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Messaggio  gerico Lun Feb 22, 2010 6:19 pm

Un comune che gestisce le proprie isole ecologiche (autorizzate ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per le operazioni R13 e D15) e che ritira presso le stesse dei rifiuti urbani da privati cittadini (anche pericolosi quali per es. batterie e olii) e rifiuti assimilabili agli urbani da aziende (esclusivamente non pericolosi), è obbligato ad iscriversi al sistri in quanto effettua operazioni di recupero e smaltimento, corretto?
Inoltre per i rifiuti che produce presso il cimitero, quindi anche rifiuti pericolosi, è obbligato ad iscriversi anche per questa "unità locale", giusto?

Grazie in anticipo per le risposte e buon lavoro a tutti.

Ciao
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Messaggio  Giovanni Lun Feb 22, 2010 8:24 pm

Sì per la stazione ecologica.
Secondo la linea interpretativa corrente, nessun ente è escluso.
I rifiuti cimiteriali, però, sono classificati urbani, dunque esclusi.
Quali sono i pericolosi?
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Messaggio  gerico Mar Feb 23, 2010 8:41 am

Hai ragione, i rifiurti cimiteriali rientrano tra i rifiuti urbani.
Il responsabile di un comune però mi dice che presso il cimitero sono prodotti dei rifiuti pericolosi che non ho idea cosa siano. Mi informo bene e poi ti faccio sapere. Intanto grazie per la risposta.
Ciao e buon lavoro.
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Messaggio  gerico Mer Feb 24, 2010 12:36 pm

Ho verificato con il comune il codice CER pericoloso. Loro utilizzano per i rifiuti di esumazione ed estumulazione un CER 180103, che personalmente non ritengo corretto ma che loro hanno avuto da un famoso relatore ai convegni MUD e per loro va bene così. Ho verificato anche su altri siti ed esiste una risposta di Paola Ficco ad un quesito, che tratta proprio questo argomento, la quale ritiene che i rifiuti cimiteriali vadano sempre individuati nei CER 20.xx.xx, considerandoli rifiuti urbani.
Il comune ha comunque risolto iscrivendo solo le due isole ecologiche.
Grazie e buono lavoro.
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Messaggio  Admin Mer Feb 24, 2010 12:38 pm

Grazie per l'aggiornamento.
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Lun Giu 14, 2010 3:56 pm

Scusatemi se mi aggrego a questa domanda ma non so come crearne una nuova:
l'argomento sono i CDR Centri di Raccolta.
Qualcuno conosce qualche pubblicazione che si possa recuperare per avere delle indicazioni su come gestire i CDR alla luce delle ultime normative (decreto 13/5/2009).
In particolare ho molti dubbi su cosa si possa ritirare:
Il mio caso è un CDR che verrà dato in gestione ad un privato.
- Ho capito che ora non serve più l'autorizzazione ma solo l'iscrizione all'Albo per chi lo gestirà (a meno che il CDR non faccia altre operazioni oltre il solo deposito o ev. riduzioni volumetriche per ottimizzare il trasporto, tipo trattamenti vari).
- Serve l'iscrizione al SISTRI perchè ritirerà rifiuti anche dalle aziende (anche solo non pericolosi) quindi il CDR dovrà avere:
1) ISCRIZIONE AL SISTRI dove registrerà le eventuali schede di movimentazione (per chi si iscriverà volontariamente al SISTRI) e per chi non lo farà, il CDR immetterà i dati in entrata delle aziende direttamente nel SISTRI per conto della ditta che porta i rifiuti.
2) DOVRA' AVERE IL REGISTRO O SCHEDE MOBILI PER REGISTRARE LE ENTRATE E LE USCITE di rifiuti dalle utenze non domestiche (allegato Ia e Ib del Decreto 13/5/2009, oltre a far il SISTRI! MA NON E' UN DOPPIONE INUTILE??)
Mi manca qualcosa secondo voi??
Il MUD lo dovrà fare lo stesso l'anno prossimo giusto? Ma il Comune o il gestore??
Grazie per chi mi saprà dare qualche info!!
S.T.A. s.a.s.
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Messaggio  taomont Lun Nov 08, 2010 4:10 pm

a parte il fatto che il comma 8 dell'art 1 del dm correttivo 13 maggio del dm 8 aprile recita:
"Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in
ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in
uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci
volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura,
attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di
uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui
agli allegati Ia e Ib"

Quindi devi semplicemente avere la possibilità di gestire in formato elettronico i FIR che ti arrivano mettendoli nei modelli ministeriali previsti.......

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Messaggio  taomont Lun Nov 08, 2010 4:36 pm

S.T.A. s.a.s. ha scritto:Scusatemi se mi aggrego a questa domanda ma non so come crearne una nuova:
......
- Ho capito che ora non serve più l'autorizzazione ma solo l'iscrizione all'Albo per chi lo gestirà (a meno che il CDR non faccia altre operazioni oltre il solo deposito o ev. riduzioni volumetriche per ottimizzare il trasporto, tipo trattamenti vari).
............
!!

primo problema il Centro di raccolta deve essere autorizzato !!! ci sono 2 possibilità :
1) Centro di raccolta autorizzato in base al dm 8 aprile 2008 e ssmm stante le attuali disposizioni e faq SISTRI il Centro NON deve essere iscritto al SISITRI
Serve regolamento rifiuti, regolamento gestione del centro di raccolta ed autoirzzazione del centro di raccolta (determina comunale del responsabile del servizio).

2) Piattaforma Ecologica autorizzata in base al dlgs 152/2006 e ssmm stante le attuali disposizioni e faq SISTRI il Centro DEVE essere iscritto al SISITRI
Serve tutto quello che viene richiesto in base al Dlgs...
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Messaggio  taomont Lun Nov 08, 2010 4:41 pm

Problema MUD
se il gestore fa uscire i rifiuti con PRODUTTORE il Comune sarà responsabilità del Comune fare il MUD altrimenti se in uscita compare come produttore il gestore sarà appunto quest'ultimo che dovrà redigere il MUD.
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Messaggio  marsia Lun Nov 08, 2010 5:35 pm

taomont ha scritto:Problema MUD
se il gestore fa uscire i rifiuti con PRODUTTORE il Comune sarà responsabilità del Comune fare il MUD altrimenti se in uscita compare come produttore il gestore sarà appunto quest'ultimo che dovrà redigere il MUD.


il produttore dei rifiuti in uscita da un cdr non può essere altri che il cdr, cioè il comune, il gestore è l'azienda che materialmente gestisce il cdr e non può essere considerata detentore. Tale azienda invia il mud di cui all'art. 189, comma 4, del Dlgs 152/06, mentre il comune invia il mud di cui all'art. 189, comma 5 del medesimo decreto, anche sulla base dei dati forniti dal gestore.
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Messaggio  taomont Lun Nov 08, 2010 5:52 pm

maria sibona ha scritto:
taomont ha scritto:Problema MUD
se il gestore fa uscire i rifiuti con PRODUTTORE il Comune sarà responsabilità del Comune fare il MUD altrimenti se in uscita compare come produttore il gestore sarà appunto quest'ultimo che dovrà redigere il MUD.


il produttore dei rifiuti in uscita da un cdr non può essere altri che il cdr, cioè il comune, il gestore è l'azienda che materialmente gestisce il cdr e non può essere considerata detentore. Tale azienda invia il mud di cui all'art. 189, comma 4, del Dlgs 152/06, mentre il comune invia il mud di cui all'art. 189, comma 5 del medesimo decreto, anche sulla base dei dati forniti dal gestore.

Mi spiace, ma intanto ocorre prima vedere che cosa dice la convenzione tra il comune proprietario ed autorizzatore del CDR ed il soggetto, che può essere a sua volta pubblico o privato, in ogni caso se si cede la proprietà del rifiuto al gestore dal CDR il rifiuto esce con produttore il gestore che compilerà il MUD scheda CS (comuni serviti) anche in nome e per conto del Comune stesso e di tutte le aziende di cui al comma 4.

ricordo che il comma 5 recita :
I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Pertanto nel caso si tratti di soggeto istituzionale "pubblico" (ad esempio Società a Capitale pubblico) il rifiuto anche in questo caso esce con il nome del gestore in quanto soggetto istituzionale che trasmette il MUD come indicato prima.

SOLO nel caso si tratti di gestore PRIVATO SENZA cessione della proprietà del rifiuto vale quanto da te indicato.......
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Messaggio  marsia Lun Nov 08, 2010 6:19 pm

scusami, ma dove leggi tu la possibilità che il comune possa cedere la proprietà dei rifiuti urbani prodotti nel suo territorio di competenza?
a me è parso di capire che il DM 8 aprile 2008 disciplina i centri di raccolta comunali, quindi di proprietà del comune, per la cui gestione il comune può affidare la gestione ad un terzo soggetto che deve essere iscritto all'albo alla cat 1 per i centri di raccolta.
il Dm dice che il cdr è un'area ove si svolge unicamente l'attività di raccolta (raggruppamento) dei rifiuti urbani e assimilati, e quindi chiarisce bene che non si tratta di attività di stoccaggio, mi appare chiaro che i rifiuti restino di proprietà del comune. il gestore esercita per conto del comune.
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Mar Nov 09, 2010 9:41 am

grazie a tutti per le vostre risposte!
Comunque nel mio il CDR è gestito da una azienda privata con iscrizione all'Albo Gestori Ambientali cat 1 ai sensi del DM 8/4/2008. Il Comune ha deliberato con atto comunale che autorizza il CDR, quindi con le autorizzazioni sono a posto.
Ho fatto un ulteriore verifica, e i rifiuti urbani ritirati dalle aziende sono ritirati come assimilati autorizzati con Regolamento Comunale quindi esclusi dal discorso Sistri. E' corretto?
S.T.A. s.a.s.
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Messaggio  taomont Mar Nov 09, 2010 10:45 am

maria sibona ha scritto:scusami, ma dove leggi tu la possibilità che il comune possa cedere la proprietà dei rifiuti urbani prodotti nel suo territorio di competenza?
a me è parso di capire che il DM 8 aprile 2008 disciplina i centri di raccolta comunali, quindi di proprietà del comune, per la cui gestione il comune può affidare la gestione ad un terzo soggetto che deve essere iscritto all'albo alla cat 1 per i centri di raccolta.
il Dm dice che il cdr è un'area ove si svolge unicamente l'attività di raccolta (raggruppamento) dei rifiuti urbani e assimilati, e quindi chiarisce bene che non si tratta di attività di stoccaggio, mi appare chiaro che i rifiuti restino di proprietà del comune. il gestore esercita per conto del comune.
Quando si affida un servizio per appalto o gara o in modo diretto, chi ha la potestà può scegliere se esercitarla o meno.
Mi spiego meglio, se voglio "spendere poco" per gestire un CDR lascio la potestà e chi vuole partecipare alla gara mi farà un prezzo basso di gestione perchè sa già che qualche cosa lo guadagnerà con la vendita del materiale a "ricavo" (carta plastica, ecc)
Se invece intendo avere voce in capitolo sul mio rifiuto, allora il Comune decide di "rischiare" tenendosi la potestà e pagando un prezzo "pieno" della gestione.
In ogni caso chi ci perde è sempre il Comune perchè nel pirmo caso non è in grado di sapere quanto riuscirà a "rendere" economicamente il CDR (ma si assume un costo fisso, basso e sopratutto l'interesse del gestore a differenziare, visto che questo è una parte del suo guadagno), nel secondo caso il gestore non avrà alcun interesse a differenziare in quanto il guadagno è del Comune visto che Comunque viene pagato sia che faccia un buon lavoro sia che non lo faccia, il Comune oltre a pagare un alto canone si assume rischi di eventuali mancati incassi deicontributi per scarsa qualità ecc.ecc.
Come vedi il rischio minore e conferire la potestà al Gestore, che non vuole dire che il CDR non è più del Comune, SOLO che la potestà dei rifiuti passa in capo al GESTORE che opera in un CDR Comunale con autoirzzazioni Comunali, e non perchè la proprietà dei rifiuti è del gestore che il CDR diventa come per magia un centro di stoccaggio.
E' e rimane un CDR Comunale autorizzato dal Comune.
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Messaggio  taomont Mar Nov 09, 2010 11:11 am

S.T.A. s.a.s. ha scritto:grazie a tutti per le vostre risposte!
Comunque nel mio il CDR è gestito da una azienda privata con iscrizione all'Albo Gestori Ambientali cat 1 ai sensi del DM 8/4/2008. Il Comune ha deliberato con atto comunale che autorizza il CDR, quindi con le autorizzazioni sono a posto.
Ho fatto un ulteriore verifica, e i rifiuti urbani ritirati dalle aziende sono ritirati come assimilati autorizzati con Regolamento Comunale quindi esclusi dal discorso Sistri. E' corretto?

Purtroppo NO !!! anzi mi spiace dover dire che i vari "soloni" sia del ministero sia delle Camere di Commercio hanno vedute opposte......

Fino al mese di aprile 2010 l'intendimento generale era che un CDR al quale accedono anche solo in regime di assimilazione utenze NON domestiche avesse l'obbligo di iscriversi al SISTRI, nella categoria centri di raccolta (500 Euro fisse).

Nel mese di Aprile il 26 per la precisone il ministero sul sisto del SISTRI nella sezione domande frequenti pubblica in due posti differenti che: i CDR autorizzati con Dm 8 aprile 2008 (come dici tu) non devono iscriversi al SISITRI.

Se si fossero fermati qui saremmo stati tutti contenti ed invece nella stessa data pubblicano la seguente Domanda:

Nei casi in cui un produttore conferisca rifiuti speciali in convenzione al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, chi inserisce i dati nel SISTRI?

Risposta:

Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del DM 17 dicembre 2009, i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al DM stesso tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento è tenuto a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria (centri di raccolta/piattaforma).

previa convezioe vuole dire anche in regime di assimilazione perchè ricordate che le convenzioni non possono essere fatte "ad personam" (come le recenti leggi) ma devono essere di carattere universale e valide per tutte le categorie, quindi l'assimilazione ha proprio questo carattere....
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Mar Apr 12, 2011 8:56 am

taomont ha scritto:
S.T.A. s.a.s. ha scritto:grazie a tutti per le vostre risposte!
Comunque nel mio il CDR è gestito da una azienda privata con iscrizione all'Albo Gestori Ambientali cat 1 ai sensi del DM 8/4/2008. Il Comune ha deliberato con atto comunale che autorizza il CDR, quindi con le autorizzazioni sono a posto.
Ho fatto un ulteriore verifica, e i rifiuti urbani ritirati dalle aziende sono ritirati come assimilati autorizzati con Regolamento Comunale quindi esclusi dal discorso Sistri. E' corretto?

Purtroppo NO !!! anzi mi spiace dover dire che i vari "soloni" sia del ministero sia delle Camere di Commercio hanno vedute opposte......

Fino al mese di aprile 2010 l'intendimento generale era che un CDR al quale accedono anche solo in regime di assimilazione utenze NON domestiche avesse l'obbligo di iscriversi al SISTRI, nella categoria centri di raccolta (500 Euro fisse).

Nel mese di Aprile il 26 per la precisone il ministero sul sisto del SISTRI nella sezione domande frequenti pubblica in due posti differenti che: i CDR autorizzati con Dm 8 aprile 2008 (come dici tu) non devono iscriversi al SISITRI.

Se si fossero fermati qui saremmo stati tutti contenti ed invece nella stessa data pubblicano la seguente Domanda:

Nei casi in cui un produttore conferisca rifiuti speciali in convenzione al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, chi inserisce i dati nel SISTRI?

Risposta:

Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del DM 17 dicembre 2009, i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al DM stesso tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento è tenuto a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria (centri di raccolta/piattaforma).

previa convezioe vuole dire anche in regime di assimilazione perchè ricordate che le convenzioni non possono essere fatte "ad personam" (come le recenti leggi) ma devono essere di carattere universale e valide per tutte le categorie, quindi l'assimilazione ha proprio questo carattere....

Scusa se riprendo l'argomento ma mi interessa capire bene visto che è un argomento molto complicato:
Quando nella domanda al sistri, si parla di rifiuti speciali non dice assilimati, parla solo di speciali. Considerando che nella prima parte della domanda il sistri parla del DM 8 aprile 2008, qui ci possono entrare solo gli assimilati quindi direi che quello che dici tu fa riferimento a chi ritira rifiuti speciali in regime di non assimilazione.
O sbaglio ancora qualcosa?
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Messaggio  taomont Mar Apr 12, 2011 12:26 pm

Proverò a dare una mia personale interpretazione.

Tutte le aziende producono rifiuti speciali

Al momento pur essendo una prerogativa dello stato con il dlgs152 non esiste un decreto attuativo sull'assimilazione dei rifiuti speciali; pertanto vigono ancora le assimilazioni fatta dai singoli Comuni.

In realzione all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani se il centro di raccolta è autorizzato con il dm 8 aprile può ricevere SOLO rifiuti Domestici e rifiuti Speciali Assimilati.

Questo Centro di Raccolta NON deve fare le pratiche Sistri ma solo compilare il registro online.

Il gestore deve iscrivere il centro di raccolta come tale 500 euro fisse ed il gioco è fatto !!!

Se invece parliamo di Piattaforme Ecologiche quindi con autorizzazione queste possono operare come veri e propri impianti e posso farsi "pagare" per esempio per intercettare rifiuti speciali al di fuori del regime di assimilazione, questi e solo qeusti rifuti dovranno essere sottoposti al regime sistri, in quanto speciali così come i trasporti, la modalità di iscirzione al sistri in realzione al volume gestito.
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Lun Apr 18, 2011 10:13 am

[quote="taomont"]Proverò a dare una mia personale interpretazione.

Tutte le aziende producono rifiuti speciali

Al momento pur essendo una prerogativa dello stato con il dlgs152 non esiste un decreto attuativo sull'assimilazione dei rifiuti speciali; pertanto vigono ancora le assimilazioni fatta dai singoli Comuni.

In realzione all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani se il centro di raccolta è autorizzato con il dm 8 aprile può ricevere SOLO rifiuti Domestici e rifiuti Speciali Assimilati.

Questo Centro di Raccolta NON deve fare le pratiche Sistri ma solo compilare il registro online.

Il gestore deve iscrivere il centro di raccolta come tale 500 euro fisse ed il gioco è fatto !!!

Scusami ma cosa intendi per registro online? Tiene dei registri ma perchè registra per conto del comune (che rimane produttore, almeno, nel mio caso è così) che è quanto previsto dal DM 8 aprile e succ. modif. del 2009.
Se sono urbani e assimilati sono esclusi dal sistri. Solo la Campania si deve iscrivere.
Giusto quello che dici se ritira anche speciali alchè li non ha limiti ma li si deve iscrivere al SISTRI come impianto di recupero/smaltimento.
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Messaggio  taomont Lun Apr 18, 2011 5:13 pm

Visto che il MUD dal prox anno non ci sarà più, chi gestisce i Centri di Raccolta anche in nome e per conto del Comune deve utilizzare una sorta di "registro di carico e scarico" online presente su SISTRI
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Lun Apr 18, 2011 6:16 pm

taomont ha scritto:Visto che il MUD dal prox anno non ci sarà più, chi gestisce i Centri di Raccolta anche in nome e per conto del Comune deve utilizzare una sorta di "registro di carico e scarico" online presente su SISTRI

Ciao!
Scusa se insisto, ma non riesco a trovare questa cosa che dici. Dove sta nella normativa questa cosa del registro per chi gestisce i Centri di raccolta per nome e conto dei comuni?
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Messaggio  taomont Mar Apr 19, 2011 12:42 pm

IL Centro di Raccolta Rifiuti ed il sisitema SISTRI
.
DM 15 febbraio 2010 – GU n. 48 del 27-2-2010
Art. 9. / paragrafo 1
Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani
adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all’obbligo
di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
tramite la compilazione della scheda SISTRI – Area Registro Cronologico. bath
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Mer Apr 20, 2011 1:28 pm

taomont ha scritto:IL Centro di Raccolta Rifiuti ed il sisitema SISTRI
.
DM 15 febbraio 2010 – GU n. 48 del 27-2-2010
Art. 9. / paragrafo 1
Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani
adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all’obbligo
di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
tramite la compilazione della scheda SISTRI – Area Registro Cronologico. bath

Temo che stiamo parlando di due cose diverse: per impianti di smaltimento dei rifiuti urbani penso faccia riferimento agli impianti che ricevono riifuti urbani dalla raccolta urbana e non penso faccia riferimento ai centri di raccolta. Al meno, così l'ho sempre intesa io e in relazione anche a quello che la mia provincia mi ha sempre detto dei centri di raccolta.
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Messaggio  taomont Mer Apr 20, 2011 3:59 pm

Ma proprio qui sta il bello !!! Hai detto la parolina magica la tua Provincia ti ha detto ecc. ecc.
A parte il fatto che almeno per ora le Provincie sono state "estromesse" dal gioco rifiuti, un altro fondamentale discorso è che il legislatore che inquadra Centri di Raccolta e Piattaforme Ecologiche specificando chi sono che cosa, quando scrive o meglio riscrive i Decreti legislativi continua imperterrito nel creare la solita confusione.

E' vero l'impianto dove si SMALTISCONO i rifiuti urbani potrebbe essere un forno oppure una discarica ed è appunto quello a cui fanno riferimento i tecnici della tua Provincia, ma pensaci bene ....il tuo Centro di Raccolta non è forse un impianto dove si RECUPERA o meglio si effetua un deposito preliminare a tutte le operazioni di recupero R.... o smaltimento D..... di rifiuti URBANI ?????

Ebbene chi ti solleva dal punto di vista legislativo a NON compilare quanto richiesto da una legge dello stato..... il tecnico della Provincia No di certo !!!!

PS
Leggi i messaggi privati ti ho inviato una mail .....
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Messaggio  Gabryfly Mer Apr 20, 2011 4:39 pm

Salve
Scusate se mi intrometto, avevo sentito Federambiente e mi aveva assicurato che i centri di Raccolta (CDR) (che forse voi chiamate ISOLE ECOLOGICHE) "autorizzati" ai sensi del DM 4/8/08 cosi come modificato dal DM del 2009 sono esclusi dal SISTRI.....
in effetti a rigore di logica i CDR sono iscritti in Cat.1 all'ANGA (anche se sono più simili ad un impianto che ad untrasporto....ma è cosi) ergo che (eccetto CAMPANIA) la Categoria 1 (ANGA) è sempre esclusa dal SISTRI......ritengo pertanto che la rintracciabilità del trasporto inizi all'uscita del CDR ........il DM4/8/08 e s.mi. ....poi non parla MAI di registri di c/s rifiuti ....però il D.lgs 152 dice che il produttore dei rifiuti deve......avere un registro.....pertanto alla luce di quanto detto sopra devo registrare i rifiuti nel CDR.......SI...ma con il SISTRI ON LINE ...oppure con un cartaceo......????? Io sarei dell'idea di utilizzare il cartaceo in quanto escluso dal SISTRI.......
Voi come la pensate

Grazie
Gabry
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Messaggio  taomont Gio Apr 21, 2011 10:30 am

Gabryfly ha scritto:Salve
Scusate se mi intrometto, avevo sentito Federambiente e mi aveva assicurato che i centri di Raccolta (CDR) (che forse voi chiamate ISOLE ECOLOGICHE) "autorizzati" ai sensi del DM 4/8/08 cosi come modificato dal DM del 2009 sono esclusi dal SISTRI.....
in effetti a rigore di logica i CDR sono iscritti in Cat.1 all'ANGA (anche se sono più simili ad un impianto che ad untrasporto....ma è cosi) ergo che (eccetto CAMPANIA) la Categoria 1 (ANGA) è sempre esclusa dal SISTRI......ritengo pertanto che la rintracciabilità del trasporto inizi all'uscita del CDR ........il DM4/8/08 e s.mi. ....poi non parla MAI di registri di c/s rifiuti ....però il D.lgs 152 dice che il produttore dei rifiuti deve......avere un registro.....pertanto alla luce di quanto detto sopra devo registrare i rifiuti nel CDR.......SI...ma con il SISTRI ON LINE ...oppure con un cartaceo......????? Io sarei dell'idea di utilizzare il cartaceo in quanto escluso dal SISTRI.......
Voi come la pensate

Grazie
Gabry
Ciao Gabry, premesso che se chi scrive le leggi e i decreti su un certo argomento avesse la bontà di scrivere SEMPRE utilizzando gli stessi termini non ci sarebbero incomprensioni, era già parecchio chiaro che i CDR autoirzzati con DM 8 aprile NON sono sottoposti a SISTRI, (al di fuori della Campania), è errato invece pensare che la tracciabilità parta al di fuori del CDR e cioè con il Trasporto, perchè se il CDR non fa SISTRI in virtù del suo regime autorizzativo è altrettanto vero che NON C'E' tracciabilità sui riifuti URBANI (al di fuori della Campania) e quindi anche i Trasporti vengono fatti con mezzi senza black box e senza usb key.

Come dicevo alcuni post fa senza saper nè leggere nè scrivere e DOVENDO fare il registro di carico e scarico piuttosto che farlo cartaceo, è molto meglio usare quello del Sisitri, anche in relazione alle varie scadenze annuali di rendicontazione (MUD e quant'altro).
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