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Recepimento direttiva 2008/98/CE - modifiche art. 190

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Messaggio  geologoBG Ven Nov 26, 2010 12:04 am

Dal decreto di modifica del 152:
Articolo 188-ter
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,
lettere c) e d) che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
all’articolo 212, comma 8;


Articolo 190
(Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base
volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni
sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.


Un pò ambiguo quest'ultimo articolo.
Significa che il registro deve essere tenuto solo dai produttori di rifiuti non pericolosi industriali ed artigianali con meno di dieci dipendenti che trasportano tali propri rifiuti?
Oppure significa che il registro deve essere tenuto sia dai produttori di rifiuti non pericolosi industriali ed artigianali con meno di dieci dipendenti sia da chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi (di qualunque natura).
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Recepimento direttiva 2008/98/CE - modifiche art. 190 Empty Re: Recepimento direttiva 2008/98/CE - modifiche art. 190

Messaggio  Admin Ven Nov 26, 2010 12:21 am

Vero.
La norma e' scritta male e genera dei paradossi: http://sistri.forumattivo.com/rifiuti-sanitari-f17/obbligo-registro-per-trasporto-propri-rifiuti-non-pericolosi-t3151.htm?highlight=registro
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Recepimento direttiva 2008/98/CE - modifiche art. 190 Empty Re: Recepimento direttiva 2008/98/CE - modifiche art. 190

Messaggio  geologoBG Ven Nov 26, 2010 12:46 am

Admin ha scritto:Vero.
La norma e' scritta male e genera dei paradossi: http://sistri.forumattivo.com/rifiuti-sanitari-f17/obbligo-registro-per-trasporto-propri-rifiuti-non-pericolosi-t3151.htm?highlight=registro

Scusa admin, mi ero perso la discussione già aperta...
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Recepimento direttiva 2008/98/CE - modifiche art. 190 Empty registro c/s produttore rifiuti pericolosi e non

Messaggio  mirit Mar Dic 21, 2010 6:54 pm

Admin ha scritto:Vero.
La norma e' scritta male e genera dei paradossi: http://sistri.forumattivo.com/rifiuti-sanitari-f17/obbligo-registro-per-trasporto-propri-rifiuti-non-pericolosi-t3151.htm?highlight=registro

Salve
la mia azienda edile è iscritta al Sistri come produttore di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Oltre ai rifiuti pericolosi produciamo anche rifiuti non pericolosi che sono esonerati dalla annotazione sul registro c/s.
La domanda è:
essendo obbligato all'annotazione sul registro c/s (e registro cronologico Sistri) dei rifiuti pericolosi diventa obbligatoria anche l'annotazione dei rifiuti non pericolosi? O annoto solo i rifiuti pericolosi?
Qualsiasi sia la risposta avete qualche link dove tale risposta è confermata dalla legge?
Grazie in anticipo
mirit
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Messaggio  kajetano Mar Dic 21, 2010 7:34 pm

il registro è unico e ci metti tutto
nonpuoi tenere un registro per i non pericolosi fuori dal sistri e in cartaceo e uno per i pericolosi in sistri o tutto in sistri o tutto fuori sistri
kajetano
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Messaggio  mirit Mar Dic 21, 2010 7:44 pm

kajetano ha scritto:il registro è unico e ci metti tutto
nonpuoi tenere un registro per i non pericolosi fuori dal sistri e in cartaceo e uno per i pericolosi in sistri o tutto in sistri o tutto fuori sistri

Probalbilmente mi sono speigato male...
I rifiuti non pericolosi che produco non sono soggetti ad annotazione su registro c/s e sistri. Però essendo obbligato a tenere il registro (e iscrizione sistri) giacchè produco anche pericolosi vorrei sapere se diventa obbligatorio annotare anche i non pericolosi (naturalmente sullo stesso registro c/s e/o registro cronologico sistri).
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Messaggio  angel Mar Dic 21, 2010 10:27 pm

kajetano ha scritto:il registro è unico e ci metti tutto
nonpuoi tenere un registro per i non pericolosi fuori dal sistri e in cartaceo e uno per i pericolosi in sistri o tutto in sistri o tutto fuori sistri
Se sono obbligato ad iscrivermi al sistri solo per i pericolosi non penso che poi sono obbligato a gestire i rifiuti non pericolosi attraverso il sistri (almeno che mi sono iscritto in via facoltativa).
ti faccio un esempio: le aziende agricole sono obbligate ad iscirversi al sistri solo per i pericolosi ( vedi anche le agevolazioni per chi produce sino a 400 kg non parlano di rifiuti non pericolosi) e nel caso in cui producano anche rifiuti non pericolosi li gestiscono al di fuori del sistri (quondi conservano la scheda sistri in quanto non obbligate a compilare il registro per i non pericolsosi).
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Messaggio  geologoBG Lun Dic 27, 2010 12:38 am

kajetano ha scritto:il registro è unico e ci metti tutto
nonpuoi tenere un registro per i non pericolosi fuori dal sistri e in cartaceo e uno per i pericolosi in sistri o tutto in sistri o tutto fuori sistri

Dove è scritto questo?
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Messaggio  geologoBG Lun Dic 27, 2010 12:40 am

mirit ha scritto:
kajetano ha scritto:il registro è unico e ci metti tutto
nonpuoi tenere un registro per i non pericolosi fuori dal sistri e in cartaceo e uno per i pericolosi in sistri o tutto in sistri o tutto fuori sistri

Probalbilmente mi sono speigato male...
I rifiuti non pericolosi che produco non sono soggetti ad annotazione su registro c/s e sistri. Però essendo obbligato a tenere il registro (e iscrizione sistri) giacchè produco anche pericolosi vorrei sapere se diventa obbligatorio annotare anche i non pericolosi (naturalmente sullo stesso registro c/s e/o registro cronologico sistri).

A mio parere non è obbligatorio.
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