta a bordo del camion e poi vediamo se qualcuno ti ferma e trova da dire che non stai facendo un trasporto in c/p

Buongiorno Isa,
non sono d'accordo sul fatto che possa fare un trasporto con un unico formulario dal produttore A al destinatario B, anche munito di contratti alla mano, in quanto la sua attività di trasporto è propedeutica alla sua attività di commercio, per cui, secondo me,  puo' solo trasportare " a casa sua" dato che la sua licenza di trasporto non sarà per conto terzi ma in conto proprio.
Anche perché in questo caso l'intermediazione non mi sembra possa avere rilevanza.
Questa è la mia opinione, poi ognuno è libero di muoversi come crede.

Ciao, Mariangela flower
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Messaggio  beltrale Lun Feb 01, 2016 1:44 pm

[quote="Mariangela"][quote="isamonfroni"]
waste_bs ha scritto:

Buongiorno Isa,
non sono d'accordo sul fatto che possa fare un trasporto con un unico formulario dal produttore A al destinatario B, anche munito di contratti alla mano, in quanto la sua attività di trasporto è propedeutica alla sua attività di commercio, per cui, secondo me,  puo' solo trasportare " a casa sua" dato che la sua licenza di trasporto non sarà per conto terzi ma in conto proprio.
Anche perché in questo caso l'intermediazione non mi sembra possa avere rilevanza.
Questa è la mia opinione, poi ognuno è libero di muoversi come crede.

Ciao, Mariangela flower

Credo che Isa abbia scritto la parola Formulario indicandolo al singolare in quanto intendeva che, essendo un carico alla rinfusa, non possa essere sicuramente di più tipologie di rifiuti.

L'intermediazione in questo caso non ha rilevanza perchè, come lui vuol ribadire, ha la detenzione..quindi NO cat. 8.

il problema è che non ne ha la Licenza.. ovvero il trasporto conto terzi.

la stessa cosa che waste_bs cita, ovvero il pagamento dei rifiuti, non ha comunque supporto in tutte le altre tipologie di rifiuti...gli stessi rifiuti costituiti da carta, legno e persino alcuni RAEE hanno valor di mercato ..allo stesso modo i rifiuti derivanti da attività di recupero.. ma, chissà come mai, vediamo questa procedura, di solito, solo nei metalli...

se così fosse, basterebbe dare un titolo di debito o di credito a qualsivoglia rifiuto e quindi cesserebbe il trasporto di rifiuti per conto terzi?

è una provocazione ma ha la sua logica..




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Messaggio  isamonfroni Lun Feb 01, 2016 5:07 pm

Mariangela ha scritto:

Delibera n.2 del 16 settembre 2015 CN ha scritto:

2. L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare:
a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei qual l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;

Buongiorno Isa,
non sono d'accordo sul fatto che possa fare un trasporto con un unico formulario dal produttore A al destinatario B, anche munito di contratti alla mano, in quanto la sua attività di trasporto è propedeutica alla sua attività di commercio, per cui, secondo me,  puo' solo trasportare " a casa sua" dato che la sua licenza di trasporto non sarà per conto terzi ma in conto proprio.
Anche perché in questo caso l'intermediazione non mi sembra possa avere rilevanza.
Questa è la mia opinione, poi ognuno è libero di muoversi come crede.

Ciao, Mariangela flower
Ciao Mariangela, in realtà la questione è assai sdrucciolevole e tutto si basa sul fatto che la gente vuol fare l'autotrasportatore senza sottostare alle rogne del Conto terzi Evil or Very Mad

Tutta la querelle è partita dal fatto che l'amico lassù ha detto che lui ha i mezzi immatricolati in conto proprio e ha pure un impianto di trattamento.

Allora, secondo me se li va a prendere dal cliente A e se li porta in casa il problema neppure si pone.

Però in base a quello che dice la delibera 2 del settembre 2015, può trasportare col conto proprio anche i rifiuti di cui fa commercio.
Dunque se io compro i rifiuti da A e li vendo a B ne sto facendo commercio e qui i casi sono due:
* i rifiuti neppure li vedo perchè faccio solo un'operazione di mediazione commerciale tra A e B e allora devo essere iscritto nella cat. 8 per l'intermediazione/commercio
*oppure i rifiuti diventano miei, almeno nel tragitto tra A e B e questo lo si può ottenere solo se li compro franco partenza (cioè in casa di A) e li vendo franco destino (cioè in casa di B). Nel tragitto tra A e B i rifiuti non sono più di A e non sono ancora di B, dunque di chi sono? sono miei e li porto con il mio mezzo

Poi va da sè che devono essere rispettati anche tutti gli altri requisiti del conto proprio:
* camion di proprietà
* conducente = proprietario oppure dipendente della società
* attività di trasporto non economicamente prevalente e autonoma rispetto all'attività di commercio

e in un caso come questo sinceramente la vedo un po' grigia da dimostrare...(chissà che ci guadagnerà nel commercio di rottame, tanto da potergli regalare il viaggio)

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Messaggio  waste_bs Mar Feb 02, 2016 11:01 am

Buongiorno,
Pur con un ritardo inqualificabile (sono stato fuori ufficio qualche giorno) ringrazio tutti per le opinioni ricevute. Preciso solo che quando ho parlato di DDT in vendita ho sottinteso ovviamente l’emissione del formulario (dal quale non si ha evidenza della vendita); esigo dal mio fornitore anche l’emissione del DDT così da rendere evidente la vendita e quindi la proprietà di quel materiale.
Al di là del fatto che l’operazione di cui si parla possa produrre o meno un guadagno, direi che l’attività di trasporto è certamente “non economicamente prevalente” rispetto al commercio; nel senso che si tratterebbe di trasporti spot, tipo 1 su 100, rispetto al commercio di rifiuti, che negli altri 99 casi viene effettuato tramite un trasportatore e quindi utilizzando la cat. 8.
Ancora grazie a tutti e buona giornata.
waste_bs
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Messaggio  Mariangela Mar Feb 02, 2016 2:01 pm

Grazie Isa del chiarimento,  Smile Sei sempre molto esaustiva.
Buona giornata. ciao flower

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