SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Ultimi argomenti attivi
» www.rentri.gov.it
Da sviluppo Lun Apr 29, 2024 3:09 pm

» Sul registro di Intermediaizone (modello B) va indicato il progressivo di registrazione?
Da tfrab Mar Apr 16, 2024 1:32 pm

» multimodal - quantità totale
Da tfrab Ven Apr 12, 2024 2:35 pm

» Tubi fluorescenti ADR SI/NO
Da homer Lun Mar 25, 2024 7:14 pm

» grado riempimento cisterna... e dove cavolo trovo le densità
Da lotus1 Ven Mar 22, 2024 3:54 pm

» quiz esame ADR 2023
Da massimilianom Ven Mar 22, 2024 11:45 am

» MUD 2024 quando si farà?
Da fabiodafirenze Mer Mar 13, 2024 5:52 pm

» abbandono rifiuti all'interno di manufatti
Da marcos79 Dom Mar 10, 2024 3:51 pm

» Abbandono rifiuti su suolo pubblico
Da marcos79 Dom Mar 10, 2024 3:24 pm

» Relazione annuale consulente ADR
Da tfrab Lun Mar 04, 2024 3:10 pm


Agevolazioni per imprenditori agricoli

2 partecipanti

Andare in basso

Agevolazioni per imprenditori agricoli Empty Agevolazioni per imprenditori agricoli

Messaggio  paolaperazzolo Lun Nov 22, 2010 11:42 am

Ciao a tutti!Chiedo il vostro aiuto perchè non ci capisco più nulla!Il nuovo correttivo riporta i seguenti 2 commi nelle disposizioni finali:
7-bis. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati
complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno.
8. Gli imprenditori agricoli di cui al presente comma conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI – Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.

1) Quindi se non ho interpretato male la piattaforma di conferimento o il circuito organizzato di raccolta non possono essere gli ecocentri comunali, giusto?
2) Questi imprenditori agricoli allora non tengono più i registri cartacei e non fanno più il mud?
Qualcuno riesce a spiegarmi bene il senso di piattaforma di conferimento e circuito organizzato di raccolta?
Ho un sacco di confusione....help! Embarassed
paolaperazzolo
paolaperazzolo
Membro della community

Messaggi : 47
Data d'iscrizione : 29.09.10
Età : 46
Località : Padova

Torna in alto Andare in basso

Agevolazioni per imprenditori agricoli Empty Re: Agevolazioni per imprenditori agricoli

Messaggio  cabbinato Mer Dic 15, 2010 11:23 am

Ciao, è un po' che non ci sentiamo!

Non giudicarti confusa, più che altro sono molto confusi al Ministero.
La vicenda del Sistri in agricoltura è molto intricata e richiederebbe pagine di discussione.
Provo a rendermi utile rispondendo a qualche tua domanda.

Il D.Lgs. 152/06 come modificato con D.Lgs. 205/10 definisce, all'art. 183 comma 1:

"mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;"

L'art. 39 comma 9 del D.Lgs. 205/10 stabilisce che:
"9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno."


Nonostante, ripeto, manchino da parte del Ministero quei chiarimenti invocati nei mesi a più voci, l'esenzione di cui all'art. 39 sembra fare riferimento ad impianti di destino autorizzati in procedura ordinaria di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06.
L'art. 39 sembra non far riferimento ai centri di raccolta, laddove disciplinati dal Decreto 8 aprile 2008 e successive e modificazioni.
Riassumendo, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi:
- l'iscrizione al Sistri non è dovuta nel caso ricorrano (tutte) le condizioni di cui all'art. 39 comma 9, dove sembrerebbe che l'impianto di destino debba essere autorizzato in procedura ordinaria
- gl imprenditori agricoli non rientrano tra i soggetti obbligati alla tenuta del registro ai sensi nuovo art. 190 comma 1
- gli imprenditori agricoli non rientrano tra i soggetti obbligati al MUD ai sensi nuovo art. 189 comma 3.
Attenzione al nuovo art. 190 comma 1: in caso di trasporto ex art. 212 comma 8 di rifiuti speciali non pericolosi, dal 25/12 c'è l'obbligo del registro.
Ci sarebbero mille aspetti su cui discutere in quanto ancora oggi nebulosi.
Eventualmente scrivimi o chiama pure.
Ciao.
cabbinato
cabbinato
Membro della community

Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 08.12.10

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.