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Designazione ufficiale di trasporto per i rifiuti

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Designazione ufficiale di trasporto per i rifiuti Empty Designazione ufficiale di trasporto per i rifiuti

Messaggio  vishwas Gio Nov 16, 2017 6:44 pm

Nel caso di trasporto dei rifiuti utilizzando il disposto del 2.1.3.5.5 (cioè quando composizione del rifiuto non è esattamente conosciuta), tra il numero ONU ed il nome della sostanza/miscela va messo “Rifiuto” come previsto al 5.4.1.1.3 ?

Ad esempio, così:
UN 3093 RIFIUTO LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S., 8(5.1), II (E), RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5
o così:
UN 3093 LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S., 8(5.1), II (E), RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5

Secondo me dovrebbe essere il primo perché "RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5" non dovrebbe far parte della designazione ufficiale di trasporto.
Chiedo conferma, visto che un mio collega la pensa diversamente da me e mi ha fatto sorgere un dubbio.
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Designazione ufficiale di trasporto per i rifiuti Empty Re: Designazione ufficiale di trasporto per i rifiuti

Messaggio  benassaisergio Ven Nov 17, 2017 12:49 am

Credo sia corretto  UN 3093  LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S., 8(5.1), II (E), RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5 e non UN 3093 RIFIUTO LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S., 8(5.1), II (E), RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5, perché, anche se all'inizio il 5.4.1.1.3 specifica che la dicitura "RIFIUTO" deve precedere la designazione ufficiale di trasporto (che è LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.), tuttavia l'esempio riportato nel testo dell'ADR indica che, nel caso di rifiuti conformi al 2.1.3.5.5, si deve scrivere UN 3264 LIQUIDO CORROSIVO INORGANICO CORROSIVO ACIDO, N.A.S., 8, II, (E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5 e non UN 3264 RIFIUTO LIQUIDO CORROSIVO INORGANICO CORROSIVO ACIDO, N.A.S., 8, II, (E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5

Tuttavia, ferma restando la nostra innata capacità di trovare cavilli, sarei quantomeno sconcertato se venisse contestata una infrazione all'ADR per chi scegliesse di scrivere UN 3093 RIFIUTO LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S., 8(5.1), II (E), RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5
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Designazione ufficiale di trasporto per i rifiuti Empty Re: Designazione ufficiale di trasporto per i rifiuti

Messaggio  vishwas Ven Nov 17, 2017 6:22 pm

È vero, l’avevo notato anch’io che nel testo ADR (versione ARS ed.) c’è l’esempio che Lei ha citato.
Fino a poco tempo fa per me la designazione ufficiale di trasporto era tutta la frase che veniva scritta nel documento di trasporto, ma da un’attenta lettura (almeno spero) non sembrerebbe così.

Mi spiego meglio ... è previsto dall’ADR che nel caso siano “trasportati dei rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi), la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla dicitura “RIFIUTO”, a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto

La  designazione ufficiale di trasporto è definita, direttamente ed indirettamente, in più parti dell’ADR.

Al 5.4.1.1.1  viene stabilito che: “Il o i documenti di trasporto devono contenere le seguenti informazioni per ogni materia od oggetto pericoloso presentato al trasporto:
(a)  il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”;
(b)  la  designazione  ufficiale  di  trasporto,  completata,  se  del  caso  (vedere  3.1.2.8.1)  dal  nome tecnico tra parentesi (vedere 3.1.2.8.1.1), determinata conformemente al 3.1.2;


Ed al 3.1.2  Designazione ufficiale di trasporto

La designazione ufficiale di trasporto è la parte della rubrica che descrive con la maggior precisione le merci della Tabella A del capitolo 3.2 ed è riportata in maiuscolo

Da quanto sopra sembrerebbe che la designazione ufficiale di trasporto corrisponda con la seconda colonna della tabella A “Nome e descrizione”.
Ciò è confermato al 3.2.1 alle note esplicative della colonna 2: “… Questo nome deve essere utilizzato come designazione ufficiale di trasporto ...”
dicendo anche “ … o se il caso, come parte della designazione ufficiale di trasporto (vedere le informazioni aggiuntive per la designazione ufficiale di trasporto nella sezione 3.1.2).”  

Nella sezione 3.1.2 è spiegata la modalità di scrittura della designazione ufficiale di trasporto, ma non viene citato il disposto del 2.1.3.5.5, o qualcosa di simile, pertanto (secondo la mia interpretazione) seguendo alla lettera quello che è scritto, la frase “RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5” non sarebbe da considerarsi come designazione ufficiale di trasporto, ma potrebbe considerarsi come un’ulteriore informazione richiesta dall’ADR, in particolare molto utilizzata per evitare di fare accertamenti analitici ed inserire il nome tecnico dei componenti principali.

Capisco che è una mera formalità, ma dovendosi esprimere su questo in qualità di consulente vorrei essere abbastanza preciso, considerato che ho visto contestazioni per cose molto meno significative ...
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Designazione ufficiale di trasporto per i rifiuti Empty Re: Designazione ufficiale di trasporto per i rifiuti

Messaggio  benassaisergio Sab Nov 18, 2017 11:27 pm

Il paragrafo 5.4.1.1.1 richiede che il documento di trasporto contenga:
(a) il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”;
(b) la designazione ufficiale di trasporto, completata, se del caso (vedere 3.1.2.8.1) dal nome tecnico tra parentesi (vedere 3.1.2.8.1.1), determinata conformemente al 3.1.2;
(c) …. Per le altre materie e oggetti delle altre classi: i numeri di modelli di etichette che figurano nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2 …
(d) se del caso, il gruppo di imballaggio attribuito alla materia, che può essere preceduto dalle lettere “PG” (per esempio “PG II”), o le iniziali corrispondenti alle parole “Gruppo di Imballaggio” nelle lingue utilizzate …

Si richiede inoltre che le informazioni da (a) a (d) siano riportate esattamente in tale ordine

Quindi nel caso di trasporto di un liquido corrosivo e comburente, al quale non è assegnata una rubrica specifica, e che per le sue caratteristiche è classificato nel gruppo di imballaggio II, sul documento di trasporto si deve scrivere:
UN 3093 LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S., 8(5.1), II (E)

Ricordo che la “designazione ufficiale di trasporto” in questo caso è costituita da “LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.”.

Questa disposizione di carattere generale contenuta nel 5.4.1.1.1 viene però modificata in alcuni casi particolari, come quello relativo ai rifiuti, per il quale si applicano le disposizioni di cui al 5.4.1.1.3.

Questo paragrafo 5.4.1.1.3 contiene tre disposizioni:
- la prima, relativa al trasporto di rifiuti di merci pericolose (esclusi i materiali radioattivi), richiede che la designazione ufficiale di trasporto sia preceduta dalla dicitura “RIFIUTO”
- la seconda, relativa al trasporto di rifiuti per i quali è stata applicata la disposizione enunciata al 2.1.3.5.5, richiede che, alla descrizione  delle merci pericolose richiesta al 5.4.1.1.1 da (a) a (d), sia aggiunta l’indicazione “RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5”
- la terza è relativa alla non necessità di aggiungere il nome tecnico

Ne consegue, dalla prima disposizione, che nel caso di un rifiuto contenente un liquido corrosivo e comburente, al quale non è assegnata una rubrica specifica, e che per le sue caratteristiche è classificato nel gruppo di imballaggio II, rifiuto la cui classificazione è stata effettuata senza applicare la disposizione enunciata al 2.1.3.5.5, sul documento di trasporto si deve scrivere:
UN 3093 RIFIUTO LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S., 8(5.1), II (E)

Nel caso invece di rifiuti la cui classificazione è stata effettuata applicando la disposizione enunciata al 2.1.3.5.5, si deve, sulla base della seconda disposizione, aggiungere alla descrizione delle merci pericolose richiesta al 5.4.1.1.1 da (a) a (d) l’indicazione “RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5”
Questa seconda disposizione richiede dunque che l’indicazione sia aggiunta alla descrizione delle merci pericolose richiesta al 5.4.1.1.1 da (a) a (d), descrizione che non prevede la presenza della dicitura “RIFIUTO” (come prevede invece la prima disposizione del paragrafo 5.4.1.1.3).
Nel caso quindi di un rifiuto contenente un liquido corrosivo e comburente, al quale non è assegnata una rubrica specifica, e che per le sue caratteristiche è classificato nel gruppo di imballaggio II, rifiuto la cui classificazione è stata effettuata applicando la disposizione enunciata al 2.1.3.5.5, sul documento si deve scrivere:
UN 3093 LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S., 8(5.1), II (E), RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5
in conformità all’esempio citato nel 5.4.1.1.3, con la seconda disposizione.

Se invece si fosse voluto richiedere che sul documento di trasporto fosse scritto:
UN 3093 RIFIUTO LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S., 8(5.1), II (E), RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5
si sarebbe dovuto far riferimento, nella seconda disposizione del 5.4.1.1.3, alla sequenza indicata nella prima disposizione dello stesso paragrafo e non al paragrafo 5.4.1.1.1 e, di conseguenza, modificare l’esempio.

Devo anche dire che quanto ho sopra scritto mi sembra (a rileggerlo) più un ragionamento da azzeccagarbugli che da tecnico.
Comunque, per quello che vale, la penso così.
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Designazione ufficiale di trasporto per i rifiuti Empty Re: Designazione ufficiale di trasporto per i rifiuti

Messaggio  vishwas Lun Nov 20, 2017 12:08 am

Grazie di aver specificato in modo approfondito le Sue considerazioni che sono condivisibili.
Ho controllato anche la versione inglese dell'UNECE e vi è lo stesso esempio.
Non ha molto senso specificare due volte su una stessa riga che sono rifiuti, a maggior ragione visto che sono già su un documento (FIR), specifico per il trasporto dei rifiuti e non di beni.

Ma devo dire che la norma non è stata scritta bene e lascia intendere più interpretazioni.
C'è un esempio nella seconda parte del 5.4.1.1.3 che, secondo me, è in contrasto con quanto scritto nella prima parte.
La "seconda disposizione" del paragrafo 5.4.1.1.3, per come è scritta, non annulla quanto scritto nella "prima disposizione", cioè l'aggiunta di rifiuto prima della designazione ufficiale di trasporto, ma dice soltanto di fare un'aggiunta (RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5) alla descrizione delle merci pericolose se si verificano determinate condizioni.
Ed in italiano, in tutte le norme giuridiche, se leggo un articolo o un comma di una legge e poi ne leggo un'altro, quest'ultimo non annulla il precedente, salvo non sia espressamente scritto.
E' come se nel testo unico ambientale leggo l'art. 190 sull'obbligarietà dei registri di c/s e poi leggo l'art. 193 sul formulario. Non posso dire che l'obbligo del formulario annulla la tenuta dei registri, le devo applicare tutte e due.
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Messaggio  benassaisergio Lun Nov 20, 2017 1:05 am

Mi scusi, ma non sono molto d'accordo.
La seconda disposizione del 5.4.1.1.3, secondo me, è alternativa alla prima, come ho già cercato di spiegare (visto il riferimento, nella seconda disposizione del 5.4.1.1.3, alla sequenza indicata in 5.4.1.1.1). Ovviamente la mia interpreatazione vale quanto la sua.

Posso (anzi devo) comunque essere d'accordo sul fatto che la normativa potrebbe essere più chiara, pur ritenendo che, in genere, la normativa internazionale, dati i problemi linguistici (e, vogliamo dire, politici), presenta qualche difficoltà in più rispetto a quella nazionale (che non mi sentirei peraltro di prendere ad esempio).

Il weekend (ops: il finesettimana) è alle spalle: concentriamoci su qualcosa di più rilevante.

Buon lavoro (mentre io, da buon pensionato, penso ad altro).

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Messaggio  vishwas Lun Nov 20, 2017 8:19 pm

Francamente non so se le disposizioni sono alternative o complementari.
Dicono cose un po' diverse, secondo me.
La prima dice che va messo "RIFIUTO" prima della designazione ufficiale di trasporto e la seconda dice che se la "composizione non è esattamente conosciuta" per il 2.1.3.5.5, va aggiunta la frase “RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5”, in una posizione diversa dalla prima.

L'esempio comunque è come dice Lei.
Se fosse scritto più chiaro non ci sorgerebbero questi dubbi.

Nonostante non sia sicuro al 100% credo che consiglierò di aggiungere "RIFIUTO" prima della designazione ufficiale di trasporto anche quando ci si avvarrà del 2.1.3.5.5, salvo non emergano altre utili indicazioni, quantomeno non mi contesteranno l'omissione, semmi qualcos'altro ...

La ringrazio per le Sue preziose e qualificate osservazioni che sono sempre momenti utili di riflessione ed apprendimento e Le auguro di godersi la pensione e mantenersi così lucido ed attivo. Mentre per me la pensione si allontana sempre di più e non so se quando arriverà il momento esisterà ancora
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Messaggio  homer Lun Nov 20, 2017 10:15 pm

quoto l'ing. Benassai


........ la fantasia italica è sempre stupefacente
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