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Parte Quarta del TUA: testo coordinato con le modifiche del correttivo
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131210
Parte Quarta del TUA: testo coordinato con le modifiche del correttivo
Ecco il link per il download:
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Attenzione: il testo entra in vigore il 25 dicembre 2010.
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Attenzione: il testo entra in vigore il 25 dicembre 2010.
Ultima modifica di Admin il Mar Dic 14, 2010 8:49 pm - modificato 3 volte.
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Parte Quarta del TUA: testo coordinato con le modifiche del correttivo :: Commenti
Re: Parte Quarta del TUA: testo coordinato con le modifiche del correttivo
Luigi 152 ha scritto:Questo forum è veramente uno strumento prezioso!
Grazie!
concordo in pieno!
Grazie davvero, vi ho trovato da un paio di giorni e già non posso più fare a meno di voi!
e scusate l'ignoranza, ma questo è l'ultimo aggiornamento? ce ne sono altri inmerito o devoi tenere presente questo fino a che non ci sono altre novità?
grazie
Laura
Grazie Grazie Grazie.
Fossero cosi' solerti i ns. amici del Sistri non avremmo tutti bisogno di farmaci anti stress.
Fossero cosi' solerti i ns. amici del Sistri non avremmo tutti bisogno di farmaci anti stress.
Dal 27 dicembre chi trasporta in propri rifiuti non pericolosi deve tenere e compilare il registro di carico e scarico.
Gli iscritti sono 119.368 in Italia.
Ce la faranno a far vidimare tutti i registri previsti, in tempo?
L'obbligo ha decorrenza immediata e quindi se si effettuano trasporti a partire dal 25/12/2010 (data di entrata in vigore del dlgs 205/2010) bisogna annotarli, entro 10 gg. lavorativi sul registro!
A questo punto chiedo formalmente che gli estensori delle norme ambientali rientrino immediatamente dalla loro permanenza sul pianeta Venere !
Art. 190. Registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
188-ter. Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
....
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
Gli iscritti sono 119.368 in Italia.
Ce la faranno a far vidimare tutti i registri previsti, in tempo?
L'obbligo ha decorrenza immediata e quindi se si effettuano trasporti a partire dal 25/12/2010 (data di entrata in vigore del dlgs 205/2010) bisogna annotarli, entro 10 gg. lavorativi sul registro!
A questo punto chiedo formalmente che gli estensori delle norme ambientali rientrino immediatamente dalla loro permanenza sul pianeta Venere !
Art. 190. Registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
188-ter. Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
....
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
Ne stiamo discutendo qui
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Comunque approfitto per puntualizzare una cosa che non credo sia stata evidenziata nemmeno nell'altro topic: le modifiche agli articoli 188, 189, 190 e 193 sono apportate con l'art. 16 del D.Lgs. 205/2010. Attenzione che il comma due dell'art. 16 fa decorrere gli effetti delle modifiche dall'ormai famoso "giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato....., e successive modificazioni".
Quindi non 25 dicembre ma, per ora, 1° gennaio. Se interviene la proroga, anche queste modifiche slitteranno.
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Comunque approfitto per puntualizzare una cosa che non credo sia stata evidenziata nemmeno nell'altro topic: le modifiche agli articoli 188, 189, 190 e 193 sono apportate con l'art. 16 del D.Lgs. 205/2010. Attenzione che il comma due dell'art. 16 fa decorrere gli effetti delle modifiche dall'ormai famoso "giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato....., e successive modificazioni".
Quindi non 25 dicembre ma, per ora, 1° gennaio. Se interviene la proroga, anche queste modifiche slitteranno.
Sì, la precisazione di Zesec è assai rilevante.
prego.... ci mancherebbe, tanto l'hosting lo paga la ditta!marcosperandio (Lun Dic 13, 2010 3:04 pm) ha scritto:Ovviamente grazie anche all'amico Davide riger.
Grazie mille a chi si dedica, per ora downlodato, alla lettura ....ci penserò. Siete davvero più unici che rari
Negli articoli modificati si parla del 1013/06, mentre in quelli lasciati invariati (come il regime sanzionatorio) si fa riferimento alla 259/93 !!
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