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Messaggio  pablISTRI Mar Giu 12, 2018 10:10 pm

Buonasera,
ho una domanda relativa alla necessità di nominare o meno il Consulente ADR per conto di un Laboratorio di analisi che produce circa 1,5 t di rifiuti annui di cui circa la metà in ADR.

Si tratta di codici CER legati alla propria attività ovvero:
070101* - 070104* - 070703* - 070704* - 130701* - 160506* - 180103*

Gli smaltimenti sono effettuati con una frequenza grossomodo bimestrale.
Il laboratorio ha inoltre un'attività esterna che consiste nel trasportare bombole come standard per gli strumenti analitici che sono utilizzati in campo.

Si tratta di bombole che contengono gas in concentrazione di ppm tranne in alcuni casi bombole di metano puro.

Sulla base di questa analisi volevo capire se il Laboratorio ricade o meno in regime di esenzione per quanto riguarda la nomina del Consulente ADR.

In particolare, se interpreto bene la norma, per quanto riguarda le condizioni: trasporto di rifiuti pericolosi classificati nella categoria di trasporto 3 (vedi colonna 2 della tabella 1.1.3.6.3), a condizione che si tratti di trasporti occasionali e cioè: 180 t/anno, 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, e comunicazione preventiva al Ministero.

Cosa si intende per operazione ?
Il viaggio del trasportatore autorizzato che periodicamente porta via 3/4 tipologie di CER in ADR oppure il singolo codice CER (ed in questo caso spesso il laboratorio supererebbe il limite di 3)

Le condizioni di esenzione devono essere rispettate tutte e tre oppure anche se non se ne rispetta solo una (in questo caso il numero di operazioni mese) si ricade nell'obbligatorietà di nomina ?

Devono essere eventualmente sommate alle operazioni relative ai rifiuti anche quelle relative al mezzo mobile che trasporta la bombola di metano che non è ovviamente un rifiuto ma presumibilmente un collo per cui è necessario il trasporto in ADR ?

Mi scuso per la lunghezza del post ma volevo esporvi nel modo più esaustivo possibile la situazione.

Grazie a chi mi risponderà.
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Messaggio  homer Mar Giu 12, 2018 11:46 pm

Domande più che giustificate, risposte non risolutive:
la formazione ADR è obbligatoria sempre, anche se sei in esenzione 1.1.3.6, infatti come fai ad applicare l'esenzione 1.1.3.6 se non sai come funziona?
Tale esenzione è relativa a ciò che c'è sul veicolo! Tu puoi anche essere dentro i limiti previsti, e per capire quali siano devi prima fare la classificazione ADR bene, poi capire la categoria di trasporto e poi altro....Poi il trasportatore non deve caricare altri rifiuti/merci da altri soggetti sforando i limiti di esenzione, quindi se non concordi bene con il vettore prima, tale esenzione decade.
In più se pensi di adottare tale esenzione ai fini di NON nominare il consulente ADR, scattano i vicoli quali-quantitativi (tu hai precisato solo quelli quantitativi) e credo proprio che sei dentro l'ADR.
E' un ginepraio in cui solo un consulente ADR sa (o almeno dovrebbe sapere) come muoversi.
Le possibilità di NON nominare il consulente sono davvero poche; invece il trasporto della bombola è esente ai sensi della sottosezione 1.1.3.5, ma tu non lo sai perché non hai fatto la formazione.
attenzione a non fare confusione tra le esenzioni dall'ADR, e l'esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR: sono due cose diverse.
Ci sono ottimi corsi di formazione ADR in giro (attenzione a quando parlano di rifiuti però, lì scivolano in molti) frequentane uno, e magari fai l'esame.
saluti
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Messaggio  pablISTRI Mer Giu 13, 2018 10:16 am

Ti ringrazio Homer per la risposta e colgo il suggerimento relativo alla formazione in tal senso.
In senso generale credo molto nella formazione.

Sicuramente ho dettagliato solo gli aspetti quantitativi per limiti di spazio in effetti.

Mi pare di capire che sono più le condizioni che porterebbero a pensare alla nomina.

Continuo a chiedermi comunque cosa si intenda per "operazione", se il viaggio oppure i singoli CER smaltiti.

study
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Messaggio  homer Mer Giu 13, 2018 10:46 am

operazione: devi guardare le definizioni e gli obblighi di sicurezza previsti dall'ADR: sezioni 1.2.1 e 1.4.2; tu potresti essere "speditore" ed "imballatore". Per applicare l'esenzione dall'obbligo di nomina, devi rientrare nella esenzione parziale 1.1.3.6 e devono essere merci a basso rischio (gruppo di imballaggio III, cui corrispondono, in genere, le categorie di trasporto 3 e/o 4)
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Messaggio  pablISTRI Mer Giu 13, 2018 11:02 am

hail

si allontana ancora di più l'ipotesi della non nomina.

Il laboratorio produce ad esempio due CER:
CER 180103* per cui è stato consigliato il gruppo di imballaggio II e
CER 070101* per cui è stato consigliato il gruppo di imballaggio I

Per i restanti CER il gruppo di imballaggio consigliato è il III.

In ogni caso adesso ho molti elementi da approfondire.

Grazie.
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Messaggio  homer Mer Giu 13, 2018 11:08 am

"consigliato"???? ma chi ha classificato conosce le regole della classificazione ADR? E quelle specifiche per i rifiuti (2.1.3.5.5)?? mi pare di no
180103 sono II gruppo e cat. di trasporto 2, senza alternativa.
per gli altri servono dati, non "consigli"
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Messaggio  pablISTRI Mer Giu 13, 2018 11:43 am

D'accordo sul fatto che chi ha fatto la classificazione è un chimico ma evidentemente con conoscenze non approfondite in tema ADR.
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Messaggio  irene2016 Mer Giu 27, 2018 11:48 am

Ciao,
sono un Consulente ADR e la risposta al tuo quesito non è semplicissima perchè le variabili da considerare sono diverse (classificazione dei tuoi rifiuti, tipologie di esenzioni da utilizzare, gradi di pericolo individuati, ecc..).
Nel tuo messaggio fai riferimento all'esenzione, per il tuo laboratorio, per tipologia di attività ai sensi del DM del 2000 e, le condizioni per potersene avvalere sono:
attività di trasporto deve essere occasionale (ciò significa che se è standardizzata nel tempo già non è più occasionale)
grado di pericolo delle materie basso (G.I. III),
non devono essere altamente inquinanti per l'ambiente,
le operazioni massime consentite sono 24 l'anno, così suddivise: 180 t/anno e 3 operazioni al mese.
Tutte queste condizioni devono essere rispettate e soddisfatte, pena la nomina del Consulente ADR.
Non conoscendo le modalità di classificazione effettuate per i tuoi rifiuti, devi tu verificare che siano corrette (attribuzione del numero ONU, classe di pericolo, grado di pericolo, ecc..).
Non tutti i Consulenti ADR sanno classificare i rifiuti, solo chi ha un'esperienza pregressa con essi e chi ovviamente si crea le competenze per poterlo fare (tieni a mente che una errata classificazione dei rifiuti ai sensi della normativa ADR, comporta sanzioni severissime per la società) per cui fai attenzione nella verifica e se dovesse servirti un ulteriore consiglio puoi contattarmi tranquillamente.

Spero di esserti stata di aiuto.

Ciao







pablISTRI ha scritto:Buonasera,
ho una domanda relativa alla necessità di nominare o meno il Consulente ADR per conto di un Laboratorio di analisi che produce circa 1,5 t di rifiuti annui di cui circa la metà in ADR.

Si tratta di codici CER legati alla propria attività ovvero:
070101* - 070104* - 070703* - 070704* - 130701* - 160506* - 180103*

Gli smaltimenti sono effettuati con una frequenza grossomodo bimestrale.
Il laboratorio ha inoltre un'attività esterna che consiste nel trasportare bombole come standard per gli strumenti analitici che sono utilizzati in campo.

Si tratta di bombole che contengono gas in concentrazione di ppm tranne in alcuni casi bombole di metano puro.

Sulla base di questa analisi volevo capire se il Laboratorio ricade o meno in regime di esenzione per quanto riguarda la nomina del Consulente ADR.

In particolare, se interpreto bene la norma, per quanto riguarda le condizioni: trasporto di rifiuti pericolosi classificati nella categoria di trasporto 3 (vedi colonna 2 della tabella 1.1.3.6.3), a condizione che si tratti di trasporti occasionali e cioè: 180 t/anno, 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, e comunicazione preventiva al Ministero.

Cosa si intende per operazione ?
Il viaggio del trasportatore autorizzato che periodicamente porta via 3/4 tipologie di CER in ADR oppure il singolo codice CER (ed in questo caso spesso il laboratorio supererebbe il limite di 3)

Le condizioni di esenzione devono essere rispettate tutte e tre oppure anche se non se ne rispetta solo una (in questo caso il numero di operazioni mese) si ricade nell'obbligatorietà di nomina ?

Devono essere eventualmente sommate alle operazioni relative ai rifiuti anche quelle relative al mezzo mobile che trasporta la bombola di metano che non è ovviamente un rifiuto ma presumibilmente un collo per cui è necessario il trasporto in ADR ?

Mi scuso per la lunghezza del post ma volevo esporvi nel modo più esaustivo possibile la situazione.

Grazie a chi mi risponderà.
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Messaggio  marco goberti Mer Giu 27, 2018 3:09 pm

Buongiorno
Innanzitutto la nomina del consulente è obbligatoria per tutte le merci/rifiuti che sono assoggettati alla norma ADR.
Nelle more della legge però esistono delle esenzioni che consentono di evitarne la nomina, come detto in precedenza nei post su questo argomento, la formazione risulta obbligatoria a prescindere (ovviamente se si ha a che fare con merci/rifiuti in ADR dia in qualità di SPEDITORE che in qualità di DESTINATARIO).
Per quanto riguarda il DM del 4/7/2000 con le 24 operazioni, 3 mese per 180 ton annue risulta corretto quello detto da Irene.
Per quanto riguarda il Cap. 1.1.3.6 l'esenzione considera la quantità massima trasportata in una unità di trasporto, in base alla pericolosità della materia, che significa che più la materia ha una categoria di trasporto bassa (1) meno materia si può trasportare in esenzione:(esempio - categoria di trasporto (1) - quantità massima per quasi tutte le materie è 20 L/KG), quindi materie con CT (2), quantità max. 333 L/KG e CT (3), quantità max. 1000 L/kg, con le eccezioni che CT (0) non può usufruire dell'esenzione al cap. 1.1.3.6 e CT (4) con nessuna limitazione.
Attenzione che il trasporto di più materie su una unica unità di trasporto deve essere applicato un coefficiente moltiplicativo (chiedere al Consulente ADR).
Di fatto quindi non si deve superare le quantità sopracitate per singola materia o legate ad un coefficiente moltiplicativo per più materie in una singola unità di trasporto, senza limitazione di numero di trasporti.
Per quanto riguarda le bombole si deve considerare che anche se presenti pochi p.p.m. è pur sempre un gas (al limite asfissiante), per cui deve sottostare alle regole generali sopracitate; anche nel caso specifico di bombole contenenti gas inerti (solo asfissianti) le esenzioni sono quelle citate al cap. 1.1.3.2 lettera C (chiedere al Consulente ADR), non valide per altro al trasporto di bombole di metano.
L'ultima questione è legata al CER di un rifiuto che comunque deve essere classificato in ADR in funzione dei suoi rischi e pericoli e non in base al CER; infatti sia il CER 070103* che il CER 140603* sono rifiuti con una componente preminente di solvente organico, tipo acetone, toluene, acetato di etile ecc ecc, di conseguenza pur avendo 2 CER differenti possono avere la stessa classificazione: UN 1993 PG II, questo significa che la classificazione deve essere fatta da un consulente ADR, come detto in precedenza negli altri post.
Spero di aver dissipato alcuni piccoli dubbi


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Messaggio  Aurora Brancia Gio Giu 28, 2018 9:37 am

io di ADR capisco poco meno di una ceppa, ma di laboratorio un pochetto di più sì.
Parto dai rifiuti: immagino che quei codici CER siano stati assegnati con proprietà, e soprattutto che tu ti rivolga ad un trasportatore qualificato.
ebbene, in quel caso a te del consulente ADR non f... non importa niente perchè - ragionevolmente - il trasportatore ti fornisce  anche gli imballaggi (fa parte dei contratti standard), e il consulente sul come organizzare raccolta e relativi trasporti ce l'ha già lui quindi tu devi solo ubbidire: vuolsi così colà deve sipuote ciòche si vuole, diceva il Divino Poeta. Se poi, pensando di risparmiare giusto su quello, hai fatto la scelta di pattuire solo il trasporto, e ti sei ritrovato con il trasportatore che non se li è presi, beh... partivi male.

passiamo adesso alle bomboline degli standard di taratura: a meno che non sia cambiato molto e magari a me non risulta proprio perchè non ho più il megalab da anni ormai (sigh...), innanzi tutto ste bomboline sono proprio piccine, ed essendo fatte apposta non a caso costano un botto: come tutti gli accessori di laboratorio di un certo livello le forniscono con dei "manuali" che la divina commedia si scansa quando passano: hai provato a leggerli ? lì ci dovrebbe essere scritto tutto.

So che forse la risposta non è esauriente, ma ho premeso che sarebbe stata molto empirica, quindi se non soddisfa la domanda sappi che almeno ho cercato di dare una mano

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  benassaisergio Gio Giu 28, 2018 9:47 am

Solo per precisare che la classificazione dei rifiuti, la scelta degli imballaggi, la predisposizione del documento di trasporto, ecc. sono obblighi dello speditore (che, può, in parte, affidarli ad altri operatori come imballatore, caricatore, ecc., ma non, almeno questa è la mia opinione, al trasportatore).

E, se non rientra nei casi di esenzione, lo speditore deve avere il proprio consulente alla sicurezza del trasporto e non fare affidamento su quello del trasportatore.

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Messaggio  irene2016 Gio Giu 28, 2018 11:17 am

Perfettamente in linea con l'ing. Benassai.
Ciao a tutti


benassaisergio ha scritto:Solo per precisare che la classificazione dei rifiuti, la scelta degli imballaggi,  la predisposizione del documento di trasporto, ecc. sono obblighi dello speditore (che, può, in parte, affidarli ad altri operatori come imballatore, caricatore, ecc., ma non, almeno questa è la mia opinione, al trasportatore).

E, se non rientra nei casi di esenzione, lo speditore deve avere il proprio consulente alla sicurezza del trasporto e non fare affidamento su quello del trasportatore.

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Messaggio  pablISTRI Gio Giu 28, 2018 11:19 am

D'accordo con voi.

Questi aspetti, a onor del vero, li davo per scontati prima di formulare le mie domande.

Grazie,

Paolo

irene2016 ha scritto:Perfettamente in linea con l'ing. Benassai.
Ciao a tutti


benassaisergio ha scritto:Solo per precisare che la classificazione dei rifiuti, la scelta degli imballaggi,  la predisposizione del documento di trasporto, ecc. sono obblighi dello speditore (che, può, in parte, affidarli ad altri operatori come imballatore, caricatore, ecc., ma non, almeno questa è la mia opinione, al trasportatore).

E, se non rientra nei casi di esenzione, lo speditore deve avere il proprio consulente alla sicurezza del trasporto e non fare affidamento su quello del trasportatore.

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Messaggio  Enrico Gio Giu 28, 2018 11:48 am

Rispondo alle tue domande:
- per "operazione" si intende la singola operazione di imballaggio e carico (perché secondo normativa sono queste quelle soggette a nomina), quindi 3 formulari valgono come tre operazioni
- le condizioni che citi devono essere rispettate tutte e tre contemporaneamente
- come regola le operazioni delle merci si sommano a quelle dei rifiuti, ma nel vostro caso ritengo che con un minimo di attenzione il trasporto delle vostre bombole sia esentato dalla normativa per la natura dello stesso

Aggiungo due considerazioni:
- da quanto hai scritto ho l'impressione che utilizzare delle esenzioni sia più complesso e oneroso che nominare il consulente, anche perché la esenzione che citi (180 ton/anno, 24 operazioni/anno e 3 operazioni/mese) implica la verifica della pericolosità delle merci/rifiuti e la necessità di comunicarla ogni anno al Ministero.
- cosa molto importante: la azienda, anche se si avvale della esenzione dalla nomina del consulente, deve comunque adempiere a tutti gli altri obblighi (formazione, corretto uso di imballaggi, etichettatura, compilazione documenti di trasporto) ma senza un adeguato supporto tecnico. Quello che riferisce Aurora non è corretto: siete voi come speditori ad avere obblighi specifici che non potete derogare al trasportatore (vedi anche il commento dell'ing. Benassai, che è uno dei massimi esperti nazionali in materia).

Ho circa trenta clienti che seguo come ADR, quasi tutti produttori di rifiuti e tra questi solo due hanno deciso di utilizzare la esenzione del trasporto occasionale, anche perché la spesa di un consulente nominato non differisce di molto da quella di un consulente che comunque vi deve supportare negli obblighi senza avere una nomina al Ministero.
Ti mando un messaggio privato: lo leggi cliccando sul menù in alto.

Buona giornata
Enrico
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