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I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE

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I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE - Pagina 2 Empty I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE

Messaggio  Admin Gio Giu 17, 2010 3:38 pm

Promemoria primo messaggio :

Per fare un pò di chiarezza ecco un elenco, eventualmente da aggiornare, di apparecchiature che, una volta dismesse, in base alle definizioni non sono considerati RAEE:

Esclusioni
Armi, munizioni e materiale bellico, purchè destinati a fini specificatamente militari
Utensili industriali fissi di grandi dimensioni
Apparecchiature impiantate ed infettate

Apparecchiature che non dipendono da campi elettrici o elettromagnetici per un corretto funzionamento
Scaldacqua a gas
Cucine a gas
Giocattoli, bambole, orsacchiotti con la batteria (se mantengono la loro funzione anche senza la batteria)
Tagliaerba, gruppi elettrogeni, compressori, utensili con motore a scoppio

Progettate per essere usate con una tensione superiore a 1.000V c.a. o 1.500 V c.c.
Interrutori ed apparecchiature di media ed alta tensione

Non esplicitamente indicata nell'All. 1A e non riconducibile a nessuna delle voci "Altre apparecchiature..."
UPS
Sistemi di apertura porte, cancelli, finestre, serrande,...
Vasche da bagno
Saune
Trasformatori
Convertitori di frequenza
Alimentatori
Prese di corrente singole, multiple, portatili,...
Avvolgicavi
Dimmer
Interruttori
Dispositivi di protezione per sovraccarichi
Fusibili
Suonerie per porte
Contattori
Pulsanti
RCD
Sistemi di cablatura
Batterie ed accumulatori
Lampade ad incandescenza
Lampade ad alogeni
Lampade a led

Componenti, sottoassiemi e consumabili
CD, DVD, audiocassette,...
Toner
Cartucce di inchiostro
Supporti di memoria (Hard disk, floppy disk, pen drive,..)

Componenti, parti e sottoassiemi di apparecchiature escluse
Apparecchiature per automobili: Autoradio, navigatori satellitari, stereo,...
Apparecchiature per imbarcazioni: Radar, ecoscandagli,...
Componenti di installazioni industriali: multimetri, contatori elettrici, display, sensori, celle fotoelettriche, armadi, interruttori, centri di controllo, pannelli di distribuzione,...
Sistemi di verifica, autenticazione, conteggio di apertura porte/cancelli

Prodotti non finiti
Motori elettrici
Trasduttori
Alternatori
Convertitori
Schede elettroniche
Componenti di sistemi di allarme, controllo accessi, rivelazione di gas/fumo, antincendio, condizionamento, citofonici e videocitofonici, distribuzione energia, ricezione TV, diffusione sonora, idraulici e di distribuzione gas o fluidi

Installazioni fisse
Sistemi centralizzati di ventilazione, condizionamento, riscaldamento
Macchine per la stampa industriale
Sistemi di trasporto bagagli
Stazioni di pompaggio
Sistemi di trasporto automatico


Ultima modifica di Admin il Mar Giu 22, 2010 10:39 am - modificato 3 volte.
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Messaggio  SA82 Mar Feb 21, 2012 10:20 am

La prima che hai detto..una domanda..
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Messaggio  sarabai Mar Dic 11, 2012 8:42 pm


Scusate,
Volevo una conferma se secondo voi le pompe sommerse (da utilizzare nei pozzi) e gli autoclavi rientrano nel campo di applicazione del 151 e pertanto sono aee.

Vi ringrazio anticipatamente.

Sara
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Messaggio  isamonfroni Mar Dic 11, 2012 9:50 pm

sarabai ha scritto:
Scusate,
Volevo una conferma se secondo voi le pompe sommerse (da utilizzare nei pozzi) e gli autoclavi rientrano nel campo di applicazione del 151 e pertanto sono aee.

Vi ringrazio anticipatamente.

Sara
Scusate ma non erano le autoclavi?

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Messaggio  cirillo Mar Dic 11, 2012 10:07 pm

Le apparecchiature inserite nell'ambito di un impianto non sono soggette all'applicazione del 151.
Pertanto
- una pompa ad immersione
- un'autoclave
se inseriti in un impianto vadano smaltiti come rifiuti in quanto andranno sostituiti nell'ambito della manutenzione dell'impianto stesso qualora non funzionanti e, da soli, (questa la cosa da tenere in considerazione) non avrebbero il funzionamento per il quale sono stati concepiti.

Diverso il discorso per un'autoclave "autonoma", utilizzata ad esempio per la sterilizzazione di strumenti, che certamente è un AEE e conseguentemente, a fine vita, diventa RAEE.

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Messaggio  sarabai Mar Dic 11, 2012 10:57 pm

Grazie mille

Ipotizzavo che:

- una pompa sommersa (per pozzo idrico senza automatismi, tipo sondine) avrebbe potuto essere considerata così come uno scaldabagno elettrico. La pompa si collega alla tubazione idrica e alla rete elettrica e funziona perfettamente,
- una pompa di troppo pieno, dotata di suo galleggiante, si collega alla tubazione e alla rete elettrica ed è autonoma così come uno scaldabagno.

Sia lo scaldabagno, la pompa sommersa e la pompa di troppo pieno fanno parte dell'impianto idrico, allora non capisco perché lo scaldabagno è un Aee?

Ops. per le autoclavi

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Messaggio  ceresio18 Sab Ago 03, 2013 2:09 pm

dubbio amletico:
ma i decoder per il digitale terrestre e i deumidificatori rientrano nel campo di applicabiità del 151 e quindi del DM 65-2010?
Per me i decoder no....ma i deumidificatori hanno le caratteristiche richieste dal Dlgs...non riesco però a piazzarli in una delle categorie dell'allegato 1B.....
grazie per il supporto
ceresio18
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Messaggio  Admin Mer Ago 07, 2013 4:28 pm

ceresio18 ha scritto:ma i deumidificatori hanno le caratteristiche richieste dal Dlgs...non riesco però a piazzarli in una delle categorie dell'allegato 1B
Secondo me rientrano nel punto 1.18, con la freschissima modifica dell'allegato 1B: http://www.sistriforum.com/t9822-approvazione-definitiva-ddl-legge-europea#117100
Per me i decoder no
Per quale motivo?


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Messaggio  ceresio18 Gio Ago 08, 2013 8:48 am

grazie Admin,
alla fine in effetti avevo già "piazzato" i deumidificatori nella categoria 1.18 ed i decoder al nella categoria 4.8.

Quando ho scritto avevo in mente il discorso fatto per i telecomandi e riportato nei predenti post, ma poi mi sono ricreduto, in quanto il decoder vive sicuramente di vita propria e non è un componente....
grazie ancora
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Messaggio  ceresio18 Mer Set 18, 2013 2:58 pm

e gli Switch Ethernet, gli adattori USB, gli HUB......secondo voi rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 151 e quindi poi del DM 65/2010?

se si, in quale categoria dell'allegato 1B possono ricadere?

e i diffusori di profumi? ce ne sono di mille tipi, con sveglia, radio, luci incorporate....
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Messaggio  Supremoanziano Mer Set 18, 2013 3:12 pm

Non si può (è fisicamente impossibile) riuscire ad individuare tutte le AEE esistenti per capire se rientrano oppure no nel Dlgs 151.

Quindi dobbiamo affidarci alla legge ed alle nostre conoscenze tecniche.


Art. 3 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

Capisco che seguire l'allegato 1B è più comodo, ma si rischia di prendere delle cantonate.
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Messaggio  ceresio18 Mer Set 18, 2013 5:17 pm

ciao supremoanziano, è vero quanto dici.
Il problema nasce dal fatto che le apparecchiature per le quali chiedo un vostro parere rientrano di sicuro nella definizione di AEE ma non sono sicuro siano riconducibili alle voci "altre apparecchiature" dell'allegato 1b....criterio di esclusione dal campo di applicazione della direttiva RAEE secondo la guida ANIE del 2006 e secondo anche quanto riportato nel post iniziale da Admin....
rinnovo quindi la domanda.
Ciao
ceresio18
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Lun Set 23, 2013 2:30 pm


Buongiorno a tutti!
una domanda: avendo modificato con la legge 6/8/2013 n. 97 all'art. 22 cita:

"Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264.
1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di
grandi dimensioni)» sono soppresse;"


vuol dire che ora gli impianti fissi di grandi dimensioni sono considerati RAEE?
Nello specifico: ho un'azienda che produce macchine utensili di grandi dinmensioni ad uso ovviamente professionale (presse meccaniche e altro), sono considerate quindi ora AEE e quindi soggette ad iscrizione come PRODUTTORE?

Cosa ne pensate?

Grazie per eventuali vostri interventi.
S.T.A. s.a.s.
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I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE - Pagina 2 Empty Re: I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE

Messaggio  michela.b Mar Ott 15, 2013 10:57 am

l'art. 22 della legge europea 79 dice che sono soppressi l'art. 1 c. 2 e l'art. 8 del DM 65/2010. Chiedo scusa a priori x l'ignoranza ma in parole povere questo cosa implica?
che i 3500Kg non si riferiscono ai RAEE nel loro complesso, ma devono essere considerati x gruppi?
I neon che l'impiantista cambia in un ufficio che x quantità sono assimilabili ai RAEE domestici con questa legge devono essere considerati RAEE professionali?e quindi non possono essere gestiti ai sensi del DM 65?
Lo ammetto, sono veramente a digiuno della cosa, portate pazienza.
michela.b
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I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE - Pagina 2 Empty Interruttori e aggiornamento allegati

Messaggio  giulia sapora Ven Gen 27, 2017 1:13 pm

Admin ha scritto:Per fare un pò di chiarezza ecco un elenco, eventualmente da aggiornare, di apparecchiature che, una volta dismesse, in base alle definizioni non sono considerati RAEE:

Esclusioni
Armi, munizioni e materiale bellico, purchè destinati a fini specificatamente militari
Utensili industriali fissi di grandi dimensioni
Apparecchiature impiantate ed infettate

Apparecchiature che non dipendono da campi elettrici o elettromagnetici per un corretto funzionamento
Scaldacqua a gas
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Giocattoli, bambole, orsacchiotti con la batteria (se mantengono la loro funzione anche senza la batteria)
Tagliaerba, gruppi elettrogeni, compressori, utensili con motore a scoppio

Progettate per essere usate con una tensione superiore a 1.000V c.a. o 1.500 V c.c.
Interrutori ed apparecchiature di media ed alta tensione

Non esplicitamente indicata nell'All. 1A e non riconducibile a nessuna delle voci "Altre apparecchiature..."
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Sistemi di apertura porte, cancelli, finestre, serrande,...
Vasche da bagno
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Trasformatori
Convertitori di frequenza
Alimentatori
Prese di corrente singole, multiple, portatili,...
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Dimmer
Interruttori
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Suonerie per porte
Contattori
Pulsanti
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Sistemi di cablatura
Batterie ed accumulatori
Lampade ad incandescenza
Lampade ad alogeni
Lampade a led

Componenti, sottoassiemi e consumabili
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Toner
Cartucce di inchiostro
Supporti di memoria (Hard disk, floppy disk, pen drive,..)

Componenti, parti e sottoassiemi di apparecchiature escluse
Apparecchiature per automobili: Autoradio, navigatori satellitari, stereo,...
Apparecchiature per imbarcazioni: Radar, ecoscandagli,...
Componenti di installazioni industriali: multimetri, contatori elettrici, display, sensori, celle fotoelettriche, armadi, interruttori, centri di controllo, pannelli di distribuzione,...
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Componenti di sistemi di allarme, controllo accessi, rivelazione di gas/fumo, antincendio, condizionamento, citofonici e videocitofonici, distribuzione energia, ricezione TV, diffusione sonora, idraulici e di distribuzione gas o fluidi

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Macchine per la stampa industriale
Sistemi di trasporto bagagli
Stazioni di pompaggio
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ciao,

quindi se gli interruttori non sono RAEE, rientrano nel CER 160214?
inoltre non riesco a trovare gli allegati del D.Lgs 151/05 aggiornati.
dovrebbero essere stati inseriti anche i codici 4.9 e 5.6. Se hai tale allegato aggiornato, potresti pubblicarlo?

Grazie in anticipo per la risposta.
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I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE - Pagina 2 Empty Re: I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE

Messaggio  cescal64 Ven Gen 27, 2017 1:31 pm

uhm... prova a cercare il DLgs 49/14, magari lì li trovi!
Quanto agli interruttori, RAEE o non RAEE non so, ma il CER non cambia: 16.06.14 o, forse meglio, 16.06.16, direi...
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I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE - Pagina 2 Empty Re: I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE

Messaggio  giulia sapora Ven Gen 27, 2017 2:01 pm

cescal64 ha scritto:uhm... prova a cercare il DLgs 49/14, magari lì li trovi!
Quanto agli interruttori, RAEE o non RAEE non so, ma il CER non cambia: 16.06.14 o, forse meglio, 16.06.16, direi...

Grazie. trovato l'elenco aggiornato.

per gli interruttori volevi dire 16.02.14 16.02.16 Smile


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I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE - Pagina 2 Empty Re: I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE

Messaggio  cescal64 Ven Gen 27, 2017 2:03 pm

si certo Embarassed 02, non 06 Crying or Very sad
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I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE - Pagina 2 Empty l addolcitore è un RAEE?

Messaggio  luisabianchi Mer Dic 06, 2017 1:38 pm

Vorrei sapere se l'addolcitore per l'acqua che ho dovuto sostituire è da considerare un RAEE e come tale ha l'obbligo di ritiro da parte di chi installa il nuovo grazie
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I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE - Pagina 2 Empty Re: I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE

Messaggio  cirillo Mer Dic 06, 2017 3:37 pm

luisabianchi ha scritto:Vorrei sapere se l'addolcitore per l'acqua che ho dovuto sostituire è da considerare un RAEE e come tale ha l'obbligo di ritiro da parte di chi installa il nuovo grazie
Il suo funzionamento dipende dall'energia elettrica? Se si, è un RAEE, con tutti gli annessi e connessi...

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I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE - Pagina 2 Empty Re: I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE

Messaggio  luisabianchi Gio Dic 07, 2017 1:21 pm

cirillo ha scritto:
luisabianchi ha scritto:Vorrei sapere se l'addolcitore per l'acqua che ho dovuto sostituire è da considerare un RAEE e come tale ha l'obbligo di ritiro da parte di chi installa il nuovo grazie
Il suo funzionamento dipende dall'energia elettrica? Se si, è un RAEE, con tutti gli annessi e connessi...

grazie.
se però il fornitore del nuovo addolcitore si rifiuta (come si è rifiutato) di ritirare il vecchio, cosa posso fare?
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I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE - Pagina 2 Empty Re: I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE

Messaggio  cirillo Lun Dic 11, 2017 10:29 am

luisabianchi ha scritto:se però il fornitore del nuovo addolcitore si rifiuta (come si è rifiutato) di ritirare il vecchio, cosa posso fare?
A) "renderlo edotto" sui SUOI obblighi di legge;
B) penultima spiaggia, minacciare la denuncia se si rifiuta (come ho fatto in una nota catena di distribuzione di elettrodomestici ecc ecc in occasione dell'aquisto di un cell. visto che si rifiutavano di ritirare il vecchio e la commessa, povera lei, disse che "aveva ricevuto disposizioni di non ritirare apparecchi vecchi" - allora, lì,con quella risposta, mi son proprio divertito..."Signorina, capisco che lei ha queste disposizioni, allora, per cortesia, mi chiami il responsabile di reparto e non me ne vado finchè non arriva" - "Caro signore, non solo mi è stato detto che i vostri dipendenti hanno "disposizioni" di non ritirare i RAEE in ragione di uno a uno, ma le faccio notare che violate anche l'articolo che impone di pubblicizzare, all'interno del punto vendita, questo diritto dell'acquirente, le leggo la norma se ritiene e pure le sanzioni previste per chi non ottempera. Vado dai Carabinieri?" );
C) se si rifiuta ancora, passare dalla "minaccia" ai fatti.

Quando m'impunto ho un caratteraccio...

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I rifiuti di queste apparecchiature non sono considerati RAEE - Pagina 2 Empty grazie. meriterebbero la denuncia ma alla fine sono andata in discarica e me l'hanno ritirato. La prossima volta chiarirò la responsabilità del ritiro in sede di contrattazione dell'acquisto.

Messaggio  luisabianchi Lun Dic 11, 2017 12:00 pm

cirillo ha scritto:
luisabianchi ha scritto:se però il fornitore del nuovo addolcitore si rifiuta (come si è rifiutato) di ritirare il vecchio, cosa posso fare?
A) "renderlo edotto" sui SUOI obblighi di legge;
B) penultima spiaggia, minacciare la denuncia se si rifiuta (come ho fatto in una nota catena di distribuzione di elettrodomestici ecc ecc in occasione dell'aquisto di un cell. visto che si rifiutavano di ritirare il vecchio e la commessa, povera lei, disse che "aveva ricevuto disposizioni di non ritirare apparecchi vecchi" - allora, lì,con quella risposta, mi son proprio divertito..."Signorina, capisco che lei ha queste disposizioni, allora, per cortesia, mi chiami il responsabile di reparto e non me ne vado finchè non arriva" - "Caro signore, non solo mi è stato detto che i vostri dipendenti hanno "disposizioni" di non ritirare i RAEE in ragione di uno a uno, ma le faccio notare che violate anche l'articolo che impone di pubblicizzare, all'interno del punto vendita, questo diritto dell'acquirente, le leggo la norma se ritiene e pure le sanzioni previste per chi non ottempera. Vado dai Carabinieri?" );
C) se si rifiuta ancora, passare dalla "minaccia" ai fatti.

Quando m'impunto ho un caratteraccio...
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