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Messaggio  fabio1 Mar Dic 19, 2017 12:45 pm

Buongiorno, dopo essermi iscritto vorrei porre un quesito in merito al luogo della tenuta del registro.

Poniamo il caso di una impresa individuale, artigiana, nella quale lavora il solo titolare firmatario che, all'atto del controllo, non disponga del registro di c/s rifiuti poichè lasciato in gestione presso una società di consulenza ambientale, la quale cura la gestione del registro e la redazione del mud.

Il titolare firmatario non dispone di alcuna dichiarazione, o altro documento, dal quale risulti l'avvenuto deposito del registro presso la citata azienda e non è in grado di esibire nemmeno alcuna ricevuta inerente l'avvenuta trasmissione mensile dei dati presso l'azienda di consulenza poichè, asserisce il titolare, il consulente aziendale si reca in azienda in media una volta al mese e acquisisce tutti i dati dei rifiuti prodotti.

Dopo un paio di giorni il titolare esibisce il regsitro di c/s, perfettamente in ordine, la cui prima registrazione risale a diversi anni prima, il mud e tutti i fir richiesti, oltre ai documeti fiscali, attivi e passivi.

In tale circostanza, quale sanzione dovrebbe essere applicata per la mancata, istantanea, esibizione del registro ?

In un prontuario sostengono che tale casistica possa essere sanzionata con il comma 5° dell'art. 258 (...nei casi mancata conservazione...) e non con il comma 3°, come invece sostengono altri, anche se mi sembra eccessivo e fuori luogo parlare di "omissione nella tenuta", quella del 2° comma per intenderci, perchè viene dimostrato, in esibizione, la perfetta tenuta del registro e la corrispondenza delle registrazioni con tutti i FIR esibiti.

Inoltre, nel 4° comma del 190, si parla di "organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi....", come vengono individuate e accreditate tali organizzazioni o società allo svolgimento dell'attività di tenuta del registro ?

Le società di consulenza ambientale(ingegneria ambientale) possono essere considerate alla stessa stregua di tali organizzazioni o società ?

Esiste una qualche circolare che disciplini le modalità legittimanti per il deposito del registro presso tali "organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi" ?

Spero di non essere stato troppo prolisso e spero di non essere andato fuori topic.
Ringrazio, anticipatamente, tutti coloro i quali vorranno fornirmi indicazioni e pareri. Distinti saluti.
fabio1
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Messaggio  lucamarangon Mar Dic 19, 2017 10:36 pm

Non mi esprimo in merito alle sanzioni ma in merito alla corretta gestione del registro in quanto in un paio di occasioni mi sono trovato di fronte ad irregolarità e leggerezze su questa pratica.
  • La tenuta all'esterno del registro di carico scarico vale solo per produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e con produzione annua inferiore alle 10 tonnellate (e su questo ho trovato problemi in giro);
  • la società esterna deve essere una associazione imprenditoriale (io leggo "associazione artigiani" e simili) o società di servizi di diretta emanazione degli stessi (secondo me il classico studio di ingegneria non può farlo);
  • la cadenza delle registrazioni può essere mensile ma presso la sede vanno tenute le copie dei dati trasmessi per le registrazioni che vanno esibite subito che vale come prova dell'esibizione immediata del registro (e qui casca l'asino per la mancata tenuta o comunque non tracciabilità delle operazioni).

Fatte queste premesse, consigliando di strigliare il consulente aziendale, secondo me chi emette la sanzione ha una prateria davanti. Salvo circolari o altro... ma questo è quello che leggo dalla fonte primaria (testo unico)
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Messaggio  cirillo Mer Dic 20, 2017 4:26 pm

fabio1 ha scritto:Buongiorno, dopo essermi iscritto vorrei porre un quesito in merito al luogo della tenuta del registro.

Poniamo il caso di una impresa individuale, artigiana, nella quale lavora il solo titolare firmatario che, all'atto del controllo, non disponga del registro di c/s rifiuti poichè lasciato in gestione presso una società di consulenza ambientale, la quale cura la gestione del registro e la redazione del mud.

e sarebbero "cavoli amari" perchè solo le Associazioni di Categoria o loro Società di servizi sono autorizzate a erogare tale servizio, entro precisi paletti, tra l'altro. Ricordo, ad asempio, che ci dev'essere un contratto che attesti il fatto che il registro è tenuto da "questa" struttura che deve essere esibito all'atto del controllo, unitamente alla documentazioni che dimostri l'invio MENSILE dei dati necessari alla compilazione del registro.

fabio1 ha scritto:Il titolare firmatario non dispone di alcuna dichiarazione, o altro documento, dal quale risulti l'avvenuto deposito del registro presso la citata azienda e non è in grado di esibire nemmeno alcuna ricevuta inerente l'avvenuta trasmissione mensile dei dati presso l'azienda di consulenza poichè, asserisce il titolare, il consulente aziendale si reca in azienda in media una volta al mese e acquisisce tutti i dati dei rifiuti prodotti.
Dopo un paio di giorni il titolare esibisce il regsitro di c/s, perfettamente in ordine, la cui prima registrazione risale a diversi anni prima, il mud e tutti i fir richiesti, oltre ai documeti fiscali, attivi e passivi.
In tale circostanza, quale sanzione dovrebbe essere applicata per la mancata, istantanea, esibizione del registro ?
Non è certo quello che prevede la norma.
Volendo, ci sono tutti i presupposti per "far del male" a questo sprovveduto ma, direi, visti i tempi di "vacche molto molto magre" che corrono, più che la norma va applicato il buon senso.
Si, ci vuole buon senso anche da parte delle Forze dell'Ordine...
Per quanto concerne il "consulente", con questo comportamento, non sta certo tutelando il sul cliente; infatti pur sapendo di non poter tenere il registro per conto della Ditta lo fa, vi si reca una volta al mese e che fa poi? le scritture mensili? Queste le possono fare SOLO le Assiociazioni di Categoria e qundi, l'eventuale tenuta del registro con questa modalità è contraria all'art 190 co 1-quater; effettua invece le scritture mensilmente ma con date che nel registro risultano conformi all'art 190 co  1-quater? beh... se si dimostra che è così, sono scritture false
fabio1 ha scritto:In un prontuario sostengono che tale casistica possa essere sanzionata con il comma 5° dell'art. 258 (...nei casi mancata conservazione...)  e non con il comma 3°, come invece sostengono altri, anche se mi sembra eccessivo e  fuori luogo parlare di "omissione nella tenuta", quella del 2° comma per intenderci, perchè viene dimostrato, in esibizione, la perfetta tenuta del registro e la corrispondenza delle registrazioni con tutti i FIR esibiti.  

Inoltre, nel 4° comma del 190, si parla di "organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi....", come vengono individuate e accreditate tali organizzazioni o società allo svolgimento dell'attività di tenuta del registro ?
Non necessitano di essere "accreditate"; se un'Associazione di Categoria ha la capacità di proporre questo servizio lo propone e basta e lo eroga nei termini stabiliti dalla norma
fabio1 ha scritto:Le società di consulenza ambientale(ingegneria ambientale) possono essere considerate alla stessa stregua di tali organizzazioni o società ?
No
fabio1 ha scritto:Esiste una qualche circolare che disciplini le modalità legittimanti per il deposito del registro presso tali "organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi" ?
D.Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 190 co. 3.
fabio1 ha scritto:Spero di non essere stato troppo prolisso e spero di non essere andato fuori topic.
Ringrazio, anticipatamente, tutti coloro i quali vorranno fornirmi indicazioni e pareri. Distinti saluti.
Prego

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