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Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

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Messaggio  fontanili Ven Giu 25, 2010 5:31 pm

La ditta A ha demolito uno stabile ed è quindi il produttore iniziale del rifiuto.
La ditta A cede alla ditta B la proprietà dei rifiuti e la loro gestione per l'inoltro a centro di recupero.
1° quesito: la ditta B diventa "detentore" dei rifiuti prodotti dalla demolizione?

La ditta B gestisce un centro di recupero per rifiuti inerti da C&D e possiede alcuni autocarri iscritti all'Albo Gestori ex art. 212 c. 8.
2° quesito: la ditta B può trasportare i rifiuti (dal cantiere della ditta A al proprio centro di recupero) con i propri autocarri iscritti ex art. 212 c.8?

Il formulario (FIR) sarà compilato indicando la ditta B nel campo del "produttore/detentore".
3° quesito: è sufficiente, per la ditta A, esibire il contratto di cessione dei rifiuti, per dimostrare il corretto "recupero"?
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Messaggio  VdT Ven Giu 25, 2010 6:37 pm

Perchè la ditta A ha ceduto i rifiuti alla ditta B?
LA ditta B ha il conto proprio per il trasporto dei rifiuti ma quelli che ha acquisito non derivano dalla sua attività quindi non so quanto sia corretto che la ditta B trasporti quei rifiuti.
Certo è interessante come caso, spero che qualcun'altro si accodi per discuterlo.

Io credo che il produttore sia sempre la ditta A comunque visto che i rifiuti sono stati da essa prodotti. Resta sempre da vedere a che titolo la cessione dei rifiuti è stata fatta.
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Messaggio  Admin Ven Giu 25, 2010 7:10 pm

La ditta A deve avviare a corretto smaltimento i propri rifiuti. La procedura illustrata non mi sembra corretta.
O meglio: B è trasportatore e recuperatore del rifiuto.
Il detentore resta A e come tale va indicato sul formulario.
Il corretto smaltimento va dimostrato con la quarta copia controfirmata.

Perchè la ditta A ha ceduto i rifiuti alla ditta B?
Appunto: perchè?
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Messaggio  geologoBG Sab Giu 26, 2010 12:20 am

Anche a mio parere la procedura non è corretta.
La procedura corretta è:
PRODUTTORE INIZIALE DEL RIFIUTO: ditta A

TRASPORTO DEI RIFIUTI VERSO DITTA B: può essere fatto dalla ditta A (se iscritta all'Albo, art. 212 comma Cool oppure dalla ditta B (se iscritta all'Albo categoria 2 o 4) oppure da un'altra ditta C (se iscritta all'Albo, categoria 2 o 4). Sul formulario produttore/detentore ditta A, trasportatore ditta A o B o C, destinatario ditta B.

RECUPERATORE DEL RIFIUTO: ditta B.

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Messaggio  fontanili Sab Giu 26, 2010 7:59 am

Ho letto le risposte e ringrazio tutti per il tempo concesso.
Molti hanno chiesto il motivo della cessione dei rifiuti.
Perchè occorre precisare il motivo?
La legge distingue le procedure di smaltimento/recupero in base al motivo?
In ogni caso, la ditta A vuole affidare alla ditta B la gestione del rifiuto "in toto" (ritiro presso il proprio cantiere e successivo conferimento a centro di recupero autorizzato) per cui la ditta B deve risultare detentore per poter trasportare i rifiuti con i propri mezzi (autorizzati ex art. 212 c. 8.).
I primi 2 quesiti vogliono appurare questo:
- la ditta B diventa detentore?
- la ditta B può trasportare i rifiuti con i propri autocarri iscritti ex art. 212 c.8?

Non ho molti dubbi sul fatto che B sia il legittimo proprietario e quindi detentore, per cui mi pare che il nocciolo della questione sia proprio stabilire "i limiti" dell'iscrizione all'art. 212 c. 8 ed è per questo che ho postato nella sezione Trasporti.
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Messaggio  Admin Sab Giu 26, 2010 8:44 am

In ogni caso, la ditta A vuole affidare alla ditta B la gestione del rifiuto "in toto" (ritiro presso il proprio cantiere e successivo conferimento a centro di recupero autorizzato) per cui la ditta B deve risultare detentore per poter trasporta
re i rifiuti con i propri mezzi (autorizzati ex art. 212 c. 8.).
E' proprio quello che pensavo e temevo...
Si tratta di una procedura non corretta. Affidare i rifiuti ad un trasportatore (che si occupera' anche del recupero) non esonera il produttore dal dimostrare d aver correttamente gestito i propri rifiuti.
Per dirla tutta: la responsabilita' del produttore non si puo' "delegare".
Le aziende che si affidano ad un intermediario (B si configura come tale) devono in ogni caso:

- accertarsi che trasportatore ed impianto posseggano i requisiti di legge;
- sottoscrivere il FIR in qualita' di produttore.

Diversamente tutti i produttori di rifiuti potrebbero svincolarsi dagli adempimenti per la tracciabilita' (FIR, registro, MUD) con un atto di "cessione" al trasportatore.
Attenzione: e' una condotta sanzionabile.
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Messaggio  geologoBG Sab Giu 26, 2010 10:06 am

In ogni caso la ditta B non può trasportare i rifiuti con i propri mezzi ( iscrizione all'art. 212 - comma 8 ) poichè tale iscrizione riguarda solo i produttori iniziali di rifiuti. La ditta A è il produttore iniziale; la ditta B potrebbe trasportarli solo se iscritta all'Albo alla categoria 2 o 4.
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Messaggio  Admin Sab Giu 26, 2010 10:55 am

Quoto.
A rileggere meglio il quesito mi pare di capire che questa procedura venga messa in piedi proprio per trasportare i rifiuti con l'iscrizione ex art. 212, c.8.
Ma quel tipo di iscrizione e' riservata al trasporto dei "propri" rifiuti e "solo" di quelli connessi all'attivita' dell'azienda (gli inerti per le imprese edili, i ricambi per i manutentori, ecc..).
Nel caso esposto siamo fuori da questa fattispecie.
E' consigliabile che B regolarizzi la propria posizione con l'iscrizione ordinaria.
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Messaggio  VdT Lun Giu 28, 2010 8:40 am

Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Lun Giu 28, 2010 4:54 pm

VdT ha scritto:Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.

Ciao! sono d'accordo anch'io, soprattutto su una parte: la ditta B se vuole fare trasporto deve avere il conto terzi. Deve avere l'iscrizione all'Albo Ordinaria o semplificata (se il destinatario ha a sua volta un'autorizzazione in semplificata). Il rifiuto è della ditta A che ha fatto la demolizione quindi non ci si può valere dell'iscr. all'Albo ai sensi dell'212 c. 8 che ha la ditta B.
Il conto terzi in questo caso è d'obbligo perchè il produttore è quello che ha fatto la demolizione e non quello alla quale si da il rifiuto per smaltirlo, che a mio avviso può figurare ma come intermediario.

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Messaggio  geologoBG Lun Giu 28, 2010 11:24 pm

S.T.A. s.a.s. ha scritto:
VdT ha scritto:Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.

Ciao! sono d'accordo anch'io, soprattutto su una parte: la ditta B se vuole fare trasporto deve avere il conto terzi. Deve avere l'iscrizione all'Albo Ordinaria o semplificata (se il destinatario ha a sua volta un'autorizzazione in semplificata). Il rifiuto è della ditta A che ha fatto la demolizione quindi non ci si può valere dell'iscr. all'Albo ai sensi dell'212 c. 8 che ha la ditta B.
Il conto terzi in questo caso è d'obbligo perchè il produttore è quello che ha fatto la demolizione e non quello alla quale si da il rifiuto per smaltirlo, che a mio avviso può figurare ma come intermediario.


Credo che per la ditta B basti avere il conto proprio ed essere iscritto all'Albo alla categoria 2 o 4 per poter trasportare i rifiuti prodotti da A al proprio impianto di recupero (conto proprio poichè i rifiuti vengono conferiti al proprio impianto).
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Mar Giu 29, 2010 8:10 am

geologoBG ha scritto:
S.T.A. s.a.s. ha scritto:
VdT ha scritto:Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.

Ciao! sono d'accordo anch'io, soprattutto su una parte: la ditta B se vuole fare trasporto deve avere il conto terzi. Deve avere l'iscrizione all'Albo Ordinaria o semplificata (se il destinatario ha a sua volta un'autorizzazione in semplificata). Il rifiuto è della ditta A che ha fatto la demolizione quindi non ci si può valere dell'iscr. all'Albo ai sensi dell'212 c. 8 che ha la ditta B.
Il conto terzi in questo caso è d'obbligo perchè il produttore è quello che ha fatto la demolizione e non quello alla quale si da il rifiuto per smaltirlo, che a mio avviso può figurare ma come intermediario.


Credo che per la ditta B basti avere il conto proprio ed essere iscritto all'Albo alla categoria 2 o 4 per poter trasportare i rifiuti prodotti da A al proprio impianto di recupero (conto proprio poichè i rifiuti vengono conferiti al proprio impianto).

Hai ragione, non avevo visto questo dettaglio. Sarai però d'accordo sul fatto che il produttore rimane A e non può cedere i propri rifiuti in gestione a qualcun'altro. Sei d'accordo?
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Messaggio  geologoBG Mer Giu 30, 2010 12:19 am

S.T.A. s.a.s. ha scritto:
geologoBG ha scritto:
S.T.A. s.a.s. ha scritto:
VdT ha scritto:Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.

Ciao! sono d'accordo anch'io, soprattutto su una parte: la ditta B se vuole fare trasporto deve avere il conto terzi. Deve avere l'iscrizione all'Albo Ordinaria o semplificata (se il destinatario ha a sua volta un'autorizzazione in semplificata). Il rifiuto è della ditta A che ha fatto la demolizione quindi non ci si può valere dell'iscr. all'Albo ai sensi dell'212 c. 8 che ha la ditta B.
Il conto terzi in questo caso è d'obbligo perchè il produttore è quello che ha fatto la demolizione e non quello alla quale si da il rifiuto per smaltirlo, che a mio avviso può figurare ma come intermediario.


Credo che per la ditta B basti avere il conto proprio ed essere iscritto all'Albo alla categoria 2 o 4 per poter trasportare i rifiuti prodotti da A al proprio impianto di recupero (conto proprio poichè i rifiuti vengono conferiti al proprio impianto).

Hai ragione, non avevo visto questo dettaglio. Sarai però d'accordo sul fatto che il produttore rimane A e non può cedere i propri rifiuti in gestione a qualcun'altro. Sei d'accordo?

Si, d'accordo
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Messaggio  VdT Mer Giu 30, 2010 8:55 am

Io non sono daccordo con il fatto che la ditta B avendo il conto proprio possa trasportare i rifiuti prodotti da A presso il proprio impianto, i rifiuti sono stati prodotti da A e non da B
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Messaggio  fontanili Mer Giu 30, 2010 9:34 am

Da VdT il Mer Giu 30, 2010 7:55 am
Io non sono daccordo con il fatto che la ditta B avendo il conto proprio possa trasportare i rifiuti prodotti da A presso il proprio impianto, i rifiuti sono stati prodotti da A e non da B

Se con "conto proprio" intendi dire la licenza di trasporto, la ditta B può andare a ritirare i rifiuti della ditta A perchè ne acquista la proprietà (in analogia al ritiro di una materia prima da un fornitore).
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Messaggio  VdT Mer Giu 30, 2010 9:46 am

ah ecco, mi ero dimenticato questo piccolo particolare
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Messaggio  ludiga Ven Nov 12, 2010 1:33 pm

Comuqnue credo che i passaggi siano semplici.....
Allora, prendiamo come esempio una demolizione di una casa di un PRIVATO (naturalmente).
Quindi:

Titolare della casa A.
Ditta che demolisce e trasporta il rifiuto in un centro di recupero B.
Ditta recuperatrice C.

Formulario:
Produttore/Detentore = B (iscritta in conto proprio art.212 c.Cool
Trasportatore = B ((iscritta in conto proprio art.212 c.Cool
Destinatario = C

Bisogna aggiungere nella parte del Produttore/Detentore l'indirizzo dell'immobile demolito.

Il problema grande poi sorge al momento dell'arrivo del trasportatore nell'impianto di recupero, dove il recuperatore non sa come inserire il FIR nel SISTRI.......

Grazie mille.

N.B.
Il trasportatore naturalmente è tenuto a fare il registro di carico/scarico (il Mud NO), indicando nella stessa stringa sia carico che scarico scrivendo però in annotazione l'inizio e fine trasporto del rifiuto con anche l'ora.

In questo modo non ho mai avuto problemi con la Provinciale della zona ed ora i trasportatori della zona sono tutti autorizzati in conto proprio.




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Messaggio  geologoBG Sab Nov 13, 2010 1:10 pm

ludiga ha scritto:
Il problema grande poi sorge al momento dell'arrivo del trasportatore nell'impianto di recupero, dove il recuperatore non sa come inserire il FIR nel SISTRI.......
Perchè problema grande?
Il recuperatore registrerà in carico sul proprio registro cronologico il rifiuto in ingresso. Tale procedura è spiegata al paragrafo 5.1.6 del manuale operativo.

ludiga ha scritto:
Il trasportatore naturalmente è tenuto a fare il registro di carico/scarico (il Mud NO), indicando nella stessa stringa sia carico che scarico scrivendo però in annotazione l'inizio e fine trasporto del rifiuto con anche l'ora.
La legge non obbliga la tenuta del registro di carico e scarico per l'attività di trasporto di propri rifiuti ( art. 212 comma 8 ).


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Messaggio  ludiga Sab Nov 13, 2010 1:28 pm

Si infatti, come dice il paragrafo 5.1.6. Vedi un pò se ci riesci, io è un bel po che ci provo ma è un problema...........

A meno che uno deve, allora,:
Arriva il trasportatore con il FIR, io come impianto di recupero apro la scheda di nuovo carico nella sezione dei GESTORI IMPIANTI, al momento che incomincio a riempire la scheda mi chiede esattamente l'origine, e qui ti voglio.........non si può inserire!!!
Tu come fai?

Infatti il paragrafo 5.1.6 lo dice chiaro ma credo sia un problema.........il Sistri fa inserire esclusivamente i trasportatori naturalmente iscritti al sistema........

Grazie
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Messaggio  geologoBG Sab Nov 13, 2010 1:58 pm

ludiga ha scritto:Arriva il trasportatore con il FIR, io come impianto di recupero apro la scheda di nuovo carico nella sezione dei GESTORI IMPIANTI, al momento che incomincio a riempire la scheda mi chiede esattamente l'origine, e qui ti voglio.........non si può inserire!!!
Tu come fai?

Infatti il paragrafo 5.1.6 lo dice chiaro ma credo sia un problema.........il Sistri fa inserire esclusivamente i trasportatori naturalmente iscritti al sistema........

Grazie

Specifico che nell'origine del rifiuto non devi indicare il trasportatore bensì il produttore del rifiuti (che comunque spesso coincidono).
Se il produttore non compare nell'elenco SISTRI, scrivi nella ragione sociale "NON ISCRITTO" e il sistema ti permetterà di selezionare un produttore non iscritto; nelle annotazioni scriverai i dati anagrafici del produttore.
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