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impianti industriali, compatibilità urbanistica comunale

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Messaggio  urgada Ven Nov 02, 2018 11:12 am

buongiorno a tutti,
stiamo chiedendo un'AUA in Provincia di Napoli per un impianto che vuole trattare e stoccare rifiuti metallici.
Rispetto a quello che fino ad oggi la Provincia ha fatto è cambiato "l'orientamento"; come loro stesso ci hanno detto d'ora in poi si opporranno alle richieste di autorizzazione e rinnovo per tutti gli impianti industriali che sono in aree aree agricole, seppure in possesso di licenza per costruire e con certificato di compatibilità urbanistica rilasciati dal Comune (soggetto competente in materia) di appartenenza.
Cosa ne pensate?
Ripeto, abbiamo tantissime aziende che in possesso degli stessi requisiti sono state autorizzate fino a 15gg fa... Perchè mai questa improvvisa chiusura totale verso una casistica di specifica competenza comunale ???
Un'azienda nascente, che già deve anticipare tante spese prima di poter lavorare, può mai come primo step dover ricorre contro la Provincia...
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Messaggio  isamonfroni Ven Nov 02, 2018 11:30 am

So che la mia opinione non ti piacerà... ma te la do ugualmente Twisted Evil

Gli impianti di trattamento di rifiuti sono attività "industriali" e quindi nelle aree agricole non ci possono stare, non ci possono stare oggi e non ci potevano stare neppure ieri.
Ancora meno ci potevano stare se parliamo di autorizzazioni in semplificata che sono quelle che vanno per la maggiore, si dovrebbe, infatti ricordare che questi impianti devono rispettare in toto i disposti del DM 5/2/98 e smi, mica solo quelli degli allegati con i CER, i quali prevedono la collocazione in area classificata industriale.

Personalmente ritengo che i certificati Comunali che dichiarano la compatibilità urbanistica di un'industria con un area agricola, mostrino più di una perplessità.

Qualora un Comune intenda riconvertire delle aree "agricole" in aree "di sviluppo industriale" lo strumento da attivare è quello della variante al PRC (eventualmente preceduto da VAS se ne ricorrono i presupposti) e non quello di trovare discutibili scappatoie.

Francamente ritengo di poter dire che era ora che la Provincia di Napoli se ne accorgesse... in altre provincie in cui ho lavorato non sono MAI state concesse autorizzazioni fuori dalle aree industriali.

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Messaggio  urgada Ven Nov 02, 2018 7:47 pm

Posso concordare sulle perplessità, io sono perplesso su molte cose, ma quì stiamo parlando dell'ente competente in materia.
Per quanto riguarda le aree agricole, occorre considerare il "Piano regionale gestione rifiuti speciale" adottato dalla Regione Campania ai sensi della LR 14/2016 e smi.
Al capitolo 6.2.2. si parla dei vincoli localizzativi relativi agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti in regione Campania; nel gruppo A.8, afferente alla macrocategoria III si parla di "impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico" e nell'elenco dei vincoli non si parla mai di aree agricole, vincolo che invece viene messo per le altre macrocategorie.


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Messaggio  Aurora Brancia Dom Nov 11, 2018 6:06 pm

resto con il grosso dubbio se si sia o meno data la giusta attenzione alla consecutio temporum degli atti amministrativi citati:

urgada ha scritto:Per quanto riguarda le aree agricole, occorre considerare il "Piano regionale gestione rifiuti speciale" adottato dalla Regione Campania ai sensi della LR 14/2016 e smi.

A me, pare abbastanza vistoso che il "PRGRS" ultimo spuntato in campania sia del 2010, per la precisione è la DGR 1826/2007aggiornata al 2010, mentre la legge regionale è del 2016 e mi risulta ad oggi aggiornato in conformità solo il "PRGRU", sulla munnezza urbana e non sui rifiuti speciali
Ma soprattutto, quello che forse è sfuggito a urgada è che giusto tra dal 2010 ed oggi è stata "ingegnata" la AUA, per la precisione (sì, so' fissatella) l'AUA è stata introdotta nella ns. normativa nazione con il DPR 59/2013, unifica tutte le autorizzazioni pertinenti per ciascuna atttività, si chiede allo SUAP del comune di insediamento e poi ogni regione se l'è organizzata a modo proprio, anche se sostanzialmente le variabilità sono sulle chiamate dei vari moduli previsti/richiesti, sulle schede e cose del genere.
In regione Campania, direi che prima della DGR 168/2016 ci fosse sì un po' di confusione - soprattutto sul chi volesse/dovesse/potesse accettare l'istanza. So di gente cui nel 2015 fu detto di presentarla in un certo modo con certi documenti, dopo un anno dalla presentazione fu comunicato "l'annullamento la richiesta" e alle successive richieste di chiarimento è stato opposto che - appunto- "la DGR 168/2016", con tutte le modulistiche e modalità idonee all'esame (non approvazione, all'e s a m e !) dell'istanza erano sul sito della regione.
Quindi, a parte che i  vincoli di cui parli previsti nel PRGRS del 2010 al punto 6.2.2 sono appunto "esclusivi", in Campania per beduini che ci possano ritenere non è che lo siamo poi del tutto, ed è dal 2007 che "Il PRGRS privilegia la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in aree a forte connotazione e vocazione industriale", sta scritto all'inizio pel 6.1.1.
E soprattutto non vedo come una provincia - o città metropolitana, il criterio è lo stessissimo, potrebbe farsi venire in mente e in via autonoma, per giunta, di consentire l'installazione di un qualunque impianto industriale in una zona agricola.
Infatti, la Scheda G1 da compilarsi per il trattamento di rifiuti non pericolosi ha proprio l vocina non eludibile nè variabile
- che l’area e l’impianto adibiti all’attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano Rifiuti, ecc...);

Vedi, tu puoi anche aver un progetto di capannone, lo fai vedere al comune dicendo che lo vuoi costruire a quel certo indirizzo, e chiedi che ti dicano se puoi farlo o meno. Magari, è di una estensione e di una volumetria compatibili anche gli indici agricoli, il comune non sa se tu ci vuoi fare un deposito di grano, un magazzino di stoccaggio refrigerato di fragoline e cachissi, una stalla, una sala biliardo ampia perchè è l'inizio di un futuro agriturismo, una stalla comoda per poche vacche ricche, un magazzino attrezzi e manutenzione mezzi d'opera o che altro. E dice sì, ok, quel capannone così, alto tanto e lungotanto e largo tanto, a quell'ìindirizzo si può fare secondo il progetto di massima presentato. Poi, però, se pensi di andare da loro dopo aver costruito e avere avuto la c.d. agibilità edilizia e farti dare l'abitabilità (quindi la destinazione d'uso) come capannone industriale per il trattamento e stoccaggio rifiuti speciali NON agricoli magari potresti anche non averla mai.

il fatto che il punto 6.2.2 sul quale tanto ti applichi non preveda, secondo te, vincoli specifici per escludere gli "Impianti di recupero di materia prima seconda da rifiuti (gruppo A8), potrebbe essere dovuto al fatto che bisognava privilegiare la costruzione in aree industriali  di ogni tipo di impianti di trattamento rifiuti ex art. 20 c.3 del d.lgs. 22/97, ad esclusione delle sole discariche. E, giusto per ricordarlo, la stessissima cosa in piena e completa continuità giuridica oggi la dicel'art. 196 c.3 del 152/06 e s.m.i.

Non so, nè voglio sapere, chi vi abbia dato questa "interpretabilità", ma io lo cambierei, visto che è abbastanza a digiuno sia di normativa sui rifiuti preesistente ed attuale, sia di urbanistica edificativa di base.

Personalmente, ogni volta che devo andare in città metropolitana di napoli assumo 10-12 goccine di diazepinici a scopo preventivo, però ti sono grata di avermi fatto scoprire che, alle volte, hanno ragione pure loro, e il tuo è uno di questi fortuiti casi

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Messaggio  urgada Dom Nov 11, 2018 10:13 pm

Il fatto è che esistono impianti con i medesimi requisiti ovvero capannoni condonati industriali su aree agricole che sono stati autorizzati dalla precedente amministrazione provinciale in semplificata (io personalmente potrei citarne tre).
Per questi il Comune ha rilasciato compatibilità mancando la destinazione urbanistica e per la provincia andava bene.
Ora il problema è che la provincia ritiene che questi certificati di compatibilità non possano essere da loro assentiti...in pratica anche se il comune mi da l'ok loro comunque bocceranno la pratica.
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Messaggio  matteorossi Lun Nov 12, 2018 12:04 am

Mia opinione: perché, con tutti i vincoli e le incertezze interpretative che sono dietro alle "autorizzazioni" in semplificata, non scegliere la strada di un'autorizzazione in ordinaria?
Se il Comune è favorevole all'iniziativa, ai sensi dell'art.208 c.6 "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Nov 12, 2018 12:27 pm

matteorossi ha scritto:Mia opinione: perché, con tutti i vincoli e le incertezze interpretative che sono dietro alle "autorizzazioni" in semplificata, non scegliere la strada di un'autorizzazione in ordinaria?
Se il Comune è favorevole all'iniziativa, ai sensi dell'art.208 c.6 "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."
Scusami, a rigor di lettura io questa prevalenza del parere del comune non la vedo, in nessuno dei commi dell'art. 208. Il soggetto della proposizione precedente nel comma 6 è la Regione, quindi l'approvazione che costituisce anche variante urbanistica sarebbe al più quella regionale, non quella del comune nè lo è mai stata e nemmeno potrebbe esserlo con l'attuale competenza di merito, sancita dall'art. 198 secondo cui, a meno che non me lo abbiamo sostituito stanotte di soppiatto, il comune ha competenza, peraltro solo gestionale, sui rifiuti urbani, non certo su quelli speciali. E ciò anche senza voler tener conto della ben più complessa normativa di regolamentazione urbanistica, che addirittura prevede che gli stessi PRG dei singoli comuni siano assoggettati all'approvazione delle Regioni, sentito il parere delle province/città metropolitane che a loro volta sono tenute a considerarli (ed eventualmente anche chiederne modifiche) nei loro PTCP che concorrono all'elaborazione del PTCR.
Ti sarò quindi molto molto grata se mi spieghi in base a cosa hai fatto quella osservazione, e ciò prescindendo dalla possibilità (...) che la regione possa assumere decisioni contrastanti con le proprie stesse regolamentazioni.

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Messaggio  silvia Lun Nov 12, 2018 5:45 pm

caso piemontese su variante urbanistica nell'ambito del procedimento autorizzativo ex art. 208

la variante urbanistica nell'ambito dell'autorizzazione art. 208 è definita dalla l.r. piemonte n° 56/77 (tutela e uso del suolo) "variante per espressa previsione di legge", che - in quanto "favorita dal legislatore" è anche esclusa dalla VAS. Ho qui davanti una recente circolare esplicativa della regione Piemonte in merito, la 4/amb del 2016, che sto citando.
cito velocemente solo pochi punti interessanti:

il diniego eventuale alla richiesta di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato (non è utile, ai fini del dissenso, il solo richiamo alla destinazione urbanistica incompatibile, ma le motivazioni devono essere ben fondate dal punto di vista della tutela ambientale e dell'interesse collettivo alla realizzazione dell'impianto - l'opposizione deve essere "costruttiva");
nell'ambito di qs procedimenti chi è legittimato al pronunciamento in materia urbanistica è il comune, che non è spogliato della sua autorità in materia dalla conferenza dei servizi;
secondo giurisprudenza consolidata, la variante urbanistica non costituisce, comunque, variante alla pianificazione sovraordinata, che ovviamente deve prevedere compatibilità con la previsione impiantistica in progetto (es: piano paesistico regionale/provinciale, piani di parco, piano regionale gestione rifiuti etc)

in Piemonte è proprio la Regione ad affermare espressamente la prevalenza del comune in merito alla compatibilità urbanistica, in quanto equipara la suddetta variante alla "variante parziale al PRG" per la quale di fatto si esprime il solo Comune, salvo osservazioni di Provincia o Regione in merito alla sola pianificazione sovraordinata.

ultima cosa... ho dimenticato di dire che per quanto ho capito tale variante è pro tempore, cioè legata alla presenza dell'impianto autorizzato; di fatto comporta l'aggiunta di uno specifico articolo nel prg (es: area produttiva di completamento e trasformazione legata all'autorizzazione tal dei tali, ho inventato) e alla chiusura dell'impianto prevede il ripristino della situazione urbanistica precedente, nonchè rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

non vorrei che il mio post suoni come una presa di posizione pro o contro tali varianti  - che comunque si collocano nell'ambito di un procedimento autorizzativo "unico" che valuta (e approva o boccia) l'intervento e i relativi presidi ambientali mitiganti nel loro complesso - tuttavia per completezza e dopo l'intervento di matteorossi mi sembrava interessante condividere l'esperienza piemontese.
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Messaggio  matteorossi Mar Nov 13, 2018 12:54 pm

Aurora Brancia ha scritto:
matteorossi ha scritto:Mia opinione: perché, con tutti i vincoli e le incertezze interpretative che sono dietro alle "autorizzazioni" in semplificata, non scegliere la strada di un'autorizzazione in ordinaria?
Se il Comune è favorevole all'iniziativa, ai sensi dell'art.208 c.6 "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."
Scusami, a rigor di lettura io questa prevalenza del parere del comune non la vedo, in nessuno dei commi dell'art. 208. Il soggetto della proposizione precedente nel comma 6 è la Regione, quindi l'approvazione che costituisce anche variante urbanistica sarebbe al più quella regionale, non quella del comune nè lo è mai stata e nemmeno potrebbe esserlo con l'attuale competenza di merito, sancita dall'art. 198 secondo cui, a meno che non me lo abbiamo sostituito stanotte di soppiatto, il comune ha competenza, peraltro solo gestionale, sui rifiuti urbani, non certo su quelli speciali. E ciò anche senza voler tener conto della ben più complessa normativa di regolamentazione urbanistica, che addirittura prevede che gli stessi PRG dei singoli comuni siano assoggettati all'approvazione delle Regioni, sentito il parere delle province/città metropolitane che a loro volta sono tenute a considerarli (ed eventualmente anche chiederne modifiche) nei loro PTCP che concorrono all'elaborazione del PTCR.
Ti sarò quindi molto molto grata se mi spieghi in base a cosa hai fatto quella osservazione, e ciò prescindendo dalla possibilità (...) che la regione possa assumere decisioni contrastanti con le proprie stesse regolamentazioni.

Aurora, mi sono limitato ad evidenziare quanto riportato nel TUA e sancito (relativamente ad impianti di discarica) dalla Giurisprudenza. (Cons.St., Sez. V, 28.6.2012, n. 3818; conf.C.d.S., sez. V, 1° ottobre 2010, n. 7243; 16 giugno 2009, n. 3853; TAR Piemonte, Sez. 1, 13.7.2012, n. 877; idem 22.5.2014, n. 920).

Non è che stia sposando alcuna tesi, ma la destinazione d'uso non costituisce, di per sé, un fattore escludente alla possibilità di realizzare un'attività di gestione rifiuti.
Ho numerosi esempi (almeno nel Lazio) di impianti di recupero inerti autorizzati all'interno di cave che, da PRG, insistono su aree agricole. In sede di 208, o di AIA, il Comune può decidere di procedere (o dovrebbe procedere), con una variante puntuale adottata in Consiglio Comunale con il parere della Regione relativamente alla pianificazione sovraordinata (i.e., nel caso del Lazio, il Piano Territoriale Paesistico Regionale).
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Nov 14, 2018 1:31 am

matteorossi ha scritto:...
Ho numerosi esempi (almeno nel Lazio) di impianti di recupero inerti autorizzati all'interno di cave che, da PRG, insistono su aree agricole. In sede di 208, o di AIA, il Comune può decidere di procedere (o dovrebbe procedere), con una variante puntuale adottata in Consiglio Comunale con il parere della Regione relativamente alla pianificazione sovraordinata (i.e., nel caso del Lazio, il Piano Territoriale Paesistico Regionale).

Ehm... un'area di cava è in sè "industriale".
E il mai abrogato RD 1443/27 sulle industrie estrattive in nessuna Regione credo possa essere ignorato; di certo, il PRAE Campania lo specifica in dettaglio ed anzi nella L.R. Regionale 54/1985 si esplicitava  relativamente alle cave già esistenti e regolarmente autorizzare ai sensi nella normativa nazionale vigenteche  "Qualora la cava sia ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, l' autorizzazione ai sensi del primo comma del precedente articolo 11 costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico stesso purchè non contrasti con la utilizzazione prevista dallo stesso strumento urbanistico per la zona circostante."

Non so come siano regolate le cave/miniere nelle altre regioni, ma qui (campania, intendo) addirittura i programmi di comparti estrattivi delle varie tipologia di  materiali di cava presenti sono stati attivati tutti intorno a cave preesistenti, anche "abbandonate", cioè non più in coltivazione

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Messaggio  matteorossi Ven Nov 16, 2018 11:37 am

Nelle altre regioni funziona che se proponi un R10 anche con il solo 170504 per recuperare una cava dismessa finisci attaccato da comitati ed ambientalisti sulle prime pagine dei giornali sotto il titolo "Pericolo discarica".
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Nov 17, 2018 4:19 am

matteorossi ha scritto:Nelle altre regioni funziona che se proponi un R10 anche con il solo 170504 per recuperare una cava dismessa finisci attaccato da comitati ed ambientalisti sulle prime pagine dei giornali sotto il titolo "Pericolo discarica".
Personalmente, trovo abbastanza criminale mandare in discarica per inerti terre e rocce non contenenti sostanze pericolose.
E proprio volendo dirla tutta,  il test di cessione proprio per la discarica, se è fatta così come dal 2003 prorogato al 2006 si devono allestire, è davvero una cosa idiota. Mentre nel caso di R5 per riutilizzo tal quali come sottofondi e riempimenti ha un senso (abbastanza relativo) se e solo se si è in un'area con falde superficiali appunto molto superficiali o in presenza di carsismo. Peraltro è economicamente un po' meno folle che mandarci i rottami metallici, ma nemmeno eccessivamente meno.

In ogni caso, a me risulta invece la Campania come una delle regioni più fissate contro qualsivoglia tipo di impianto di trattamentorifiuti, ma anche contro le discariche e anche contro i co-generatori, che siano termocosi o inceneritori poco importa.

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